Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2025, proposto da
AMBROSI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lombardi, Angelo Raffaele Cassano e Chiara Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
CSQA CERTIFICAZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione di estremi ignoti con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha sospeso le autorizzazioni alla marchiatura di qualità del formaggio prodotto nel 2025 presso lo stabilimento UE IT 03 159 (Via Ottorino Ambrosi, 1 nel Comune di Castenedolo), la cui esistenza è stata rappresentata alla ricorrente dall'Organismo di controllo CSQA Certificazioni s.r.l. con comunicazione trasmessa via e-mail l'11 novembre 2025, anch'essa impugnata, per quanto occorrer possa;
della nota prot. n. 66112 del 10 dicembre 2025 adottata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante "Caseificio "AMBROSI S.p.a." Industria Casearia - matr. BS 601 - riscontro a vostra PEC del 10/12/25", con cui l'Ente ha ribadito di non poter concedere il nulla osta alla marchiatura del formaggio idoneo alla DOP;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ad oggi non conosciuto, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il verbale redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Brescia all'esito dell'ispezione del 21 ottobre 2025, recante "Verbale di ispezione effettuata presso il caseificio gestito dalla società "AMBROSI S.p.a. - Industria Casearia" - P.IVA 00842710170 con sede legale ed operativa in Castenedolo (BS) via Ottorino Ambrosi al n. 1, di cui risulta legale rappresentante LL AN HE nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede legale della su indicata società (C.F. [...])".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. TE LE OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnata la determinazione con cui il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Lombardia, ha sospeso le autorizzazioni alla marchiatura di qualità del formaggio prodotto nel 2025 presso lo
stabilimento della ricorrente, nonché la nota prot. n. 66112 del 10 dicembre 2025 – sempre adottata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – con la quale è stata ribadita tale decisione.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente di tale eventualità.
Premesso infatti che, come risulta a verbale, l’Amministrazione resistente ha rinunciato all’eccezione proposta ai sensi dell’art. 47, secondo comma, cod. proc. amm., deve rilevarsi che, in prossimità della suindicata camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione, e ciò in quanto nelle more del giudizio e a seguito delle ulteriori attività ispettive svolte dal Nucleo Carabinieri A.S. di Brescia e da CSQA, l’ICQRF Lombardia ha ritenuto di poter concedere il nulla osta a CSQA, affinché lo stesso Ente proceda con le operazioni di autorizzazione della marchiatura del restante formaggio idoneo alla DOP Grana Padano. Non resta dunque che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Le particolari motivazioni che giustificano la sopravvenuta carenza di interesse giustificano altresì la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
TE LE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LE OZ | LE ZI |
IL SEGRETARIO