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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 2107/2024 R.G. tra
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmine Guarriello, presso il cui studio ha eletto domicilio;
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall'avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.3.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con sede in Francolise, Controparte_2 esponeva che il 2.2.2022, durante il turno lavorativo, alle ore 15.50 circa, mentre svolgeva le mansioni di pulizia del macchinario per la lavorazione dell'insalata subiva un grave infortunio all'avambraccio. Pertanto, veniva trasportato presso l'ospedale civile “San Rocco” di Sessa Aurunca ove gli veniva diagnosticata una “FERITA LACERO CONTUSA REGIONE DORSALE AVAMBRACCIO DESTRO CON MULTIPLE LESIONI MUSCOLO TENDINEE ESTENSORI OPERATO IN DATA 10.2.2022 DI REVISIONE CHIRURGICA DELLA FERITA E TENORRAFFIA DEI TENDINI LESIONATI. INFRAZIONE DELL'EPIFISI STALE DI RADIO OMOLATERALE. TUTORE GESSATO IN ESTENSIONE”. Le principali procedure medico-diagnostiche eseguite in corso di degenza sono state la
“REINSERZIONE DI TENDINI”, la “ALTRA SUTURA DI TENDINI” e l'applicazione di stecca, tutte eseguite in data 10.02.2022. A seguito di domanda, l' - riconoscendo l'infortunio sul lavoro – accertava una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%. Il ritenendo incongrua la valutazione formulata, proponeva ricorso amministrativo con Pt_1 esito negativo. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, a causa del predetto infortunio un grado di inabilità pari o superiore al 25% o comunque superiore al 7% e condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche, con vittoria di spese ed CP_3 attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
1 Acquisita agli atti la documentazione prodotta, disposta perizia medico legale, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000 ai sensi del quale“…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente e il nesso causale;
tuttavia, ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 7%. Nella fattispecie oggetto della presente indagine, dunque, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento del quantum relativo al grado di menomazione psico - fisica. Ritenutane la necessità, il giudicante ha dunque conferito incarico ad un consulente medico legale, alle cui risultanze peritali il giudicante intende riportarsi perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. Il consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 16% a partire dalla data dell'infortunio del 2.2.2022 e dunque in misura superiore a quello accertato dall' CP_1
Il ctu, infatti, fondando la propria valutazione anche sulle risultanze dell'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale, formula la seguente diagnosi: “Attualmente il presenta esiti Pt_1 anatomici e funzionali di lesione tendinea degli estensori della mano destra e frattura dell'epifisi distale di radio destro in destrimane con moderata limitazione funzionale. Per le suddette lesioni ci si può rifare- per analogia- al codice 160. Tale codice prevede una percentuale fino al 25% ma nel caso di specie, non si tratta di una paralisi totale ma bensì di una limitazione funzionale ancorché moderata in arto dominante e pertanto appare congruo applicare un valore ridotto rispetto a quello tabellare (14%) A tale codice deve aggiungersi il codice 234, che prevede fino al 4% nei casi frattura ossea. Tenuto conto che, nel caso di cui si tratta, è stata rilevata una infrazione ossea appare congruo applicare un valore medio (2%). Infine, solo per completezza, appare corretto riconoscere una piccola valutazione (2%) anche il relazione al codice 37 (esiti cicatriziali) stante la rilevata alterazione del profilo anatomico conseguente alla ferita lacero contusa subita e trattata chirurgicamente”.
2 Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, accerta e dichiara che il ricorrente, a causa della malattia contratta a causa del lavoro espletato, presenta un grado di invalidità nella misura del 16% a decorrere dall'infortunio occorso il 2.2.2022. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo soccombenza e sono liquidate nella CP_1 misura di cui al dispositivo. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Pt_1
al conseguimento delle provvidenze economiche per postumi conseguenti a causa
[...] dell'infortunio occorso sul lavoro, in data 2.2.2022, che ne hanno determinato invalidità nella misura del 16%, e condanna l' , come rappresentato, al pagamento della relativa CP_1 prestazione pari alla differenza tra quanto accertato nel presente giudizio e quanto già eventualmente liquidato in sede amministrativa, dalla data di accertamento dei postumi;
b) pone le spese di lite a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi euro € CP_1
2.500,00 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' , come CP_1 da separato decreto emesso in pari data. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 3.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Fabiana Iorio
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nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmine Guarriello, presso il cui studio ha eletto domicilio;
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall'avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.3.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con sede in Francolise, Controparte_2 esponeva che il 2.2.2022, durante il turno lavorativo, alle ore 15.50 circa, mentre svolgeva le mansioni di pulizia del macchinario per la lavorazione dell'insalata subiva un grave infortunio all'avambraccio. Pertanto, veniva trasportato presso l'ospedale civile “San Rocco” di Sessa Aurunca ove gli veniva diagnosticata una “FERITA LACERO CONTUSA REGIONE DORSALE AVAMBRACCIO DESTRO CON MULTIPLE LESIONI MUSCOLO TENDINEE ESTENSORI OPERATO IN DATA 10.2.2022 DI REVISIONE CHIRURGICA DELLA FERITA E TENORRAFFIA DEI TENDINI LESIONATI. INFRAZIONE DELL'EPIFISI STALE DI RADIO OMOLATERALE. TUTORE GESSATO IN ESTENSIONE”. Le principali procedure medico-diagnostiche eseguite in corso di degenza sono state la
“REINSERZIONE DI TENDINI”, la “ALTRA SUTURA DI TENDINI” e l'applicazione di stecca, tutte eseguite in data 10.02.2022. A seguito di domanda, l' - riconoscendo l'infortunio sul lavoro – accertava una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%. Il ritenendo incongrua la valutazione formulata, proponeva ricorso amministrativo con Pt_1 esito negativo. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, a causa del predetto infortunio un grado di inabilità pari o superiore al 25% o comunque superiore al 7% e condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche, con vittoria di spese ed CP_3 attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
1 Acquisita agli atti la documentazione prodotta, disposta perizia medico legale, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000 ai sensi del quale“…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente e il nesso causale;
tuttavia, ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 7%. Nella fattispecie oggetto della presente indagine, dunque, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento del quantum relativo al grado di menomazione psico - fisica. Ritenutane la necessità, il giudicante ha dunque conferito incarico ad un consulente medico legale, alle cui risultanze peritali il giudicante intende riportarsi perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. Il consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 16% a partire dalla data dell'infortunio del 2.2.2022 e dunque in misura superiore a quello accertato dall' CP_1
Il ctu, infatti, fondando la propria valutazione anche sulle risultanze dell'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale, formula la seguente diagnosi: “Attualmente il presenta esiti Pt_1 anatomici e funzionali di lesione tendinea degli estensori della mano destra e frattura dell'epifisi distale di radio destro in destrimane con moderata limitazione funzionale. Per le suddette lesioni ci si può rifare- per analogia- al codice 160. Tale codice prevede una percentuale fino al 25% ma nel caso di specie, non si tratta di una paralisi totale ma bensì di una limitazione funzionale ancorché moderata in arto dominante e pertanto appare congruo applicare un valore ridotto rispetto a quello tabellare (14%) A tale codice deve aggiungersi il codice 234, che prevede fino al 4% nei casi frattura ossea. Tenuto conto che, nel caso di cui si tratta, è stata rilevata una infrazione ossea appare congruo applicare un valore medio (2%). Infine, solo per completezza, appare corretto riconoscere una piccola valutazione (2%) anche il relazione al codice 37 (esiti cicatriziali) stante la rilevata alterazione del profilo anatomico conseguente alla ferita lacero contusa subita e trattata chirurgicamente”.
2 Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, accerta e dichiara che il ricorrente, a causa della malattia contratta a causa del lavoro espletato, presenta un grado di invalidità nella misura del 16% a decorrere dall'infortunio occorso il 2.2.2022. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo soccombenza e sono liquidate nella CP_1 misura di cui al dispositivo. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Pt_1
al conseguimento delle provvidenze economiche per postumi conseguenti a causa
[...] dell'infortunio occorso sul lavoro, in data 2.2.2022, che ne hanno determinato invalidità nella misura del 16%, e condanna l' , come rappresentato, al pagamento della relativa CP_1 prestazione pari alla differenza tra quanto accertato nel presente giudizio e quanto già eventualmente liquidato in sede amministrativa, dalla data di accertamento dei postumi;
b) pone le spese di lite a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi euro € CP_1
2.500,00 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' , come CP_1 da separato decreto emesso in pari data. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 3.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Fabiana Iorio
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