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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
6547/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 23 /06/2025 come sostituita dal deposito di note scritte, ricorrendo in presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6547/2024 R.G.L. promosso
DA
nato ad [...] in data [...] ed ivi res. via Tripoli 19, c. f. Parte_1
, in giudizio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente da C.F._1
l'avv. Dario Di Stefano e dall'avv. Vanessa Lanza come da procura depositata in atti di giudizio e con domicilio digitale di seguito indicato Email_1
; Email_2
Ricorrente
CONTRO
c. f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Concetto Origlio , come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania presso l'ufficio del proprio procuratore , via Cifali76/A ;
Resistente in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, in giudizio P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
.f. in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3
speciale , autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto notaio Controparte_5 [...]
in Roma , rep. n. 181515 , racc. n. 12772 del 25/07/2024 , in giudizio rappresentato e Per_1 difeso dall'avv. Arena Maria come da procura depositata in atti , domiciliato presso il suo studio in
Misterbianco via G. Matteotti 275;
Resistente
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 il ricorrente odierno agiva in giudizio nei confronti degli enti in epigrafe specificati per l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data 03/06/2024 , limitatamente le cartelle e avvisi di addebito di seguito specificati :
1- cartella di pagamento 293 2009 0135339803 , afferente a premi per l'anno 2009 CP_1 dell'importo di € 4.642,80 oltre interessi di mora ed accessori esattoriali e così per complessivi €
8.775,22;
2- cartella di pagamento 29329140004852117 afferente a rate premio per le annualità CP_1
2011,2012,2013 dell'importo di € 1.862,77 complessivi;
3- cartella di pagamento n. 293 2014 0030671644 avente ad oggetto rate premio per gli anni CP_1
2013, 2014 dell'importo complessivo di € 1.727,44 complessivi;
4- cartella di pagamento 293 2015 0036589659 , avente ad oggetto rate premio per gli anni CP_1
2013, 2014,2015 dell'importo complessivo di € 1.849,00;
5- cartella di pagamento 2932016 0059984806 , avente ad oggetto rate premi per gli anni CP_1
2015, 2016 dell'importo complessivo di € 1.290,16;
6 - cartella di pagamento 293 2017 0022762343 avente ad oggetto rate premio per gli anni CP_1
2016, 2017 dell'importo complessivo di € 1.670,29; 7- cartella di pagamento 293 2018 0012120601 , avente ad oggetto rate premio per gli anni 2017,
2018 dell'importo complessivo di € 1.235,16;
8- avviso di addebito 593 2016 000 1006722 , afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.768,86;
9-avviso di addebito 593 2016 0005159269, afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015 per l'importo complessivo di € 2.743,05;
10- avviso di addebito 593 2016 000 8784653 afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2009 dell'importo complessivo di € 18.431,86;
11- avviso di addebito 5932017 0002929676 afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale dell'importo complessivo di € 5.510,55 in riferimento all'anno 2016;
Pertanto i contributi dovuti erano pari ad € 47.864,36 ed erano dovuti per gli anni intercorsi dal
2009 al 2018 , deduceva innanzi tutto l'omessa notifica di tutti i titoli sopra specificati. Deduceva
l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per l'omessa notifica dei ruoli e delle cartelle esattoriali ad essa presupposti , pertanto era illegittima la pretesa di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Nel merito eccepiva il decorso della prescrizione estintiva dei crediti secondo la previsione del termine quinquennale dell'art. 3 , commi 9 e 10 , della legge n. 335 del 1995.
Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse l'illegittimità di tutti gli atti impugnati ed procedesse all'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca , dichiarandola priva di effetti in riferimento alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito in premessa specificati. Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di ipoteca e fissava l'udienza di discussione al 13/12/2024.
In giudizio si costituiva che eccepiva la propria incompetenza in ordine tutti i profili e CP_1 questioni che attengono la fase esecutiva del procedimento di riscossione cui risulta estraneo l'Ente impositore. Deduceva la tardività dell'impugnazione del ricorrente , intervenuta quando era ben scaduto il termine di quaranta giorni fissato dalla legge per l'impugnazione dei contributi. Essendo tardiva l'opposizione proposta, deduceva che il credito fosse ormai definitivo e non fossero ammissibili le doglianze legate al merito della pretesa contributiva, divenuta ormai definitiva.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la tardività ed inammissibilità dell'opposizione, rigettare nel merito il ricorso per infondatezza condannare il ricorrente al pagamento di quanto dovuto all' , con vittoria di spese . In caso di accertamento del decorso di prescrizione dei crediti per CP_1 fatto riconducibile al concessionario , chiedeva di essere manlevato da quest'ultimo per le conseguenti perdite economiche. Si costituiva in giudizio che offriva prova di notifica di tutti CP_3
gli avvisi di addebito notificati al ricorrente per compiuta giacenza e depositava in giudizio la copia di atti interruttivi del decorso di prescrizione consegnati da in Controparte_4
CP_ riferimento ai crediti di cui era titolare , portati dagli avvisi di addebito notificati dall'Istituto.
Pertanto depositava intimazione di pagamento 29320229002054477000 , notificata il 20 maggio
2022, depositava altresì intimazione di pagamento 293 2023 901699855 0000 , notificata il
26.03.2024. Si costituiva in giudizio con propria memoria in Controparte_4
cui dava prova di notifica di ciascuna cartella impugnata , oggetto di giudizio , di atti interruttivi quali intimazioni di pagamento , un preavviso di fermo amministrativo 29380201 6000 40241 000 e l'atto preavviso di ipoteca oggetto di impugnazione in questo giudizio. Deduceva altresì che nella fattispecie era applicabile il periodo di sospensione previsto e disposto dal legislatore durante l'emergenza sanitaria da covid-19 e pertanto nessun titolo impugnato risultava prescritto alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca , cui risultano sottesi gli atti all'esame di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo note scritte autorizzate , successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione, con udienza di discussione indicata in atto di delega . Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c veniva fissato termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni. Riscontrate la note come in atti depositate , conosciute le conclusioni delle parti ,la causa veniva decisa con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare devono trovare accoglimento le eccezioni di tardività del ricorso , proposto ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo impugnato, secondo la previsione di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999. La tardività si evince dalla prova di notifica offerta in atti per ciascuna cartella ed avviso di addebito. Sotto il profilo della prescrizione dei crediti , attinente al merito della pretesa , motivo di doglianza proposto dal ricorrente , il ricorso può essere qualificato come opposizione all'esecuzione , che non conosce decadenza , essendo sempre possibile per il contribuente eccepire fatti successivi alla notifica e formazione di ciascun titolo , che possano paralizzare la pretesa dell'Ente.
Nella fattispecie risulta provata la notifica di ciascun avviso di addebito e cartella , contrariamente a quanto eccepito in ricorso.
L'avviso di addebito 5932016 000 1006722 risulta notificato per compiuta giacenza in data
13.06.2016 ; Parimenti l'avviso di addebito 59320160005159269 risulta notificato per compiuta
CP_ giacenza il 20/01/2017 ; dalla documentazione offerta in giudizio dalla resistente si evince altresì che l'avviso di addebito 59320160008784653 risulta notificato per compiuta giacenza il
28/09/2017. L'avviso di addebito59320170002929676 è notificato per compiuta giacenza il
27/6/2015. In ordine la notifica e le formalità della compiuta giacenza, le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente risultano inammissibili perché tardive e comunque sono censure infondate che non meritano accoglimento . L'opposizione proposta dal ricorrente odierno è senz'altro tardiva perché notificata oltre il termine di legge , che per gli avvisi di addebito è sicuramente fissato nel termine perentorio di quaranta giorni e pertanto risultano inammissibili non solo le eccezioni afferenti il merito del credito , divenuto incontestabile , ma anche la regolarità delle notifiche risulta tardiva perché avrebbe dovuto essere sollevata entro 20 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito.
L'opposizione all'esecuzione che parte ricorrente intende promuovere , come ha evidenziato nelle note in atti depositate , è afferente ai fatti successivi la notifica dei titoli esecutivi , l'opposizione è tardiva ed inammissibile per le censure afferenti la notifica e le formalità di notifica , non censurate nel termine di legge di cui all'art. 617 , essendo la regolarità di notificazione motivo di opposizione agli atti esecutivi. ( vedi Cass. 09.03.2001 n. 3450 ; Cass. Sez. Un. 27.03.2001 n. 133) , nella fattispecie il termine di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per censurare la regolarità di notifica non risulta rispettato . In ogni caso questo giudice segnala la regolarità di notifica degli avvisi di addebito per compiuta giacenza mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento da restituire al mittente per compiuta giacenza poiché alla fattispecie risulta applicabile la disciplina del regolamento postale di cui al D.M. 09.04.2011( sul punto Cass. Sez. trib. N. 6959/2015). Ai sensi dell'art. 32 D.M. citato ( condizioni generali del servizio postale ) , in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere il plico postale , possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49.
Quest'ultimo articolo prevede che la posta non recapitata rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione e che trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti. Nel caso a mano è stato restituito al mittente il plico inviato che risulta comunicato per compiuta giacenza. Invero nel caso in esame nessuno specifico incombente era posto a carico dell'Ufficio postale , se non quello di recarsi all'indirizzo di raccomandata a. r.ex artt.
32 e seguenti del d.m. 09.04.2001. Per la notifica della raccomandata opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. superabile solo ove l'interessato provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di venire a conoscenza, circostanza questa non realizzata nella fattispecie che ci occupa. Pertanto le doglianze afferenti la regolare notifica degli avvisi di addebito sono tardive ed inammissibili e violano il termine perentorio di venti giorni dalla notifica di cui all'art. 617 c.p.c. L'irregolare notifica per compiuta giacenza rappresenta comunque una doglianza infondata che non merita accoglimento .
Medesima valutazione occorre svolgere per le censure alla notifica regolare delle cartelle di pagamento eseguita da e documentata in giudizio. Gli argomenti per Controparte_4
criticare la regolarità delle notifiche sono inammissibili perché tardivi , proposti oltre i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c , come già evidenziato ( Cass. 09.03.2001 n. 3450; Cass. Sez. I, n.
9912 del 20/07/2001; Cass. Sez. Un . 27/03/2001 n. 133, che rappresentano un orientamento costante).
La cartella 293 2009 013533 9803000 risulta notificata il 15.05.2010 a mani della moglie ed il
21/05/2010 risulta inviata raccomandata informativa;
la cartella 293 2014 0004852117000 risulta notificata il 05/05/2014 personalmente al destinatario che dichiarava di rifiutare il plico come si legge in relata di notifica;
la cartella 293 2014 00030671644000 risulta notificata con deposito in casa comunale , la cui formalità risulta eseguita il giorno 11.02.2015, viene inviato avviso il
10.03.2015 che non viene ritirato;
la cartella 29320150036589659000 risulta notificata personalmente al destinatario in data 04/05/2016. La cartella 29320160059984806 non è stata consegnata a mezzo pec come documenta parte resistente , , ed è stata inviata raccomandata CP_4
in cui si comunicava che per la mancata consegna veniva pubblicata ex art. 26 , comma 2 D.P.R.
602/1973. La comunicazione a mezzo raccomandata non è sta ritirata presso l'ufficio e si è ritenuta notificata per compiuta giacenza il 07/10/2016. La cartella 29320170022762343000 è stata inviata a mezzo raccomandata il 18 gennaio 2018 ed è stata inviata raccomandata informativa il 17/11/2017 .
La cartella n. 293 20180012120601000 risulta notificata con racc. con avviso di ricevimento nelle mani del familiare del ricorrente in data 21.08.2018.
Nel ribadire la tardività ed inammissibilità delle censure di parte ricorrente, afferenti la regolarità formale delle notifiche , che avrebbero dovuto proporsi nel termine di venti giorni come prevede l'art. 617 c.p.c., occorre evidenziare comunque l'infondatezza delle doglianze afferenti la notifica eseguita dall'operatore postale privato Nexive che nella fattispecie risulta legittimato ad operare, in quanto agisce in nome e per conto l'agente di riscossione coordinandosi al concessionario . Tale circostanza si evidenzia dal plico di raccomandata con cui si legge che il mittente è “ Nexive
Notifiche presso Consorzio stabile per conto di Riscossione Sicilia s.p.a. Viale dell'Olimpo 24
90149 Palermo”. Nella fattispecie pertanto il medesimo sceglieva suoi collaboratori CP_6
che agivano per conto di e non eseguivano una notifica senza abilitazione , come CP_4
erroneamente sostenuto dal ricorrente nelle note difensive. In ogni caso il ricorrente medesimo ha qualificato il proprio ricorso come opposizione all'esecuzione e tale rimedio ha riguardo agli atti successivi alle notifiche, in mancanza dei quali sarebbe intervenuta la prescrizione , come in ricorso dedotta e come richiestone l'accertamento .A parere del Tribunale non risulta maturata alcuna prescrizione dei crediti oggetto di giudizio .
L ha depositato in atti avviso di intimazione 293 20149014081751000, CP_4 Controparte_4
notificato in data 08/09/2014 per la cartella 293 20090135339803; ha notificato preavviso di fermo
29380201600040241000, notificato il 30.12.2016 per la cartella 203 2009 0135339803, 2932014
000 4852117, 29320140030671644, n. 29320150036589659, n. 59320160001006722. L ha CP_4
notificato avviso di intimazione 29320229002054477000 notificato il 10/6/2022 per gli atti
2932009 0135339803 , 29320140004852117, 2932014 0030671644, 2932015 0036589659, n. 293
2016 0059984806, 293 2017 0022762343, 293 20180012120601, 59320160001006722,
59320160005159269, 5932016 0008784653, 593 2017 0002929676.
Ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 2932018902376269000 notificato 11.03.2019 per l'atto n. 293 2016 0059984806 ; avviso di intimazione 293 20229019396553000 notificato il 26 marzo
2024 per l'atto 293 2017 0022762343, n. 293 2018 0012120601. Nessuna prescrizione risulta maturata. Peraltro devono trovare considerazione ed applicazione alal fattispecie all'esame i provvedimenti legislativi avvicendatisi nel tempo , emanati per fronteggiare i problemi sociali ed economici connessi alla diffusione del Covid-19. Occorre tenere conto , nello specifico , dell'applicazione del periodo di sospensione ( 8 mazo-31 maggio 2020) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 37 d.l.
18/2020 che ha previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per 129 giorni , dal
23 febbraio al 30 giugno 2020, successivamente l'art. 11 decreto Milleproroghe d.l. 183/2020 , ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, per complessivi 311 giorni. Successivamente l'art. 68 d.l. 18/2020 , modificato dal D.L.
30.06.2021 n. 99 prevede la sospensione da ll'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie. Richiamava altresì l'art. 12 decreto Legislativo 24 settembre 2015
n. 159 , per un totale di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni.
Pertanto nella fattispecie, considerata la data di notifica degli atti interruttivi sopra specificati ed il periodo di sospensione pari a 542 giorni del decorso di prescrizione applicabile ai contributi all'esame , nessuna prescrizione risulta decorsa alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ( 03.06.2024) impugnata in giudizio , limitatamente i contributi specificati in atti e sopra indicati . Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 6547/2024 R.G.L. rigettata ogni contraria domanda , eccezione , difesa , così provvede:
Rigetta il ricorso e conferma la validità ed esecutività di tutti gli atti impugnati, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio verso le resistenti, che liquida per ciascuna resistente in euro 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 23 giugno 2025 Il Giudice onorario Dott. L. Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 23 /06/2025 come sostituita dal deposito di note scritte, ricorrendo in presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6547/2024 R.G.L. promosso
DA
nato ad [...] in data [...] ed ivi res. via Tripoli 19, c. f. Parte_1
, in giudizio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente da C.F._1
l'avv. Dario Di Stefano e dall'avv. Vanessa Lanza come da procura depositata in atti di giudizio e con domicilio digitale di seguito indicato Email_1
; Email_2
Ricorrente
CONTRO
c. f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Concetto Origlio , come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania presso l'ufficio del proprio procuratore , via Cifali76/A ;
Resistente in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, in giudizio P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
.f. in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3
speciale , autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto notaio Controparte_5 [...]
in Roma , rep. n. 181515 , racc. n. 12772 del 25/07/2024 , in giudizio rappresentato e Per_1 difeso dall'avv. Arena Maria come da procura depositata in atti , domiciliato presso il suo studio in
Misterbianco via G. Matteotti 275;
Resistente
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 il ricorrente odierno agiva in giudizio nei confronti degli enti in epigrafe specificati per l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data 03/06/2024 , limitatamente le cartelle e avvisi di addebito di seguito specificati :
1- cartella di pagamento 293 2009 0135339803 , afferente a premi per l'anno 2009 CP_1 dell'importo di € 4.642,80 oltre interessi di mora ed accessori esattoriali e così per complessivi €
8.775,22;
2- cartella di pagamento 29329140004852117 afferente a rate premio per le annualità CP_1
2011,2012,2013 dell'importo di € 1.862,77 complessivi;
3- cartella di pagamento n. 293 2014 0030671644 avente ad oggetto rate premio per gli anni CP_1
2013, 2014 dell'importo complessivo di € 1.727,44 complessivi;
4- cartella di pagamento 293 2015 0036589659 , avente ad oggetto rate premio per gli anni CP_1
2013, 2014,2015 dell'importo complessivo di € 1.849,00;
5- cartella di pagamento 2932016 0059984806 , avente ad oggetto rate premi per gli anni CP_1
2015, 2016 dell'importo complessivo di € 1.290,16;
6 - cartella di pagamento 293 2017 0022762343 avente ad oggetto rate premio per gli anni CP_1
2016, 2017 dell'importo complessivo di € 1.670,29; 7- cartella di pagamento 293 2018 0012120601 , avente ad oggetto rate premio per gli anni 2017,
2018 dell'importo complessivo di € 1.235,16;
8- avviso di addebito 593 2016 000 1006722 , afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.768,86;
9-avviso di addebito 593 2016 0005159269, afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015 per l'importo complessivo di € 2.743,05;
10- avviso di addebito 593 2016 000 8784653 afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2009 dell'importo complessivo di € 18.431,86;
11- avviso di addebito 5932017 0002929676 afferente a contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale dell'importo complessivo di € 5.510,55 in riferimento all'anno 2016;
Pertanto i contributi dovuti erano pari ad € 47.864,36 ed erano dovuti per gli anni intercorsi dal
2009 al 2018 , deduceva innanzi tutto l'omessa notifica di tutti i titoli sopra specificati. Deduceva
l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per l'omessa notifica dei ruoli e delle cartelle esattoriali ad essa presupposti , pertanto era illegittima la pretesa di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Nel merito eccepiva il decorso della prescrizione estintiva dei crediti secondo la previsione del termine quinquennale dell'art. 3 , commi 9 e 10 , della legge n. 335 del 1995.
Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse l'illegittimità di tutti gli atti impugnati ed procedesse all'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca , dichiarandola priva di effetti in riferimento alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito in premessa specificati. Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di ipoteca e fissava l'udienza di discussione al 13/12/2024.
In giudizio si costituiva che eccepiva la propria incompetenza in ordine tutti i profili e CP_1 questioni che attengono la fase esecutiva del procedimento di riscossione cui risulta estraneo l'Ente impositore. Deduceva la tardività dell'impugnazione del ricorrente , intervenuta quando era ben scaduto il termine di quaranta giorni fissato dalla legge per l'impugnazione dei contributi. Essendo tardiva l'opposizione proposta, deduceva che il credito fosse ormai definitivo e non fossero ammissibili le doglianze legate al merito della pretesa contributiva, divenuta ormai definitiva.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la tardività ed inammissibilità dell'opposizione, rigettare nel merito il ricorso per infondatezza condannare il ricorrente al pagamento di quanto dovuto all' , con vittoria di spese . In caso di accertamento del decorso di prescrizione dei crediti per CP_1 fatto riconducibile al concessionario , chiedeva di essere manlevato da quest'ultimo per le conseguenti perdite economiche. Si costituiva in giudizio che offriva prova di notifica di tutti CP_3
gli avvisi di addebito notificati al ricorrente per compiuta giacenza e depositava in giudizio la copia di atti interruttivi del decorso di prescrizione consegnati da in Controparte_4
CP_ riferimento ai crediti di cui era titolare , portati dagli avvisi di addebito notificati dall'Istituto.
Pertanto depositava intimazione di pagamento 29320229002054477000 , notificata il 20 maggio
2022, depositava altresì intimazione di pagamento 293 2023 901699855 0000 , notificata il
26.03.2024. Si costituiva in giudizio con propria memoria in Controparte_4
cui dava prova di notifica di ciascuna cartella impugnata , oggetto di giudizio , di atti interruttivi quali intimazioni di pagamento , un preavviso di fermo amministrativo 29380201 6000 40241 000 e l'atto preavviso di ipoteca oggetto di impugnazione in questo giudizio. Deduceva altresì che nella fattispecie era applicabile il periodo di sospensione previsto e disposto dal legislatore durante l'emergenza sanitaria da covid-19 e pertanto nessun titolo impugnato risultava prescritto alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca , cui risultano sottesi gli atti all'esame di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo note scritte autorizzate , successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione, con udienza di discussione indicata in atto di delega . Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c veniva fissato termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni. Riscontrate la note come in atti depositate , conosciute le conclusioni delle parti ,la causa veniva decisa con il presente provvedimento.
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In via preliminare devono trovare accoglimento le eccezioni di tardività del ricorso , proposto ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo impugnato, secondo la previsione di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999. La tardività si evince dalla prova di notifica offerta in atti per ciascuna cartella ed avviso di addebito. Sotto il profilo della prescrizione dei crediti , attinente al merito della pretesa , motivo di doglianza proposto dal ricorrente , il ricorso può essere qualificato come opposizione all'esecuzione , che non conosce decadenza , essendo sempre possibile per il contribuente eccepire fatti successivi alla notifica e formazione di ciascun titolo , che possano paralizzare la pretesa dell'Ente.
Nella fattispecie risulta provata la notifica di ciascun avviso di addebito e cartella , contrariamente a quanto eccepito in ricorso.
L'avviso di addebito 5932016 000 1006722 risulta notificato per compiuta giacenza in data
13.06.2016 ; Parimenti l'avviso di addebito 59320160005159269 risulta notificato per compiuta
CP_ giacenza il 20/01/2017 ; dalla documentazione offerta in giudizio dalla resistente si evince altresì che l'avviso di addebito 59320160008784653 risulta notificato per compiuta giacenza il
28/09/2017. L'avviso di addebito59320170002929676 è notificato per compiuta giacenza il
27/6/2015. In ordine la notifica e le formalità della compiuta giacenza, le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente risultano inammissibili perché tardive e comunque sono censure infondate che non meritano accoglimento . L'opposizione proposta dal ricorrente odierno è senz'altro tardiva perché notificata oltre il termine di legge , che per gli avvisi di addebito è sicuramente fissato nel termine perentorio di quaranta giorni e pertanto risultano inammissibili non solo le eccezioni afferenti il merito del credito , divenuto incontestabile , ma anche la regolarità delle notifiche risulta tardiva perché avrebbe dovuto essere sollevata entro 20 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito.
L'opposizione all'esecuzione che parte ricorrente intende promuovere , come ha evidenziato nelle note in atti depositate , è afferente ai fatti successivi la notifica dei titoli esecutivi , l'opposizione è tardiva ed inammissibile per le censure afferenti la notifica e le formalità di notifica , non censurate nel termine di legge di cui all'art. 617 , essendo la regolarità di notificazione motivo di opposizione agli atti esecutivi. ( vedi Cass. 09.03.2001 n. 3450 ; Cass. Sez. Un. 27.03.2001 n. 133) , nella fattispecie il termine di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per censurare la regolarità di notifica non risulta rispettato . In ogni caso questo giudice segnala la regolarità di notifica degli avvisi di addebito per compiuta giacenza mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento da restituire al mittente per compiuta giacenza poiché alla fattispecie risulta applicabile la disciplina del regolamento postale di cui al D.M. 09.04.2011( sul punto Cass. Sez. trib. N. 6959/2015). Ai sensi dell'art. 32 D.M. citato ( condizioni generali del servizio postale ) , in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere il plico postale , possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49.
Quest'ultimo articolo prevede che la posta non recapitata rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione e che trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti. Nel caso a mano è stato restituito al mittente il plico inviato che risulta comunicato per compiuta giacenza. Invero nel caso in esame nessuno specifico incombente era posto a carico dell'Ufficio postale , se non quello di recarsi all'indirizzo di raccomandata a. r.ex artt.
32 e seguenti del d.m. 09.04.2001. Per la notifica della raccomandata opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. superabile solo ove l'interessato provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di venire a conoscenza, circostanza questa non realizzata nella fattispecie che ci occupa. Pertanto le doglianze afferenti la regolare notifica degli avvisi di addebito sono tardive ed inammissibili e violano il termine perentorio di venti giorni dalla notifica di cui all'art. 617 c.p.c. L'irregolare notifica per compiuta giacenza rappresenta comunque una doglianza infondata che non merita accoglimento .
Medesima valutazione occorre svolgere per le censure alla notifica regolare delle cartelle di pagamento eseguita da e documentata in giudizio. Gli argomenti per Controparte_4
criticare la regolarità delle notifiche sono inammissibili perché tardivi , proposti oltre i termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c , come già evidenziato ( Cass. 09.03.2001 n. 3450; Cass. Sez. I, n.
9912 del 20/07/2001; Cass. Sez. Un . 27/03/2001 n. 133, che rappresentano un orientamento costante).
La cartella 293 2009 013533 9803000 risulta notificata il 15.05.2010 a mani della moglie ed il
21/05/2010 risulta inviata raccomandata informativa;
la cartella 293 2014 0004852117000 risulta notificata il 05/05/2014 personalmente al destinatario che dichiarava di rifiutare il plico come si legge in relata di notifica;
la cartella 293 2014 00030671644000 risulta notificata con deposito in casa comunale , la cui formalità risulta eseguita il giorno 11.02.2015, viene inviato avviso il
10.03.2015 che non viene ritirato;
la cartella 29320150036589659000 risulta notificata personalmente al destinatario in data 04/05/2016. La cartella 29320160059984806 non è stata consegnata a mezzo pec come documenta parte resistente , , ed è stata inviata raccomandata CP_4
in cui si comunicava che per la mancata consegna veniva pubblicata ex art. 26 , comma 2 D.P.R.
602/1973. La comunicazione a mezzo raccomandata non è sta ritirata presso l'ufficio e si è ritenuta notificata per compiuta giacenza il 07/10/2016. La cartella 29320170022762343000 è stata inviata a mezzo raccomandata il 18 gennaio 2018 ed è stata inviata raccomandata informativa il 17/11/2017 .
La cartella n. 293 20180012120601000 risulta notificata con racc. con avviso di ricevimento nelle mani del familiare del ricorrente in data 21.08.2018.
Nel ribadire la tardività ed inammissibilità delle censure di parte ricorrente, afferenti la regolarità formale delle notifiche , che avrebbero dovuto proporsi nel termine di venti giorni come prevede l'art. 617 c.p.c., occorre evidenziare comunque l'infondatezza delle doglianze afferenti la notifica eseguita dall'operatore postale privato Nexive che nella fattispecie risulta legittimato ad operare, in quanto agisce in nome e per conto l'agente di riscossione coordinandosi al concessionario . Tale circostanza si evidenzia dal plico di raccomandata con cui si legge che il mittente è “ Nexive
Notifiche presso Consorzio stabile per conto di Riscossione Sicilia s.p.a. Viale dell'Olimpo 24
90149 Palermo”. Nella fattispecie pertanto il medesimo sceglieva suoi collaboratori CP_6
che agivano per conto di e non eseguivano una notifica senza abilitazione , come CP_4
erroneamente sostenuto dal ricorrente nelle note difensive. In ogni caso il ricorrente medesimo ha qualificato il proprio ricorso come opposizione all'esecuzione e tale rimedio ha riguardo agli atti successivi alle notifiche, in mancanza dei quali sarebbe intervenuta la prescrizione , come in ricorso dedotta e come richiestone l'accertamento .A parere del Tribunale non risulta maturata alcuna prescrizione dei crediti oggetto di giudizio .
L ha depositato in atti avviso di intimazione 293 20149014081751000, CP_4 Controparte_4
notificato in data 08/09/2014 per la cartella 293 20090135339803; ha notificato preavviso di fermo
29380201600040241000, notificato il 30.12.2016 per la cartella 203 2009 0135339803, 2932014
000 4852117, 29320140030671644, n. 29320150036589659, n. 59320160001006722. L ha CP_4
notificato avviso di intimazione 29320229002054477000 notificato il 10/6/2022 per gli atti
2932009 0135339803 , 29320140004852117, 2932014 0030671644, 2932015 0036589659, n. 293
2016 0059984806, 293 2017 0022762343, 293 20180012120601, 59320160001006722,
59320160005159269, 5932016 0008784653, 593 2017 0002929676.
Ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 2932018902376269000 notificato 11.03.2019 per l'atto n. 293 2016 0059984806 ; avviso di intimazione 293 20229019396553000 notificato il 26 marzo
2024 per l'atto 293 2017 0022762343, n. 293 2018 0012120601. Nessuna prescrizione risulta maturata. Peraltro devono trovare considerazione ed applicazione alal fattispecie all'esame i provvedimenti legislativi avvicendatisi nel tempo , emanati per fronteggiare i problemi sociali ed economici connessi alla diffusione del Covid-19. Occorre tenere conto , nello specifico , dell'applicazione del periodo di sospensione ( 8 mazo-31 maggio 2020) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 37 d.l.
18/2020 che ha previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per 129 giorni , dal
23 febbraio al 30 giugno 2020, successivamente l'art. 11 decreto Milleproroghe d.l. 183/2020 , ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, per complessivi 311 giorni. Successivamente l'art. 68 d.l. 18/2020 , modificato dal D.L.
30.06.2021 n. 99 prevede la sospensione da ll'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie. Richiamava altresì l'art. 12 decreto Legislativo 24 settembre 2015
n. 159 , per un totale di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni.
Pertanto nella fattispecie, considerata la data di notifica degli atti interruttivi sopra specificati ed il periodo di sospensione pari a 542 giorni del decorso di prescrizione applicabile ai contributi all'esame , nessuna prescrizione risulta decorsa alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ( 03.06.2024) impugnata in giudizio , limitatamente i contributi specificati in atti e sopra indicati . Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 6547/2024 R.G.L. rigettata ogni contraria domanda , eccezione , difesa , così provvede:
Rigetta il ricorso e conferma la validità ed esecutività di tutti gli atti impugnati, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio verso le resistenti, che liquida per ciascuna resistente in euro 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 23 giugno 2025 Il Giudice onorario Dott. L. Garofalo