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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE ER OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5472 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Duilio n. 7, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Maurizio Sansoni, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE CONTRO
con sede in Bari, in persona del legale Controparte_1 rappresentante elettivamente domiciliata in Bari corso Vittorio Emanuele n. 143, Controparte_2 presso lo studio del procuratore Avv. Claudia Balducci, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26 ottobre 2022 ha rappresentato: di lavorare Parte_1 alle dipendenze di dall'1 dicembre 2020, con qualifica di Controparte_1 operatore ecologico e inquadramento livello 3B c.c.n.l. Fise;
di essere sempre stato addetto all'unità produttiva isola ecologica del Comune di Lanuvio, con uso di macchina spazzatrice semovente, autospazzatrice meccanica circolante su strada di peso oltre 7.850 kg;
di non essere stato retribuito in proporzione alla qualità del lavoro svolto.
In diritto, il lavoratore ha affermato il proprio diritto all'inquadramento al 4A livello c.c.n.l. applicato;
ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al Controparte_1 giudice di accertare il suo diritto all'inquadramento al livello 4A c.c.n.l. applicato e di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha contestato quanto Controparte_1 dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Esaurita l'istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Il lavoratore ha domandato l'accertamento del suo diritto all'inquadramento al livello 4°
c.c.n.l. Fise.
3.1. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28 aprile
2015 n. 8589).
Inoltre, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27 settembre 2016 n. 18943).
3.2. Il c.c.n.l. applicato prevede che appartengono al livello 4A i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”, tra cui il “conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t” (doc. 3 di parte ricorrente).
L'art. 15 c.c.n.l. applicato, nel testo del 18 luglio 2018, stabilisce ai commi 11 e 12: "11. Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante il quale il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. 12. ll decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale
A e esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale" (doc. 2 di parte resistente).
3.3. Risulta dalla documentazione depositata una copia di certificato circolazione motospazzatrice modello – 6000T, con portata di massima di 7.700 kg Controparte_3
(doc. 1 di parte ricorrente).
Nel corso dell'istruttoria, il teste collega e amico del ricorrente che ha Testimone_1 lavorato per la resistente dal 2021 fino a marzo 2024 come operatore ecologico, ha riferito: “Per la resistente il ricorrente era autista specializzato della spazzatrice, sia quella per la quale era sufficiente la patente cat. B sia per il modello più grande per il quale ci voleva anche un'ulteriore specializzazione.
Lo so perché lavorava quasi sempre con lui come operatore”.
Il teste che ha lavorato per la resistente nel 2022 e nel 2023 come Testimone_2 responsabile di cantiere a Lanuvio, ha affermato: “Conosco il ricorrente, lavorava come manutentore della spazzatrice e la guidava.
La macchina spazzatrice era un mezzo d'opera con targa gialla, era sufficiente la patente B, anche se non aveva limiti di portata.
Era una Dulevo 6000”.
Infine, che ha lavorato per la resistente da dicembre 2020 a febbraio Persona_1
2024, a Lanuvio, come operatore ecologico, ha dichiarato in udienza: “Conosco il ricorrente, portava la spazzatrice.
Ha portato in un primo periodo la e quasi subito è passato a guidare la Parte_2
Parte_3
Per guidare questi modelli è sufficiente la patente categoria B”.
La teste , che ha lavorato per la resistente da dicembre 2018 a febbraio 2024, Testimone_3
a Lanuvio, come impiegata addetta al front office, non ha potuto invece riferire circostanze conferenti con l'oggetto della causa.
3.4. Pertanto, sulla base delle emergenze probatorie, che hanno evidenziato lo svolgimento di mansioni di conducente di spazzatrice, con prevalenza nella guida di mezzo di portata superiore a
6 tonnellate (modello DULEVO 6000) alle dipendenze della resistente da parte di
[...]
, ritiene l'Ufficio che la domanda di inquadramento al livello 4 c.c.n.l. applicato deve Parte_1 essere accolta.
3.4.1. Quanto al parametro retributivo, deve essere invece riconosciuto il diritto al parametro
B, come da c.c.n.l. applicato, con passaggio al parametro A dopo cinque anni di anzianità, dall'1 dicembre 2020.
4. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto di all'inquadramento al 4° livello c.c.n.l. di settore, parametro retributivo B, con Parte_1 decorrenza dall'1 dicembre 2020, e passaggio al parametro A dopo cinque anni, e la società resistente deve essere condannata al pagamento in suo favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. La società resistente, stante la soccombenza, deve essere condannata in favore di
[...]
al pagamento dei compensi di lite, liquidati ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da Parte_1 distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il diritto di all'inquadramento al 4° livello c.c.n.l. di settore, Parte_1 parametro retributivo B, con decorrenza dall'1 dicembre 2020, e passaggio al parametro A dopo cinque anni, nel rapporto di lavoro sussistente tra le parti;
condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in suo favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento, in favore di dei compensi di lite, liquidati in € 4.000,00, oltre spese Parte_1 generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il giudice
IE ER OZ