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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240014060017000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stato concluso accordo conciliativo versato in atti.
Di seguito viene riportata al condizione, che risulta accettata dal ricorrente: “Si concilia riconoscendo come perfezionato solo parzialmente il ravvedimento, limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine previsto per lo stesso, in ossequio alla Circolare n. 27 E 2013 e 67 E del 2011.
Conseguentemente si ritengono dovuti anche gli interessi per il tardivo versamento, che nel presente atto vengono sommati nella voce “sanzioni”, non essendo presente la corrispondente voce del programma.
L'accordo – ritualmente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza prevede la parziale revisione della pretesa tributaria come in atti.
In considerazione che alla proposta ha aderito il ricorrente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come pattuito.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240014060017000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stato concluso accordo conciliativo versato in atti.
Di seguito viene riportata al condizione, che risulta accettata dal ricorrente: “Si concilia riconoscendo come perfezionato solo parzialmente il ravvedimento, limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine previsto per lo stesso, in ossequio alla Circolare n. 27 E 2013 e 67 E del 2011.
Conseguentemente si ritengono dovuti anche gli interessi per il tardivo versamento, che nel presente atto vengono sommati nella voce “sanzioni”, non essendo presente la corrispondente voce del programma.
L'accordo – ritualmente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza prevede la parziale revisione della pretesa tributaria come in atti.
In considerazione che alla proposta ha aderito il ricorrente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come pattuito.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, spese compensate