CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
LE IO, EL
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2963/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13564/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180107039686000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720181277164179000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190027011755000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095510404000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131850150000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190218066006000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200133977611000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200148703147000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200225551572000 ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: nessun comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha respinto il ricorso del signor Ricorrente_1 (nulla statuendo per le spese, non essendosi ivi costituita l'AdER) avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di Euro 93.457, 33, in virtu' di una serie di prodromiche cartelle, 9 delle quali impugnate con il ricorso “de quo”, precisamente quelle notificate via pec in data 16.11.2018(Euro 342,75),
8.01.2019(Euro 980,68), 26.01.2019(Euro 4.138,82), 22.03.2019(Euro 1.224,93), 8.05.2019(Euro
8.523,63), 19.10.2019(Euro 432,10), 30.11.2021(Euro 12.839,07), 6.12.2021(Euro 5.727,39) e 2.02.2022
(Euro 1.603,00) , così come dettagliatamente indicato nella medesima comunicazione preventiva impugnata.
A tale statuizione addiveniva il giudice di prime cure respingendo, in particolare, la lagnanza del contribuente relativa alla eccepita inesistenza o nullità delle cartelle sottese all'intimazione in quanto provenienti da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.
Tale gravame risulta ulteriormente coltivato nel presente giudizio di appello, ove il contribuente, in particolare, evidenzia che il principio ex art. 156 comma 3 c.p.c. (ovvero quello per il quale la nullità non può essere pronunziata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato), non opera quando dalla notifica dell'atto decorre un termine perentorio e la nullità della notifica di un atto impositivo;
inoltre detta notifica, per l'appellante, è da ritenersi sanata solo dalla sua impugnazione e non dalla mera conoscenza da parte del destinatario, atteso che il raggiungimento dello scopo, quale condizione della sanatoria, si verifica solo quando si avvera l'evento successivo cui l'atto è preordinato. All'uopo, vengono citate le sentenze della Cassazione n. 8425/2019 e n. 6678/2017. Conclude l'interessato chiedendo quindi, in via principale, di annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o priva di efficacia alcuna, la comunicazione e le cartelle così come in atti indicate, dichiarando comunque non dovute le somme con esse intimate, con ogni consequenziale pronunzia in merito, secondo le motivazioni enunciate in fatto e diritto;
- In via subordinata, di condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, la Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio
Si è costituita l' AdER che con articolate controdeduzioni ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va, anzitutto, specificato che tutti i provvedimenti “de quibus” risultano regolarmente notificati come di seguito risulta:
1 )cartella n. 09720180107039686000 notificata il 16 novembre 2018; 2) cartella n.
09720180127164179000 notificata l'8 gennaio 2019; 3) - cartella n. 09720190027011755000 notificata il
26 gennaio 2019);4) cartella n. 09720190095510404000 notificata il 22 marzo 2019; 5) cartella n.
09720190131850150000 notificata l'8 maggio 2019;6) cartella n. 09720190218066006000 notificata il 19 ottobre 2019; 7) cartella n. 09720200133977611000 notificata il 30 novembre 2021; 8) cartella n.
09720200148703147000 notificata il 6 dicembre 2021; 9) cartella n. 09720200225551572000 notificata il
2 febbraio 2022.
Quanto alla asserita inesistenza o nullità della notifica del provvedimento perché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri, si rileva più aderente al caso in discussione la giurisprudenza nomofilattica con la quale la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza 15979/2022, ha sancito che il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non solo non è in alcun modo inesistente, ma non è nemmeno nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta semmai per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. D'altra parte, una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il suo diritto di difesa.
D'altra parte, per completezza, va ricordato anche che la eventuale "irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018; Cass 2021 nr 12517).
In ogni caso, spetta al contribuente, destinatario delle cartelle, la prova, in fattispecie assente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al suo diritto di difesa dalla ricezione della notifica delle cartelle di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida in € 2.800,00 oltre accessori
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
LE IO, EL
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2963/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13564/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180107039686000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720181277164179000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190027011755000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095510404000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131850150000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190218066006000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200133977611000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200148703147000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200225551572000 ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200011740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: nessun comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha respinto il ricorso del signor Ricorrente_1 (nulla statuendo per le spese, non essendosi ivi costituita l'AdER) avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di Euro 93.457, 33, in virtu' di una serie di prodromiche cartelle, 9 delle quali impugnate con il ricorso “de quo”, precisamente quelle notificate via pec in data 16.11.2018(Euro 342,75),
8.01.2019(Euro 980,68), 26.01.2019(Euro 4.138,82), 22.03.2019(Euro 1.224,93), 8.05.2019(Euro
8.523,63), 19.10.2019(Euro 432,10), 30.11.2021(Euro 12.839,07), 6.12.2021(Euro 5.727,39) e 2.02.2022
(Euro 1.603,00) , così come dettagliatamente indicato nella medesima comunicazione preventiva impugnata.
A tale statuizione addiveniva il giudice di prime cure respingendo, in particolare, la lagnanza del contribuente relativa alla eccepita inesistenza o nullità delle cartelle sottese all'intimazione in quanto provenienti da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.
Tale gravame risulta ulteriormente coltivato nel presente giudizio di appello, ove il contribuente, in particolare, evidenzia che il principio ex art. 156 comma 3 c.p.c. (ovvero quello per il quale la nullità non può essere pronunziata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato), non opera quando dalla notifica dell'atto decorre un termine perentorio e la nullità della notifica di un atto impositivo;
inoltre detta notifica, per l'appellante, è da ritenersi sanata solo dalla sua impugnazione e non dalla mera conoscenza da parte del destinatario, atteso che il raggiungimento dello scopo, quale condizione della sanatoria, si verifica solo quando si avvera l'evento successivo cui l'atto è preordinato. All'uopo, vengono citate le sentenze della Cassazione n. 8425/2019 e n. 6678/2017. Conclude l'interessato chiedendo quindi, in via principale, di annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o priva di efficacia alcuna, la comunicazione e le cartelle così come in atti indicate, dichiarando comunque non dovute le somme con esse intimate, con ogni consequenziale pronunzia in merito, secondo le motivazioni enunciate in fatto e diritto;
- In via subordinata, di condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, la Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio
Si è costituita l' AdER che con articolate controdeduzioni ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va, anzitutto, specificato che tutti i provvedimenti “de quibus” risultano regolarmente notificati come di seguito risulta:
1 )cartella n. 09720180107039686000 notificata il 16 novembre 2018; 2) cartella n.
09720180127164179000 notificata l'8 gennaio 2019; 3) - cartella n. 09720190027011755000 notificata il
26 gennaio 2019);4) cartella n. 09720190095510404000 notificata il 22 marzo 2019; 5) cartella n.
09720190131850150000 notificata l'8 maggio 2019;6) cartella n. 09720190218066006000 notificata il 19 ottobre 2019; 7) cartella n. 09720200133977611000 notificata il 30 novembre 2021; 8) cartella n.
09720200148703147000 notificata il 6 dicembre 2021; 9) cartella n. 09720200225551572000 notificata il
2 febbraio 2022.
Quanto alla asserita inesistenza o nullità della notifica del provvedimento perché proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri, si rileva più aderente al caso in discussione la giurisprudenza nomofilattica con la quale la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza 15979/2022, ha sancito che il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non solo non è in alcun modo inesistente, ma non è nemmeno nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta semmai per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. D'altra parte, una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il suo diritto di difesa.
D'altra parte, per completezza, va ricordato anche che la eventuale "irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018; Cass 2021 nr 12517).
In ogni caso, spetta al contribuente, destinatario delle cartelle, la prova, in fattispecie assente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al suo diritto di difesa dalla ricezione della notifica delle cartelle di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida in € 2.800,00 oltre accessori