Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 638
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri

    La Corte ritiene che la notifica tramite PEC istituzionale, anche se non presente nei pubblici elenchi, non è nulla né inesistente se ha consentito al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese. Viene richiamata la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 15979/2022) e si sottolinea che il contribuente non ha provato un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa. Si fa riferimento anche ai principi di buona fede e correttezza.

  • Rigettato
    Soccombenza dell'appellato

    L'appello è stato rigettato, pertanto le spese seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 638
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 638
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo