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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3345/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/06/1966 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Terzago Enrico del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maccario Gioannas Barbara del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Saluggia (VC) il
05/05/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II -
Serie A, Anno 1990.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Saluggia (VC) il 05/05/1990, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1990 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in OR IS (VC), Via Giacomo Puccini n. 14, alla
Sig.ra che ivi vivrà con il figlio;
CP_1 Per_1
2. DÀ ATTO che il Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, libera dai propri Parte_1 effetti personali, entro e non oltre il 30/10/2025. Fino a tale data il medesimo si farà carico delle spese dell'immobile e delle utenze;
3. DÀ ATTO che il Sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie della casa coniugale, inclusa l'assicurazione condominiale, escluse quelle voluttuarie. Le spese ordinarie, compresa l'assicurazione della casa, e le utenze saranno a carico della Sig.ra CP_1
4. DISPONE che il Sig. versi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di €. 150,00=(centocinquanta), già comprensivo delle spese straordinarie,
a titolo di mantenimento del figlio e sino alla sua indipendenza economica. Tale Per_1 somma è soggetta a rivalutazione ISTAT annuale;
5. AUTORIZZA la madre Sig.ra convivente con il figlio , a percepire CP_1 Per_1 interamente l'assegno Unico;
pagina 2 di 3 6. DÀ ATTO che entrambi i genitori si renderanno disponibili a continuare ad accompagnare e a prendere a scuola compatibilmente con i loro orari e turni lavorativi;
Per_1
7. DÀ ATTO che il padre presta fin d'ora il proprio assenso ed autorizza la Parte_1
Sig.ra ad affiancare il figlio nella gestione dei risparmi, CP_1 Per_1 rappresentati dalla pensione di invalidità percepita dal figlio fino al luglio 2025. I risparmi del figlio sono stati versati in un conto corrente bancario intestato al figlio, con delega alle operazioni in favore della madre;
8. DÀ ATTO che in occasione dell'apertura del nuovo conto corrente intestato al figlio, verranno restituiti alla Sig.ra €. 5.000,00= (cinquemila/00), a titolo di risparmi CP_1 personali della medesima, versati in data 28/06/2011 per l'apertura del libretto postale del figlio n. 27417247, presso Poste Italiane SpA.;
9. DÀ ATTO che il Sig. sin d'ora autorizza la Sig.ra ad utilizzare i Parte_1 CP_1 risparmi del figlio per i bisogni del medesimo;
10. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a chiudere e liquidare i conti correnti/titoli attualmente cointestati;
11. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedersi qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento;
12. DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, hanno concordato di anticipare l'applicazione delle presenti condizioni a far data dal deposito del ricorso;
13. DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, o di altro documento idoneo all'espatrio stesso;
14. DÀ ATTO che le spese di causa si intendono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3345/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/06/1966 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Terzago Enrico del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maccario Gioannas Barbara del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Saluggia (VC) il
05/05/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II -
Serie A, Anno 1990.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Saluggia (VC) il 05/05/1990, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1990 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in OR IS (VC), Via Giacomo Puccini n. 14, alla
Sig.ra che ivi vivrà con il figlio;
CP_1 Per_1
2. DÀ ATTO che il Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, libera dai propri Parte_1 effetti personali, entro e non oltre il 30/10/2025. Fino a tale data il medesimo si farà carico delle spese dell'immobile e delle utenze;
3. DÀ ATTO che il Sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie della casa coniugale, inclusa l'assicurazione condominiale, escluse quelle voluttuarie. Le spese ordinarie, compresa l'assicurazione della casa, e le utenze saranno a carico della Sig.ra CP_1
4. DISPONE che il Sig. versi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di €. 150,00=(centocinquanta), già comprensivo delle spese straordinarie,
a titolo di mantenimento del figlio e sino alla sua indipendenza economica. Tale Per_1 somma è soggetta a rivalutazione ISTAT annuale;
5. AUTORIZZA la madre Sig.ra convivente con il figlio , a percepire CP_1 Per_1 interamente l'assegno Unico;
pagina 2 di 3 6. DÀ ATTO che entrambi i genitori si renderanno disponibili a continuare ad accompagnare e a prendere a scuola compatibilmente con i loro orari e turni lavorativi;
Per_1
7. DÀ ATTO che il padre presta fin d'ora il proprio assenso ed autorizza la Parte_1
Sig.ra ad affiancare il figlio nella gestione dei risparmi, CP_1 Per_1 rappresentati dalla pensione di invalidità percepita dal figlio fino al luglio 2025. I risparmi del figlio sono stati versati in un conto corrente bancario intestato al figlio, con delega alle operazioni in favore della madre;
8. DÀ ATTO che in occasione dell'apertura del nuovo conto corrente intestato al figlio, verranno restituiti alla Sig.ra €. 5.000,00= (cinquemila/00), a titolo di risparmi CP_1 personali della medesima, versati in data 28/06/2011 per l'apertura del libretto postale del figlio n. 27417247, presso Poste Italiane SpA.;
9. DÀ ATTO che il Sig. sin d'ora autorizza la Sig.ra ad utilizzare i Parte_1 CP_1 risparmi del figlio per i bisogni del medesimo;
10. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a chiudere e liquidare i conti correnti/titoli attualmente cointestati;
11. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedersi qualsivoglia reciproco assegno di mantenimento;
12. DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, hanno concordato di anticipare l'applicazione delle presenti condizioni a far data dal deposito del ricorso;
13. DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, o di altro documento idoneo all'espatrio stesso;
14. DÀ ATTO che le spese di causa si intendono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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