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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/12/2024, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 834 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese di Roma e per essa lapropria mandataria con P.IVA_1 Parte_2 sede in Via SS. Levante 73 n.14, con numero di iscrizione, codice fiscale e Pt_1 partita iva , R.E.A. n. 149681, a sua volta rappresentata da P.IVA_2 [...]
con sede legale in San Donato Parte_3 Milanese, Via dell'Unione Europea 6/a e 6/b, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. anche di codice fiscale e di partita iva, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Andrea Andreani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona Piazza Kennedy n.13; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
COPPOLA GIOVANNI presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Ancona, Corso
Garibaldi n. 78
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 600/2021Tribunale di Ancona in materia di ripetizione dell'indebito/rapporti bancari
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016 . ha convenuto in CP_1
giudizio la chiedendo che la convenuta fosse Controparte_2
condannata in via principale al pagamento della somma complessiva di Euro
322.746,13, a titolo di ripetizione di indebiti pagamenti effettuati nell'ambito di alcuni rapporti di conto corrente intrattenuti con la specificamente individuati (conto CP_2
principale n.16633Y poi ridenominato con il n. 10920, conti anticipi n. 23897Y,
28575D, n.13321U e n.14445S), e di un contratto di mutuo.
Con sentenza parziale n.1059/19 del Tribunale di Ancona emessa il 4 giugno 2019 venivano rigettate le domande relative all'accertamento della nullità di clausole contrattuali afferenti ai rapporti di conto corrente e di conto anticipi, sul rilievo dell'omessa produzione del contratto di conto corrente, nonché la domanda di ripetizione relativa al mutuo;
con la successiva sentenza definitiva n. 600/2021, veniva accolta la domanda di ripetizione degli illegittimi addebiti a titolo di capitalizzazione, eliminati per tutta la durata del rapporto, e determinata la somma da restituire al correntista al netto delle rimesse solutorie prescritte, con condanna della CP_2
convenuta alla restituzione all'attore della somma di euro 26.251,63 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Propone appello avverso la sentenza definitiva si costituisce in Parte_1
giudizio , deducendo la carenza di legittimazione della cessionaria con CP_1 riguardo la domanda di ripetizione dell'indebito accolta dal giudice di prime cure, per non avere essa ricevuto il relativo pagamento.
All'esito dell'udienza del 1.07.2024, raccolte tramite trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Va ritenuta infondata l'eccezione di carenza di interesse all'appello sollevata da parte dell'appellato nei confronti della cessionaria del credito.
pag. 2/14 Effettivamente l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, è circoscritta ai rapporti fra il “solvens” e il destinatario del pagamento, ergo legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione.
Tuttavia, avendo la cessionaria dedotto di avere acquistato da MPS i crediti derivanti dai rapporti di conto corrente n.14868, di conto corrente n.10920 e di mutuo fondiario a rogito Notaio di Ancona del 13/07/2011, Rep.316032 Racc.56148, sussiste in Per_1 astratto l'interesse della cessionaria ad accertare il lato attivo delle obbligazioni acquistate attraverso cessione in blocco ex art. 58 TUB, con le correlate posizioni debitorie.
Va puntualizzato che nel caso di specie l'accoglimento della domanda di ripetizione riguarda solo il contratto d conto corrente n.10920 già n.16633Y, il quale all'ultimo estratto conto prodotto dall'odierno appellato, relativo al IV trimestre del 2013, presentava un saldo attivo finale pari ad Euro 530,91 a credito per il correntista.
In appello, la cessionaria deduce invece l'esistenza di un proprio credito, Parte_1
oggetto di cessione in blocco operata da MPS, anche con riguardo al rapporto di conto corrente n.10920 già n.16633Y, ma non ne offre la prova, non essendo idoneo il documento denominato dichiarazione di cessione ove non vi è indicato alcun CP_1
importo con riguardo al detto, specifico rapporto.
In altri termini, non vi è prova che la cessione avente ad oggetto l'asserita posizione di credito verso derivante dal c/c n. n.10920 già n.16633Y fosse effettiva;
per CP_1
contro dalla CTU in atti emerge che al termine del 2013 il saldo banca del conto era attivo, e che vi erano addebiti illegittimi per illecita capitalizzazione degli interessi, non prescritti, e quindi ripetibili.
Per quanto riguarda le altre due linee di credito, nella perizia svolta nel giudizio di primo grado emerge che in relazione al contratto di apertura di credito 14868 A non vi
è stata alcuna disamina nel giudizio di prime cure, o che comunque la domanda di ripetizione dell'indebito è stata rigettata;
con riguardo al mutuo, la domanda di ripetizione dell'indebito è stata rigettata. pag. 3/14 Pertanto non vi è alcun interesse della cessionaria ad impugnare una decisione ad essa favorevole con riguardo ai citati rapporti.
Per quanto riguarda il conto corrente ordinario, le censure sollevate dalla cessionaria avverso la sentenza gravata sono infondate.
Col primo motivo di appello la cessionaria contesta l'omessa compensazione fra la somma oggetto della condanna in ripetizione e il saldo al 31.05.2008, a credito della del conto anticipi 14445S. CP_2
Il motivo, che nasce da una incompleta lettura dell'elaborato peritale, è infondato.
Secondo Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 05/05/2022),
n.14321 Nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
2.1.1. - Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, CP_2
indipendentemente dal contocorrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_2
Si e', così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista
pag. 4/14 l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito- credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo CP_2
del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449).
Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro
a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed CP_2
in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del
c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del creditoderivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
Ne' occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale, come ricostruito in giurisprudenza, secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli
pag. 5/14 interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinarnento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale;
ed accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 7 agosto 2018, n.
20634; Cass. 12 gennaio 2018, n. 688; Cass. 22 settembre 2016, n.:L8585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17899; Cass. 22 marzo 2013, n. 7255; Cass. 27 marzo 2007, n.
7524).
Ad essere "collegati", invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca, onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi.
In tal modo, non occorre discorrere di "collegamento" negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata.
Pertanto, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la cd. compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (v., per talune prospettazioni analoghe, Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
pag. 6/14 Onde, poi, nella c.d. compensazione impropria" la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019) e
l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive.
2.1.2. - Altra e', invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.
Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente
e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti.
Nel caso di specie, il positivo accertamento della connessione contabile e funzionale dell'anticipazione bancaria erogata ed il conto corrente ordinario emerge dagli stessi e/c del conto 1020, ove si rappresentano i giroconti, anticipi su fatture, addebiti per chiusura anticipi, effettuati dal ed al conto tecnico 14445; a pg. 24 – 30 del doc 33 di parte appellata vi è la prova del passaggio dal conto anticipi 14445S al conto anticipi n. 521000; la ricostruzione della connessione contabile e funzionale fra i vari conti anticipi aperti con il correntista trova infine conferma nell'elaborato peritale in atti, avendo il CTU chiarito che i conti anticipi oggetto del giudizio erano tutti conti tecnici, le cui risultanze erano destinate ad affluire sul conto corrente principale;
sicchè va rilevato che alla data del 31.12.2013 il conto corrente ordinario, secondo il pag. 7/14 c.d. saldo banca, era comunque a credito del correntista, circostanza che induce a ritenere la chiusura delle linee c.d. autoliquidanti.
Con la seconda censura, la cessionaria contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la chiusura del rapporto di conto corrente.
Il motivo è infondato, atteso che la evocata nel giudizio di ripetizione CP_2 dell'indebito, non ha mai contestato la circostanza della chiusura del rapporto ventilata dall'attore, esonerando costui dalla relativa prova ex art. 115 comma 1 c.p.c..
Col terzo motivo la cessionaria sostiene l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimo addebito di poste debitorie a titolo di capitalizzazione trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera
CICR 9.02.2000; afferma che la sufficienza, ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, e della comunicazione al correntista, effettuata nel caso di specie in occasione dell'invio dell'estratto conto periodico;
argomenta che la previsione della medesima periodicità prevista per la capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditore, è comunque favorevole al correntista.
Il motivo è infondato.
Quanto alla specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, si rammenta che l'art. 7 della suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente pag. 8/14 secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
pag. 9/14 La citata giurisprudenza di legittimità conferma l'orientamento adottato da codesta
Corte territoriale a partire da sentenza 420/16, e da ultimo ribadita da Corte di
Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal
CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione
(cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito
pag. 10/14 dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Sempre nel medesimo motivo di gravame, si sostiene infondatamente la legittimità dell'anatocismo anche ante 30.06.2000, in spregio ad un orientamento nomofilattico granitico che ha ritenuto la nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c. a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004: è sufficiente ricordare che la pratica pag. 11/14 dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi per il periodo anteriore al
22/4/2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Ancora, nel motivo di gravame si reputa ostativo all'accoglimento della domanda il deposito di documentazione incompleta da parte del correntista.
Anche questo aspetto della censura è infondato.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai stabile, afferma che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista»:
a) «la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista» (Cass. n. 9526/2019);
pag. 12/14 b) in caso sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, «occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio», cosicché «nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta», mentre, «nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato» (Cass. n.
11543/2019).
Quanto al corredo documentale versato in atti, le lacune riscontrate dal CTU non hanno impedito il ricalcolo del rapporto. In particolare, il consulente è partito dal saldo a debito del correntista esposto alla data del 30 settembre 1996, e ha ricostruito l'andamento del rapporto basandosi sia sugli estratti conto ordinari che sugli scalari, ove mancavano (II trimestre 2008) sia l'estratto conto che lo scalare, si è avvalso di una produzione di parte relativa ad un elenco delle movimentazioni, non contestato dalla dal quale risultava che il saldo iniziale (1 luglio) coincideva con quello CP_2 finale risultante dall'estratto conto relativo al periodo precedente e che quello finale (30
pag. 13/14 settembre) a sua volta corrispondente al saldo iniziale riportato nell'estratto conto relativo al trimestre successivo (IV trimestre).
L'appello è in definitiva infondato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della sentenza in Parte_1 CP_1
epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del grado, che si liquidano in €. 2.058,00+1.418,00+ +3.470,00 per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA
e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 12.12.2024.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 834 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese di Roma e per essa lapropria mandataria con P.IVA_1 Parte_2 sede in Via SS. Levante 73 n.14, con numero di iscrizione, codice fiscale e Pt_1 partita iva , R.E.A. n. 149681, a sua volta rappresentata da P.IVA_2 [...]
con sede legale in San Donato Parte_3 Milanese, Via dell'Unione Europea 6/a e 6/b, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. anche di codice fiscale e di partita iva, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Andrea Andreani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona Piazza Kennedy n.13; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
COPPOLA GIOVANNI presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Ancona, Corso
Garibaldi n. 78
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 600/2021Tribunale di Ancona in materia di ripetizione dell'indebito/rapporti bancari
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016 . ha convenuto in CP_1
giudizio la chiedendo che la convenuta fosse Controparte_2
condannata in via principale al pagamento della somma complessiva di Euro
322.746,13, a titolo di ripetizione di indebiti pagamenti effettuati nell'ambito di alcuni rapporti di conto corrente intrattenuti con la specificamente individuati (conto CP_2
principale n.16633Y poi ridenominato con il n. 10920, conti anticipi n. 23897Y,
28575D, n.13321U e n.14445S), e di un contratto di mutuo.
Con sentenza parziale n.1059/19 del Tribunale di Ancona emessa il 4 giugno 2019 venivano rigettate le domande relative all'accertamento della nullità di clausole contrattuali afferenti ai rapporti di conto corrente e di conto anticipi, sul rilievo dell'omessa produzione del contratto di conto corrente, nonché la domanda di ripetizione relativa al mutuo;
con la successiva sentenza definitiva n. 600/2021, veniva accolta la domanda di ripetizione degli illegittimi addebiti a titolo di capitalizzazione, eliminati per tutta la durata del rapporto, e determinata la somma da restituire al correntista al netto delle rimesse solutorie prescritte, con condanna della CP_2
convenuta alla restituzione all'attore della somma di euro 26.251,63 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Propone appello avverso la sentenza definitiva si costituisce in Parte_1
giudizio , deducendo la carenza di legittimazione della cessionaria con CP_1 riguardo la domanda di ripetizione dell'indebito accolta dal giudice di prime cure, per non avere essa ricevuto il relativo pagamento.
All'esito dell'udienza del 1.07.2024, raccolte tramite trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Va ritenuta infondata l'eccezione di carenza di interesse all'appello sollevata da parte dell'appellato nei confronti della cessionaria del credito.
pag. 2/14 Effettivamente l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, è circoscritta ai rapporti fra il “solvens” e il destinatario del pagamento, ergo legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione.
Tuttavia, avendo la cessionaria dedotto di avere acquistato da MPS i crediti derivanti dai rapporti di conto corrente n.14868, di conto corrente n.10920 e di mutuo fondiario a rogito Notaio di Ancona del 13/07/2011, Rep.316032 Racc.56148, sussiste in Per_1 astratto l'interesse della cessionaria ad accertare il lato attivo delle obbligazioni acquistate attraverso cessione in blocco ex art. 58 TUB, con le correlate posizioni debitorie.
Va puntualizzato che nel caso di specie l'accoglimento della domanda di ripetizione riguarda solo il contratto d conto corrente n.10920 già n.16633Y, il quale all'ultimo estratto conto prodotto dall'odierno appellato, relativo al IV trimestre del 2013, presentava un saldo attivo finale pari ad Euro 530,91 a credito per il correntista.
In appello, la cessionaria deduce invece l'esistenza di un proprio credito, Parte_1
oggetto di cessione in blocco operata da MPS, anche con riguardo al rapporto di conto corrente n.10920 già n.16633Y, ma non ne offre la prova, non essendo idoneo il documento denominato dichiarazione di cessione ove non vi è indicato alcun CP_1
importo con riguardo al detto, specifico rapporto.
In altri termini, non vi è prova che la cessione avente ad oggetto l'asserita posizione di credito verso derivante dal c/c n. n.10920 già n.16633Y fosse effettiva;
per CP_1
contro dalla CTU in atti emerge che al termine del 2013 il saldo banca del conto era attivo, e che vi erano addebiti illegittimi per illecita capitalizzazione degli interessi, non prescritti, e quindi ripetibili.
Per quanto riguarda le altre due linee di credito, nella perizia svolta nel giudizio di primo grado emerge che in relazione al contratto di apertura di credito 14868 A non vi
è stata alcuna disamina nel giudizio di prime cure, o che comunque la domanda di ripetizione dell'indebito è stata rigettata;
con riguardo al mutuo, la domanda di ripetizione dell'indebito è stata rigettata. pag. 3/14 Pertanto non vi è alcun interesse della cessionaria ad impugnare una decisione ad essa favorevole con riguardo ai citati rapporti.
Per quanto riguarda il conto corrente ordinario, le censure sollevate dalla cessionaria avverso la sentenza gravata sono infondate.
Col primo motivo di appello la cessionaria contesta l'omessa compensazione fra la somma oggetto della condanna in ripetizione e il saldo al 31.05.2008, a credito della del conto anticipi 14445S. CP_2
Il motivo, che nasce da una incompleta lettura dell'elaborato peritale, è infondato.
Secondo Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, (ud. 05/04/2022, dep. 05/05/2022),
n.14321 Nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
2.1.1. - Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, CP_2
indipendentemente dal contocorrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_2
Si e', così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista
pag. 4/14 l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito- credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo CP_2
del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449).
Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro
a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed CP_2
in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del
c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del creditoderivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
Ne' occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale, come ricostruito in giurisprudenza, secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli
pag. 5/14 interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinarnento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale;
ed accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 7 agosto 2018, n.
20634; Cass. 12 gennaio 2018, n. 688; Cass. 22 settembre 2016, n.:L8585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17899; Cass. 22 marzo 2013, n. 7255; Cass. 27 marzo 2007, n.
7524).
Ad essere "collegati", invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca, onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi.
In tal modo, non occorre discorrere di "collegamento" negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata.
Pertanto, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la cd. compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (v., per talune prospettazioni analoghe, Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
pag. 6/14 Onde, poi, nella c.d. compensazione impropria" la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019) e
l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive.
2.1.2. - Altra e', invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.
Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente
e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti.
Nel caso di specie, il positivo accertamento della connessione contabile e funzionale dell'anticipazione bancaria erogata ed il conto corrente ordinario emerge dagli stessi e/c del conto 1020, ove si rappresentano i giroconti, anticipi su fatture, addebiti per chiusura anticipi, effettuati dal ed al conto tecnico 14445; a pg. 24 – 30 del doc 33 di parte appellata vi è la prova del passaggio dal conto anticipi 14445S al conto anticipi n. 521000; la ricostruzione della connessione contabile e funzionale fra i vari conti anticipi aperti con il correntista trova infine conferma nell'elaborato peritale in atti, avendo il CTU chiarito che i conti anticipi oggetto del giudizio erano tutti conti tecnici, le cui risultanze erano destinate ad affluire sul conto corrente principale;
sicchè va rilevato che alla data del 31.12.2013 il conto corrente ordinario, secondo il pag. 7/14 c.d. saldo banca, era comunque a credito del correntista, circostanza che induce a ritenere la chiusura delle linee c.d. autoliquidanti.
Con la seconda censura, la cessionaria contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la chiusura del rapporto di conto corrente.
Il motivo è infondato, atteso che la evocata nel giudizio di ripetizione CP_2 dell'indebito, non ha mai contestato la circostanza della chiusura del rapporto ventilata dall'attore, esonerando costui dalla relativa prova ex art. 115 comma 1 c.p.c..
Col terzo motivo la cessionaria sostiene l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimo addebito di poste debitorie a titolo di capitalizzazione trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera
CICR 9.02.2000; afferma che la sufficienza, ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, e della comunicazione al correntista, effettuata nel caso di specie in occasione dell'invio dell'estratto conto periodico;
argomenta che la previsione della medesima periodicità prevista per la capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditore, è comunque favorevole al correntista.
Il motivo è infondato.
Quanto alla specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, si rammenta che l'art. 7 della suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente pag. 8/14 secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
pag. 9/14 La citata giurisprudenza di legittimità conferma l'orientamento adottato da codesta
Corte territoriale a partire da sentenza 420/16, e da ultimo ribadita da Corte di
Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal
CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione
(cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito
pag. 10/14 dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del
d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Sempre nel medesimo motivo di gravame, si sostiene infondatamente la legittimità dell'anatocismo anche ante 30.06.2000, in spregio ad un orientamento nomofilattico granitico che ha ritenuto la nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c. a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004: è sufficiente ricordare che la pratica pag. 11/14 dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi per il periodo anteriore al
22/4/2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Ancora, nel motivo di gravame si reputa ostativo all'accoglimento della domanda il deposito di documentazione incompleta da parte del correntista.
Anche questo aspetto della censura è infondato.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai stabile, afferma che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista»:
a) «la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista» (Cass. n. 9526/2019);
pag. 12/14 b) in caso sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, «occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio», cosicché «nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta», mentre, «nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato» (Cass. n.
11543/2019).
Quanto al corredo documentale versato in atti, le lacune riscontrate dal CTU non hanno impedito il ricalcolo del rapporto. In particolare, il consulente è partito dal saldo a debito del correntista esposto alla data del 30 settembre 1996, e ha ricostruito l'andamento del rapporto basandosi sia sugli estratti conto ordinari che sugli scalari, ove mancavano (II trimestre 2008) sia l'estratto conto che lo scalare, si è avvalso di una produzione di parte relativa ad un elenco delle movimentazioni, non contestato dalla dal quale risultava che il saldo iniziale (1 luglio) coincideva con quello CP_2 finale risultante dall'estratto conto relativo al periodo precedente e che quello finale (30
pag. 13/14 settembre) a sua volta corrispondente al saldo iniziale riportato nell'estratto conto relativo al trimestre successivo (IV trimestre).
L'appello è in definitiva infondato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della sentenza in Parte_1 CP_1
epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del grado, che si liquidano in €. 2.058,00+1.418,00+ +3.470,00 per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA
e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 12.12.2024.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14