Articolo 4 della Legge 23 gennaio 1970, n. 8
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 febbraio 1970
Art. 4.
La regione Friuli-Venezia Giulia puo' far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 , proprie somme, il cui ammontare sara' stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.
Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; sempre secondo le finalita' e con le modalita' ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
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