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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter e 5 d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies ss. c.p.c., promosso con ricorso depositato in data 27.01.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Federica Merlo e l'avv. Claudia Mazzi;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter e 5 d.lgs. n.150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
27.01.2024, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di (Cat CP_1
A.12/2022/Imm. emesso in data 08.11.2022, e notificato il 28.12.2023, con C.F._2 il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, che veniva accolta con decreto collegiale del 05.03.2024.
L'Amministrazione resistente si è ritualmente costituita in giudizio con memoria depositata il
09.12.2024 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, perché infondato, e la conferma del provvedimento impugnato.
Con note scritte depositate in data 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il giorno 19.12.2024, il ricorrente instava per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice istruttore, con successivo decreto del 15.01.2025, invitava il ricorrente a produrre in giudizio il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti presso la
Procura della Repubblica di rinviando la causa alla nuova udienza del 13.03.2025 ed CP_1 assegnando termine alle parti per il deposito di sintetiche note scritte.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata, il ricorrente, effettuata l'integrazione documentale richiesta con il deposito di note conclusive di data 12.03.2025, insisteva per l'accoglimento del ricorso introduttivo, mentre il costituito si riportava alle conclusioni formulate in atti. CP_1
La causa veniva rimessa in decisione al Collegio con decreto del giudice istruttore in data
04.04.2025.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente - è infondato per i motivi di seguito indicati.
In premessa va evidenziata l'irrilevanza delle doglianze relative all'asserita violazione degli artt.
19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998 (omesso parere della Commissione Territoriale competente), nonché degli artt. 7 e 10-bis della Legge n. 241/1990 (mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo), dal momento che oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, bensì l'esistenza del diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
Ciò posto, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrevano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2018) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2018) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998 è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente - la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata dinnanzi alla Questura di in data 03.11.2022 - opera la disciplina, invero più favorevole, CP_1 prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Si rammenta, altresì, che la disciplina sulla protezione speciale si salda al combinato disposto degli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, che vengono in rilievo nel caso di specie.
La norma di cui all'art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, legge 30 luglio
2002, n. 189, dispone che: “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. Il successivo art. 5, al comma 5, dispone poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il secondo periodo del comma 5 cit., prevede inoltre che: nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Rispetto alla disciplina richiamata, la Suprema Corte, con un recente arresto (n. 23597/2023), ha chiarito e precisato che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in legge n. 132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma
3, d.lgs. n. 286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente.
E tali principi sono stati estesi (cfr. Cass. n. 10923/2024, ma si veda anche Cass. n. 36789/2022
e Cass. n. 8495/2023) anche alla nuova forma di protezione speciale, come introdotta per effetto della novella legislativa di cui al più volte menzionato d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, con il quale – per quanto già detto – è stato ripristinato all'art. 5, co. 6, T.U.I. il principio del pieno rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite al rifiuto del permesso di soggiorno anche quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia.
D'altro canto, ancorché la norma non faccia più riferimento esplicito ai “seri motivi, in particolare di carattere umanitario”, la Corte di Cassazione ha sottolineato come “la protezione speciale (quanto meno nella formulazione antecedente l'introduzione del decreto n. 20/2023, c.d. decreto CUTRO), si presenti, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 ... nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
Ne discende che il giudizio di pericolosità dell'immigrato non può essere espresso in via tautologica con esclusivo riferimento al reato commesso, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della sicurezza nazionale e alla vita familiare ex art. 8 CEDU, mercé una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, tenuto conto della natura e della effettività dei legami familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza pertanto che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che, pur considerando il fatto che il ricorrente ha dichiarato di avere fatto ingresso e di trovarsi in Italia ancora dal 2008, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sua positiva integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano e, conseguentemente, il richiedente non ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Per quanto concerne il profilo lavorativo, dalle allegazioni documentali relative ai circa sedici anni vissuti dal ricorrente in Italia, emerge che il sig. al momento della Parte_1 presentazione della domanda di protezione speciale in data 03.11.2022, non esercitava nessuna attività lavorativa;
invero dal ricorso introduttivo risulta che solo a far data dal 01.01.2023 il ricorrente avrebbe intrapreso un regolare percorso lavorativo presso il Circolo Ippico Valpolicella
SSDRL, con sede a San Pietro in Cariano (VR), in riferimento al quale, tuttavia, non è documentato se egli sia stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
L'odierno istante, invero, nonostante abbia dichiarato negli atti di causa (cfr. sia il ricorso introduttivo, sia le note conclusive depositate rispettivamente in data 18.12.2024 e 12.03.2025) di essere stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato, trasformato successivamente in contratto a tempo indeterminato, si è limitato a depositare: 1) la dichiarazione dell'amministratore unico-datore di lavoro, la quale dà atto “di una regolare assunzione da gennaio 2023”; 2) la “comunicazione di variazione dell'orario di lavoro” a 36 ore settimanali dal 01.06.2023 al
31.05.2024, con ripristino del precedente orario di 10 ore settimanali a decorrere dall'1.06.2024;
a riscontro sono state poi prodotte per l'anno 2023 n. 3 buste paga relative al richiamato rapporto di lavoro per i mesi da ottobre a dicembre (ottobre per euro 1.241,00; novembre per euro
1.255,00; dicembre per euro 2.042,00); e per l'anno 2024 n. 8 buste paga per i mesi da gennaio ad ottobre 2024 (gennaio per euro 1.265,00; febbraio per euro 1.273,00, marzo per euro 1.280,00; aprile per euro 1.312,00; maggio per euro 1.377,00; giugno per euro 1.269,00; luglio per euro
1.426,00; agosto per euro 1.362,00; settembre per euro 1.381,00; ottobre per euro 1.501,00).
Il ricorrente ha precisato che l'inizio dell'attività lavorativa (01.01.2023) è stato l'esito di un percorso di volontariato svolto positivamente presso il suddetto Circolo Ippico dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2022, contestualmente all'esecuzione della misura alternativa alla detenzione ex art. 47 o.p. concessa al ricorrente dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza n. 3910/2022 in data 05.06.2023, per la durata di mesi 1 e giorni 12, dal 12.01.2023 al 23.02.2023 (v. infra); egli ha dichiarato, altresì, che dal mese di maggio 2024 il rapporto di lavoro subordinato si sarebbe trasformato a tempo indeterminato e che tuttora risulta assunto alle dipendenze del suddetto dato di lavoro;
tuttavia, in assenza del deposito del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (ovvero della comunicazione obbligatoria Unilav), dalle buste paga dimesse
(anche per quelli antecedenti la supposta variazione contrattuale) si evince solo che il ricorrente
è lavoratore subordinato a tempo parziale.
Alcuna documentazione è stata poi depositata a comprova della prosecuzione effettiva del rapporto di lavoro rispetto all'intervallo temporale da ottobre 2024 alla data dell'udienza di discussione finale, periodo in relazione al quale non sono state depositate dal richiedente buste paga;
né sono stati depositati gli estratti conto previdenziali ed i modelli 730 la cui rilevanza probatoria è stata segnalata da codesto Collegio con il decreto di data 04.03.2024 (d'altra parte,
l'onere della prova sulla questione relativa alla prosecuzione effettiva del suddetto rapporto di lavoro gravava sull'istante, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere, anche alla luce del principio di vicinanza della prova;
in argomento si veda anche Cass. n. 8385/2025).
Pertanto, dalla complessiva documentazione versata in atti, si evince che il sig. Pt_1
a decorrere dal 2008 e fino al 01.01.2023, quindi per circa 14 anni dal suo ingresso in
[...]
Italia, non ha svolto alcuna attività lavorativa idonea a mantenere economicamente sé stesso ed i propri familiari;
risulta dimostrato soltanto che egli ha reperito una valida occupazione nell'arco temporale intercorrente tra mese di gennaio 2023 ed il mese di ottobre 2024. Difetta invece, come esposto, una prova circa la prosecuzione del rapporto lavorativo nel periodo successivo ad ottobre 2024, ovvero circa l'attuale (alla data dell'udienza di discussione) svolgimento di attività lavorativa.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi dei quali si è dato conto, in considerazione del fatto che il richiedente si trova in territorio italiano da oltre 16 anni, la sola e unica esperienza lavorativa presso il Circolo Ippico Valpolicella non consente di ritenere integrati adeguati indici di un concreto radicamento nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza, anche tenuto conto dell'assenza di prova di una attuale occupazione che gli assicuri una, anche minima, forma di autosufficienza economica nonché, soprattutto, dei numerosi comportamenti delittuosi reiterati nel tempo (secondo quanto si dirà approfonditamente infra).
Quanto all'inserimento socio-culturale in Italia, il ricorrente ha più volte ribadito di essersi impegnato in passato in attività di volontariato sempre presso il Circolo Ippico Valpolicella
SSDRL (ottobre 2021- dicembre 2022); nondimeno, allo stato, non risulta che lo stesso stia svolgendo spontaneamente alcuna attività che dimostri l'impegno sociale e la volontà di contribuire gratuitamente al bene comune, quale opportunità per sviluppare nuove competenze e migliorare le proprie capacità a favore di enti od associazioni a ciò deputate.
A ciò si aggiunga che, nonostante il sig. abbia dichiarato di possedere un Parte_1 ottimo livello di conoscenza della lingua italiana, non è stata versata in atti alcuna documentazione attestante la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana, ovvero la partecipazione a corsi di istruzione o di formazione che possano deporre per un concreto ed attuale inserimento socio-culturale in Italia.
Pertanto, codesto Collegio non può che prendere atto dell'assenza di indici di un concreto ed attuale radicamento del richiedente nel contesto lavorativo e socio-culturale del Paese di accoglienza.
Per quanto concerne invece il profilo della vita privata e familiare, il ricorrente ha allegato e dedotto in giudizio di aver intrattenuto una relazione affettiva con la sig.ra dalla Parte_2 quale è nato ad [...] il [...] il figlio cittadino italiano in Persona_1 quanto figlio di madre italiana, così come accertato dal certificato di nascita prodotto.
Osserva tuttavia il Collegio che non risultano acquisiti in giudizio elementi (probatori) idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto effettivo stabile e duraturo con il figlio minorenne. A tal riguardo non ci si può esimere dall'osservare che dalla documentazione richiamata dal nella memoria difensiva con la quale si è costituito nel presente giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso avversario emerge:
1) che con decreto del Tribunale di Verona del 30.07.2015 pronunciato nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1657/2015 V.G. è stato disposto “l'affidamento del figlio minorenne in via esclusiva alla madre, risultando “ostativo all'affidamento condiviso l'anomala Per_1 condotta di vita del padre, il quale, attualmente in stato di detenzione è dedito all'uso ed allo spaccio di stupefacenti “, nonché posto a carico del sig. “l'obbligo di versare la somma di euro Pt_1
250,00 mensili quale contributo nel mantenimento del figlio”, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) che, con successivo decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia pronunciato in data
09.09.2016 nel procedimento iscritto al n. RG 206/2015, è stata dichiarata la decadenza del sig. alla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Parte_1 in ragione della condotta di vita dell'odierno richiedente, il quale ha ammesso “di Per_1 essere assuntore e spacciatore di sostanze stupefacenti e di non aver contribuito al mantenimento del figlio, mantenendo con il minore contatti irregolari a causa dei prolungati periodi di detenzione”.
Per quanto qui di interesse, nelle motivazioni della decisione da ultimo menzionata il Tribunale ha dato in particolare atto di come: “le scelte di vita del ricorrente contrastino con i doveri genitoriali”, ed abbiano privato il piccolo “di un modello di riferimento autorevole e Per_1 persino creando al minore un grave pregiudizio”.
Non consta che il ricorrente abbia impugnato il suddetto provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, né che tale statuizione sia stata successivamente revocata e/modificata dal
Tribunale per i minorenni su richiesta del medesimo, sicché, in assenza di ogni accertamento
(all'esito di un adeguata istruttoria) da parte dell'autorità giudiziaria circa l'assenza di ogni forma di attuale pericolo di pregiudizio per lo sviluppo del minore, persistono tuttora le causa che hanno portato alla pronuncia di decadenza.
Né può attribuirsi alcun rilievo all'ipotetica volontà del ricorrente decaduto di richiedere una revisione del suddetto provvedimento, dovendo il giudizio svolgersi sulla base di elementi fattuali sussistenti in attualità.
Parimenti, non consta che il sig. si sia attivato personalmente intraprendendo presso Pt_1
i Servizi pubblici territoriali un percorso finalizzato al recupero delle proprie capacità genitoriali.
Benché poi il richiedente abbia genericamente dedotto in giudizio di contribuire al mantenimento economico del figlio minore, nonché di frequentarlo regolarmente nella vita quotidiana, tali asserzioni sono rimaste prive di adeguati indici di riscontro.
Difatti, nessuna documentazione è stata depositata a comprova del versamento di somme di denaro per il mantenimento economico del figlio minore;
né v'è prova del fatto che egli abbia ottemperato alla statuizione disposta dal Tribunale di Verona con decreto di data 30.07.2025 con la quale è stato previsto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento economico del minore mediante la corresponsione, a favore della madre, di un assegno mensile nella misura di euro 250,00.
Quanto poi al secondo profilo, il ricorrente si è limitato ad esibire solo due immagini fotografiche che lo ritraggono accanto ad n occasione del dodicesimo e tredicesimo compleanno del Per_1 minore, peraltro risalenti ad oltre due anni fa (considerato che il ragazzo ha oggi già compiuto il quindicesimo anno di età), circostanza inidonea ad attestare una regolare frequentazione del figlio,
a fortiori se si consideri che è incontestato che il sig. non convive ormai da anni con Pt_1 il figlio e la ex compagna e che la prova orale articolata sul punto si appalesa Parte_2 inammissibile stante la natura generica (ed in parte valutativa) dei capitoli di prova formulati.
Né ad avviso di questo Collegio la prova di un rapporto con il minore – al di là ed oltre la pronuncia di decadenza dalla responsabilità intervenuta – può essere desunta dalla dichiarazione scritta della attuale compagna del richiedente, , allegata in atti, posto che il tenore Controparte_2 delle affermazioni ivi contenute avrebbero dovuto costituire oggetto di riscontro in sede di prova orale mediante la citazione della predetta in qualità di teste.
In definitiva, il ricorrente non solo non ha provato l'effettività del vincolo familiare, ma non ha nemmeno dedotto in che termini la sua mera presenza sul territorio nazionale gioverebbe “al resto del suo nucleo familiare” ed in che modo un suo rimpatrio costituirebbe una violazione del suo diritto all'unità familiare (art. 8 CEDU), del diritto della figlia ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (art 24 c. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) o comunque del superiore interesse della figlio.
Quanto poi all'asserito legame con la attuale compagna il ricorrente ha affermato genericamente di aver instaurato una relazione di convivenza con la sig.ra ; tuttavia non sono Controparte_2 stati acquisiti elementi presuntivi e probatori (gravi precisi e concordanti) – che devono necessariamente fare riferimento a “fonti esterne rispetto alla sfera personale delle parti” – che abbiano un grado di attendibilità idoneo ad offrire riscontro oggettivo della sussistenza di un rapporto dotato dei crismi della stabilità e della continuatività nonché del fatto che il ricorrente con la sua compagnia abbia sempre mantenuto atteggiamenti tipici della coppia di fatto anche in pubblico. Non può conseguentemente riconoscersi in via autonoma tutela alla dimensione familiare, posto che non v'è sufficiente prova che il vincolo invocato (che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa) abbia le concrete connotazioni previste dalla norma di cui all'art. 19, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo idoneo a giustificare il riconoscimento della protezione speciale.
Occorre poi considerare, nell'ottica di una complessiva ed unitaria valutazione della integrazione del richiedente, che dal casellario giudiziale, rilasciato il 05.02.2025 dalla Procura della Repubblica di risulta che è stata pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Verona, all'esito di CP_1 giudizio abbreviato, la sentenza di condanna n. 2133/2019 del 02.10.2019 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (per aver detenuto, al fine di farne spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina, con aggravio di recidiva reiterata infraquinquennale;
fatto commesso in il CP_1
13.08.2019) alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, poi rideterminati in mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza ex art. 599 c.p.p. del 23.01.2020, irrevocabile il 15.07.2020.
La Corte d'Appello, sebbene sia pervenuta alla parziale riforma della sentenza di primo grado in applicazione del “concordato in appello”, con la suddetta pronuncia ha poi confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato comminata dal Giudice di prime cure e “rigettando la richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale con misura non detentiva sul rilievo del profilo soggettivo dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali specifici, della mancanza di stabili riferimenti sul territorio e della natura del fatto in esame che costituiva ulteriore conferma dell'inserimento dell'imputato nell'ambiente criminale dello spaccio di sostanze stupefacenti”.
Da quanto emerge in atti, risulta che successivamente il Tribunale di Sorveglianza di Venezia – a seguito di sospensione della pena residua di mesi 1 e giorni 12 di reclusione – disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge n. 354/1975 per la corrispondente durata
(dal 12.01.2023 al 23.02.2023, v. ordinanza n. 3910/2022 del 13.12.2022), il cui esito positivo determinava la declaratoria di estinzione della pena detentiva, non risultando carichi pendenti per fatti commessi dopo l'inizio della misura alternativa (vedasi, altresì, il certificato dei carichi pendenti negativo rilasciato dalla Procura della Repubblica di in data 06.02.2025). CP_1
Orbene, la sentenza di condanna irrevocabile sopra riferita è - da quanto risulta dalla documentazione versata in atti - l'ultima di una serie di condanne definitive inflitte all'odierno ricorrente “gravato da numerosi precedenti penali specifici” che hanno determinato il Questore di Verona in data 08.11.2022 a decretare l'inammissibilità dell'istanza di protezione speciale proposta il
03.11.2022, oggetto dell'odierno contenzioso.
Dalla documentazione allegata in giudizio dall'amministrazione resistente si evincono in particolare i seguenti precedenti penali a carico del richiedente:
1) sentenza ex art. 444 ss. c.p.p. n. 2642/2009 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Verona in data
06.11.2009, irrevocabile il 10.12.2009, per il reato p. e p. dall'art. 73, co.
1-bis, D.P.R. 309/1990
(“detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” – eroina), riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, di applicazione della pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa (pena sospesa);
2) sentenza di condanna del Giudice di Pace di emessa in data 08.07.2011 per il reato p. CP_1
e p. dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 (“ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”) alla pena dell'ammenda di euro 3.500,00;
3) sentenza ex art. 444 ss. c.p.p. n. 627/2013 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Verona in data
26.03.2013, irrevocabile, per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p.; 73, comma 1, ed 1-bis D.P.R.
309/90 (“detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato” – eroina) commesso in il 25.03.2013, con aggravio di recidiva specifica infraquinquennale, riqualificato CP_1 nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, di applicazione della pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
4) sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 1448/2013 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Verona in data
27.06.2013, irrevocabile il 06.05.2014, per il delitto p. e p. dall'art. 648 c.p. (“ricettazione”), riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, c.p., commesso il 13.10.2010, di applicazione della pena di mesi 2 giorni 10 di reclusione ed euro 150,00 di multa;
- in data 02.12.2013 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Verona, in relazione alle sentenze del 06.11.2009 e 26.03.2013, con determinazione della pena in anni 2 mesi 3 giorni 27 di reclusione, ed euro 6.500,00 di multa;
5) sentenza ex art. 444 ss. c.p.p. n. 400/2014 R.G. Sent. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona in data 11.03.2024, irrevocabile il 12.11.2024, per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 1, D.P.R.
309/90; artt. 81 cpv-110 c.p., 73, comma 1, D.PR. 309/90 (“detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” – eroina, continuato ed in concorso) per molteplici episodi commessi da febbraio a giugno 2012, con aggravio di recidiva specifica infraquinquennale, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, di applicazione della pena di anni 1 mesi
4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Verona in data 06.11.2009, irrevocabile il
10.12.2009;
- in data 26.11.2014 provvedimento di cumulo delle pene della Procura della Repubblica di
Verona, in relazione al cumulo delle pene del 02.12.2013 ed alla sentenza dell'11.03.2014, con determinazione della pena in anni 3 mesi 8 di reclusione, ed euro 9.500,00 di multa;
6) sentenza ex art. 444 ss. c.p.p. n. 422/2015 Reg. Sent. emessa dal G.U.P. del Tribunale di Verona in data 23.04.2015 (stralcio), irrevocabile, per il delitto p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 309/90
(“detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” – eroina), con recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, co. 3, c.p.p., riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990, di applicazione della pena di mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa, in aumento sulla pena di anni 1 di reclusione, ed euro 3.000,00 di multa, di cui alla sentenza del
26.03.2013.
Orbene, pur considerando che il sig. ha espiato le pene inflitte, non pare Parte_1 condivisibile l'assunto della difesa attorea che sostiene “una possibile prognosi futura in favore dell'odierno ricorrente“. A parere di questo Collegio appare piuttosto comprovata la pericolosità sociale, tuttora concreta ed attuale, del ricorrente.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, le sentenze di condanna richiamate, aventi prevalentemente ad oggetto la commissione dei reati in materia di stupefacenti, unitamente ai provvedimenti di affidamento esclusivo del minore lla madre e di decadenza Persona_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore succitati, descrivono un quadro di allarme sociale.
I precedenti penali si contraddistinguono per la gravità e, soprattutto, reiterazione: non è seriamente contestabile il fatto che il sig. abbia commesso plurimi reati in territorio Pt_1 italiano, reiterando comportamenti illeciti nell'arco temporale di oltre un decennio, dimostrando di non aver preso coscienza del disvalore delle proprie azioni e di aver assunto uno stile di vita improntato alla illegalità. In particolare, la sistematica reiterazione di episodi e comportamenti delittuosi – ed idonei a destare un notevole allarme sociale – denota un'indole del ricorrente incline alla commissione di reati che costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché un'evidente pericolosità sociale dovuta all'incapacità del richiedente di adeguarsi alle leggi, non essendo possibile, sulla scorta degli elementi acquisiti, formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza in futuro di ulteriori comportamenti criminosi. Si consideri che il ricorrente è stato condannato con il riconoscimento dei benefici connessi alla scelta dei riti speciali (“patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.; “concordato in appello” ex art. 599
c.p.p., “giudizio abbreviato” ex art. 442 c.p.p.), per accedere ai quali i fatti sono stati riqualificati nei reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; nonostante il sig. abbia goduto Pt_1 più volte della concessione della sospensione condizionale della pena, egli ha continuato a delinquere in spregio ai benefici concessi, poi revocati, aggravando la propria posizione con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale.
L'abitualità a delinquere del ricorrente si è manifestata anche attraverso la trasgressione delle misure cautelari non custodiali comminate in sostituzione delle misure carcerarie, considerato che durante l'esecuzione delle stesse ha “continuato indisturbato i propri traffici in costanza di misura cautelare non detentiva” (sentenza G.I.P. Tribunale di Verona n. 400/2014) e che, pur essendo stato attinto dal provvedimento custodiale in relazione al procedimento di cui alla sentenza del Tribunale di
Verona n. 2133/2019 da ultimo richiamata, egli si è reso irreperibile.
Le condotte criminose perpetrate dall'imputato - con il vincolo della continuazione e talora anche in concorso - per la loro serialità ed abitualità consentono dunque di pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale concreta ed attuale.
Tale giudizio di pericolosità peraltro è già stato formulato in sede penale laddove il Tribunale di
Verona, con la più volte menzionata sentenza n. 2133/2019 ha affermato: “Deve poi affermarsi la sussistenza della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, posto che il è gravato da Pt_1 plurime condanne per delitti, per lo più inerenti a reati in materia di sostanze stupefacenti, talune delle quali persino divenute irrevocabili nel quinquennio antecedente al fatto oggetto del presente procedimento. Di tali precedenti deve necessariamente tenersi conto per gli effetti di cui all'art. 99 c.p. avuto riguardo alla loro pluralità
e specificità, all'esteso arco temporale in cui è stata reiterata l'attività di ed alla circostanza che l'imputato Pt_3 ora ha il beneficio della sospensione condizionale della pena, ora ha espiato pena detentiva, e nondimeno è ricaduto nella commissione di analogo crimine, segno inequivocabile che nulla ha sortito l'auspicato effetto recessivo
(Tribunale di Verona n. 2133/2019). Con specifico riguardo all'imputazione della recidiva reiterata, in particolare, si rammenta che affinché l'organo giurisdizionale addivenga alla sua applicazione è necessario “che i fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere del reo (…) La valutazione, fra gli altri, del reato oggetto della seconda condanna precedente, nel suo apporto al consolidamento dell'attitudine a delinquere, è infatti in grado di motivare l'esistenza di una base recidivante che sostiene l'aumento corrispondente alla recidiva reiterata, in presenza di un nuovo delitto stimato come fattore indicativo di ulteriore rafforzamento della predetta attitudine (Cass., Sez. Un. Pen, n.
32318/2023).
Né sussistono ad avviso del Collegio elementi sufficienti per escludere all'attualità un giudizio in termini di pericolosità sociale del richiedente, considerato in particolare che:
- gli elementi addotti dal ricorrente (alla luce delle considerazioni formulate dal Tribunale) non costituiscono fattori di valutazione in grado comunque di ritenere preponderante e prevalente l'esigenza di tutela della vita privata e familiare rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- la presenza di vincoli familiari sul territorio del Paese di accoglienza, così come l'avvio di un primo percorso di integrazione lavorativa, non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego del permesso di soggiorno, dacché la valutazione dell'inserimento nel paese di accoglienza rileva ai fini comparativi con il giudizio di disvalore connesso alla assunzione da parte del ricorrente di comportamenti contrari al corretto inserimento nel tessuto della società civile, mentre non può assurgere ad elemento idoneo a comportare ex sé la necessaria prevalenza dell'interesse alla permanenza sul territorio italiano rispetto all'interesse pubblico ad impedire la presenza nel Paese di accoglienza di soggetti la cui pericolosità sociale sia accertata
(ciò a fortiori se si consideri quanto evidenziato da questo Tribunale rispetto alla effettività e natura dei legami familiari invocati e tenuto conto, quanto al profilo del supposto radicamento lavorativo, che difetta la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro presso Circolo Ippico
Valpolicella e quindi la dimostrazione che il richiedente disponga di una fonte lecita di sostentamento in termini di attualità che possa indurre ad escludere con sufficiente grado di certezza che il predetto sia definitivamente uscito dal circuito dell'illegalità);
- nella prospettiva dunque di un bilanciamento tra ragioni di sicurezza della collettività e la posizione dell'interessato, nell'ambito del descritto contesto, è da escludersi che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
D'altro canto, qualora sia dimostrato che la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità (cfr. Cass.
n. 29125/2024).
Per il complesso di ragioni svolte il ricorso va in definitiva respinto, posto che non si ravvisano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 1687/2024 R.G., ogni altra eccezione e difesa respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 07.09.2025.
Il Giudice relatore est. La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Alice Zorzi
provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Guardo.