Versione
10 luglio 1956
10 luglio 1956
Art. 2.
Ferme restando le disposizioni previste dall' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'eta' di 15 anni, abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi relativi.
Ferme restando le disposizioni previste dall' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'eta' di 15 anni, abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi relativi.