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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1304 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Papa (C.F. ), che ai sensi C.F._2
degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 0861.245100, ovvero alla pec elettivamente Email_1
domiciliato in Teramo alla via G. Milli n. 15 giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, (CF ) con sede legale in 64100, Controparte_1 P.IVA_1
Teramo alla Circ.ne Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale nonché rappresentante legale pro tempore Dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_2 rilasciata in forza della Deliberazione d'incarico n. 1965 del 7.11.2023, dall'Avv. Gianmarco
Miele del Foro di Roma (CF. ), presso il cui Studio in Via Chiana n. C.F._3
35 – 00198 Roma è elettivamente domiciliata. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi: pec
, fax 0698230978 Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1) Dichiarare illegittimo e/o annullare il provvedimento dell'UPD del provvedimento del 07/06/2023, notificato a mezzo pec il 14/06/2023 per improcedibilità/nullità del relativo procedimento;
2) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento dell'UPD del provvedimento del 07/06/2023, notificato a mezzo pec il 14/06/2023; 3) Con condanna della resistente alla refusione di spese e competenze di giudizio.”
Parte resistente: “In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27/07/2023, Parte_1
, Dirigente medico in servizio presso la ASL di Teramo a far data dal
[...] Pt_2
10/7/2012, ha agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di impugnare, chiedendone l'annullamento, il provvedimento disciplinare del
07/06/2023 e notificato a mezzo pec in data 14/06/2023, con cui la le ha Parte_3
irrogato la sanzione disciplinare della censura.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Di essere Dirigente medico presso la ASL di Teramo dal 10/7/2012 a seguito di Pt_2 accoglimento della domanda di mobilità dall' giusta assunzione a Parte_4
tempo indeterminato a far data dal 31/12/2009;
- Che con lettera di contestazione di addebiti del 4/04/2023, acquisita al prot. 23/UPD, la
[...]
le contestava: Parte_3
• la violazione dell'art. 70 comma 3, lettera c) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del
19 dicembre 2019, per essere venuta meno al dovere di mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali con gli altri dirigenti, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti che comunque possono nuocere all'immagine dell' CP_1
• la violazione dell'art. 72 comma 4 lettera b) e comma 8 lettera L) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 per aver tenuto una condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso gli altri dirigenti o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi (condotta da ritenersi connotata da particolare gravità, ai sensi dell'art.72, comma 8 lett. a) del medesimo CCNL), ostili e denigratori nei confronti di altri dirigenti o altri dipendenti;
• la violazione dell'art. 3 comma 12 del codice aziendale di comportamento approvato con deliberazione n. 2279 del 29.12.2022, per essere venuta meno al dovere di avere
2 un atteggiamento decoroso nel linguaggio e nei modi che devono essere appropriati al contesto;
- Che, convocata per essere sentita a sua difesa, eccepiva l'infondatezza delle contestazioni ascrittole e l'illegittimità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, sia per la presenza di vizi formali che sostanziali dello stesso;
- Che, più in particolare, eccepiva, da punto di vista formale, l'inammissibilità degli allegati 1
e 2 della lettera di contestazione, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare, essendo l'allegato 1 mancante delle sottoscrizioni delle dipendenti Per_1
(strumentista) e di (infermiera) ed essendo l'allegato 2
[...] Persona_2
relativo ad una precedente segnalazione, poi archiviata e, dunque, estraneo al procedimento disciplinare per cui è causa, mentre, nel merito sosteneva l'infondatezza dei fatti contestati e dunque l'irrilevanza disciplinare degli stessi;
- Che, all'esito dell'audizione, l' , con provvedimento del 7 giugno CP_3 Parte_3
2023, notificato il 14 giugno 2023, comunicava quanto segue: “Risulta pertanto confermata la violazione degli obblighi di comportamento puntualmente indicati nella contestazione di
Contr addebito e pertanto l' , ritenendo di dover accogliere solo in parte le giustificazioni fornite, valutati da un lato l'entità dell'illecito commesso, l'intenzionalità dello stesso, la sua ripercussione su colleghi e utenti e il ruolo rivestito dalla dipendente dell'Azienda e, dall'altro, l'assenza di sanzioni disciplinari nel precedente biennio, irroga alla Dott.ssa
la sanzione disciplinare della censura, dando mandato alla segretaria di Parte_1 procedere alle previste comunicazioni.”
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto ha sostenuto, in via preliminare,
l'improcedibilità del procedimento disciplinare per cui è causa per inammissibilità degli allegati n.1 e n.2 richiamati nella lettera di contestazione essendo, il primo, privo delle sottoscrizioni delle dipendenti (strumentista) e Persona_1 Persona_2
(infermiera) ed essendo, il secondo, relativo ad altra procedura disciplinare, poi archiviata, nonché afferente a fatti antecedenti il biennio rispetto all'attivazione del procedimento disciplinare de quo.
Nel merito, ha contestato la insufficienza e/o inesistenza della motivazione del provvedimento disciplinare del 7/06/2023, nonché l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati, essendo l'operazione di inserimento della lente “nell'iniettore , svolta CP_4 nell'ambito dell'intervento chirurgico di rimozione della cataratta, prerogativa del chirurgo (e nel caso di specie della stessa ricorrente) e non della strumentista ( ) che, con Persona_1
3 il suo rifiuto a fare operare la ricorrente, creava ritardo nell'esecuzione dell'intervento e un clima di tensione all'interno della sala operatoria.
Ha sostenuto, pertanto, che il diverbio creatosi, durato peraltro pochi minuti, scaturiva dalla insubordinazione della strumentista, e dal suo rifiuto di fare intervenire Persona_1 la ricorrente nell'operazione di inserimento del cristallino artificiale “nell'iniettore
, negando altresì di aver proferito parole irrispettose nei confronti delle altre CP_4
colleghe (se non per ragioni di mera difesa dalle aggressioni verbali della strumentista) ovvero parole blasfeme, come del resto emergerebbe dalla testimonianza resa dal paziente Tes_1
Part e non presa in considerazione dalla al momento dell'irrogazione della sanzione
[...]
disciplinare.
Da ultimo, ha invocato l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato per Part indeterminatezza in ordine alla norma comportamentale di cui la ha contestato la violazione.
1.2. Si è costituita in giudizio la e ha resistito alla domanda della quale ha Parte_3
chiesto il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento disciplinare irrogato sia dal punto di vista della correttezza formale dello stesso (essendo specificata la contestazione cui la sanzione disciplinare si riferisce, con espresso richiamo alla lettera di contestazione del
04/04/2023, conosciuta dalla lavoratrice) sia dal punto di vista della correttezza sostanziale del medesimo, tenuto conto della rilevanza disciplinare dei fatti occorsi in data 16/02/2023 e addebitati alla ricorrente, tutti integranti una condotta posta in essere in violazione delle norme comportamentali di cui all'art. 72, comma 4 lettera b-) e lettera c-) del CCNL dirigenza di Area 2019 e con applicazione, peraltro, della minima sanzione prevista.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 16/04/2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
4 2. Con lettera di contestazione disciplinare del 4.4.2023 veniva contestato alla ricorrente che in data 16.2.2023, nel corso di una seduta operatoria, la stessa dava in escandescenza, usando parole offensive nei confronti della strumentista, , alla presenza del Persona_1 paziente e dell'equipe operatoria, generando un clima di tensione che determinava la sospensione della seduta medesima.
Nella contestazione disciplinare si dava atto che l'attivazione del procedimento disciplinare era stata richiesta dal Direttore UOC di Oculistica del P.O. di Teramo, dott. Per_3
, per avere la ricorrente tenuto una condotta, negli ambienti di lavoro “scorretta,
[...]
disdicevole, offensiva nei confronti di alcuni colleghi, in presenza di altro personale e dei pazienti, condotta aggravata dalle circostanze di tempo e di luogo, poiché tenuta in sala operatoria, in concomitante di intervento chirurgico ed in relazione ad esso”.
Veniva, inoltre, precisato che l'accaduto era stato meglio descritto nei dettagli in una comunicazione mail datata 21.2.2023, a firma delle dipendenti ed Persona_1 [...]
allegata alla segnalazione del dott. , che a sua volta veniva acclusa Persona_2 Per_3
alla lettera di contestazione disciplinare.
In tale comunicazione mail le dipendenti ed Per_1 Per_1 Persona_2 rappresentavano che mentre era in corso l'intervento sul primo paziente, al momento dell'introduzione del cristallino artificiale, la ricorrente iniziava ad urlare proferendo espressioni offensive all'indirizzo della strumentista, dicendogli: "ignorante, la lente la monto io, non capisci niente, imbecille".
Da ciò nasceva un alterco in quanto la riteneva che l'introduzione della lente iol Per_1
nell'iniettore da parte dello strumentista corrispondesse ad una procedura che da CP_4
anni eseguiva tale figura professionale, derogando a tale procedura solo quando operava il
Direttore della struttura (il primario).
Nell'occasione la strumentista faceva presente che si trattava di una lente iol rigida, senza che la ricorrente fornisse disposizioni diverse rispetto alla consueta modalità di esecuzione della operazione in questione;
tantomeno diceva di voler personalmente gestire l'alloggio della lente iol prima sul cartridge e in seguito sul Monarch. Improvvisamente iniziava ad imprecare, urlare, bestemmiare a gran voce, batteva i piedi a terra, il tutto con inconsueta violenza.
Tale atteggiamento veniva tenuto dalla alla presenza di altri operatori, colleghi Parte_1
e, soprattutto, del paziente.
A questo punto intervenivamo la coordinatrice e, di seguito, il Responsabile della UOC
Prof. Per_3
5 Non potendo rinviare la seduta e mandare i pazienti a casa, essendo riuscito a pacificare gli animi, il disponeva che gli interventi proseguissero, il che accadeva in un ambiente Per_3
poco sereno.
All'esito dell'istruttoria, la decideva di irrogare la sanzione disciplinare Parte_3
della censura, in quanto, a prescindere dalla ripartizione delle incombenze mansionali e dalla competenza a montare la lente, la ricorrente aveva tenuto nell'occorso una condotta irrispettosa dei colleghi, peraltro in presenza del paziente.
Ciò premesso la ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio eccependo sia vizi formali che vizi sostanziali.
In particolare, quanto al primo profilo, ha contestato l'improcedibilità del procedimento disciplinare per inammissibilità degli allegati 1 e 2 alla richiesta di attivazione del procedimento disciplinare del 16/03/2023, sul presupposto che l'allegato 1 fosse mancante delle sottoscrizioni di e di mentre l'allegato 2 Persona_1 Persona_2
fosse relativo a una precedente segnalazione del dott. che aveva dato inizio ad altra Per_3
procedura a carico della dott.ssa , poi archiviata. Parte_1
Ha eccepito, inoltre, la genericità della motivazione contenuta nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, poiché dal provvedimento emesso dall'UPD non si comprenderebbe quale, delle tre contestate, sarebbe la violazione ritenuta accertata.
Nel merito, invece, della contestazione disciplinare, ha assunto la insussistenza del fatto contestato, fornendo la propria versione dei fatti ed assumendo, nella sostanza, che l'alterco non era scaturito dall'incapacità della di montare la lente, ma dall'opposizione di Per_1 quest'ultima a voler insistere nel montarla e non lasciare tale compito al chirurgo resosi disponibile nell'interesse del buon esito dell'intervento e quindi della salute del paziente e della stessa struttura sanitaria.
Ciò premesso la domanda non merita accoglimento.
Partendo l'analisi dalla valutazione dei vizi formali sollevati, deve in primo luogo ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità.
In primo luogo, non è dato evincere alcun supporto normativo all'eccezione sollevata, non essendovi alcuna norma che imponga, a pena di improcedibilità, che siano garantite delle precise sottoscrizioni formali ad atti di denuncia o che l'errore nella inclusione di documenti non rilevanti incida sulla procedibilità stessa.
Ad ogni modo l'eccezione appare priva di fondamento anche nel merito.
6 Dai documenti prodotti emerge che l'azienda sanitaria ha allegato alla lettera di contestazione disciplinare la richiesta di attivazione del procedimento disciplinare redatta dal
Direttore della UOC dott. , riferita ai fatti del 16.2.2023, nonché la comunicazione Per_3 mail proveniente dalle lavoratrici e di trasmessa Persona_1 Per_2 Persona_2 dalla casella e-mail della ed inoltrata, peraltro, anche all'indirizzo della ricorrente. Per_1
Il fatto che la denuncia del 21.2.2023 non contenga la sottoscrizione vergata a mano delle denuncianti è ben spiegabile dal fatto che si tratta di una comunicazione email, sicchè ogni contestazione sul punto appare del tutto peregrina.
La circostanza, poi, che oltre a tali allegati sia stato erroneamente inserita anche la nota del
3.8.2021 rivolta alla ricorrente dal dott. , non si vede come possa incidere sulla Per_3
procedibilità del presente procedimento disciplinare.
Merita rigetto anche l'eccezione di difetto di specificità del provvedimento finale.
Ed infatti, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo di specificazione dei fatti addebitati riguarda l'atto di contestazione disciplinare, mentre nel provvedimento finale di irrogazione della sanzione, è sufficiente anche richiamare le condotte contestate, né è richiesta una approfondita motivazione in ordine alle ragioni per le quali non si ritiene di aderire alle difese del lavoratore. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui: “nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.” (Cassazione civile, sez. lav., 21/01/2015, n.
1026).
Part Nel caso di specie la , nel provvedimento finale di irrogazione della Parte_3
sanzione, ha espressamente richiamato le condotte contestate nella lettera di addebito e, quindi, le norme contrattuali violate, oltre a motivare in maniera precisa ed approfondita, sia sulle difese della ricorrente, sia sulle ragioni che hanno condotto l'ente alla irrogazione della sanzione disciplinare applicata.
7 Neppure può ravvisarsi un vizio di legittimità per non aver indicato, la , nel Parte_3
provvedimento finale di irrogazione della sanzione, la norma contrattuale ritenuta violata.
Ed infatti, in sede di contestazione disciplinare venivano menzionate le seguenti disposizioni della contrattazione collettiva di categoria:
- articolo 70 comma 3) lettera c) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre
2019;
- articolo 72 comma 4 lett. b) e comma 8 lett. l) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019;
- violazione dell'articolo 3 comma 12 del codice aziendale di comportamento approvato con deliberazione n. 279 del 29.12.2022.
Di tali disposizioni contrattuali solo l'articolo 72 contiene la indicazione del trattamento sanzionatorio.
Ebbene, la circostanza che in sede di provvedimento finale non venga menzionata quale delle violazioni della contrattazione collettiva si ritiene integrata non vale certo ad integrare un profilo di illegittimità della stessa, in quanto, come sopra esposto, la specificità della contestazione disciplinare deve essere vagliata rispetto all'atto di incolpazione, fermo restando che, comunque, nel caso di specie, la specificità della motivazione risulta rispettata anche in sede di provvedimento di irrogazione.
Peraltro, essendo stata irrogata la sanzione della censura, il riferimento è facilmente rilevabile nell'articolo 72 comma 4 lett. b) espressamente menzionato nella lettera di addebito, con il quale viene sanzionata “la condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”, perfettamente sussumibile alla fattispecie concreta.
Anche nel merito la domanda appare prova di fondamento.
Più in particolare, a prescindere dalla questione circa la ripartizione dei compiti nella introduzione del cristallino (su cui non vi è contestazione che spetti al medico chirurgo,
Part risultando, però, diffusa la prassi presso la di Teramo che vi provvedano gli strumentisti), la reazione sproporzionata ed irruenta che ha tenuto la ricorrente, Dirigente medico chirurgo dell'equipe, nei confronti della strumentista, è stata confermata dalle risultanze della prova testimoniale, nell'ambito della quale la deposizione della teste si Persona_2
ritiene quella maggiormente rilevante.
8 Ed infatti, il teste è il paziente che nel momento della discussione era Tes_1 sottoposto all'operazione e nell'ambito di tale condizione, dallo stesso ritenuta come poco chiara e confusa (“Io non vedevo niente. L'intervento si fermò un attimo, ma io non mi rendevo conto bene di quello che succedeva perché non vedevo nulla”; “Non ricordo bene chi diceva che se non fossero andati avanti con l'intervento l'occhio si sarebbe potuto asciugare. Durante la discussione io ero fermo, non mi potevo muovere, centro dentro di me, pensavo “proprio io ci dovevo capitare”.; “Ho sentito solo che si beccavano tra di loro, ma le parole che si sono dette non le ho sentite. Io ho sentito solo quanto detto sopra, le parole indicate nel capitolo non le ho sentite proferire dalla ricorrente.”; “ho solo potuto ascoltare quello che è successo, senza peraltro considerare che ci sento anche poco vista l'età”), ha potuto solo comprendere che la discussione sarebbe nata perché la strumentista si sarebbe rifiutata di consegnare il cristallino alla Dirigente.
Di converso, è l'infermiera di sala che il giorno della Persona_2 discussione componeva l'equipe medica dell'intervento, la cui posizione, quindi, appare maggiormente in grado di riferire come si è evoluta realmente la vicenda e da cosa sia nato l'alterco tra la ricorrente e la strumentista.
In altri termini, nella valutazione comparativa delle dichiarazioni testimoniali, non può negarsi che la sia portatrice di una conoscenza dei fatti di causa maggiore e Persona_2
più pregnante rispetto a quella resa dal paziente, il quale, a differenza della prima, si trovava in una condizione di criticità visiva ed anche uditiva, come dallo stesso ammessa.
La teste ha primo di tutto confermato che, benchè l'inserimento del Persona_2
cristallino è di responsabilità e competenza medica, era prassi aziendale che tale attività venisse svolta dallo strumentista: “L'inserimento del cristallino è una responsabilità medica, da quando sono arrivata però gli altri chirurghi lo hanno fatto fare a noi strumentisti, mentre il primario provvede lui direttamente, per scelta sua. Tuttora è così, anche se adesso ci sono le lenti precaricate.”
Dopo aver affermato che il giorno 16 febbraio 2023 l'equipe medica stava cominciando l'intervento di cataratta con il primo paziente, ha dichiarato quanto segue:
“Stavamo operando il primo paziente, si doveva montare la lente e lo stava facendo la strumentista, la strumentista ha comunicato al medico che la lente era fredda, probabilmente rigida.
Preciso che la strumentista si occupa solo di preparare la lente nel dispositivo, poi
l'inserimento nell'occhio del paziente lo fa il medico. La preparazione, ovvero l'introduzione del disco elastico nel cartridge la fa sempre lo strumentista, anche se c'è il primario.
9 La strumentista apre la lente, la stende sul tavolo, con una pinza dà al primario la iol, lui sotto al microscopio la prende ed inseguito la strumentista inserisce la lente nel cartridge. Il
Monarch è un ferro nel quale viene alloggiato il cartridge in cui è stata premontata la iol.
Questa attività di alloggio la fa il primario ma si tratta di attività che sappiamo fare anche noi infermieri, e peraltro lo facciamo noi con gli altri medici chirurghi. Mentre l'inserimento della lente nell'occhio del paziente la fa sempre il chirurgo. Si tratta di due fase distinte.
Ritornando al giorno in discussione, la dottoressa, quando prende il monarch/iniettore, non so se nota che fosse dura o storta, ad ogni modo diventa una iena, insulta la strumentista
dicendole che era una imbecille, che non capiva niente e dicendo che la lente Per_1
l'avrebbe montata lei. Al riguardo preciso che non c'era alcun problema al fatto che fosse il chirurgo ad alloggiare la lente, perché tale ripartizione dei compiti va concordata all'inizio e cioè prima dell'intervento.
La ricorrente è diventata una iena, ha cominciato ad urlare a gran voce, ad imprecare, a sbattere i piedi. La D'AN le rispose di non permettersi a dirle quelle cose, si è difesa, le disse di non provare a darle dell'imbecille. Questo con il paziente che doveva attendere la conclusione dell'operazione. C'è stata una discussione molto forte, urlavano entrambe, la
urlava anche lei per difendersi, e poi l'intervento si è chiuso. La ricorrente ha Per_1
tirato/strappato il telino e lo ha buttato per terra, ha bestemmiato, ha imprecato, io ho avuto paura che la discussione poi andasse degenerando e quindi sono uscita fuori dal reparto a chiedere aiuto al coordinatore ed anche al primario. Io ho cercato di chiamare tutti perché la discussione era diventata molto forte, mi è venuta una crisi di nervi.
È venuta la capo sala e poi anche il primario. La capo sala voleva sospendere la seduta, mentre il primario ci ha detto di calmarci, si è messo a parlare con la ricorrente, non so cosa si sono detti.
Abbiamo aspettato 20 minuti circa, e siamo riusciti ad andare avanti perché il primario disse che la seduta doveva continuare, e siamo andati avanti dritti senza fermarci mai.
Tante cose non le ricordo perché ero molto scossa, non era una situazione tranquilla in cui lavorare, e mi sono detta che non era possibile lavorare così, anche perché c'era un rischio elevatissimo di errore. Per le sedute successive il montaggio della lente è stato effettuato direttamente dal chirurgo e tuttora è così, nelle volte in cui io strumento con la ricorrente”….. ricordo che le disse imbecille. Ha anche bestemmiato alzando la voce”…. La discussione non è nata perché la d'Anto voleva provvedere lei, se il medico vuole fare una cosa la fa tranquillamente, la discussione è nata perché la dottoressa le diede dell'imbecille, per l'offesa alla sua persona. Non perché la strumentista voleva provvedere lei. All'inizio
10 dell'intervento il montaggio della lente lo ha fatto la strumentista, la ricorrente non disse che voleva provvedere lei.
Negli interventi precedenti a quel giorno il montaggio della lente, anche quando c'era la ricorrente come medico chirurgo, lo abbiamo sempre fatto noi strumentisti, perché era solo il primario che aveva riferito che voleva farlo lui direttamente. Per il montaggio noi siamo stati istruiti, ma se il medico vuole provvedere, può farlo certamente lui stesso….. “La ricorrente non disse che voleva provvedere lei all'alloggio, tutta la discussione è nata dopo che la strumentista ha provveduto all'alloggio. Io ricordo che la strumentista disse alla ricorrente che la lente era fredda, ma non so lì per lì che cosa si sono dette e se si sono dette qualcosa.
La ricorrente però non disse che voleva montare lei la lente, non lo disse, e quindi ha provveduto la strumentista come facciamo sempre.
Il chirurgo quando sente dire che la lente è fredda, già sa che sta a significare che la lenta
è rigida, tanto è vero che queste lentine le mettiamo a riscaldare, per far si che siano più morbide.
Quel giorno non mettemmo a scaldare la lente, la strumentista si accorse che la lente era fredda e lo disse alla ricorrente, che però non disse che avrebbe provveduto lei all'alloggio.”…. La ricorrente avrà avuto il suo sfogo, ma anche noi non siamo rimaste impassibili. Io ho chiesto aiuto, ho chiamato la capo sala, ma non sono intervenuta nella discussione. Probabilmente avrò detto alle parti in calmarsi, non lo ricordo e non lo ricordo perché ero sconvolta dalla reazione violente del medico.
Urlavano entrambe e c'è stata una escalation nella discussione, con violenza verbale da parte di entrambe, con la differenza però che la si è difesa alle parole alla stessa Per_1
proferite dalla ricorrente.
La si difese dicendo alla ricorrente che non doveva permettersi nella maniera più Per_1
assoluta di accusarle davanti a tutti, ed aveva tutte le ragioni per difendersi. Anche io mi sarei difesa.”
Dal tenore di tali dichiarazioni si evince, dunque, che la discussione è nata perché la ricorrente ha contestato l'attività di montaggio della lente effettuata dalla strumentista, iniziando a proferire nei suoi confronti parole offensive (“imbecille”), a cui è seguita un'escalation tale da portare la Dirigente a proferire parole anche volgari e violente (“Ha anche bestemmiato alzando la voce”) e a sbattere i piedi, il tutto nel corso dell'operazione che, dunque, veniva temporaneamente sospesa.
11 Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza o meno della doglianza della Dirigente circa la correttezza o meno dell'operato della strumentista sul montaggio della lente, non può ritenersi certamente ammissibile una reazione così sproporzionata e violenta nei confronti dell'operatrice sanitaria, soprattutto nell'ambito di un'operazione in corso e quindi in presenza dell'utenza che, difatti, come espressamente dichiarato, ha avvertito un senso di disagio (“e dentro di me era infastidito dalla situazione, anche perché non potevo muovermi e parlare”. “Durante la discussione io ero fermo, non mi potevo muovere, dentro di me, pensavo “proprio io ci dovevo capitare”).
Tale condotta, sotto il profilo oggettivo, assume certamente rilievo disciplinare, atteso che essa si pone in violazione degli obblighi comportamentali posti a carico della ricorrente, soprattutto considerando il ruolo apicale che in quel momento la stessa ricopriva e la assoluta irragionevolezza della condotta.
Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo dell'azione, stante l'intenzionalità e volontarietà dell'atteggiamento tenuto dalla Dirigente nei confronti della strumentista Per_1 caratterizzato da ostilità e comunque dall'assenza di spirito collaborativo.
Accertata, quindi, la sussistenza del fatto contestato, riferibili alla dipendente sia oggettivamente che sul piano dell'elemento soggettivo, si ritiene sussistente anche il requisito della proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito, in ragione della sussunzione dell'infrazione comminata alla fattispecie astratta di cui all'articolo 8 comma 4 lett. b) del
CCNL di categoria (condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi), rispetto alla quale è stata irrogata la sanzione più bassa della censura.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
3. Non sussistendo particolari motivi di compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55 (scaglione 0,01-1.100 valore medio).
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1304/2023 contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte resistente che liquida in € 610,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Papa (C.F. ), che ai sensi C.F._2
degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 0861.245100, ovvero alla pec elettivamente Email_1
domiciliato in Teramo alla via G. Milli n. 15 giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, (CF ) con sede legale in 64100, Controparte_1 P.IVA_1
Teramo alla Circ.ne Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale nonché rappresentante legale pro tempore Dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_2 rilasciata in forza della Deliberazione d'incarico n. 1965 del 7.11.2023, dall'Avv. Gianmarco
Miele del Foro di Roma (CF. ), presso il cui Studio in Via Chiana n. C.F._3
35 – 00198 Roma è elettivamente domiciliata. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi: pec
, fax 0698230978 Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1) Dichiarare illegittimo e/o annullare il provvedimento dell'UPD del provvedimento del 07/06/2023, notificato a mezzo pec il 14/06/2023 per improcedibilità/nullità del relativo procedimento;
2) Dichiarare nulla e/o illegittima e comunque infondata in fatto ed in diritto la sanzione disciplinare comminata con provvedimento dell'UPD del provvedimento del 07/06/2023, notificato a mezzo pec il 14/06/2023; 3) Con condanna della resistente alla refusione di spese e competenze di giudizio.”
Parte resistente: “In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27/07/2023, Parte_1
, Dirigente medico in servizio presso la ASL di Teramo a far data dal
[...] Pt_2
10/7/2012, ha agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di impugnare, chiedendone l'annullamento, il provvedimento disciplinare del
07/06/2023 e notificato a mezzo pec in data 14/06/2023, con cui la le ha Parte_3
irrogato la sanzione disciplinare della censura.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Di essere Dirigente medico presso la ASL di Teramo dal 10/7/2012 a seguito di Pt_2 accoglimento della domanda di mobilità dall' giusta assunzione a Parte_4
tempo indeterminato a far data dal 31/12/2009;
- Che con lettera di contestazione di addebiti del 4/04/2023, acquisita al prot. 23/UPD, la
[...]
le contestava: Parte_3
• la violazione dell'art. 70 comma 3, lettera c) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del
19 dicembre 2019, per essere venuta meno al dovere di mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali con gli altri dirigenti, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti che comunque possono nuocere all'immagine dell' CP_1
• la violazione dell'art. 72 comma 4 lettera b) e comma 8 lettera L) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 per aver tenuto una condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso gli altri dirigenti o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi (condotta da ritenersi connotata da particolare gravità, ai sensi dell'art.72, comma 8 lett. a) del medesimo CCNL), ostili e denigratori nei confronti di altri dirigenti o altri dipendenti;
• la violazione dell'art. 3 comma 12 del codice aziendale di comportamento approvato con deliberazione n. 2279 del 29.12.2022, per essere venuta meno al dovere di avere
2 un atteggiamento decoroso nel linguaggio e nei modi che devono essere appropriati al contesto;
- Che, convocata per essere sentita a sua difesa, eccepiva l'infondatezza delle contestazioni ascrittole e l'illegittimità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, sia per la presenza di vizi formali che sostanziali dello stesso;
- Che, più in particolare, eccepiva, da punto di vista formale, l'inammissibilità degli allegati 1
e 2 della lettera di contestazione, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare, essendo l'allegato 1 mancante delle sottoscrizioni delle dipendenti Per_1
(strumentista) e di (infermiera) ed essendo l'allegato 2
[...] Persona_2
relativo ad una precedente segnalazione, poi archiviata e, dunque, estraneo al procedimento disciplinare per cui è causa, mentre, nel merito sosteneva l'infondatezza dei fatti contestati e dunque l'irrilevanza disciplinare degli stessi;
- Che, all'esito dell'audizione, l' , con provvedimento del 7 giugno CP_3 Parte_3
2023, notificato il 14 giugno 2023, comunicava quanto segue: “Risulta pertanto confermata la violazione degli obblighi di comportamento puntualmente indicati nella contestazione di
Contr addebito e pertanto l' , ritenendo di dover accogliere solo in parte le giustificazioni fornite, valutati da un lato l'entità dell'illecito commesso, l'intenzionalità dello stesso, la sua ripercussione su colleghi e utenti e il ruolo rivestito dalla dipendente dell'Azienda e, dall'altro, l'assenza di sanzioni disciplinari nel precedente biennio, irroga alla Dott.ssa
la sanzione disciplinare della censura, dando mandato alla segretaria di Parte_1 procedere alle previste comunicazioni.”
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto ha sostenuto, in via preliminare,
l'improcedibilità del procedimento disciplinare per cui è causa per inammissibilità degli allegati n.1 e n.2 richiamati nella lettera di contestazione essendo, il primo, privo delle sottoscrizioni delle dipendenti (strumentista) e Persona_1 Persona_2
(infermiera) ed essendo, il secondo, relativo ad altra procedura disciplinare, poi archiviata, nonché afferente a fatti antecedenti il biennio rispetto all'attivazione del procedimento disciplinare de quo.
Nel merito, ha contestato la insufficienza e/o inesistenza della motivazione del provvedimento disciplinare del 7/06/2023, nonché l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati, essendo l'operazione di inserimento della lente “nell'iniettore , svolta CP_4 nell'ambito dell'intervento chirurgico di rimozione della cataratta, prerogativa del chirurgo (e nel caso di specie della stessa ricorrente) e non della strumentista ( ) che, con Persona_1
3 il suo rifiuto a fare operare la ricorrente, creava ritardo nell'esecuzione dell'intervento e un clima di tensione all'interno della sala operatoria.
Ha sostenuto, pertanto, che il diverbio creatosi, durato peraltro pochi minuti, scaturiva dalla insubordinazione della strumentista, e dal suo rifiuto di fare intervenire Persona_1 la ricorrente nell'operazione di inserimento del cristallino artificiale “nell'iniettore
, negando altresì di aver proferito parole irrispettose nei confronti delle altre CP_4
colleghe (se non per ragioni di mera difesa dalle aggressioni verbali della strumentista) ovvero parole blasfeme, come del resto emergerebbe dalla testimonianza resa dal paziente Tes_1
Part e non presa in considerazione dalla al momento dell'irrogazione della sanzione
[...]
disciplinare.
Da ultimo, ha invocato l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato per Part indeterminatezza in ordine alla norma comportamentale di cui la ha contestato la violazione.
1.2. Si è costituita in giudizio la e ha resistito alla domanda della quale ha Parte_3
chiesto il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento disciplinare irrogato sia dal punto di vista della correttezza formale dello stesso (essendo specificata la contestazione cui la sanzione disciplinare si riferisce, con espresso richiamo alla lettera di contestazione del
04/04/2023, conosciuta dalla lavoratrice) sia dal punto di vista della correttezza sostanziale del medesimo, tenuto conto della rilevanza disciplinare dei fatti occorsi in data 16/02/2023 e addebitati alla ricorrente, tutti integranti una condotta posta in essere in violazione delle norme comportamentali di cui all'art. 72, comma 4 lettera b-) e lettera c-) del CCNL dirigenza di Area 2019 e con applicazione, peraltro, della minima sanzione prevista.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 16/04/2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
4 2. Con lettera di contestazione disciplinare del 4.4.2023 veniva contestato alla ricorrente che in data 16.2.2023, nel corso di una seduta operatoria, la stessa dava in escandescenza, usando parole offensive nei confronti della strumentista, , alla presenza del Persona_1 paziente e dell'equipe operatoria, generando un clima di tensione che determinava la sospensione della seduta medesima.
Nella contestazione disciplinare si dava atto che l'attivazione del procedimento disciplinare era stata richiesta dal Direttore UOC di Oculistica del P.O. di Teramo, dott. Per_3
, per avere la ricorrente tenuto una condotta, negli ambienti di lavoro “scorretta,
[...]
disdicevole, offensiva nei confronti di alcuni colleghi, in presenza di altro personale e dei pazienti, condotta aggravata dalle circostanze di tempo e di luogo, poiché tenuta in sala operatoria, in concomitante di intervento chirurgico ed in relazione ad esso”.
Veniva, inoltre, precisato che l'accaduto era stato meglio descritto nei dettagli in una comunicazione mail datata 21.2.2023, a firma delle dipendenti ed Persona_1 [...]
allegata alla segnalazione del dott. , che a sua volta veniva acclusa Persona_2 Per_3
alla lettera di contestazione disciplinare.
In tale comunicazione mail le dipendenti ed Per_1 Per_1 Persona_2 rappresentavano che mentre era in corso l'intervento sul primo paziente, al momento dell'introduzione del cristallino artificiale, la ricorrente iniziava ad urlare proferendo espressioni offensive all'indirizzo della strumentista, dicendogli: "ignorante, la lente la monto io, non capisci niente, imbecille".
Da ciò nasceva un alterco in quanto la riteneva che l'introduzione della lente iol Per_1
nell'iniettore da parte dello strumentista corrispondesse ad una procedura che da CP_4
anni eseguiva tale figura professionale, derogando a tale procedura solo quando operava il
Direttore della struttura (il primario).
Nell'occasione la strumentista faceva presente che si trattava di una lente iol rigida, senza che la ricorrente fornisse disposizioni diverse rispetto alla consueta modalità di esecuzione della operazione in questione;
tantomeno diceva di voler personalmente gestire l'alloggio della lente iol prima sul cartridge e in seguito sul Monarch. Improvvisamente iniziava ad imprecare, urlare, bestemmiare a gran voce, batteva i piedi a terra, il tutto con inconsueta violenza.
Tale atteggiamento veniva tenuto dalla alla presenza di altri operatori, colleghi Parte_1
e, soprattutto, del paziente.
A questo punto intervenivamo la coordinatrice e, di seguito, il Responsabile della UOC
Prof. Per_3
5 Non potendo rinviare la seduta e mandare i pazienti a casa, essendo riuscito a pacificare gli animi, il disponeva che gli interventi proseguissero, il che accadeva in un ambiente Per_3
poco sereno.
All'esito dell'istruttoria, la decideva di irrogare la sanzione disciplinare Parte_3
della censura, in quanto, a prescindere dalla ripartizione delle incombenze mansionali e dalla competenza a montare la lente, la ricorrente aveva tenuto nell'occorso una condotta irrispettosa dei colleghi, peraltro in presenza del paziente.
Ciò premesso la ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio eccependo sia vizi formali che vizi sostanziali.
In particolare, quanto al primo profilo, ha contestato l'improcedibilità del procedimento disciplinare per inammissibilità degli allegati 1 e 2 alla richiesta di attivazione del procedimento disciplinare del 16/03/2023, sul presupposto che l'allegato 1 fosse mancante delle sottoscrizioni di e di mentre l'allegato 2 Persona_1 Persona_2
fosse relativo a una precedente segnalazione del dott. che aveva dato inizio ad altra Per_3
procedura a carico della dott.ssa , poi archiviata. Parte_1
Ha eccepito, inoltre, la genericità della motivazione contenuta nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, poiché dal provvedimento emesso dall'UPD non si comprenderebbe quale, delle tre contestate, sarebbe la violazione ritenuta accertata.
Nel merito, invece, della contestazione disciplinare, ha assunto la insussistenza del fatto contestato, fornendo la propria versione dei fatti ed assumendo, nella sostanza, che l'alterco non era scaturito dall'incapacità della di montare la lente, ma dall'opposizione di Per_1 quest'ultima a voler insistere nel montarla e non lasciare tale compito al chirurgo resosi disponibile nell'interesse del buon esito dell'intervento e quindi della salute del paziente e della stessa struttura sanitaria.
Ciò premesso la domanda non merita accoglimento.
Partendo l'analisi dalla valutazione dei vizi formali sollevati, deve in primo luogo ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità.
In primo luogo, non è dato evincere alcun supporto normativo all'eccezione sollevata, non essendovi alcuna norma che imponga, a pena di improcedibilità, che siano garantite delle precise sottoscrizioni formali ad atti di denuncia o che l'errore nella inclusione di documenti non rilevanti incida sulla procedibilità stessa.
Ad ogni modo l'eccezione appare priva di fondamento anche nel merito.
6 Dai documenti prodotti emerge che l'azienda sanitaria ha allegato alla lettera di contestazione disciplinare la richiesta di attivazione del procedimento disciplinare redatta dal
Direttore della UOC dott. , riferita ai fatti del 16.2.2023, nonché la comunicazione Per_3 mail proveniente dalle lavoratrici e di trasmessa Persona_1 Per_2 Persona_2 dalla casella e-mail della ed inoltrata, peraltro, anche all'indirizzo della ricorrente. Per_1
Il fatto che la denuncia del 21.2.2023 non contenga la sottoscrizione vergata a mano delle denuncianti è ben spiegabile dal fatto che si tratta di una comunicazione email, sicchè ogni contestazione sul punto appare del tutto peregrina.
La circostanza, poi, che oltre a tali allegati sia stato erroneamente inserita anche la nota del
3.8.2021 rivolta alla ricorrente dal dott. , non si vede come possa incidere sulla Per_3
procedibilità del presente procedimento disciplinare.
Merita rigetto anche l'eccezione di difetto di specificità del provvedimento finale.
Ed infatti, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo di specificazione dei fatti addebitati riguarda l'atto di contestazione disciplinare, mentre nel provvedimento finale di irrogazione della sanzione, è sufficiente anche richiamare le condotte contestate, né è richiesta una approfondita motivazione in ordine alle ragioni per le quali non si ritiene di aderire alle difese del lavoratore. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui: “nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.” (Cassazione civile, sez. lav., 21/01/2015, n.
1026).
Part Nel caso di specie la , nel provvedimento finale di irrogazione della Parte_3
sanzione, ha espressamente richiamato le condotte contestate nella lettera di addebito e, quindi, le norme contrattuali violate, oltre a motivare in maniera precisa ed approfondita, sia sulle difese della ricorrente, sia sulle ragioni che hanno condotto l'ente alla irrogazione della sanzione disciplinare applicata.
7 Neppure può ravvisarsi un vizio di legittimità per non aver indicato, la , nel Parte_3
provvedimento finale di irrogazione della sanzione, la norma contrattuale ritenuta violata.
Ed infatti, in sede di contestazione disciplinare venivano menzionate le seguenti disposizioni della contrattazione collettiva di categoria:
- articolo 70 comma 3) lettera c) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre
2019;
- articolo 72 comma 4 lett. b) e comma 8 lett. l) del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019;
- violazione dell'articolo 3 comma 12 del codice aziendale di comportamento approvato con deliberazione n. 279 del 29.12.2022.
Di tali disposizioni contrattuali solo l'articolo 72 contiene la indicazione del trattamento sanzionatorio.
Ebbene, la circostanza che in sede di provvedimento finale non venga menzionata quale delle violazioni della contrattazione collettiva si ritiene integrata non vale certo ad integrare un profilo di illegittimità della stessa, in quanto, come sopra esposto, la specificità della contestazione disciplinare deve essere vagliata rispetto all'atto di incolpazione, fermo restando che, comunque, nel caso di specie, la specificità della motivazione risulta rispettata anche in sede di provvedimento di irrogazione.
Peraltro, essendo stata irrogata la sanzione della censura, il riferimento è facilmente rilevabile nell'articolo 72 comma 4 lett. b) espressamente menzionato nella lettera di addebito, con il quale viene sanzionata “la condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”, perfettamente sussumibile alla fattispecie concreta.
Anche nel merito la domanda appare prova di fondamento.
Più in particolare, a prescindere dalla questione circa la ripartizione dei compiti nella introduzione del cristallino (su cui non vi è contestazione che spetti al medico chirurgo,
Part risultando, però, diffusa la prassi presso la di Teramo che vi provvedano gli strumentisti), la reazione sproporzionata ed irruenta che ha tenuto la ricorrente, Dirigente medico chirurgo dell'equipe, nei confronti della strumentista, è stata confermata dalle risultanze della prova testimoniale, nell'ambito della quale la deposizione della teste si Persona_2
ritiene quella maggiormente rilevante.
8 Ed infatti, il teste è il paziente che nel momento della discussione era Tes_1 sottoposto all'operazione e nell'ambito di tale condizione, dallo stesso ritenuta come poco chiara e confusa (“Io non vedevo niente. L'intervento si fermò un attimo, ma io non mi rendevo conto bene di quello che succedeva perché non vedevo nulla”; “Non ricordo bene chi diceva che se non fossero andati avanti con l'intervento l'occhio si sarebbe potuto asciugare. Durante la discussione io ero fermo, non mi potevo muovere, centro dentro di me, pensavo “proprio io ci dovevo capitare”.; “Ho sentito solo che si beccavano tra di loro, ma le parole che si sono dette non le ho sentite. Io ho sentito solo quanto detto sopra, le parole indicate nel capitolo non le ho sentite proferire dalla ricorrente.”; “ho solo potuto ascoltare quello che è successo, senza peraltro considerare che ci sento anche poco vista l'età”), ha potuto solo comprendere che la discussione sarebbe nata perché la strumentista si sarebbe rifiutata di consegnare il cristallino alla Dirigente.
Di converso, è l'infermiera di sala che il giorno della Persona_2 discussione componeva l'equipe medica dell'intervento, la cui posizione, quindi, appare maggiormente in grado di riferire come si è evoluta realmente la vicenda e da cosa sia nato l'alterco tra la ricorrente e la strumentista.
In altri termini, nella valutazione comparativa delle dichiarazioni testimoniali, non può negarsi che la sia portatrice di una conoscenza dei fatti di causa maggiore e Persona_2
più pregnante rispetto a quella resa dal paziente, il quale, a differenza della prima, si trovava in una condizione di criticità visiva ed anche uditiva, come dallo stesso ammessa.
La teste ha primo di tutto confermato che, benchè l'inserimento del Persona_2
cristallino è di responsabilità e competenza medica, era prassi aziendale che tale attività venisse svolta dallo strumentista: “L'inserimento del cristallino è una responsabilità medica, da quando sono arrivata però gli altri chirurghi lo hanno fatto fare a noi strumentisti, mentre il primario provvede lui direttamente, per scelta sua. Tuttora è così, anche se adesso ci sono le lenti precaricate.”
Dopo aver affermato che il giorno 16 febbraio 2023 l'equipe medica stava cominciando l'intervento di cataratta con il primo paziente, ha dichiarato quanto segue:
“Stavamo operando il primo paziente, si doveva montare la lente e lo stava facendo la strumentista, la strumentista ha comunicato al medico che la lente era fredda, probabilmente rigida.
Preciso che la strumentista si occupa solo di preparare la lente nel dispositivo, poi
l'inserimento nell'occhio del paziente lo fa il medico. La preparazione, ovvero l'introduzione del disco elastico nel cartridge la fa sempre lo strumentista, anche se c'è il primario.
9 La strumentista apre la lente, la stende sul tavolo, con una pinza dà al primario la iol, lui sotto al microscopio la prende ed inseguito la strumentista inserisce la lente nel cartridge. Il
Monarch è un ferro nel quale viene alloggiato il cartridge in cui è stata premontata la iol.
Questa attività di alloggio la fa il primario ma si tratta di attività che sappiamo fare anche noi infermieri, e peraltro lo facciamo noi con gli altri medici chirurghi. Mentre l'inserimento della lente nell'occhio del paziente la fa sempre il chirurgo. Si tratta di due fase distinte.
Ritornando al giorno in discussione, la dottoressa, quando prende il monarch/iniettore, non so se nota che fosse dura o storta, ad ogni modo diventa una iena, insulta la strumentista
dicendole che era una imbecille, che non capiva niente e dicendo che la lente Per_1
l'avrebbe montata lei. Al riguardo preciso che non c'era alcun problema al fatto che fosse il chirurgo ad alloggiare la lente, perché tale ripartizione dei compiti va concordata all'inizio e cioè prima dell'intervento.
La ricorrente è diventata una iena, ha cominciato ad urlare a gran voce, ad imprecare, a sbattere i piedi. La D'AN le rispose di non permettersi a dirle quelle cose, si è difesa, le disse di non provare a darle dell'imbecille. Questo con il paziente che doveva attendere la conclusione dell'operazione. C'è stata una discussione molto forte, urlavano entrambe, la
urlava anche lei per difendersi, e poi l'intervento si è chiuso. La ricorrente ha Per_1
tirato/strappato il telino e lo ha buttato per terra, ha bestemmiato, ha imprecato, io ho avuto paura che la discussione poi andasse degenerando e quindi sono uscita fuori dal reparto a chiedere aiuto al coordinatore ed anche al primario. Io ho cercato di chiamare tutti perché la discussione era diventata molto forte, mi è venuta una crisi di nervi.
È venuta la capo sala e poi anche il primario. La capo sala voleva sospendere la seduta, mentre il primario ci ha detto di calmarci, si è messo a parlare con la ricorrente, non so cosa si sono detti.
Abbiamo aspettato 20 minuti circa, e siamo riusciti ad andare avanti perché il primario disse che la seduta doveva continuare, e siamo andati avanti dritti senza fermarci mai.
Tante cose non le ricordo perché ero molto scossa, non era una situazione tranquilla in cui lavorare, e mi sono detta che non era possibile lavorare così, anche perché c'era un rischio elevatissimo di errore. Per le sedute successive il montaggio della lente è stato effettuato direttamente dal chirurgo e tuttora è così, nelle volte in cui io strumento con la ricorrente”….. ricordo che le disse imbecille. Ha anche bestemmiato alzando la voce”…. La discussione non è nata perché la d'Anto voleva provvedere lei, se il medico vuole fare una cosa la fa tranquillamente, la discussione è nata perché la dottoressa le diede dell'imbecille, per l'offesa alla sua persona. Non perché la strumentista voleva provvedere lei. All'inizio
10 dell'intervento il montaggio della lente lo ha fatto la strumentista, la ricorrente non disse che voleva provvedere lei.
Negli interventi precedenti a quel giorno il montaggio della lente, anche quando c'era la ricorrente come medico chirurgo, lo abbiamo sempre fatto noi strumentisti, perché era solo il primario che aveva riferito che voleva farlo lui direttamente. Per il montaggio noi siamo stati istruiti, ma se il medico vuole provvedere, può farlo certamente lui stesso….. “La ricorrente non disse che voleva provvedere lei all'alloggio, tutta la discussione è nata dopo che la strumentista ha provveduto all'alloggio. Io ricordo che la strumentista disse alla ricorrente che la lente era fredda, ma non so lì per lì che cosa si sono dette e se si sono dette qualcosa.
La ricorrente però non disse che voleva montare lei la lente, non lo disse, e quindi ha provveduto la strumentista come facciamo sempre.
Il chirurgo quando sente dire che la lente è fredda, già sa che sta a significare che la lenta
è rigida, tanto è vero che queste lentine le mettiamo a riscaldare, per far si che siano più morbide.
Quel giorno non mettemmo a scaldare la lente, la strumentista si accorse che la lente era fredda e lo disse alla ricorrente, che però non disse che avrebbe provveduto lei all'alloggio.”…. La ricorrente avrà avuto il suo sfogo, ma anche noi non siamo rimaste impassibili. Io ho chiesto aiuto, ho chiamato la capo sala, ma non sono intervenuta nella discussione. Probabilmente avrò detto alle parti in calmarsi, non lo ricordo e non lo ricordo perché ero sconvolta dalla reazione violente del medico.
Urlavano entrambe e c'è stata una escalation nella discussione, con violenza verbale da parte di entrambe, con la differenza però che la si è difesa alle parole alla stessa Per_1
proferite dalla ricorrente.
La si difese dicendo alla ricorrente che non doveva permettersi nella maniera più Per_1
assoluta di accusarle davanti a tutti, ed aveva tutte le ragioni per difendersi. Anche io mi sarei difesa.”
Dal tenore di tali dichiarazioni si evince, dunque, che la discussione è nata perché la ricorrente ha contestato l'attività di montaggio della lente effettuata dalla strumentista, iniziando a proferire nei suoi confronti parole offensive (“imbecille”), a cui è seguita un'escalation tale da portare la Dirigente a proferire parole anche volgari e violente (“Ha anche bestemmiato alzando la voce”) e a sbattere i piedi, il tutto nel corso dell'operazione che, dunque, veniva temporaneamente sospesa.
11 Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza o meno della doglianza della Dirigente circa la correttezza o meno dell'operato della strumentista sul montaggio della lente, non può ritenersi certamente ammissibile una reazione così sproporzionata e violenta nei confronti dell'operatrice sanitaria, soprattutto nell'ambito di un'operazione in corso e quindi in presenza dell'utenza che, difatti, come espressamente dichiarato, ha avvertito un senso di disagio (“e dentro di me era infastidito dalla situazione, anche perché non potevo muovermi e parlare”. “Durante la discussione io ero fermo, non mi potevo muovere, dentro di me, pensavo “proprio io ci dovevo capitare”).
Tale condotta, sotto il profilo oggettivo, assume certamente rilievo disciplinare, atteso che essa si pone in violazione degli obblighi comportamentali posti a carico della ricorrente, soprattutto considerando il ruolo apicale che in quel momento la stessa ricopriva e la assoluta irragionevolezza della condotta.
Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo dell'azione, stante l'intenzionalità e volontarietà dell'atteggiamento tenuto dalla Dirigente nei confronti della strumentista Per_1 caratterizzato da ostilità e comunque dall'assenza di spirito collaborativo.
Accertata, quindi, la sussistenza del fatto contestato, riferibili alla dipendente sia oggettivamente che sul piano dell'elemento soggettivo, si ritiene sussistente anche il requisito della proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito, in ragione della sussunzione dell'infrazione comminata alla fattispecie astratta di cui all'articolo 8 comma 4 lett. b) del
CCNL di categoria (condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi), rispetto alla quale è stata irrogata la sanzione più bassa della censura.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
3. Non sussistendo particolari motivi di compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55 (scaglione 0,01-1.100 valore medio).
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1304/2023 contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte resistente che liquida in € 610,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13