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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 77/2025
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lorenzo Gibilisco presso il cui Studio in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, elegge domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atta dall'avv. Alessandro Boccadifuoco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo digitale
APPELLATO
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2301 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, il Tribunale di
Siracusa ha condannato rimasto contumace in giudizio, al pagamento della Parte_1
somma di Euro 13.800,00 in favore dell'avv. a titolo di compensi Controparte_1
professionali per l'attività da quest'ultimo espletata quale difensore del in seno a Pt_1
tre procedimenti tributari svoltisi avanti la Suprema Corte di Cassazione: il Tribunale ha ritenuto provato l'espletamento del mandato difensivo ad opera dell'avv.
[...]
nonché congrui gli importi chiesti dal professionista a tacitazione dell'opera CP_1
svolta. ha interposto appello avverso la sentenza n. 2301 del 2024 rilevando la Parte_1
nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per il fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure gli era stato notificato ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso la sua residenza anagrafica in Via Giardino Pubblico n. 1/A in Palazzolo Acreide ad onta del fatto che la sua residenza effettiva fosse oramai da molti anni in Noto, in
Contrada Pianette senza numero civico, a poche centinaia di metri dal ristorante La Trota ubicato nella strada statale “Mare Monti” di Palazzolo Acreide la cui gestione rappresentava l'attività economica della famiglia ha rilevato come Pt_1 Parte_1
tale circostanza fosse ben nota all'avv. per il fatto che quest'ultimo Controparte_1
si era professionalmente occupato, per svariati anni, delle questioni legali della famiglia e di una società riconducibile ai ed atteso il pregresso contenzioso che Pt_1 Pt_1
aveva interessato le medesime parti di causa avanti la Corte d'Appello di Palermo in occasione del quale l'avv. aveva già avanzato analoghe richieste di Controparte_1
pagamento, giudizio quest'ultimo conclusosi con declaratoria di inammissibilità giusta ordinanza datata 5 novembre 2022; ad avviso del in definitiva, la notifica del Pt_1
ricorso andava ritenuta radicalmente nulla con violazione dell'art. 354 c.p.c. e conseguente obbligo di rimessione del giudizio avanti al giudice di primo grado.
pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio l'appellato contestando in fatto e diritto Controparte_1
il merito delle avverse pretese, instando per il rigetto del gravame proposto da Pt_1
e sostenendo la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di
[...]
primo grado nei confronti del in quanto tale atto introduttivo era stato notificato Pt_1
presso la residenza anagrafica dell'appellante risultante dal certificato anagrafico del
23.01.2024 acquisito il giorno precedente la trasmissione degli atti all'ufficio UNEP del
Tribunale di Siracusa: l'appellato ha poi asserito che non rispondeva al vero di essere a conoscenza del fatto che la residenza effettiva di si trovasse in Contrada Parte_1
Pianette senza numero civico “a poche centinaia di metri dal ristorante La Trota”, e ciò sia per il fatto che, ben dopo l'interruzione dei rapporti professionali, la raccomandata di messa in mora datata 28 ottobre 2020 era stata spedita presso l'indirizzo di residenza in
Via Giardino Pubblico n. 1 in Palazzolo Acreide e ivi ricevuta il successivo 19 novembre
2020 (si veda il doc. n. 11 del fascicolo di primo grado avv. ), sia per il fatto CP_1
che il ricorso avanti la Corte d'Appello di Palermo versato in atti fu notificato a mani proprie al nel medesimo indirizzo, sia per il fatto che lo steso aveva Pt_1 Parte_1
dichiarato, in seno alla memoria di costituzione avanti la Corte d'Appello di Palermo, che la sua residenza fosse in Via Giardino Pubblico n. 1/A in Palazzolo Acreide;
che non sussisteva alcuna prova del fatto che effettivamente risiedesse in Contrada Parte_1
Pianette senza numero civico “a poche centinaia di metri dal ristorante La Trota”, non sussistendo in atti alcuna prova in tal senso;
che anche nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura rilasciata al suo difensore per la proposizione del presente giudizio, peraltro, il aveva dichiarato di essere residente a [...]
Giardino Pubblico n.1/A; che, in definitiva, il gravame andava disatteso per manifesta teerarietà.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte ha disatteso la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la non pagina 3 di 6 manifesta fondatezza del motivo di impugnazione;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello fatto valere da Pt_1
per i motivi di seguito evidenziati.
[...]
Innanzitutto è pacifico il fatto che la notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso, con pedissequo decreto di fissazione udienza, che ha dato la stura al giudizio di primo grado sia stata effettuata nei confronti di presso il suo indirizzo di residenza nella Via Parte_1
Giardino Pubblico, n. 1/A, in Palazzolo Acreide, in ossequio alle formalità previste dalla legge: l'appellato ha infatti dimostrato come la residenza anagrafica CP_1
dell'appellante di Via Giardino Pubblico, n. 1/A, in Palazzolo Acreide risultasse dal certificato anagrafico del 23.01.2024 acquisito il giorno precedente la trasmissione degli atti all'ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa.
E' stato poi lo stesso ad avere sempre indicato sia negli atti del giudizio che Parte_1
si è avuto presso la Corte di Appello di Palermo, sia nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura rilasciata al suo difensore per la proposizione del presente giudizio, che la propria residenza si trovasse in Via Giardino Pubblico, n. 1/A, in Palazzolo Acreide, così smentendo in modo clamoroso il pilastro della propria strategia difensiva.
L'appellato ha inoltre dimostrato di avere inviato la raccomandata Controparte_1
di messa in mora datata 28 ottobre 2020 presso l'indirizzo di residenza in Via Giardino
Pubblico n. 1/A in Palazzolo Acreide, indirizzo in cui il ha ricevuto la missiva il Pt_1
successivo 19 novembre 2020, e di avere notificato il ricorso avanti la Corte d'Appello di
Palermo a mani proprie al al medesimo indirizzo di Via Giardino Pubblico n. 1/A Pt_1
in Palazzolo Acreide, circostanze queste ultime che smentiscono l'assunto secondo cui il fosse a conoscenza del diverso asserito luogo di “residenza effettiva” del CP_1
avendo il legale odierno appellato sempre reperito il presso il luogo di Pt_1 Pt_1
residenza risultante dai certificati anagrafici e da quanto dallo stesso affermato. Pt_1
pagina 4 di 6 Infine la Corte rileva come non vi sia alcuna prova del fatto che l'effettivo domicilio del sia in Noto, in Contrada Pianette senza numero civico, a poche centinaia di metri Pt_1
dal ristorante La Trota ubicato nella strada statale “Mare Monti” di Palazzolo Acreide, non potendo le risultanze documentali versate in atti dalla parte appellante al documento numero sei del fascicolo di appello, risultanze date da certificazione di acquisizione della carta di creduto fatture commerciali e da bolle di consegna dalla Cina Controparte_2
di cui l'appellato avv. non poteva avere alcuna conoscenza, Controparte_1
ingenerare in capo a quest'ultimo la convinzione tale per cui l'effettivo domicilio del fosse, come da quest'ultimo sostenuto, in Noto presso la Contrada Pianette senza Pt_1
numero civico.
In definitiva la notifica del ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato presso la residenza anagrafica del non avendo Pt_1
quest'ultimo, nel presente giudizio, né contestato l'effettuazione delle prestazioni professionali ad opera del , né l'efficacia del suo operato, né tanto meno la CP_1
congruità dei compensi da quest'ultimo richiesti, nulla osta alla conferma della sentenza gravata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a nella Parte_1
misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle controversie del valore che va da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 77/2025 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2301 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, che conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado liquidate in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di pagina 5 di 6 cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Pt_1
dell'ulteriore contributo unificato.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 77/2025
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lorenzo Gibilisco presso il cui Studio in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, elegge domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atta dall'avv. Alessandro Boccadifuoco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo digitale
APPELLATO
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2301 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, il Tribunale di
Siracusa ha condannato rimasto contumace in giudizio, al pagamento della Parte_1
somma di Euro 13.800,00 in favore dell'avv. a titolo di compensi Controparte_1
professionali per l'attività da quest'ultimo espletata quale difensore del in seno a Pt_1
tre procedimenti tributari svoltisi avanti la Suprema Corte di Cassazione: il Tribunale ha ritenuto provato l'espletamento del mandato difensivo ad opera dell'avv.
[...]
nonché congrui gli importi chiesti dal professionista a tacitazione dell'opera CP_1
svolta. ha interposto appello avverso la sentenza n. 2301 del 2024 rilevando la Parte_1
nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per il fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure gli era stato notificato ai sensi dell'art 140 c.p.c. presso la sua residenza anagrafica in Via Giardino Pubblico n. 1/A in Palazzolo Acreide ad onta del fatto che la sua residenza effettiva fosse oramai da molti anni in Noto, in
Contrada Pianette senza numero civico, a poche centinaia di metri dal ristorante La Trota ubicato nella strada statale “Mare Monti” di Palazzolo Acreide la cui gestione rappresentava l'attività economica della famiglia ha rilevato come Pt_1 Parte_1
tale circostanza fosse ben nota all'avv. per il fatto che quest'ultimo Controparte_1
si era professionalmente occupato, per svariati anni, delle questioni legali della famiglia e di una società riconducibile ai ed atteso il pregresso contenzioso che Pt_1 Pt_1
aveva interessato le medesime parti di causa avanti la Corte d'Appello di Palermo in occasione del quale l'avv. aveva già avanzato analoghe richieste di Controparte_1
pagamento, giudizio quest'ultimo conclusosi con declaratoria di inammissibilità giusta ordinanza datata 5 novembre 2022; ad avviso del in definitiva, la notifica del Pt_1
ricorso andava ritenuta radicalmente nulla con violazione dell'art. 354 c.p.c. e conseguente obbligo di rimessione del giudizio avanti al giudice di primo grado.
pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio l'appellato contestando in fatto e diritto Controparte_1
il merito delle avverse pretese, instando per il rigetto del gravame proposto da Pt_1
e sostenendo la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di
[...]
primo grado nei confronti del in quanto tale atto introduttivo era stato notificato Pt_1
presso la residenza anagrafica dell'appellante risultante dal certificato anagrafico del
23.01.2024 acquisito il giorno precedente la trasmissione degli atti all'ufficio UNEP del
Tribunale di Siracusa: l'appellato ha poi asserito che non rispondeva al vero di essere a conoscenza del fatto che la residenza effettiva di si trovasse in Contrada Parte_1
Pianette senza numero civico “a poche centinaia di metri dal ristorante La Trota”, e ciò sia per il fatto che, ben dopo l'interruzione dei rapporti professionali, la raccomandata di messa in mora datata 28 ottobre 2020 era stata spedita presso l'indirizzo di residenza in
Via Giardino Pubblico n. 1 in Palazzolo Acreide e ivi ricevuta il successivo 19 novembre
2020 (si veda il doc. n. 11 del fascicolo di primo grado avv. ), sia per il fatto CP_1
che il ricorso avanti la Corte d'Appello di Palermo versato in atti fu notificato a mani proprie al nel medesimo indirizzo, sia per il fatto che lo steso aveva Pt_1 Parte_1
dichiarato, in seno alla memoria di costituzione avanti la Corte d'Appello di Palermo, che la sua residenza fosse in Via Giardino Pubblico n. 1/A in Palazzolo Acreide;
che non sussisteva alcuna prova del fatto che effettivamente risiedesse in Contrada Parte_1
Pianette senza numero civico “a poche centinaia di metri dal ristorante La Trota”, non sussistendo in atti alcuna prova in tal senso;
che anche nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura rilasciata al suo difensore per la proposizione del presente giudizio, peraltro, il aveva dichiarato di essere residente a [...]
Giardino Pubblico n.1/A; che, in definitiva, il gravame andava disatteso per manifesta teerarietà.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte ha disatteso la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la non pagina 3 di 6 manifesta fondatezza del motivo di impugnazione;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello fatto valere da Pt_1
per i motivi di seguito evidenziati.
[...]
Innanzitutto è pacifico il fatto che la notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso, con pedissequo decreto di fissazione udienza, che ha dato la stura al giudizio di primo grado sia stata effettuata nei confronti di presso il suo indirizzo di residenza nella Via Parte_1
Giardino Pubblico, n. 1/A, in Palazzolo Acreide, in ossequio alle formalità previste dalla legge: l'appellato ha infatti dimostrato come la residenza anagrafica CP_1
dell'appellante di Via Giardino Pubblico, n. 1/A, in Palazzolo Acreide risultasse dal certificato anagrafico del 23.01.2024 acquisito il giorno precedente la trasmissione degli atti all'ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa.
E' stato poi lo stesso ad avere sempre indicato sia negli atti del giudizio che Parte_1
si è avuto presso la Corte di Appello di Palermo, sia nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura rilasciata al suo difensore per la proposizione del presente giudizio, che la propria residenza si trovasse in Via Giardino Pubblico, n. 1/A, in Palazzolo Acreide, così smentendo in modo clamoroso il pilastro della propria strategia difensiva.
L'appellato ha inoltre dimostrato di avere inviato la raccomandata Controparte_1
di messa in mora datata 28 ottobre 2020 presso l'indirizzo di residenza in Via Giardino
Pubblico n. 1/A in Palazzolo Acreide, indirizzo in cui il ha ricevuto la missiva il Pt_1
successivo 19 novembre 2020, e di avere notificato il ricorso avanti la Corte d'Appello di
Palermo a mani proprie al al medesimo indirizzo di Via Giardino Pubblico n. 1/A Pt_1
in Palazzolo Acreide, circostanze queste ultime che smentiscono l'assunto secondo cui il fosse a conoscenza del diverso asserito luogo di “residenza effettiva” del CP_1
avendo il legale odierno appellato sempre reperito il presso il luogo di Pt_1 Pt_1
residenza risultante dai certificati anagrafici e da quanto dallo stesso affermato. Pt_1
pagina 4 di 6 Infine la Corte rileva come non vi sia alcuna prova del fatto che l'effettivo domicilio del sia in Noto, in Contrada Pianette senza numero civico, a poche centinaia di metri Pt_1
dal ristorante La Trota ubicato nella strada statale “Mare Monti” di Palazzolo Acreide, non potendo le risultanze documentali versate in atti dalla parte appellante al documento numero sei del fascicolo di appello, risultanze date da certificazione di acquisizione della carta di creduto fatture commerciali e da bolle di consegna dalla Cina Controparte_2
di cui l'appellato avv. non poteva avere alcuna conoscenza, Controparte_1
ingenerare in capo a quest'ultimo la convinzione tale per cui l'effettivo domicilio del fosse, come da quest'ultimo sostenuto, in Noto presso la Contrada Pianette senza Pt_1
numero civico.
In definitiva la notifica del ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato presso la residenza anagrafica del non avendo Pt_1
quest'ultimo, nel presente giudizio, né contestato l'effettuazione delle prestazioni professionali ad opera del , né l'efficacia del suo operato, né tanto meno la CP_1
congruità dei compensi da quest'ultimo richiesti, nulla osta alla conferma della sentenza gravata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate a nella Parte_1
misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle controversie del valore che va da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 77/2025 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2301 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, che conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado liquidate in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di pagina 5 di 6 cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Pt_1
dell'ulteriore contributo unificato.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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