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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2384/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, con l'avv. Papa Nicola (PEC: , che lo rappresenta e Parte_1 Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui agli artt. 13 e 12 della L. 118/71 e la condizione di disabile con necessità di assistenza molto elevata e intensiva ex art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 25.10.2023) e dopo ai
1 sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 dell'invalidità civile e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il Dott. o Persona_1 altro consulente che ci si riserva di nominare. CP_ Con condanna dell convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari dell'intero procedimento da attribuirsi al sottoscritto procuratore e difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa
2 sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: « Controdeduzioni alle osservazioni del CTP dott. . Persona_1
Il CTP conclude le sue osservazioni con un calcolo riduzionistico effettuato sulle patologie in coesistenza da lui diagnosticate e partendo da valori da lui stesso attribuiti. Il risultato cui egli perviene è una invalidità finale del 97%. Basterebbe questo per concludere le controdeduzioni, visto che il range entro cui si colloca tale valore di invalidità è comunque compreso tra il 74% ed il 99%. Tuttavia è doveroso fare alcune precisazioni che escludono ogni dubbio sulla quantificazione reale finale del grado di invalidità da attribuire al ricorrente a seguito della visita effettuata in data 11/03/2023 e della documentazione esaminata nonché delle nuove acquisizioni a seguito di CTP. Non è assolutamente condivisibile, sulla base di quanto risulta agli atti e della visita effettuata, attribuire un valore del 70% alla patologia artrosica del ricorrente, ancorché comprendente ernie discali e “neuropatia” arti superiori. Infatti, l'esame obiettivo ha evidenziato un valido tono ed un adeguato trofismo della muscolatura di tutti gli arti verificando l'assenza di significative limitazioni funzionali in atto. Tale patologia, a parere del sottoscritto CTU può contribuire a determinare invalidità nella misura non superiore al 30%. Il valore attribuito dal CTP alla cardiopatia è del 50%. Questo, a parere del sottoscritto CTU, sulla base della documentazione agli atti, va sicuramente alquanto ridimensionato. In anamnesi il ricorrente non ha lamentato o riferito sintomi significativi riferibili alla cardiopatia. Il valore di P.A. riscontrato in corso di visita (150/85) non è particolarmente elevato e potrebbe essere un dato isolato;
agli atti risultano anche altri valori di PA più contenuti (130/80); gli episodi di cardiopalmo verosimilmente sono da mettere in relazione più con le crisi di panico che con una significativa cardiopatia che, pur presente, va, a parere del sottoscritto e sulla base della documentazione presente, collocata in una I^ classe NYHA e quantificata, in termini di invalidità, dal 21% al 30%; considerata l'assenza di insufficienza cardiaca in atto, appare corretto attribuire ad essa il valore minimo previsto. Il soggetto in esame, in corso di visita medica non ha riferito o lamentato sintomatologia riferibile a BPCO né attuale né pregressa. Risulta richiamata una Bpco su qualche certificazione datata, in assenza di valutazioni strumentali. Tuttavia non risultano segni o sintomi riferibili ad insufficienza respiratoria;
pertanto il valore di invalidità attribuito dal CTP alla patologia è, a dir poco, esagerato. Sul Diabete il sottoscritto aveva effettuato una quantificazione del 41% mentre il CTP attribuisce a tale stato patologico un valore del 50%.
3 Il sottoscritto CTU, pertanto, in considerazione di quanto segnalato dal CTP, andrà a riconsiderare alcune delle valutazioni già effettuate ed aggiungerà un ulteriore stato invalidante legato alla Bpco che non aveva inserito in diagnosi per i motivi sopra esposti. In ogni caso il giudizio che scaturisce non si discosta di molto da quello già espresso. Occorre sottolineare che la presenza di una diagnosi non implica automaticamente uno stato invalidante corrispondente ai valori indicati nelle tabelle, infatti la valutazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto in esame, effettuata attraverso la raccolta attenta dell'anamnesi e attraverso l'esecuzione di uno scrupoloso esame obiettivo, è di fondamentale importanza per una corretta valutazione delle diverse patologie riscontrate e per l'adeguata quantificazione della compromissione funzionale scaturente. Il calcolo riduzionistico e le tabelle allegate al DM del 1992 hanno sicuramente una funzione importante per rendere il più oggettivo possibile il giudizio medico-legale finale;
ma la visita medica è di fondamentale importanza per la corretta applicazione di dette tabelle. Il sottoscritto CTU ha potuto constatare direttamente ed in concreto le condizioni fisiche e psichiche del ricorrente in data 11/03/2023; queste, complessivamente, non sono tali da determinare una invalidità superiore a quella compresa nell'intervallo che tra il 74% ed il 99%, per come la Commissione aveva già accertato. E' improbabile che, a distanza di un mese circa dalla visita effettuata dal sottoscritto CTU, le condizioni del ricorrente siano peggiorate per come sostenuto dal CTP (Le osservazioni scritte pervenute risultano datate 11/04/2023). In ogni caso occorre fare riferimento all'obiettività riscontrata in data 11/03/2023, momento della visita del CTU. Lo stesso CTP, nonostante gli sforzi effettuati per attribuire valori massimi di invalidità alle patologie esistenti, è pervenuto ad un valore compreso nell'intervallo 74%-99%. Volendo oggi, per eccesso di scrupolo, modificare il giudizio in senso più favorevole al ricorrente, tenendo conto di alcune valutazioni del CTP, per come già sopra detto, il risultato finale ricade sempre tra il 74% ed il 99%. Il valore finale massimo che il sottoscritto CTU ritiene di poter attribuire all'invalidità del ricorrente, sulla base di nuovo calcolo riduzionistico, è 85%. Conclusioni Il sottoscritto CTU ritiene che, in atto, il Sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
( : C.F._1
1) NON si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa;
2) Sia “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%: 85%”. Si conferma pertanto quanto già accertato dalla Commissione Medica in data 07/09/2021 sia in ordine all'handicap sia in ordine al range entro cui collocare lo stato di invalidità (dal 74% al 99%); si indica la nuova percentuale di invalidità: 85%. Decorrenza 11/03/2022.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte del ricorrente - contestate già sotto il profilo sanitario con il deposito di osservazioni difensive adeguatamente valutate e chiarite dal perito incaricato come riportato - non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
4 10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, con l'avv. Papa Nicola (PEC: , che lo rappresenta e Parte_1 Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui agli artt. 13 e 12 della L. 118/71 e la condizione di disabile con necessità di assistenza molto elevata e intensiva ex art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 25.10.2023) e dopo ai
1 sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 dell'invalidità civile e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, indicando sin da ora quale consulente tecnico di parte il Dott. o Persona_1 altro consulente che ci si riserva di nominare. CP_ Con condanna dell convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari dell'intero procedimento da attribuirsi al sottoscritto procuratore e difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa
2 sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: « Controdeduzioni alle osservazioni del CTP dott. . Persona_1
Il CTP conclude le sue osservazioni con un calcolo riduzionistico effettuato sulle patologie in coesistenza da lui diagnosticate e partendo da valori da lui stesso attribuiti. Il risultato cui egli perviene è una invalidità finale del 97%. Basterebbe questo per concludere le controdeduzioni, visto che il range entro cui si colloca tale valore di invalidità è comunque compreso tra il 74% ed il 99%. Tuttavia è doveroso fare alcune precisazioni che escludono ogni dubbio sulla quantificazione reale finale del grado di invalidità da attribuire al ricorrente a seguito della visita effettuata in data 11/03/2023 e della documentazione esaminata nonché delle nuove acquisizioni a seguito di CTP. Non è assolutamente condivisibile, sulla base di quanto risulta agli atti e della visita effettuata, attribuire un valore del 70% alla patologia artrosica del ricorrente, ancorché comprendente ernie discali e “neuropatia” arti superiori. Infatti, l'esame obiettivo ha evidenziato un valido tono ed un adeguato trofismo della muscolatura di tutti gli arti verificando l'assenza di significative limitazioni funzionali in atto. Tale patologia, a parere del sottoscritto CTU può contribuire a determinare invalidità nella misura non superiore al 30%. Il valore attribuito dal CTP alla cardiopatia è del 50%. Questo, a parere del sottoscritto CTU, sulla base della documentazione agli atti, va sicuramente alquanto ridimensionato. In anamnesi il ricorrente non ha lamentato o riferito sintomi significativi riferibili alla cardiopatia. Il valore di P.A. riscontrato in corso di visita (150/85) non è particolarmente elevato e potrebbe essere un dato isolato;
agli atti risultano anche altri valori di PA più contenuti (130/80); gli episodi di cardiopalmo verosimilmente sono da mettere in relazione più con le crisi di panico che con una significativa cardiopatia che, pur presente, va, a parere del sottoscritto e sulla base della documentazione presente, collocata in una I^ classe NYHA e quantificata, in termini di invalidità, dal 21% al 30%; considerata l'assenza di insufficienza cardiaca in atto, appare corretto attribuire ad essa il valore minimo previsto. Il soggetto in esame, in corso di visita medica non ha riferito o lamentato sintomatologia riferibile a BPCO né attuale né pregressa. Risulta richiamata una Bpco su qualche certificazione datata, in assenza di valutazioni strumentali. Tuttavia non risultano segni o sintomi riferibili ad insufficienza respiratoria;
pertanto il valore di invalidità attribuito dal CTP alla patologia è, a dir poco, esagerato. Sul Diabete il sottoscritto aveva effettuato una quantificazione del 41% mentre il CTP attribuisce a tale stato patologico un valore del 50%.
3 Il sottoscritto CTU, pertanto, in considerazione di quanto segnalato dal CTP, andrà a riconsiderare alcune delle valutazioni già effettuate ed aggiungerà un ulteriore stato invalidante legato alla Bpco che non aveva inserito in diagnosi per i motivi sopra esposti. In ogni caso il giudizio che scaturisce non si discosta di molto da quello già espresso. Occorre sottolineare che la presenza di una diagnosi non implica automaticamente uno stato invalidante corrispondente ai valori indicati nelle tabelle, infatti la valutazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto in esame, effettuata attraverso la raccolta attenta dell'anamnesi e attraverso l'esecuzione di uno scrupoloso esame obiettivo, è di fondamentale importanza per una corretta valutazione delle diverse patologie riscontrate e per l'adeguata quantificazione della compromissione funzionale scaturente. Il calcolo riduzionistico e le tabelle allegate al DM del 1992 hanno sicuramente una funzione importante per rendere il più oggettivo possibile il giudizio medico-legale finale;
ma la visita medica è di fondamentale importanza per la corretta applicazione di dette tabelle. Il sottoscritto CTU ha potuto constatare direttamente ed in concreto le condizioni fisiche e psichiche del ricorrente in data 11/03/2023; queste, complessivamente, non sono tali da determinare una invalidità superiore a quella compresa nell'intervallo che tra il 74% ed il 99%, per come la Commissione aveva già accertato. E' improbabile che, a distanza di un mese circa dalla visita effettuata dal sottoscritto CTU, le condizioni del ricorrente siano peggiorate per come sostenuto dal CTP (Le osservazioni scritte pervenute risultano datate 11/04/2023). In ogni caso occorre fare riferimento all'obiettività riscontrata in data 11/03/2023, momento della visita del CTU. Lo stesso CTP, nonostante gli sforzi effettuati per attribuire valori massimi di invalidità alle patologie esistenti, è pervenuto ad un valore compreso nell'intervallo 74%-99%. Volendo oggi, per eccesso di scrupolo, modificare il giudizio in senso più favorevole al ricorrente, tenendo conto di alcune valutazioni del CTP, per come già sopra detto, il risultato finale ricade sempre tra il 74% ed il 99%. Il valore finale massimo che il sottoscritto CTU ritiene di poter attribuire all'invalidità del ricorrente, sulla base di nuovo calcolo riduzionistico, è 85%. Conclusioni Il sottoscritto CTU ritiene che, in atto, il Sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
( : C.F._1
1) NON si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa;
2) Sia “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%: 85%”. Si conferma pertanto quanto già accertato dalla Commissione Medica in data 07/09/2021 sia in ordine all'handicap sia in ordine al range entro cui collocare lo stato di invalidità (dal 74% al 99%); si indica la nuova percentuale di invalidità: 85%. Decorrenza 11/03/2022.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte del ricorrente - contestate già sotto il profilo sanitario con il deposito di osservazioni difensive adeguatamente valutate e chiarite dal perito incaricato come riportato - non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
4 10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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