Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Florit, Francesco Bilotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi -OMISSIS-, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
A. della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023 (all. 2), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato “di irrogare al Prof. -OMISSIS- la sanzione della censura” notificata il 25 luglio 2023 (all. 3);
B. del parere presupposto (Prot. particolare n. -OMISSIS-) del Collegio di disciplina dell'Università degli studi -OMISSIS- – Sezione dei professori associati del 10 luglio 2023 (all. 4), comunicato al ricorrente in data 31 luglio 2023 (all. 5);
C. del Decreto rettorale rep. -OMISSIS- del 24 luglio 2023 (all. 6), notificato al ricorrente in data 25 luglio 2023 (all. 7), con cui il Rettore ha decretato di irrogare la sanzione della censura al Prof. -OMISSIS-, recependo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023;
D. del decreto rettorale n. rep. -OMISSIS- del 17 maggio 2022 (all. 8), trasmesso con nota di pari data protocollo part. n.-OMISSIS- (all. 9);
E. di tutti i verbali del Collegio di disciplina nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare;
F. ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto.
nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai fatti illeciti commessi dalla P.A. resistente nell'ambito del procedimento disciplinare e/o attraverso i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell'-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, professore associato presso l’Università dell’-OMISSIS-, ha impugnato gli atti del procedimento sanzionatorio, conclusosi con la sanzione della censura, chiedendo altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il procedimento disciplinare per cui è causa diparte da fatti occorsi durante la riunione tenuta in data 19 aprile 2021, tra il Prof. -OMISSIS-, il Prof. -OMISSIS-, il Prof. -OMISSIS- e le studentesse -OMISSIS- e -OMISSIS-, in collegamento telematico.
Il Prof. -OMISSIS- avrebbe affermato che il Prof. -OMISSIS- voleva inserire il greco antico tra le discipline dei corsi di studi per poter procurare un posto di lavoro a una terza persona e il Prof -OMISSIS- avrebbe assecondato le affermazioni del prof. -OMISSIS-, argomentando circa l’assurdità e l’inutilità di introdurre lo studio della lingua greca antica in un Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.
A seguito di segnalazione, il Rettore avviava il procedimento con contestazione del 17 maggio 2022, per la violazione degli art. 54, comma 2, Cost.; art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 3/1957; art. 7, comma 1, dello Statuto di Ateneo; art. 16, commi 1 e 2, e artt. 26 e 27 del Codice etico, chiedendo la l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione per 10 giorni.
Il procedimento disciplinare si sviluppava nelle seguenti fasi.
Nella prima riunione del Collegio di disciplina – Sezione professori associati, in data 6 giugno 2022, una componente dichiara di astenersi e, come risulta dal relativo verbale, viene disposta la sospensione del procedimento; di conseguenza con decreto rettorile del 20 giugno 2022 veniva dichiarata la decadenza dalla qualità di membro del Collegio di disciplina.
In data 29 luglio 2022 veniva ricostituito il Collegio di disciplina nelle persone dei Proff. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che si riuniva il 6 ottobre 2022 e come primo atto riteneva di richiedere agli uffici di accertare la sussistenza di un procedimento disciplinare a carico del Prof. -OMISSIS- innanzi al Collegio di disciplina – Sezione professori ordinari, stante la stretta connessione dei fatti, disponendo la sospensione dei lavori sino alla risposta degli uffici e, in caso di esito affermativo, sino alla ricezione del relativo parere.
Il 6 marzo 2023 è stata comunicata la nomina dal 1° marzo a professore ordinario della Prof. -OMISSIS-, circostanza questa che ha impedito la sua permanenza nel Collegio di disciplina Sezione professori associati rendendo pertanto necessaria un’ulteriore sospensione, fino alla nomina del prof. -OMISSIS-, con decreto prot. n. -OMISSIS- del 12 maggio 2023 comunicato in pari data.
Il Collegio di disciplina, dopo le riunioni preliminari del 29 maggio 2023 e del 12 giugno 2023, disponeva l’audizione del -OMISSIS- e del ricorrente in data 30 giugno alla presenza del suo difensore, concludendo i lavori con il parere di competenza in data 10 luglio 2023, in cui si dà atto che quanto contestato al Prof. -OMISSIS- è disciplinarmente rilevante, per cui è “ congruo comminare la diversa sanzione della censura in quanto il comportamento in questione, pur configurando una condotta irregolare, non è tale da ledere la dignità e l’onore del professore ”.
Il parere del Collegio viene recepito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023, cui segue il decreto del Rettore rep. -OMISSIS- del 24 luglio 2023 con cui viene irrogata la sanzione della censura, meno afflittiva di quella della sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione per 10 giorni, inizialmente proposta in sede di avvio del procedimento.
Avverso gli atti del procedimento indicati in epigrafe il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione di legge – violazione dell’art. 10 della l. 30 dicembre 2010 n. 240: il procedimento è durato 241 giorni, quindi in violazione al termine fissato dall’art. 10 L. 240/2010, di 180 giorni.
In via gradata:
2) Violazione di legge – Violazione degli artt. 21 e 97 Cost. e dell’art. 88 R. D. n. 1592/1933, Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in disposto combinato con l’art. 2, 1° comma, Legge 240/2010; del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’Art. 54 del D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165”; dell’art. 7 dello Statuto dell’Università degli studi -OMISSIS-, nonché degli artt. 16, 26 e 27 del Codice etico degli studi dell’-OMISSIS- - Violazione per eccesso di potere – Violazione dei principi generali dell’ordinamento: al ricorrente viene contestato di aver “coadiuvato” il collega, durante una riunione; viene contestata una condotta vaga, omissiva (non avere stigmatizzato l’opinione altrui), senza tuttavia una precisa indicazione di quale norma sia stata violata;
3) Violazione di legge – Violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, comma 1 Carta dei diritti fondamentali, degli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell’art. 51 c.p.c., dell’art. 6-bis l. 241/1990, dell’art. 32 Statuto dell’Università degli Studi dell’-OMISSIS- e dell’art. 8 e 23 Codice etico di Ateneo: secondo parte ricorrente un componente del Consiglio di disciplina aveva un rapporto di grave inimicizia nei confronti del ricorrente, per cui avrebbe dovuto astenersi;
4) Violazione di legge – Violazione dell’art. 6 l. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: con questa censura il prof. -OMISSIS- lamenta il difetto istruttorio, in quanto nel corso del procedimento non vi è stata una corretta ricostruzione dei fatti;
5) Violazione per eccesso di potere per sviamento della funzione: secondo la tesi del ricorrente la funzione tipica del procedimento disciplinare è salvaguardare la serenità dell’ambiente di lavoro e con essa la dignità di quanti lavorano e allo stesso tempo garantire un ordinato svolgimento dell’azione della PA. Nel caso in esame questa funzione sarebbe stata stravolta, perché anzi sarebbe stato usato il procedimento disciplinare per non dare voce a professori con opinioni differenti.
Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento per i danni subiti, per l’alterazione del proprio benessere fisiopsichico, nella lesione della propria dignità – intesa quale diritto di rilevanza costituzionale – e della propria onorabilità agli occhi di tutti i colleghi che hanno appreso prima del procedimento e poi del provvedimento.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la difesa di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in giudizio dall’Università.
Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività nel deposito della memoria da parte dell’Università.
L’Università si è costituita con mero atto di stile in data 14. dicembre 2023 e ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a. sabato 17 gennaio 2026 alle ore 11.00.39, in vista dell’udienza di merito fissata al 17 febbraio 2026.
Sia il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, sia il limite delle 12.00 di cui all'art. 4, comma 4, dell'allegato 2 al D.Lgs. n. 104/2010, sono stati rispettati.
Infatti dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 52 del codice del processo amministrativo si evince con chiarezza che, al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, quest'ultimo è equiparato ai giorni festivi. Ciò vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso, atteso che il cit. art. 52 comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ovverosia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì. In sostanza, il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso, tra i quali rientrano anche i termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. e in particolare il termine per il deposito della memoria di 30 giorni liberi (Consiglio di Stato sez. VII, 29/01/2025, n. 712).
2) Nel primo motivo viene dedotta la violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare, che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe durato complessivamente 241 giorni.
Il ricorrente infatti somma i seguenti tempi al fine del computo del termine: dal 17 maggio al 6 giugno 2022 (venti giorni), dal 29 luglio e il 6 ottobre 2022 (68 giorni), i termini riprendono il 6 dicembre 2022 fino al 1° marzo 2023 (84 giorni, che, sommandosi ai precedenti arrivano a 172 giorni).
Il procedimento riprende 12 maggio 2023 e si conclude il 21 luglio 2023 con la delibera del Consiglio di amministrazione che recepisce il parere del parere del Collegio di disciplina del 10 luglio 2023; il provvedimento viene notificato il 25 luglio 2023: quest’ultima fase dura altri 69 giorni, per un totale, secondo il ricorrente, di 241 giorni.
Il fuoco della questione è il calcolo del periodo di sospensione del procedimento, poiché parte ricorrente calcola la sospensione istruttoria solo nei sessanta giorni, dal 6 ottobre 2022 al 6 dicembre 2022, data da cui ridecorrono i termini, fino alla successiva sospensione dal giorno 1° marzo 2023.
Deve essere premesso che l'art. 10 l. 240/2010 regolamenta il potere disciplinare delle università nei confronti del proprio corpo docente, stabilendo che il relativo procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dal suo inizio, sotto pena d'estinzione (art. 10, co. 5, d.lgs. 240/2010), e si articola nei seguenti segmenti:
- l'atto di impulso spetta al rettore, il quale è chiamato, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, a trasmettere, « entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti », gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta sanzionatoria (art. 10, co. 2, l. 240/2010);
- l'istruttoria compete al collegio di disciplina che, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, uditi il rettore e l'incolpato, deve esprimere un « parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare » e trasmettere gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni (art. 10, co. 3, l. 240/2010);
- la decisione spetta al consiglio di amministrazione (nella composizione priva della rappresentanza studentesca), che, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, « infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina » (art. 10, co. 4, l. 240/2010).
L’art. 10 contempla due ipotesi di sospensione “ Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio”.
Quindi nella prima ipotesi di sospensione, per la ricostruzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione, non sono previsti termini massimi; per la sospensione istruttoria invece la disposizione prevede che possa essere disposta non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione.
Deve essere però ricordato che secondo il prevalente orientamento i termini infraprocedimentali non hanno natura perentoria (Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2019, n. 2379; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 febbraio 2023, n. 110; TAR Piemonte, sez. I, 26 gennaio 2023, n. 97; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 12845; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 612), anche alla luce del tenore testuale del dato normativo, che qualifica come perentorio solo il termine di conclusione del procedimento (art. 10, comma 5 l. n. 240/2010, come rilevato da ultimo da TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 16 gennaio 2024, n. 43).
Nel caso in esame nel procedimento vi sono state due sospensioni per la ricostituzione della Commissione disciplinare, per cui questi periodi non possono essere considerati al fine della durata:
dal 6 giugno 2022 al 29 luglio 2022, a seguito della dichiarazione di decadenza della prof. -OMISSIS- e dal 6 marzo 2023 al 12 maggio 2023, per la sostituzione della componente Prof. -OMISSIS-, avendo preso servizio come ordinario in data 1° marzo 2023.
La sospensione istruttoria si verifica dal 6 ottobre 2022, con la richiesta di informazioni sul procedimento disciplinare a carico del prof. -OMISSIS-; in pendenza della sospensione istruttoria, in data 1° marzo 2023 si verificava l’incompatibilità di una componente della Commissione.
La Commissione veniva ricostituita con decreto del 12 maggio 2023, data in cui veniva trasmessa la comunicazione relativa all’esito del procedimento disciplinare del Prof. -OMISSIS-.
Pertanto, durante la sospensione istruttoria, si è verificata anche la sospensione per la ricomposizione della Commissione dal 1° marzo 2023 al 12 maggio 2023.
Secondo il Collegio non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la sospensione istruttoria sarebbe automaticamente terminata il 6 dicembre, in quanto:
- il superamento del termine infraprocedimentale di sessanta giorni, qualificato, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, come ordinatorio, non comporta una decadenza dello stesso né di per sé una illegittimità del procedimento;
- la sospensione è stata disposta per una questione pregiudiziale, in funzione dell’acquisizione di informazioni circa l’esito del procedimento disciplinare a carico del Prof. -OMISSIS-, che si configura come strettamente connesso in via di fatto rispetto a quello in esame.
Di conseguenza è corretta la ricostruzione della difesa erariale, che computa come periodo del procedimento, dal 17 maggio 2022 al 6 giugno 2022 – 20 giorni - dal 29 luglio 2022, data di ricostituzione del Collegio, al 6 ottobre 2022, data di sospensione istruttoria del procedimento - 68 giorni - dal 12 maggio 2023, data di ricostituzione del Collegio che coincide anche con il termine della sospensione istruttoria, al 21 luglio 2023, data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conclusiva del procedimento, altri 70 giorni.
L’intero procedimento è, quindi, durato 158 giorni (20+68+70), termine inferiore a 180.
3) Nel secondo motivo viene dedotta l’illegittimità della sanzione, determinata per la condotta del ricorrente che ha omesso di “stigmatizzare” l’opinione altrui: sostiene il ricorrente che nessuna delle norme poste alla base degli atti del procedimento in esame individua questo comportamento come una condotta doverosa del dipendente, ma anche perché ciò sarebbe violativo di un principio generale dell’ordinamento, in quanto la responsabilità disciplinare per omissione può sussistere solo se vi sia un dovere di comportamento normativamente previsto che è stato violato.
Il provvedimento, secondo la tesi di parte ricorrente, viola il principio di legalità e di tassatività, perché nessuna disposizione richiamata impone una responsabilità per omissione.
Il prof. -OMISSIS- si è limitato a esprimere una opinione, rispetto alla proposta di inserire una materia di esame, in una riunione finalizzata a raccogliere le opinioni dei presenti.
Il motivo è fondato.
Nel decreto del Rettore -OMISSIS- viene contestato che il “ prof. -OMISSIS- “assecondava le affermazioni del prof. -OMISSIS- ” e “ faceva proprio il contenuto delle dichiarazioni sopra meglio specificate rese dal Prof. -OMISSIS- nei riguardi del collega Prof. -OMISSIS-”.
Nel parere del Collegio si legge che “ Sebbene il Prof. -OMISSIS- non risulti essere stato parte attiva per quanto sopra riportato, è altrettanto evidente il suo atteggiamento omissivo nel non essersi dissociato dal comportamento scorretto assunto dal Prof. -OMISSIS- ”.
È pur vero che non è mai stato utilizzato il termine “ stigmatizzare ”, tuttavia la condotta contestata è quella di non aver dissentito, esprimendo una diversa opinione rispetto all’affermazione del Prof. -OMISSIS-, che è stato sanzionato con la sospensione per 25 giorni.
Ciò che si sanziona è quindi una condotta omissiva, in assenza tuttavia di un dovere di comportamento specifico, neppure rinvenibile nelle disposizioni dello Statuto e del Codice etico di Ateneo, richiamate nel DR rep. n.-OMISSIS-.
Infatti l’art. 7, comma 1 dello Statuto dell’Università dell’-OMISSIS- prevede che “ I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell’ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo e delle deliberazioni degli Organi collegiali. Essi sono tenuti altresì ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell’istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del Codice etico ”.
L’art. 27 comma 1 del Codice Etico, richiamato nel provvedimento, stabilisce “ Il dipendente osserva i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e di imparzialità”.
Le disposizioni sopra citate definiscono obblighi giuridicamente rilevanti per tutti gli appartenenti alla comunità universitaria (docenti, personale amministrativo, studenti), la cui violazione può assumere rilievo disciplinare.
Nel caso di specie è comunque dirimente constatare che la condotta sanzionata (rectius la non condotta) non risulta violare un dovere desumibile dal codice etico, non essendo previsto un obbligo di “dissociazione” ovvero di esprimere un parere contrario rispetto ad affermazioni di colleghi.
4) Con la terza censura viene dedotta l’illegittimità della composizione della Commissione, in quanto il ricorrente avrebbe avuto una grave inimicizia nei confronti di un componente.
La censura non è fondata.
Il Collegio si limita a richiamare l’orientamento consolidato, secondo cui le norme che regolano per alcuni organi collegiali l'astensione dei membri e conseguentemente la possibilità della loro ricusazione debbono essere considerate esemplificazione di un principio generale, applicabile a tutti i collegi amministrativi, in base al quale l'interferenza attuale o potenziale di interessi privati nell'esercizio di pubbliche funzioni vizia la legittimazione del soggetto, determinando da un lato per esso l'obbligo d'astensione, dall'altro il diritto, per il destinatario dall'attività collegiale, di ricusare il membro o i membri incompatibili (Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 18 gennaio 1983, n. 20; T.A.R. Campania Salerno, 26 novembre 1981, n. 394).
Va, peraltro, rilevato che le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., oltre che dall'art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e dagli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 - estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, VI Sez. 5 maggio 1998 n. 631; id., 8 aprile 2000 n. 2045; T.A.R. Lazio Sez. I 5 marzo 2002 n. 1666).
Nel caso di specie occorrerebbe, dunque, fornire la dimostrazione dell'esistenza di una causa pendente o di una "grave inimicizia" tra il ricorrente e i vari componenti, causa che non è stata dimostrata.
5) Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per l’alterazione del proprio benessere fisiopsichico, nella lesione della propria dignità – intesa quale diritto di rilevanza costituzionale – e della propria onorabilità agli occhi di tutti i colleghi che hanno appreso prima del procedimento e poi del provvedimento.
Secondo l’orientamento prevalente “Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico” (Consiglio di Stato, sez. VII, 26.3.2025, n. 2533).
Rispetto all’onere della prova è poi affermato che "trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra l'Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c.. Ne consegue che sulla parte ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito come delineata dall'art. 2043 c.c.. È, quindi, necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo" (Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 876).
Nel caso di specie non è ravvisabile l’elemento del nesso causale tra la comminazione della sanzione, nella forma lieve della censura, e le patologie che hanno afflitto il ricorrente, consistenti nell’alterazione del suo equilibrio psico-fisico (in particolare disturbi del sonno, con conseguente necessità di assunzione di farmaci, che avrebbero creato difficoltà di concentrazione e di serenità).
Il danno conseguirebbe anche dalla compromissione della vita di relazione, “ in forza del riflesso sulla considerazione che i colleghi hanno del ricorrente e che ha comportato una difficoltà dello stesso a intrattenere i soliti rapporti sociali all’interno e all’esterno del proprio ambiente di lavoro ”, tanto da aver chiesto una aspettativa di un anno o il trasferimento.
In entrambi i casi non vi è prova che l’alterazione dell’equilibrio psico-fisico e della vita di relazione sia derivata dal procedimento disciplinare, in quanto i disturbi dedotti hanno un’eziologia multifattoriale e già nel marzo 2022 (quindi prima dell’avvio del procedimento disciplinare), il ricorrente aveva chiesta un anno sabbatico per motivi di studio e l’istanza è stata accolta in data 4 maggio 2022.
La domanda risarcitoria va quindi respinta.
6) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sanzione
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA EL, Presidente
NA NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | FA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.