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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6225 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/09/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
07/09/1997 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1997, numero 362, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) affidamento condiviso della figlia minore con conferma della residenza Per_1 anagrafica presso la madre e rapporti con il padre regolati direttamente tra figlia e padre.
2) Conferma dell'assegnazione della casa già familiare alla madre, ad esclusione del seminterrato, come già statuito in sede di separazione.
Pag. 2 di 3 3) Conferma dell'assegno di mantenimento pari ad € 800,00 per le figlie Per_1 ed , quest'ultima maggiorenne, ma non ancora autonoma Per_2 economicamente.
4) Spese straordinarie, individuate come da linee guida del CNF, divise al 50% tra le parti, previo accordo, con obbligo di rimborso al genitore anticipatario.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di essere autonome ed indipendenti, come già riconosciuto in sede di separazione.
Al fine di regolare in via definitiva tutti i loro rapporti economici in dipendenza del matrimonio le parti convengono di obbligarsi reciprocamente, ognuno per la propria quota, al trasferimento alle figlie e CP_1 della nuda proprietà della casa già coniugale di cui sono CP_2 comproprietari pro indiviso al 50%.
Il bene oggetto del trasferimento è così identificato: unità abitativa sita in Serdiana nella via Vittorio Bachelet al civico 9 identificata in catasto al foglio 31 mappale 11130, subalterno 1, categoria A/2, classe 6, vani 6, redita catastale 356,36.
I cedenti la nuda proprietà riservano per sé stessi l'usufrutto del bene, ferma restando la limitazione al godimento esclusivo da parte di Parte_1 della parte di immobile oggetto di assegnazione fino a che ne sussisteranno i presupposti.
L'attribuzione patrimoniale oggetto della presente pattuizione trova la sua causa nel divorzio e nella conseguente esigenza di regolazione dei rapporti tra le parti, le quali a tal fine intendono avvalersi delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/1987.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6225 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 07/09/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
07/09/1997 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1997, numero 362, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) affidamento condiviso della figlia minore con conferma della residenza Per_1 anagrafica presso la madre e rapporti con il padre regolati direttamente tra figlia e padre.
2) Conferma dell'assegnazione della casa già familiare alla madre, ad esclusione del seminterrato, come già statuito in sede di separazione.
Pag. 2 di 3 3) Conferma dell'assegno di mantenimento pari ad € 800,00 per le figlie Per_1 ed , quest'ultima maggiorenne, ma non ancora autonoma Per_2 economicamente.
4) Spese straordinarie, individuate come da linee guida del CNF, divise al 50% tra le parti, previo accordo, con obbligo di rimborso al genitore anticipatario.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di essere autonome ed indipendenti, come già riconosciuto in sede di separazione.
Al fine di regolare in via definitiva tutti i loro rapporti economici in dipendenza del matrimonio le parti convengono di obbligarsi reciprocamente, ognuno per la propria quota, al trasferimento alle figlie e CP_1 della nuda proprietà della casa già coniugale di cui sono CP_2 comproprietari pro indiviso al 50%.
Il bene oggetto del trasferimento è così identificato: unità abitativa sita in Serdiana nella via Vittorio Bachelet al civico 9 identificata in catasto al foglio 31 mappale 11130, subalterno 1, categoria A/2, classe 6, vani 6, redita catastale 356,36.
I cedenti la nuda proprietà riservano per sé stessi l'usufrutto del bene, ferma restando la limitazione al godimento esclusivo da parte di Parte_1 della parte di immobile oggetto di assegnazione fino a che ne sussisteranno i presupposti.
L'attribuzione patrimoniale oggetto della presente pattuizione trova la sua causa nel divorzio e nella conseguente esigenza di regolazione dei rapporti tra le parti, le quali a tal fine intendono avvalersi delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/1987.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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