Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2122
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha accertato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, come risulta dai rapporti di consegna delle PEC, e ha rilevato che nessuna contestazione era stata proposta nei termini di legge avverso tali cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza

    La Corte ha rigettato l'eccezione in quanto le cartelle risultavano notificate nei termini di legge e non impugnate.

  • Rigettato
    Mancata indicazione criteri di calcolo accessori

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenesse ogni utile informazione per il computo della somma dovuta.

  • Rigettato
    Violazione statuto del contribuente

    La Corte ha rigettato il motivo in quanto le cartelle risultavano regolarmente notificate e l'atto impugnato conteneva le informazioni necessarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2122
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo