Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Campilongo;
Parte_1
e
a socio unico, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Andrea Controparte_1
Dell'Omarino, Osvaldo Cantone, Gaetano Mascaro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2021, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della prima presso il supermercato di Trebisacce e poi di Corigliano Controparte_1
Calabro, inquadrata nella qualifica di operaio di 4 livello, con mansioni di addetta alle vendite
CCNL terziario;
di essere stata sospesa cautelarmente dal lavoro in data 24.5.2016; di aver ricevuto una contestazione disciplinare in data 25.7.2016; di essere stata licenziata in data
7.10.2016; di essere stata reintegrata sul posto di lavoro con ordinanza del 20.3.2017, rimasta inottemperata dal datore di lavoro, che si è limitato a pagare la sola retribuzione mensile;
di avere offerto al datore la propria prestazione lavorativa con più diffide;
di aver patito depressione e attacchi di panico a seguito della forzata attività lavorativa;
di aver subito un grave danno alla vita di relazione e affettiva, non riuscendo più a svolgere compiutamente il ruolo di moglie all'interno del nucleo familiare e isolandosi dal contesto sociale circostante;
di non percepire elementi variabili della retribuzione non erogati in assenza di prestazione lavorativa;
ha lamentato un danno professionale e di immagine derivante dal ritardo all'ordine di reintegrazione, un danno esistenziale e un danno biologico;
ha quindi domandato: “1.
Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento reiterato nel tempo da parte della in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti della Controparte_2 GN , omettendo ad oggi di dare esecuzione all'ordinanza emessa in data Parte_1
1
2. Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa della mancata reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ha subito effettivamente un totale demansionamento non essendo stata riammessa a far data dal 16.03.2017 a tutt'oggi in servizio, con la privazione dei compiti svolti precedentemente all'interno della e, CP_1
conseguentemente, Condannare la società in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 15.967,61 a titolo di danno professionale da inattività lavorativa forzata come sopra determinato, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, ed eventualmente a seguito di espletando
C.T.U., o nella misura che verrà liquidata dal Giudice secondo il criterio dell'equità ex art.
1226 e art. 432 c.p.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 3.
Accertare e dichiarare che la ricorrente a casa della ingiusta inattività lavorativa forzata sta patendo a tutt'oggi rilevanti peggioramenti nel proprio stile di vita e nelle proprie attività quotidiane tali da cagionare un deterioramento o uno stravolgimento apprezzabile della qualità della sua vita sociale e delle sue abitudini personali e, conseguentemente, Condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore CP_1 della ricorrente la somma di € 10.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella misura che verrà liquidata dal Giudice secondo il criterio dell'equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Accertare e dichiarare che la ricorrente ad oggi soffre di
“Disturbo Misto dell'adattamento con ansia e umore depresso, cronico " (…) causati dal trauma derivante dalla forzata inattività da circa 5 anni e a tutt'oggi e dalle modalità di allontanamento dal posto di lavoro e, conseguentemente, Condannare la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della ricorrente la somma di € 25.000,00 a titolo di danno biologico, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, ed eventualmente a seguito di espletando C.T.U. medico al fine di valutare le patologie da cui è affetta la ricorrente e lo stato di salute in cui la stessa versa dal 20.05.2016 (…) a tutt'oggi, o nella misura che verrà liquidata dal Giudice secondo il criterio dell'equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 5.
Condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario”.
Si è costituita la società resistente evidenziando che le mansioni svolte dalla ricorrente dall'assunzione al licenziamento consistevano nell'attività di registrazione in cassa dei prodotti
2 acquistati dai clienti ovvero, alternativamente, nello scarico degli autocarri con la merce in arrivo e nel commissionamento (rifornimento sui banchi del supermercato con la merce da esporre per la vendita). Ha dedotto quindi la convenuta che per lo svolgimento delle mansioni di addetta alle vendite la società convenuta non richiede alcun titolo di studio, alcuna esperienza o preparazione e le procedure aziendali richiedono, a differenza che per altri ruoli, un ridottissimo periodo di formazione (circa quattro settimane). Ha aggiunto poi che, pur avendo fatto la società espressa riserva di ripetizione degli importi pagati all'esito delle impugnazioni instaurate, aveva comunque ripristinato il rapporto di lavoro in data 20.3.2017 pagando regolarmente la retribuzione e i contributi previdenziali maturati dalla ricorrente dal momento della decisione del Tribunale e pagando altresì l'indennità risarcitoria riconosciuta nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, dispensando nelle more del giudizio di opposizione dal riprendere effettivamente il servizio in ragione dei rapporti problematici Pt_1
della ricorrente con i colleghi di lavoro della filiale di Corigliano Calabro, a fronte delle minacce e offese a colleghi che avevano determinato l'avvio del procedimento disciplinare per cui era stata licenziata. All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice del Lavoro di Castrovillari aveva confermato la reintegra di e a quel punto la società convenuta, pur non Pt_1
condividendo tale decisione oggetto di reclamo, aveva invitato la ricorrente a riprendere anche materialmente servizio presso la filiale di Corigliano Calabro in data 29.12.2021, data da cui, quindi, il rapporto di lavoro con la ricorrente è stato ripristinato ad ogni effetto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Occorre premettere che il danno da inottemperanza dell'obbligo di reintegrazione al lavoro costituisce un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal licenziamento illegittimo, che è ristorato dall'indennità prevista dall'art.18 l.n.300/1970. Esso pertanto, quando sussistente, è suscettibile di autonomo risarcimento. Laddove vi sia un ordine giudiziale disatteso, l'omessa reintegrazione rappresenta la massima forma di demansionamento, che può essere valutata unitamente ad altri elementi nell'ambito della prova presuntiva, posto che il danno alla professionalità deriva proprio dalla preclusione della normale estrinsecazione della vita lavorativa (v. Cass.S.U.n.6572/2006, n.7064/2011). In tema di dequalificazione professionale il giudice del merito può desumere l'esistenza del relativo danno in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, agli aspetti temporali, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
3 La regola per cui il lavoratore ha diritto, in corretta esecuzione del contratto di lavoro, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, si fonda sui principi costituzionali e trova riscontro nella giurisprudenza che ravvisa profili di illegittimità in quei comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore venga pagata la retribuzione, senza tuttavia che sia consentito l'espletamento della prestazione. Ciò in quanto il lavoro non è solo uno strumento di sostentamento economico, ma è anche strumento di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello individuale e nel contesto sociale. Questa molteplicità di profili emerge dalla stessa Costituzione quando afferma (art. 1) che la
Repubblica è fondata sul lavoro, quando (art. 2) riconosce i diritti dell'uomo "sia come singolo che nelle formazioni sociali" e in particolare "il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", nonché quando afferma che il lavoro (art. 4) è altresì un
"dovere" nei confronti della società (v. Cass. n.9965/2012).
Occorre tuttavia rilevare che parte ricorrente, pur avendo dedotto il danno evento nei termini sopra riferiti, ha omesso di allegare precise circostanze dalle quali dedurre presuntivamente il danno c.d. conseguenza, quali esemplificativamente: di essere stata licenziata in una fascia di età nella quale è notoriamente difficile reimpostare la propria vita lavorativa;
che le mansioni attribuitegli prima del licenziamento si espletavano su macchinari industriali o richiedevano e comportavano adeguate conoscenze tecniche;
di lavorare in un settore produttivi caratterizzati da impianti tecnologicamente avanzati e in continua evoluzione;
che lo svolgimento effettivo delle mansioni comporta per il lavoratore, da un lato, la conservazione delle proprie capacità tecniche e, dall'altro, l'accrescimento professionale, derivante dall'apprendimento di nuove tecnologie, nuove strumentazioni o nuove modalità di manutenzione;
che la forzosa e prolungata inattività, comportando un depauperamento del suo bagaglio tecnico e delle sue capacità operative, pone altresì il lavoratore in una situazione di minorazione rispetto agli altri lavoratori, che costituiscono per lui elemento di comparazione in situazioni di riduzione del personale;
che l'esclusione ingiustificata dal luogo di lavoro preclude il normale e lineare incremento del valore socio-professionale del lavoratore, voluto dalla Costituzione, quali la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione simili a quelli svolti in passato.
Ebbene, il danno alla professionalità non è configurabile in re ipsa nemmeno nel caso di accertato demansionamento del lavoratore, ma dev'essere provato, quantomeno in via presuntiva, mediante precisi elementi dedotti dal lavoratore.
3. In relazione al danno biologico prospettato, si constata che in data 20.5.2016, ovvero il giorno successivo a quello di ricezione della sospensione cautelare, si recava al Pronto Soccorso Pt_1
4 Attivo di Policoro dove veniva indicata come diagnosi uno “stato ansioso temporaneo”. Dopo giugno 2016 non risulta più alcuna documentazione medica.
Nel referto di visita specialistica ambulatoriale del 13.1.2021 il dott. così Persona_1 dichiara: “Già diagnosticata affetta nel giugno 2016 da "Stress situazionale" , ha praticato esame psicodiagnostico in pari data che ha confermato una derivabilità lavorativa del disturbo.
Successivamente ha assunto, a periodicità variabile, trattamenti psicofarmacologici non specificati…”. Non vi è prova dell'entità della patologia e delle cure ricevute in tutto l'anzidetto arco temporale, circostanza che non consente inequivocamente di individuare il nesso di causalità tra la mancata reintegrazione nel posto di lavoro e la malattia. L'espletamento di una consulenza tecnica sul punto si rivelerebbe esplorativo.
4. Infine, il danno cd. esistenziale non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ. ord. n. 28742 del 09.11.2018).
La sussistenza di un danno esistenziale conseguente all'inattività forzata dovrebbe essere provata dal lavoratore che ne chieda il risarcimento. La Suprema Corte ha infatti avuto modo di stabilire, in una caso analogo a quello di specie, che “ove il licenziamento illegittimo sia annullato e sia condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni nella misura legale,
l'ammontare di tale risarcimento copre tutti i pregiudizi economici conseguenti all'inattività forzosa, ma non esclude la possibilità per il lavoratore di fornire la prova di ulteriori danni, ivi compreso il danno esistenziale: questo non è in re ipsa ma va dimostrato e, solo ove tale prova sia data dal lavoratore, il giudice può liquidare il danno equitativamente” (Cassazione civile 17.12.2007 n. 26561 in Giust. civ. 2008, 10, I, 2176).
L'istruttoria svolta sul punto non ha dimostrato un radicale cambiamento di vita, avendo i testi riferito circostanze assolutamente generiche (così ha dichiarato vicina di Testimone_1 casa: “…Dopo quel giorno si è chiusa in sé stessa, non riuscivamo a parlarci più di tanto. Le tenevo le bambine, perché lei voleva riposare. Prima di allora era una persona sempre sorridente. Non so che tipo di farmaci prendesse. Faceva uso di LI, OK, LA, ma non ricordo altro. Non riusciva più a parlare con noi familiari. Stava sempre a casa, sul divano o
a guardare la TV. Mi chiedeva di tenerle le bambine. Lamentava mal di testa. Ad oggi prende compresse per la pressione alta ed è controllata da un cardiologo. Prima del licenziamento aveva amici e frequentava genitori di altri bambini, faceva sport, aveva una vita normale,
5 organizzata. So che ha avuto visite mediche, non ricordo se psicologo o psichiatra”; così ha dichiarato , marito della ricorrente: “Prima di allora uscivamo spesso, Testimone_2
facevamo week end fuori. Ora non le va più. Assume pastiglie per la pressione alta che prima non assumeva. Ha assunto psicofarmaci per un periodo, che le hanno prescritto al pronto soccorso. Mia moglie ha fatto delle sedute con uno psichiatra, credo tre o quattro. Ha preso il farmaco Tavor. In quel periodo io e mia moglie litigavamo, anche per futili motivi, era spesso nervosa. Mia moglie spesso dorme su divano perché soffre di ansia”).
La domanda deve essere, conclusivamente, rigettata.
5. La controvertibilità delle risultanze istruttorie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 31.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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