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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa, letti gli atti e le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2409/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: rimborso spese legali
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Correra ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Carmen Velotti ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 06.05.2022, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente al rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, per un importo di € 32.830,20, sostenute nel procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di
Nola del 15.04.2021, che lo assolveva con formula piena dai reati contestati.
A fondamento della domanda ha esposto di essere stato dipendente del fino Controparte_1 al 31.12.2013, da ultimo con funzioni di Comandante della Polizia Municipale;
di aver effettuato un
Pag. 1 di 6 accesso presso un supermercato di in data 30.03.2010 procedendo al sequestro dei locali CP_1 commerciali e all'apposizione dei sigilli dopo aver consentito al gestore di asportare alimenti deperibili ed alcune attrezzature;
che in detta occasione il gestore dell'esercizio commerciale aveva dichiarato di avergli corrisposto una somma di denaro affinché gli fosse consentito, prima del sequestro, di portare via le celle frigorifere;
che a causa di tale dichiarazione è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti;
di aver tempestivamente notiziato il comune dell'avvio del procedimento affinché assumesse a proprio carico le spese della difesa legale;
di essere stato assolto con formula piena dal Tribunale di
Nola con sentenza del 16.04.2021 e che, tuttavia, il non ha mai proceduto al rimborso delle CP_1 spese sostenute, rigettando l'ennesima richiesta con nota del 22.10.2021 a firma del Segretario
Comunale, neanche autorizzato a tale attività.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 evidenziando, da un lato, che il ricorrente ha inoltrato la prima richiesta di rimborso spese solo successivamente alla sentenza di assoluzione e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2010. Ha rappresentato, altresì, la mancata prova dell'effettivo pagamento delle spese legali da parte. Preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme evidenziare che la prima udienza di comparizione delle parti si è svolta dinanzi al Giudice
Onorario, in sostituzione dello scrivente magistrato assente dal servizio per congedo di maternità dal
28.02.2023 al 30.09.2023.
Contrariamente a questo dedotto dalla parte resistente, sussiste la competenza funzionale del
Giudice del lavoro.
Come noto, l'art. 69, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001dispone: «Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».
Ebbene, la prospettata vicenda attiene a un asserito inadempimento dell'Amministrazione comunale rispetto all'obbligo, nascente dal rapporto di impiego, di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio (v. Cass. SSUU 11027/14; TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, con la sentenza n. 5660 del
10 maggio 2017; T.A.R. MI (Lombardia) sez. III 23 luglio 2020 n. 1437). Sicché alcun dubbio
Pag. 2 di 6 residua in ordine alla giurisdizione e alla competenza di questo giudice.
Venendo al merito, la materia è regolata dall'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (conoscibile autonomamente dal giudice;
inter alia, Cass. n. 19507/2014), che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. Si prevede che l'ente assume, in presenza di determinate condizioni di cui di qui a breve si dirà, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
Tale norma va interpretata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro avente a oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all'ente la nomina già effettuata (Cass.
n. 31324 del 2018).
Contrariamente a quanto dedotto dal dalla documentazione in atti emerge che il CP_1 ricorrente ha tempestivamente informato l'ente dell'avvio di un procedimento penale a suo carico, chiedendo sin da tale momento la nomina di un difensore.
Invero, nella nota prot. nr. 2678 del 20.08.2010, l'istante, venuto a conoscenza del deposito di una denuncia-querela nei propri confronti, ha invitato il comune ad incaricare un legale per la propria difesa
(all. 1, prod. tel. ric.). Con successiva nota prot. nr. 1747 del 16.05.2021, richiamando la nota nr.
2678/2010, ha notiziato il comune dell'avvio delle indagini preliminari, chiedendo nuovamente all'ente di voler provvedere alla nomina di un legale (cfr. all. 2, prod. tel. conv.) Stante il mancato riscontro da parte del comune, l'istante, con ulteriore nota prot. nr. 1806 del 19.05.2011, ha riferito al comune di aver nominato un proprio difensore di fiducia (cfr. all., nr. 3, prod. tel. ric.). Infine, con nota prot. nr.
2463 dell'11.07.2011, il ricorrente ha comunicato al comune la necessità di nominare un proprio difensore atteso l'avvio del procedimento penale nei suoi confronti (cfr. all. 4, prod. ric.).
È evidente, dunque, che l'istante, come suo onere, prima di nominare unilateralmente il proprio difensore, ha preventivamente chiesto la nomina di un legale di comune gradimento proprio per consentire all'Ente pubblico di valutare preventivamente l'assenza di un possibile conflitto d'interesse, la cui presenza determina, in re ipsa, un impedimento all'assunzione di un difensore di comune gradimento. (Cass. n. 31324 del 2018).
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto la condanna al rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel processo penale, nel quale era stata imputata in occasione e a causa delle sue funzioni di polizia giudiziaria ed assolta con formula piena, «perché il fatto con sussiste»; ha rappresentato di aver sostenuto, per tale difesa, la somma di € 32.830,20, come da specifica rilasciata dall'avv. Pica, suo
Pag. 3 di 6 difensore di fiducia.
L'amministrazione comunale, con nota del Segretario Comunale prot. nr. 17840 del 22.10.2021, ha opposto il suo diniego al rimborso, eccependo «il rilievo della non inerenza alle attività istituzionali dell'Ente dei fatti riportati al capo di imputazione di cui alla lettera O) richiamato nella sentenza nr. 80/2021 del Tribunale di
Nola, nonché del riscontro di un conflitto di interesse riferibile tanto al capo A) quanto al capo di cui alla lettera O) del citato provvedimento giudiziale».
Come già evidenziato, la norma che deve orientare, nella risoluzione della controversia, è l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 (Comparto delle Regioni e delle autonomie Locali), vigente all'epoca dei fatti, che ripercorrere pedissequamente i contenuti dell'art. 67 del DPR nr. 168/1987.
Essa così recita: «l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento».
Le norme condizionano il diritto al rimborso delle spese legali, sostenute dal pubblico dipendente, all'esistenza di una connessione tra la condotta per la quale egli ha subito il processo e la sua attività istituzionale.
Ciò ricorre quando sia possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, poiché il beneficio del ristoro delle spese legali richiede un rapporto causale con le modalità di svolgimento di una corretta prestazione lavorativa, le cui conseguenze ricadono sull'Amministrazione.
Non è dunque sufficiente che l'evento oggetto di incriminazione si verifichi durante e in occasione della prestazione lavorativa;
occorre, invece, che i fatti contestati in sede penale siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricolleghino all'esercizio diligente della pubblica funzione, e solo qualora possa riconoscersi un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere istituzionale e il compimento dell'atto: nel senso che il soggetto non avrebbe assolto ai suoi compiti professionali se non ponendo in essere proprio quel particolare atto.
A questo punto appare necessario riportare i capi di imputazione di cui alla sentenza nr. 80/2021 del Tribunale di Nola:
A) «delitto p.p. dall'art. 110, 317 c.p., poiché n.q. di Comandante della Polizia Municipale di Pt_1
e n.q. di Tenente appartenente al Polizia Municipale di con CP_1 Pt_2 CP_2 CP_1 funzioni di vicecomandante e responsabile del "settore commercio": entrambi pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, abusando della propria qualità e prospettando il al - titolare Pt_1 CP_3
Pag. 4 di 6 del supermercato "Happy Hours" di sottoposto a sequestro dalla Polizia Municipale in ragione CP_1 delle violazioni accertate con verbale di contestazione n. 33 / 1/ 2010 del 23.2.2010 - che il supermercato sarebbe potuto rimanere "chiuso anche 4-5 mesi" e che i Prodotti alimentari e la carne, rimasti all'interno, sarebbero "certamente andati a male" e che viceversa avrebbero potuto fargli il favore" di fargli riprendere la merce qualora avesse corrisposto a lui e al la somma di euro 1.000,00 in contanti. (500 euro a Pt_2 testa), costringeva a corrispondere la somma di euro 1.000,00 in contanti, compiendo atti CP_3 contrari ai doveri di ufficio consistiti nel rimuovere temporaneamente i sigilli dal locale sequestrato e nel consentire al di asportare dai locali del supermercato alcuni beni strumentali (l'affettatrice, la bilancia della CP_3 macelleria, l'insaccatrice delle salsicce) ed un consistente quantitativo di carne, e nel consegnare al gli CP_3 originali degli atti e del verbale di sequestro. Commesso in 26/ 8/ 2010»; CP_1
B) delitto p.p. dagli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p. poiché in concorso tra loro, n.q. di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Municipale di in occasione dei controlli presso la fiera-mercato settimanale di via CP_1
Isonzo, dopo averne effettuato il sequestro a carico di alcuni venditori ambulanti privi di autorizzazione, ed avendone il possesso per ragioni d'ufficio, si appropriavano di un quantitativo imprecisato di merce, riposte in 7-
8 buste ed omettevano di redigere i verbali di sequestro e di informare l'Autorità di appartenenza. Commesso in
11 10.11.2011». CP_1
Nel caso in esame, seppur è vero che l'imputazione per il reato di peculato di cui all'art. 317 cod. pen. presuppone, in capo all'agente, lo stato giuridico di pubblico ufficiale, non si ravvisa però alcuna connessione fra i fatti che hanno dato origine al procedimento penale a carico del ricorrente, come contestati, e l'espletamento del suo servizio o l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali.
La mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, pertanto, sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati “propri”, inerenti a condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione.
A quanto detto, va aggiunto che l'art. 28 cit. prevede che il rimborso spese spetti al dipendente a condizione che non sussista conflitto di interessi con la parte datoriale.
Ed ancora, «In tema di rimborso delle spese legali, l'amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale se sussiste un proprio interesse specifico, da individuarsi qualora l'attività oggetto dell'imputazione sia connessa all'espletamento del servizio o all'assolvimento di compiti istituzionali. Ne consegue che il diritto al rimborso del pubblico dipendente va escluso nel caso in cui l'amministrazione abbia, al contrario,
l'interesse a vedere sanzionate le attività abusive compiute dal soggetto in violazione dei doveri d'ufficio ed al fine di perseguire utili privati» (Cass., nr. 22480/2013).
Nella fattispecie in esame, a prescindere dall'esito favorevole del procedimento penale, si ritiene che il conflitto di interessi possa davvero ravvisarsi, giacché i fatti ascritti al ricorrente riguardano,
Pag. 5 di 6 comunque, una grave violazione dei doveri di ufficio.
In tal senso questo giudice condivide l'insegnamento costante della giurisprudenza ordinaria, a mente del quale «In materia di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. Ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione di concussione, non compete il rimborso delle spese legali, qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d'ufficio» (Cass., nr. 2297/2014).
In ogni caso, poi, come sostenuto dal il diritto al rimborso delle spese legali, ove CP_1 spettante al dipendente, non avrebbe potuto prescindere dal momento della preventiva corresponsione delle stesse al difensore di fiducia.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito anche ciò, laddove ha enunciato che «la pretesa del dipendente di un ente pubblico locale al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale che lo ha visto come imputato, alla stregua dell'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, applicabile "ratione temporis", sorge nel momento in cui il procedimento penale ha avuto inizio e le spese legali sono concretamente sostenute». (Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
04-06-2007, n. 13048).
Al riguardo, la parte ricorrente ha depositato esclusivamente la parcella a firma dell'avv. Picca, in cui si legge «la presente nota non costituisce fattura che verrà emessa al momento del pagamento» (cfr. all. 5, prod. tel. ric.). Tale fattura non è stata depositata dal ricorrente, che, pertanto, non ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto il compenso al proprio difensore di fiducia.
Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio sono compensate tenuto conto della particolarità della questione giuridica esaminata e dell'assoluzione del ricorrente rispetto ai capi contestatigli innanzi all'Autorità giudiziaria penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 08.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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