Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto dalla Consalt Network S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ragazzo, PEC massimoragazzo@ordineavvocatiroma.org, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Atella, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Aree Produttive Industriali Basilicata (AS) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’accertamento:
-del silenzio assenso sull’istanza della Consalt Network S.r.l. di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata il 5.5.2025 presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Atella, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 900 kW sui terreni foglio n. 45, particelle nn. 1382 e 1383, siti nella zona industriale di Valle di Vitalba della Aree Produttive Industriali Basilicata (AS) S.p.A.;
-del silenzio assenso sull’istanza del 4.8.2025, con la quale la Consalt Network S.r.l. ha chiesto ad AS S.p.A. l’assegnazione di un lotto della zona industriale di Valle di Vitalba, per la realizzazione del predetto impianto fotovoltaico;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il Cons. QU ON e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
La Consalt Network S.r.l. in data 5.5.2025 ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Atella l’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 900 kW sui terreni foglio n. 45, particelle nn. 1382 e 1383, siti nella zona industriale di Valle di Vitalba dell’AS S.p.A..
Il Comune di Atella in data 20.5.205 ha comunicato tale istanza ad AS S.p.A., la quale con nota/pec del 18.7.2025 (trasmessa anche alla Consalt Network S.r.l.) ha evidenziato che “non è mai pervenuta alcuna domanda di insediamento sull’area di che trattasi”, specificando che “tale domanda costituisce presupposto indefettibile per poter procedere, eventualmente, al rilascio del nulla osta all’insediamento, previe verifiche”, con la puntualizzazione “che il predetto nulla osta non è un atto dovuto, perché AS S.p.A. non potrà esimersi da verificare la sussistenza di tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa e dai Regolamenti che disciplinano l’area industriale ed il suo utilizzo”.
Dopo che AS S.p.A. con nota/pec del 29.7.2025 aveva ribadito che doveva essere presentata specifica istanza di assegnazione, la Consalt Network S.r.l. con istanza del 4.8.2025 ha chiesto ad AS S.p.A. l’assegnazione di un lotto della zona industriale di Valle di Vitalba, per la realizzazione del predetto impianto fotovoltaico.
Con il presente ricorso, notificato il 26.11.2025 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde comune.atella.ag@pec.it e IPA apibas@pec.it e depositato nella stessa giornata del 26.11.2025, la Consalt Network ha chiesto l’accertamento del silenzio assenso, con riferimento sia alla PAS del 5.5.2025, sia all’istanza del 4.8.2025, di assegnazione di un lotto della zona industriale di Valle di Vitalba, in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.Lg.vo n. 190/2024, decorsi 30 giorni dalla presentazione della PAS, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
All’Udienza Pubblica del 15.4.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infatti, l’art. 8 D.Lg.vo n. 190/2024:
-al comma 2 statuisce che “il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto”;
-alla lett. b) del comma 4 stabilisce che nella domanda di PAS il soggetto proponente deve allegare la “dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l’intervento”.
Pertanto, poiché, nella specie, i terreni, sui quali la ricorrente vuole realizzare l’impianto fotovoltaico sono di AS S.p.A., che ancora non li ha assegnati alla ricorrente, non può essersi formato il silenzio assenso per la carenza del predetto presupposto della disponibilità delle aree, sulle quali deve essere installato l’impianto fotovoltaico.
Va ribadito, infatti, che non può formarsi alcun silenzio assenso, quando, come nella specie, viene presentata un’istanza di PAS, priva del necessario presupposto della disponibilità delle aree, perché tale istanza deve ritenersi giuridicamente inconfigurabile sotto il profilo strutturale (sul punto cfr., con riferimento alla diversa fattispecie del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire priva dell’attestazione di prestazione energetica, la recente Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 1878 del 9.3.2026).
Comunque, va, altresì, rilevato che, poiché l’invocato art. 8, comma 6, D.Lg.vo n. 190/2024 prevede la formazione, dopo 30 giorni, del silenzio assenso esclusivamente sulla PAS di competenza comunale, deve ritenersi che tale norma non può essere applicata estensivamente e/o analogicamente al diverso ed autonomo procedimento, disciplinante l’assegnazione dei lotti di una zona di insediamenti produttivi, anche perché la normativa, che regolamenta tali procedimenti, non prevede l’istituto del silenzio assenso.
In ogni caso, non può essere applicato alla fattispecie in esame il precedente, richiamato dalla ricorrente, di questo Tribunale, relativo alla Sentenza n. 504 del 17.10.2024, peraltro appellata da AS S.p.A. con Ric. n. 2442/2025 (con tale ricorso di appello AS S.p.A. ha dedotto che anche i proprietari dei terreni dell’area consortile devono presentare la domanda di insediamento), in quanto in quel giudizio era stato rilevato che:
-l’impresa ricorrente aveva acquistato dai proprietari i terreni, ricadenti nell’ambito del perimetro dell’area industriale;
-l’art. 7 del Regolamento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza, a cui con L.R. n. 1/2021 è subentrata APIBA S.p.A., prevede che i soggetti, in possesso di immobili idonei, non devono richiedere l’assegnazione di aree all’interno della zona industriale e non risultava l’esercizio da parte di AS S.p.A. del diritto di opzione, previsto dall’art. 16 dello stesso Regolamento;
-il procedimento di PAS, si era concluso favorevolmente con il verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14 bis L. n. 241/1990 del 28.2.2024, in quanto l’assenso dell’AS S.p.A. era stato acquisito ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, L. n. 241/1990, perché non si era pronunciata entro il termine perentorio di 45 giorni.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Poiché il Comune di Atella ed AS S.p.A. non si sono costituiti, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ER, Presidente
QU ON, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| QU ON | IA ER |
IL SEGRETARIO