CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Pt_1 tituto, rappresentato e difeso dall'avv. AO Tortato giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via Gavinana n. 2, presso lo studio CP_1
OL e MA AO NT che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8505/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere titolare di pensione anticipata Quota 100, in CP_1 regime internazionale, cat. VO/S n. 45091266, con decorrenza dal mese di dicembre 2019, liquidata nell'importo iniziale di € 1.602,61 mensili e di aver ricevuto, con lettera del 20.9.2023, richiesta dall' di restituzione della Pt_1 somma di € 32.938,02, per quote della predetta sione, quale indebito maturato nel periodo intercorrente dall'1.1.2020 al 31.12.2021, per “incumulabilità prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”, ha convenuto in giudizio l' CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico designato, previo accertamento del diritto, contrariis reiectis: 1) dichiarare che il ricorrente, con riferimento alla Pratica di indebito n 17934715, non è tenuto al pagamento nei confronti dell' della somma di Pt_1 euro 32.392,58, o di quella minore che sarà ritenuta di gi a;
Con condanna dell' alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi Pt_1 in f dei sottoscritti procuratori antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, sempre dovuta ex art. 2, comma 1, lett. b), del DM n. 147/2022 quando l'atto sia stato redatto, come il presente, con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così statuito: Pt_1
- dichiara l'insussistenz 'indebito comunicato con lettera del 20.9.2023 limitatamente alla somma che eccede i ratei mensili di pensione relativi al periodo di rioccupazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
1.2. Il primo giudice, in sintesi, accogliendo parzialmente la domanda: i) ripercorsa la disciplina normativa in materia (art. 14, co. 3, D.L. 4/2019) e richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 234/2024), invocata da parte resistente, ha affermato che appare allora evidente l'infondatezza della pretesa della parte ricorrente di interpretare il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro in termini di mera compensazione tra le partite, da cui deriverebbe a carico del pensionato il solo obbligo di restituzione all' di un importo pari al reddito da lavoro percepito> Pt_1
e che il divieto di cumulo ha carattere assoluto, tanto che la disposizione non prevede specifiche modalità applicative in termini di decurtazione dei redditi, e la sua violazione comporta la sospensione dei ratei di pensione>; ii) ha escluso, contrariamente a quanto opinato dall' , che la violazione del divieto di CP_2 cumulo determini la sospensione della prestazione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato prodotto, non trovando fondamento positivo e risultante eccedente rispetto alla sola previsione dell'incumulabilità. Al riguardo, richiamata la giurisprudenza di merito pronunciatasi su questione analoga a quella oggetto di causa (CdA Perugia n. 33/2023), ha affermato che l'interpretazione seguita dall' presenta profili di frizione con il principio di uguaglianza di cui all'art. CP_2
3 C he, costituendo di fatto una misura sanzionatoria, dovrebbe trovare espressione in un dettato normativo primario. Ha condiviso, dunque, la soluzione offerta dalla giurisprudenza sopra richiamata (in particolare, Corte di Appello di Brescia del 21.12.2023; Corte di Appello di Trieste n. 178 del 14.3.2024; Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 03/08/2023, n. 263) secondo cui la sospensione della pensione non deve riguardare il trattamento erogato nell'intero anno solare ma soltanto i ratei di pensione relativi al periodo di rioccupazione>; iii) ha quindi concluso affermando che la sospensione dei ratei della pensione liquidata al ricorrente debba riguardare esclusivamente i ratei mensili di pensione relativi al periodo di rioccupazione (dall'8 al 22 settembre e dal 30 aprile al 17 maggio)> e dichiarando l'insussistenza dell'indebito per la parte eccedente i ratei mensili di pensione relativi al periodo di rioccupazione.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' lamentando, Pt_1 con un unico motivo, l'erroneità della sentenza per illogicità otivazione e consequenziale violazione dell'art. 14, co. 3, D.L. 4/2019 per aver il primo giudice escluso, disattendendo l'interpretazione effettivamente offerta dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 24 novembre 2022 n. 234), che la violazione del divieto di cumulo determini la sospensione della prestazione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato prodotto;
ha richiamato a supporto della propria tesi il recente intervento della giurisprudenza di legittimità.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Pacifico in causa che l'appellante, titolare a decorrere dall'1/12/2019 della pensione anticipata “Quota 100” in regime internazionale, dall'8 al 22 settembre 2020 e dal 30 aprile al 17 maggio 2021, ha svolto lavoro subordinato percependo le retribuzioni indicate in atti.
4.1. Discussa in causa è l'interpretazione del disposto dell'art. 14 comma 3 d.l. n. 4/2019 in base al quale “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui”.
4.2. La questione può dirsi risolta dall'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione per cui “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass. n. 30994/2024).
4.3. Le ragioni dei giudici di legittimità, alle quali per brevità si rinvia, sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni della gravata sentenza e quelle dell'appellato, evidenziandosi come dette ragioni rispondano pienamente alla ratio e alle finalità della disciplina normativa in esame per come anche interpretata dalla Consulta, rilievo assorbente e decisivo a escludere altre opzioni interpretative.
5. Da quanto esposto consegue l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata sentenza, con integrale rigetto del ricorso proposto dall'appellato e quindi l'affermazione dell'obbligo di quest'ultimo di restituire all' quanto Pt_1 richiesto a titolo di indebito con la nota del 20/9/2023 impugnata i dizio.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tenuto conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito e dell'intervento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta integralmente il ricorso di primo grado proposto da;
CP_1 dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Pt_1 tituto, rappresentato e difeso dall'avv. AO Tortato giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, via Gavinana n. 2, presso lo studio CP_1
OL e MA AO NT che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8505/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere titolare di pensione anticipata Quota 100, in CP_1 regime internazionale, cat. VO/S n. 45091266, con decorrenza dal mese di dicembre 2019, liquidata nell'importo iniziale di € 1.602,61 mensili e di aver ricevuto, con lettera del 20.9.2023, richiesta dall' di restituzione della Pt_1 somma di € 32.938,02, per quote della predetta sione, quale indebito maturato nel periodo intercorrente dall'1.1.2020 al 31.12.2021, per “incumulabilità prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”, ha convenuto in giudizio l' CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico designato, previo accertamento del diritto, contrariis reiectis: 1) dichiarare che il ricorrente, con riferimento alla Pratica di indebito n 17934715, non è tenuto al pagamento nei confronti dell' della somma di Pt_1 euro 32.392,58, o di quella minore che sarà ritenuta di gi a;
Con condanna dell' alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi Pt_1 in f dei sottoscritti procuratori antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, sempre dovuta ex art. 2, comma 1, lett. b), del DM n. 147/2022 quando l'atto sia stato redatto, come il presente, con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali, idonee ad agevolarne la consultazione”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così statuito: Pt_1
- dichiara l'insussistenz 'indebito comunicato con lettera del 20.9.2023 limitatamente alla somma che eccede i ratei mensili di pensione relativi al periodo di rioccupazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
1.2. Il primo giudice, in sintesi, accogliendo parzialmente la domanda: i) ripercorsa la disciplina normativa in materia (art. 14, co. 3, D.L. 4/2019) e richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 234/2024), invocata da parte resistente, ha affermato che appare allora evidente l'infondatezza della pretesa della parte ricorrente di interpretare il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro in termini di mera compensazione tra le partite, da cui deriverebbe a carico del pensionato il solo obbligo di restituzione all' di un importo pari al reddito da lavoro percepito> Pt_1
e che il divieto di cumulo ha carattere assoluto, tanto che la disposizione non prevede specifiche modalità applicative in termini di decurtazione dei redditi, e la sua violazione comporta la sospensione dei ratei di pensione>; ii) ha escluso, contrariamente a quanto opinato dall' , che la violazione del divieto di CP_2 cumulo determini la sospensione della prestazione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato prodotto, non trovando fondamento positivo e risultante eccedente rispetto alla sola previsione dell'incumulabilità. Al riguardo, richiamata la giurisprudenza di merito pronunciatasi su questione analoga a quella oggetto di causa (CdA Perugia n. 33/2023), ha affermato che l'interpretazione seguita dall' presenta profili di frizione con il principio di uguaglianza di cui all'art. CP_2
3 C he, costituendo di fatto una misura sanzionatoria, dovrebbe trovare espressione in un dettato normativo primario. Ha condiviso, dunque, la soluzione offerta dalla giurisprudenza sopra richiamata (in particolare, Corte di Appello di Brescia del 21.12.2023; Corte di Appello di Trieste n. 178 del 14.3.2024; Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 03/08/2023, n. 263) secondo cui la sospensione della pensione non deve riguardare il trattamento erogato nell'intero anno solare ma soltanto i ratei di pensione relativi al periodo di rioccupazione>; iii) ha quindi concluso affermando che la sospensione dei ratei della pensione liquidata al ricorrente debba riguardare esclusivamente i ratei mensili di pensione relativi al periodo di rioccupazione (dall'8 al 22 settembre e dal 30 aprile al 17 maggio)> e dichiarando l'insussistenza dell'indebito per la parte eccedente i ratei mensili di pensione relativi al periodo di rioccupazione.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' lamentando, Pt_1 con un unico motivo, l'erroneità della sentenza per illogicità otivazione e consequenziale violazione dell'art. 14, co. 3, D.L. 4/2019 per aver il primo giudice escluso, disattendendo l'interpretazione effettivamente offerta dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 24 novembre 2022 n. 234), che la violazione del divieto di cumulo determini la sospensione della prestazione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato prodotto;
ha richiamato a supporto della propria tesi il recente intervento della giurisprudenza di legittimità.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Pacifico in causa che l'appellante, titolare a decorrere dall'1/12/2019 della pensione anticipata “Quota 100” in regime internazionale, dall'8 al 22 settembre 2020 e dal 30 aprile al 17 maggio 2021, ha svolto lavoro subordinato percependo le retribuzioni indicate in atti.
4.1. Discussa in causa è l'interpretazione del disposto dell'art. 14 comma 3 d.l. n. 4/2019 in base al quale “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui”.
4.2. La questione può dirsi risolta dall'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione per cui “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass. n. 30994/2024).
4.3. Le ragioni dei giudici di legittimità, alle quali per brevità si rinvia, sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni della gravata sentenza e quelle dell'appellato, evidenziandosi come dette ragioni rispondano pienamente alla ratio e alle finalità della disciplina normativa in esame per come anche interpretata dalla Consulta, rilievo assorbente e decisivo a escludere altre opzioni interpretative.
5. Da quanto esposto consegue l'accoglimento del gravame e la riforma della gravata sentenza, con integrale rigetto del ricorso proposto dall'appellato e quindi l'affermazione dell'obbligo di quest'ultimo di restituire all' quanto Pt_1 richiesto a titolo di indebito con la nota del 20/9/2023 impugnata i dizio.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tenuto conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito e dell'intervento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla pronuncia di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta integralmente il ricorso di primo grado proposto da;
CP_1 dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario