TAR Milano, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 1635
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge - violazione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (durata del procedimento)

    Il procedimento è durato complessivamente 158 giorni, termine inferiore a 180 giorni. Le sospensioni per la ricostituzione del collegio non sono computate ai fini della durata. La sospensione istruttoria, sebbene prolungata, non comporta decadenza o illegittimità del procedimento.

  • Accolto
    Violazione di legge - Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. e dell’art. 88 R. D. n. 1592/1933, art. 2, 1° comma, Legge 240/2010; D.P.R. 16/04/2013 n. 62; art. 7 Statuto Ateneo; artt. 16, 26 e 27 Codice etico - Eccesso di potere - Violazione dei principi generali dell’ordinamento.

    La condotta contestata è di tipo omissivo, consistente nel non aver dissentito o espresso un parere contrario rispetto alle affermazioni di un collega. Tale condotta non viola un dovere giuridicamente rilevante desumibile dal codice etico o dallo statuto, non essendo previsto un obbligo di "dissociazione" o di esprimere un parere contrario.

  • Rigettato
    Violazione di legge - Violazione dell’art. 6 CEDU, art. 41, comma 1 Carta diritti fondamentali, artt. 24, 97 e 111 Cost., art. 51 c.p.c., art. 6-bis l. 241/1990, art. 32 Statuto Ateneo, art. 8 e 23 Codice etico.

    Le cause di incompatibilità sono tassative e non è stata dimostrata l'esistenza di una causa pendente o di una "grave inimicizia" tra il ricorrente e i componenti del collegio. Pertanto, la censura non è fondata.

  • Accolto
    Violazione di legge - Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. e dell’art. 88 R. D. n. 1592/1933, art. 2, 1° comma, Legge 240/2010; D.P.R. 16/04/2013 n. 62; art. 7 Statuto Ateneo; artt. 16, 26 e 27 Codice etico - Eccesso di potere - Violazione dei principi generali dell’ordinamento.

    La condotta contestata è di tipo omissivo, consistente nel non aver dissentito o espresso un parere contrario rispetto alle affermazioni di un collega. Tale condotta non viola un dovere giuridicamente rilevante desumibile dal codice etico o dallo statuto, non essendo previsto un obbligo di "dissociazione" o di esprimere un parere contrario.

  • Rigettato
    Violazione di legge - violazione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (durata del procedimento)

    Il procedimento è durato complessivamente 158 giorni, termine inferiore a 180 giorni. Le sospensioni per la ricostituzione del collegio non sono computate ai fini della durata. La sospensione istruttoria, sebbene prolungata, non comporta decadenza o illegittimità del procedimento.

  • Accolto
    Violazione di legge - Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. e dell’art. 88 R. D. n. 1592/1933, art. 2, 1° comma, Legge 240/2010; D.P.R. 16/04/2013 n. 62; art. 7 Statuto Ateneo; artt. 16, 26 e 27 Codice etico - Eccesso di potere - Violazione dei principi generali dell’ordinamento.

    La condotta contestata è di tipo omissivo, consistente nel non aver dissentito o espresso un parere contrario rispetto alle affermazioni di un collega. Tale condotta non viola un dovere giuridicamente rilevante desumibile dal codice etico o dallo statuto, non essendo previsto un obbligo di "dissociazione" o di esprimere un parere contrario.

  • Rigettato
    Violazione di legge - violazione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (durata del procedimento)

    Il procedimento è durato complessivamente 158 giorni, termine inferiore a 180 giorni. Le sospensioni per la ricostituzione del collegio non sono computate ai fini della durata. La sospensione istruttoria, sebbene prolungata, non comporta decadenza o illegittimità del procedimento.

  • Accolto
    Violazione di legge - Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. e dell’art. 88 R. D. n. 1592/1933, art. 2, 1° comma, Legge 240/2010; D.P.R. 16/04/2013 n. 62; art. 7 Statuto Ateneo; artt. 16, 26 e 27 Codice etico - Eccesso di potere - Violazione dei principi generali dell’ordinamento.

    La condotta contestata è di tipo omissivo, consistente nel non aver dissentito o espresso un parere contrario rispetto alle affermazioni di un collega. Tale condotta non viola un dovere giuridicamente rilevante desumibile dal codice etico o dallo statuto, non essendo previsto un obbligo di "dissociazione" o di esprimere un parere contrario.

  • Rigettato
    Violazione di legge - violazione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (durata del procedimento)

    Il procedimento è durato complessivamente 158 giorni, termine inferiore a 180 giorni. Le sospensioni per la ricostituzione del collegio non sono computate ai fini della durata. La sospensione istruttoria, sebbene prolungata, non comporta decadenza o illegittimità del procedimento.

  • Accolto
    Violazione di legge - Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. e dell’art. 88 R. D. n. 1592/1933, art. 2, 1° comma, Legge 240/2010; D.P.R. 16/04/2013 n. 62; art. 7 Statuto Ateneo; artt. 16, 26 e 27 Codice etico - Eccesso di potere - Violazione dei principi generali dell’ordinamento.

    La condotta contestata è di tipo omissivo, consistente nel non aver dissentito o espresso un parere contrario rispetto alle affermazioni di un collega. Tale condotta non viola un dovere giuridicamente rilevante desumibile dal codice etico o dallo statuto, non essendo previsto un obbligo di "dissociazione" o di esprimere un parere contrario.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per alterazione benessere psico-fisico, lesione dignità e onorabilità

    Non è ravvisabile il nesso causale tra la sanzione (censura) e le patologie lamentate. I disturbi dedotti hanno un'eziologia multifattoriale e il ricorrente aveva già richiesto un anno sabbatico prima dell'avvio del procedimento disciplinare. La domanda risarcitoria è respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 1635
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1635
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo