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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio proposto da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IO PO
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Adriano D'Amico
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno esposto:
- di aver intrattenuto dal 2015 al Novembre 2024 una relazione sentimentale da cui è nato un figlio, , nato a [...] il [...]; Persona_1
- che essendo cessata la relazione è loro intenzione regolare i rapporti nell'interesse del figlio minore, alle condizioni dagli stessi concordate, in base alle quali: “1) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore (C.F: Persona_1 [...]
) nato a Cosenza il [...], ad [...] i genitori, in modo da C.F._3 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sul minore. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione;
2) collocare il figlio minore presso il domicilio della madre, sita in San Demetrio Corone, alla Via Dante Alighieri, 97/B;
3) stabilire il dritto di visita del padre, gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
4) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore del figlio minore pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'istante, entro il 5 di ogni mese;
inoltre, il padre dovrà concorrere, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche, di abbigliamento, scolastiche e quant'altro occorra. Tali somme dovranno essere rimborsate alla madre entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto invio della documentazione giustificativa.”
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore , nato a [...] il [...] resti Persona_1
regolato alla stregua delle condizioni indicate in parte motiva;
2. NULLA per le spese.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
La Giudice rel.- est. il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio proposto da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IO PO
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Adriano D'Amico
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno esposto:
- di aver intrattenuto dal 2015 al Novembre 2024 una relazione sentimentale da cui è nato un figlio, , nato a [...] il [...]; Persona_1
- che essendo cessata la relazione è loro intenzione regolare i rapporti nell'interesse del figlio minore, alle condizioni dagli stessi concordate, in base alle quali: “1) disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore (C.F: Persona_1 [...]
) nato a Cosenza il [...], ad [...] i genitori, in modo da C.F._3 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sul minore. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione;
2) collocare il figlio minore presso il domicilio della madre, sita in San Demetrio Corone, alla Via Dante Alighieri, 97/B;
3) stabilire il dritto di visita del padre, gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
4) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in Controparte_1
favore del figlio minore pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'istante, entro il 5 di ogni mese;
inoltre, il padre dovrà concorrere, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche, di abbigliamento, scolastiche e quant'altro occorra. Tali somme dovranno essere rimborsate alla madre entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto invio della documentazione giustificativa.”
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore , nato a [...] il [...] resti Persona_1
regolato alla stregua delle condizioni indicate in parte motiva;
2. NULLA per le spese.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
La Giudice rel.- est. il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola