Articolo 2 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 luglio 1956
Art. 2.
Ferme restando le disposizioni previste dall' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'eta' di 15 anni, abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi relativi.
Entrata in vigore il 10 luglio 1956