Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6993 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06993/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05465/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5465 del 2022, proposto da
TA AT EG, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Di Meglio, Sabrina Pancari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Pancari in Roma, via C. Beccaria 29;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Roma Eur, (atto nr. 10593 del 7/03/2022) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
... nonché per l'accertamento ...
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa IN RT, e udito per l’Amministrazione resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. TA AT EG agisce nei confronti dell’I.N.P.S. per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.
Rappresenta, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti stipendiali. Espone di aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2020 e di essere cessato dal servizio per limiti di età, ragion per cui avrebbe maturato il diritto alla maggiorazione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis , comma 1, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.
Dichiara di aver richiesto all’Istituto previdenziale di procedere al ricalcolo del trattamento di fine servizio, ma di non aver ricevuto alcuna risposta.
Con l’unico motivo di diritto, il ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 del d.lgs. n.66/2010 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione ”, segnalando l’erroneità del conteggio del proprio trattamento di fine servizio elaborato dall’Ente previdenziale in violazione di quanto previsto dall’art. 6 bis , comma 1, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.
Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., instando per la reiezione del ricorso.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene in discussione l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.
Il ricorso è fondato.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito, dispone, al comma 1, che: “(…) Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Al comma 2 è poi stabilito che: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
L’art. 6 bis citato contempla due distinti casi in cui al personale delle Forze di Polizia è riconosciuto il beneficio del conteggio dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine rapporto: la prima ipotesi riguarda il personale cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età, per sopravvenuta permanente inabilità al servizio o per decesso. La seconda ipotesi riguarda il personale che abbia maturato i requisiti di anzianità anagrafica (cinquantacinque anni di età) e contributiva (trentacinque anni di servizio utile).
Ebbene, il ricorrente appartiene alla prima categoria, di cui all’art. 6 bis , comma 1, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito, essendo cessato dal servizio “per limiti di età”, come espressamente riconosciuto anche nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio protocollo n. INPS.7001.08/03/2022.0527981 datato 8 marzo 2022 (cfr. documento n. 2 allegato al ricorso), ragion per cui devono ritenersi inconferenti alla fattispecie de qua agitur tutte le deduzioni articolate nella memoria difensiva dell’Istituto previdenziale, chiaramente riferite alla fattispecie di cui all’art. 6 bis , comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito.
Ne deriva, quindi, la spettanza al ricorrente del beneficio economico dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis , comma 1, citato.
In ogni caso, per ragioni di completezza espositiva, il Collegio precisa che l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito, prevede al comma secondo che « la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ».
La disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che «(…) il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti » (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
Lo stesso Consiglio di Stato è tornato più diffusamente sulla questione con la sentenza n. 2831/2023, in cui ha precisato che il termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza, previsto dal comma secondo dell’art. 6 bis , deve essere letto congiuntamente a quanto disposto dal successivo comma 3, a mente del quale “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ”; ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è meramente funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10916). Pertanto «(…) Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831).
Non appare poi condivisibile la tesi, sostenuta dall’I.N.P.S., secondo cui l’art. 6 bis citato risulterebbe inapplicabile, in ragione del disposto di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che ammetterebbe al beneficio in questione il personale cessato dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
L’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, rubricato « Maggiorazione della base pensionabile », prevede al comma 1 che « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 »; al comma 2 che « Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ».
Osserva il Collegio che, mentre l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito, disciplina l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 disciplina invece l'applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, non esistendo peraltro una specifica disposizione che affermi che la base di calcolo della prestazione pensionistica e quella dell'indennità di buonuscita debbano necessariamente corrispondere (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 29 gennaio 2024, n. 1676).
Sul punto è stato condivisibilmente osservato che « L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione (…) all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831).
Non assume rilevanza neppure l’eccezione di incostituzionalità spiegata, peraltro in modo generico, non avendo l’Istituto previdenziale neppure illustrato sotto quale profilo e per quale motivo l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito, tuttora in vigore, violerebbe gli artt. 3 e 81 della Carta costituzionale.
Ad ogni buon conto sulla questione è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II , n. 2831 del 20 marzo 2023 che così ha statuito: «(...) nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale. A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli. D’altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell’art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva del medesimo a violare l’art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali (...)».
In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, come convertito, e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724/1994 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938).
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472, e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA GI, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
IN RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RT | LA GI |
IL SEGRETARIO