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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6260/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone e AB Caracciolo Parte_1 RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Oliva RESISTENTE FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 11.10.24, ritualmente notificato, l'istante chiedeva di annullare CP_ il provvedimento di indebito comunicato dall' in data 11.5.24 avverso il quale era stato proposto ricorso al Comitato provinciale in data 12.7.24, rimasto senza esito. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza odierna, alla detta richiesta si è associato l'istante.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte resistente ha annullato in autotutela l'indebito oggetto di giudizio con provvedimento del 29.7.25. Tale annullamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. In realtà, la circostanza che parte resistente abbia annullato l'indebito, accogliendo il ricorso amministrativo, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza dell' (considerato che il provvedimento in CP_1 autotutela è intervenuto solo diversi mesi dopo la notifica del ricorso effettuata in data 21.11.24) e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite ed esclusa la fase istruttoria, attesa la definizione in prima udienza
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in € 1865,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi Così deciso in Nola, il 28.10.25 Il Giudice Dr. Fabrizia Di Palma