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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN NA RITA, Relatore
CAPOLUPO SAVERIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 230012024 RIFW210000729 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (accoglimento del ricorso)
Resistente/Appellato: ( Rigetto del ricorso )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 agiva in giudizio avverso l'Agenzia delle Entrate COP innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara ed impugnava il Provvedimento di Diniego Totale del 13 marzo 2024 istanza di rimborso di ritenute IRPEF ed altro anno 2019 richiesto ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni LI (L. 23.12.1978 n. 943) emesso dalla “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Area Gestione e Controlli dei contribuenti non residenti“ . Esponeva che egli era residente in
ER, sebbene cittadino italiano, cosi' che al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto nel territorio dello Stato italiano richiedeva la legittima corresponsione del suo TFR che veniva tassato in ER. L'Ufficio resistente aveva nel caso di specie ritenuto applicabile l'art. 15 della Convenzione
Italia ER sulle doppie imposizioni sul presupposto che non fosse dimostrato nonostante il certificato di residenza dell'Autorità estera il presupposto soggettivo de quo. In realtà era stato liquidato al Sig. RE
Marzio il riscatto della sua posizione previdenziale corrispondendogli un netto di netto di € 83.631,94 dopo avergli operato ritenute IRPEF per € 13.727,09 calcolato su di una posizione individuale lorda di
€ 97.359,03. Inoltre non si riconosceva validità alla attestazione svizzera invocandosi il mancato assolvimento della prova in relazione alle condizioni negoziali che hanno portato alla erogazione dei corrispettivi. Si concludeva domandando alla Corte di voler disporre l'annullamento dell'impugnato atto di diniego riconoscendo fondato il diritto al rimborso delle ritenute indebitamente operate sul reddito erogato nell'anno
2019 al RE e ordinando conseguenzialmente l'immediato rimborso dell'importo di € 13.727,09 oltre agli interessi maturati e maturandi con condanna dell'A/E alle spese processuali. Si costituiva l'Ufficio resistente che deduceva che nel caso di specie oltre al requisito della residenza non risultava provato il presupposto della invocata norma convenzionale, in primis avuto riguardo alla sede territoriale del soggetto presso il quale veniva svolta l'attività lavorativa che risultava avere sede legale in Italia. Ai fini della verifica delle ipotesi di cui all'art. 15 della Convenzione, analogamente a quanto stabilito per la retribuzione differita del TFR, rilevava il periodo in cui tali contributi sono “maturati”, a prescindere dal momento in cui vengano materialmente corrisposti all'avente diritto. Ne consegue che, in caso di riconoscimento del rimborso richiesto, si avrebbe l'effetto di riconoscere l'esenzione a porzioni di reddito relativi ad anni in cui il contribuente era residente in Italia, e, pertanto, ivi imponibili. Non veniva quindi assolto l'onere della prova sia con riferimento al requisito della residenza sia quanto a quello del rapporto negoziale con il soggetto derogatore del trattamento pensionistico/retributivo. Concludeva per il rigetto del ricorso. Veniva presentata memoria con la quale si evidenziava che la prestazione è erogata dal Fondo PreviGen, ente previdenziale italiano, ma in relazione a un rapporto di lavoro già cessato, con datore originariamente residente in Italia. L'Ufficio sostiene che il riscatto del fondo pensione sia assimilabile a reddito di lavoro dipendente "differito" e, pertanto, tassabile in Italia (Stato della fonte) ex art. 15 della Convenzione, citando giurisprudenza relativa al TFR
(Cass. 1460/2016)9. 4 Questa difesa contesta radicalmente tale impostazione in quanto: a) Il fondo PreviGen
è uno strumento di previdenza complementare. Le somme erogate non sono "salario", ma la liquidazione di un capitale previdenziale accumulato. L'art. 18 della Convenzione Italia-ER recita: "Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato". b) L'art. 18 è norma che mira a tassare il pensionato (o soggetto equiparato) nel luogo dove vive e consuma il reddito ed il Sig. Ricorrente_1 vive in ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per quanto attiene al presupposto soggettivo della residenza nello Stato estero ( ER ) non può porsi in dubbio l'applicabiità dell'invocata residenza del ricorrente, salvo specifici elementi tesi ad inficiarne la fondatezza e cio' alla luce della documentazione attestante la suddetta qualità come allegati al ricorso. L'Ufficio al contrario non adduce elementi evidenti sul fatto che il ricorrente non avrebbe superato la presunzione di residenza in Italia prevista per i trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale argomentazione appare privo di pregio proprio di fronte al contesto convenzionale contro le doppie imposizioni che per l'appunto consente una certificazione rafforzata in virtu' del richiamo alle previsioni pattizie ivi sottoscritte tra i diversi paesi ( art. 4 Convenzione ). Il riscatto di una posizione di previdenza complementare (PreviGen) va inquadrato alla stregua di "altra remunerazione analoga" alle pensioni (Art. 18), tassabile esclusivamente nello Stato di Residenza. L'assimilazione al lavoro dipendente
(Art. 15) operata dall'Ufficio è quindi non condivisibile e contraria alla ratio della previdenza integrativa, che
è quella di differire il consumo in funzione previdenziale, non retributiva. La parte ha documentato a sostegno del dato de quo l'esistenza del permesso di soggiorno ZE che attesta la sua residenza sin dal
18.11.2013 e mediante l' °attestazione Autorità Fiscale Elvetica che certifica la residenza ai fini della
Convenzione e l'assoggettamento a imposta in ER per l'anno 2019. Infine produce e documenta il permesso di soggiorno ZE che attesta la residenza sin dal 18.11.2013;
Produce l'attestazione Autorità Fiscale Elvetica che certifica la residenza ai fini della Convenzione e l'assoggettamento a imposta in ER per l'anno 2019. Infine offre in valutazione la certificazione Imposta
Cantonale 2019. Inoltre devono ancora non condividersi gli argomenti posti a base del rifiuto dell'ufficio resistente, atteso che l'impostazione emersa nell'atto di costituzione posta a fondamento del provvedimento silenzioso impugnato presuppone che la prestazione erogata dal Fondo PreviGen, ente previdenziale italiano, in relazione a un rapporto di lavoro già cessato, con datore originariamente residente in Italia, legittimi l'applicazione dell'art. 15 e non già 18 della Covenzione bilaterale Italia ER. La prestazione una tantum emessa nel 2019 dal detto Fondo non remunera un'attività di lavoro, appunto in pregresso espletato in Italia in tale anno, ma rappresenta ed integra un trattamento previdenziale differito, in favore di un soggetto residente in [...]estero, trattandosi di altro emolumento diverso da retribuzione tout court.
A nulla inferisce il dato che il lavoratore abbia svolta la sua attività lavorativa in Italia, atteso che la residenza del contribuente in ER e quindi la tassazione del riscatto ottenuto in quel diverso paese, ben legittima l'inquadramento di quel reddito tra gli emolumenti appunto previdenziali, per i quali la potestà impositiva è attratta in via principale allo Stato di residenza attuale del soggetto percettore. Il riscatto di una posizione di previdenza complementare (PreviGen) costituisce infatti "altra remunerazione analoga" alle pensioni (Art.
18), che va tassata appunto ed esclusivamente nello Stato di residenza attuale della parte. Erronea appare dunque la diversa assimilazione al reddito da lavoro dipendente (Art. 15) operata dall'Ufficio che assimila il riscatto del fondo pensione a take reddito ex post acquisito, tassabile ex art. 15 della Convenzione. In tal senso va richiamata la giurisprudenza di legittimità ( cfr Corte di Cassazione Sezioni Unite Sentenza 14 aprile 2022 n. 12209) fondata sul principio insito nel riconoscimento del diritto alla portabilita' e al riscatto del capitale a riscatto, anche nell'ambito dei fondi preesistenti a ripartizione, in sintonia con l'assetto dato al sistema previdenziale integrativo dal legislatore delegato, con il Decreto Legislativo n. 124 del 1993 e
Decreto Legislativo n. 252 del 2005, con l'obiettivo di "favorire la reale liberalizzazione dei diversi veicoli pensionistici complementari e l'affermazione piena di una reale consapevolezza del risparmiatore nella scelta dello strumento ritenuto piu' idoneo alla realizzazione della copertura previdenziale". Pertanto puo' condividersi l'assunto per cui il riscatto di una posizione di previdenza complementare (PreviGen) integra emolumento appartenente al genus "altra remunerazione analoga" alle pensioni (Art. 18), tassabile esclusivamente nello Stato di Residenza. Gli argomenti interpretativi in diritto impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti. nonostante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN NA RITA, Relatore
CAPOLUPO SAVERIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 230012024 RIFW210000729 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (accoglimento del ricorso)
Resistente/Appellato: ( Rigetto del ricorso )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 agiva in giudizio avverso l'Agenzia delle Entrate COP innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara ed impugnava il Provvedimento di Diniego Totale del 13 marzo 2024 istanza di rimborso di ritenute IRPEF ed altro anno 2019 richiesto ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni LI (L. 23.12.1978 n. 943) emesso dalla “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Area Gestione e Controlli dei contribuenti non residenti“ . Esponeva che egli era residente in
ER, sebbene cittadino italiano, cosi' che al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto nel territorio dello Stato italiano richiedeva la legittima corresponsione del suo TFR che veniva tassato in ER. L'Ufficio resistente aveva nel caso di specie ritenuto applicabile l'art. 15 della Convenzione
Italia ER sulle doppie imposizioni sul presupposto che non fosse dimostrato nonostante il certificato di residenza dell'Autorità estera il presupposto soggettivo de quo. In realtà era stato liquidato al Sig. RE
Marzio il riscatto della sua posizione previdenziale corrispondendogli un netto di netto di € 83.631,94 dopo avergli operato ritenute IRPEF per € 13.727,09 calcolato su di una posizione individuale lorda di
€ 97.359,03. Inoltre non si riconosceva validità alla attestazione svizzera invocandosi il mancato assolvimento della prova in relazione alle condizioni negoziali che hanno portato alla erogazione dei corrispettivi. Si concludeva domandando alla Corte di voler disporre l'annullamento dell'impugnato atto di diniego riconoscendo fondato il diritto al rimborso delle ritenute indebitamente operate sul reddito erogato nell'anno
2019 al RE e ordinando conseguenzialmente l'immediato rimborso dell'importo di € 13.727,09 oltre agli interessi maturati e maturandi con condanna dell'A/E alle spese processuali. Si costituiva l'Ufficio resistente che deduceva che nel caso di specie oltre al requisito della residenza non risultava provato il presupposto della invocata norma convenzionale, in primis avuto riguardo alla sede territoriale del soggetto presso il quale veniva svolta l'attività lavorativa che risultava avere sede legale in Italia. Ai fini della verifica delle ipotesi di cui all'art. 15 della Convenzione, analogamente a quanto stabilito per la retribuzione differita del TFR, rilevava il periodo in cui tali contributi sono “maturati”, a prescindere dal momento in cui vengano materialmente corrisposti all'avente diritto. Ne consegue che, in caso di riconoscimento del rimborso richiesto, si avrebbe l'effetto di riconoscere l'esenzione a porzioni di reddito relativi ad anni in cui il contribuente era residente in Italia, e, pertanto, ivi imponibili. Non veniva quindi assolto l'onere della prova sia con riferimento al requisito della residenza sia quanto a quello del rapporto negoziale con il soggetto derogatore del trattamento pensionistico/retributivo. Concludeva per il rigetto del ricorso. Veniva presentata memoria con la quale si evidenziava che la prestazione è erogata dal Fondo PreviGen, ente previdenziale italiano, ma in relazione a un rapporto di lavoro già cessato, con datore originariamente residente in Italia. L'Ufficio sostiene che il riscatto del fondo pensione sia assimilabile a reddito di lavoro dipendente "differito" e, pertanto, tassabile in Italia (Stato della fonte) ex art. 15 della Convenzione, citando giurisprudenza relativa al TFR
(Cass. 1460/2016)9. 4 Questa difesa contesta radicalmente tale impostazione in quanto: a) Il fondo PreviGen
è uno strumento di previdenza complementare. Le somme erogate non sono "salario", ma la liquidazione di un capitale previdenziale accumulato. L'art. 18 della Convenzione Italia-ER recita: "Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato". b) L'art. 18 è norma che mira a tassare il pensionato (o soggetto equiparato) nel luogo dove vive e consuma il reddito ed il Sig. Ricorrente_1 vive in ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per quanto attiene al presupposto soggettivo della residenza nello Stato estero ( ER ) non può porsi in dubbio l'applicabiità dell'invocata residenza del ricorrente, salvo specifici elementi tesi ad inficiarne la fondatezza e cio' alla luce della documentazione attestante la suddetta qualità come allegati al ricorso. L'Ufficio al contrario non adduce elementi evidenti sul fatto che il ricorrente non avrebbe superato la presunzione di residenza in Italia prevista per i trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale argomentazione appare privo di pregio proprio di fronte al contesto convenzionale contro le doppie imposizioni che per l'appunto consente una certificazione rafforzata in virtu' del richiamo alle previsioni pattizie ivi sottoscritte tra i diversi paesi ( art. 4 Convenzione ). Il riscatto di una posizione di previdenza complementare (PreviGen) va inquadrato alla stregua di "altra remunerazione analoga" alle pensioni (Art. 18), tassabile esclusivamente nello Stato di Residenza. L'assimilazione al lavoro dipendente
(Art. 15) operata dall'Ufficio è quindi non condivisibile e contraria alla ratio della previdenza integrativa, che
è quella di differire il consumo in funzione previdenziale, non retributiva. La parte ha documentato a sostegno del dato de quo l'esistenza del permesso di soggiorno ZE che attesta la sua residenza sin dal
18.11.2013 e mediante l' °attestazione Autorità Fiscale Elvetica che certifica la residenza ai fini della
Convenzione e l'assoggettamento a imposta in ER per l'anno 2019. Infine produce e documenta il permesso di soggiorno ZE che attesta la residenza sin dal 18.11.2013;
Produce l'attestazione Autorità Fiscale Elvetica che certifica la residenza ai fini della Convenzione e l'assoggettamento a imposta in ER per l'anno 2019. Infine offre in valutazione la certificazione Imposta
Cantonale 2019. Inoltre devono ancora non condividersi gli argomenti posti a base del rifiuto dell'ufficio resistente, atteso che l'impostazione emersa nell'atto di costituzione posta a fondamento del provvedimento silenzioso impugnato presuppone che la prestazione erogata dal Fondo PreviGen, ente previdenziale italiano, in relazione a un rapporto di lavoro già cessato, con datore originariamente residente in Italia, legittimi l'applicazione dell'art. 15 e non già 18 della Covenzione bilaterale Italia ER. La prestazione una tantum emessa nel 2019 dal detto Fondo non remunera un'attività di lavoro, appunto in pregresso espletato in Italia in tale anno, ma rappresenta ed integra un trattamento previdenziale differito, in favore di un soggetto residente in [...]estero, trattandosi di altro emolumento diverso da retribuzione tout court.
A nulla inferisce il dato che il lavoratore abbia svolta la sua attività lavorativa in Italia, atteso che la residenza del contribuente in ER e quindi la tassazione del riscatto ottenuto in quel diverso paese, ben legittima l'inquadramento di quel reddito tra gli emolumenti appunto previdenziali, per i quali la potestà impositiva è attratta in via principale allo Stato di residenza attuale del soggetto percettore. Il riscatto di una posizione di previdenza complementare (PreviGen) costituisce infatti "altra remunerazione analoga" alle pensioni (Art.
18), che va tassata appunto ed esclusivamente nello Stato di residenza attuale della parte. Erronea appare dunque la diversa assimilazione al reddito da lavoro dipendente (Art. 15) operata dall'Ufficio che assimila il riscatto del fondo pensione a take reddito ex post acquisito, tassabile ex art. 15 della Convenzione. In tal senso va richiamata la giurisprudenza di legittimità ( cfr Corte di Cassazione Sezioni Unite Sentenza 14 aprile 2022 n. 12209) fondata sul principio insito nel riconoscimento del diritto alla portabilita' e al riscatto del capitale a riscatto, anche nell'ambito dei fondi preesistenti a ripartizione, in sintonia con l'assetto dato al sistema previdenziale integrativo dal legislatore delegato, con il Decreto Legislativo n. 124 del 1993 e
Decreto Legislativo n. 252 del 2005, con l'obiettivo di "favorire la reale liberalizzazione dei diversi veicoli pensionistici complementari e l'affermazione piena di una reale consapevolezza del risparmiatore nella scelta dello strumento ritenuto piu' idoneo alla realizzazione della copertura previdenziale". Pertanto puo' condividersi l'assunto per cui il riscatto di una posizione di previdenza complementare (PreviGen) integra emolumento appartenente al genus "altra remunerazione analoga" alle pensioni (Art. 18), tassabile esclusivamente nello Stato di Residenza. Gli argomenti interpretativi in diritto impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti. nonostante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate