CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2122/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6784/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Id Italia Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230090839689000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230090839790000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130496210000 IRES-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130496311000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042076540000 IVA-ALIQUOTE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1846/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/4/2025 ed iscritto al RGC 6784/25 la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n° 07120259001477464000 del
21/1/2025 per €. 67.736,33 denunciando la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, “quale atto presupposto delle cartelle stesse in oggetto” nonché la prescrizione/decadenza, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli accessori e la violazione dello statuto del contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che le cartelle sottese all'intimazione risultavano tutte notificate e non impugnate onde nessuna contestazione poteva trovare ulteriormente ingresso nella presente sede giudiziale sul merito della pretesa. Evidenziava che, in ipotesi di liquidazione della dichiarazione dello stesso contribuente, nessun accertamento era necessario e che nel ricorso si reagiva avverso cartelle non contemplate nella intimazione in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Vi sono in atti i rapporti di consegna delle pec di notificazione relativi alle cartelle enunciate nella intimazione e contemplate nell'impugnazione (rispettivamente eseguite il 22/9/2023 ore 16:08 e 116:12, il 30/1/2024 ore
11:24 e 10:38 ed il 7/3/2024 ore 15:05) avverso le quali nessuna contestazione risulta proposta nei termini prescritti.
L'opposizione va pertanto rigettata essendo enunciata nell'atto ogni utile informaizone per il computo della somma dovuta.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 9.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6784/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Id Italia Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230090839689000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230090839790000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130496210000 IRES-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130496311000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042076540000 IVA-ALIQUOTE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1846/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/4/2025 ed iscritto al RGC 6784/25 la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n° 07120259001477464000 del
21/1/2025 per €. 67.736,33 denunciando la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, “quale atto presupposto delle cartelle stesse in oggetto” nonché la prescrizione/decadenza, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli accessori e la violazione dello statuto del contribuente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che le cartelle sottese all'intimazione risultavano tutte notificate e non impugnate onde nessuna contestazione poteva trovare ulteriormente ingresso nella presente sede giudiziale sul merito della pretesa. Evidenziava che, in ipotesi di liquidazione della dichiarazione dello stesso contribuente, nessun accertamento era necessario e che nel ricorso si reagiva avverso cartelle non contemplate nella intimazione in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Vi sono in atti i rapporti di consegna delle pec di notificazione relativi alle cartelle enunciate nella intimazione e contemplate nell'impugnazione (rispettivamente eseguite il 22/9/2023 ore 16:08 e 116:12, il 30/1/2024 ore
11:24 e 10:38 ed il 7/3/2024 ore 15:05) avverso le quali nessuna contestazione risulta proposta nei termini prescritti.
L'opposizione va pertanto rigettata essendo enunciata nell'atto ogni utile informaizone per il computo della somma dovuta.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 9.000,00 oltre accessori di legge.