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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.102 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(p.iva: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to Lucio G. Longo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce (LE),
alla Via Imbriani n. 96, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Marcuccio e Rosario Monteduro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in San Cassiano (LE), alla Via Alvanisi n. 30,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione,
ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 658/2020 del 10.03.2020 (R.G. 11680/2019), emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce,
con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 55.447,50, oltre accessori, dovuta in virtù di fatture commerciali emesse e non
pagate dall'Amministrazione Comunale, relative ai costi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani
nell'impianto gestito dalla odierna opposta. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre
Giudicante, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare che il non è debitore Parte_1
della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020, emesso dal Tribunale di Lecce in
data 10.03.2020 e, per l'effetto, 2) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace detto
decreto ingiuntivo, perché palesemente illegittimo;
3) per ulteriore effetto, condannare
[...]
in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 primo ed ultimo comma, alla somma Controparte_1
che sarà ritenuta equa e giusta dall'Illustre Giudicante;
4) in accoglimento della prima spiegata
riconvenzionale, formulata dal , in persona del p.t., accertare e Parte_1 CP_2
dichiarare che in persona del l.r.p.t., ha versato in favore del Controparte_1
la minore somma di € 5,61 per tonnellata di rifiuti, invece della somma dovuta Parte_1
pari ad € 7,23; 5) sempre in accoglimento della prima spiegata riconvenzionale, accertare e
dichiarare che il , per la minore somma versata di cui al n. 4, vanta un credito, Parte_1
per differenza, nei confronti di in persona del l.r.p.t., pari ad € Controparte_1
490.808,03, oltre ad € 5.618,85 per interessi legali, nonché ulteriori interessi legali maturandi sino
al saldo e rivalutazione monetaria;
6) per l'effetto, condannare la medesima Controparte_1
in persona del l.r.p.t., a corrispondere al , in persona del Sindaco
[...] Parte_1 p.t., tale maggiore somma creditoria di € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, nonché interessi legali
maturandi sino al saldo e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o minore che risulterà
in corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace
il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020, emesso dal Tribunale di Lecce in data 10.03.2020; 7) in
via subordinata, in accoglimento sempre della prima domanda riconvenzionale formulata
dall'opponente, qualora il debito gravante sulla società opposta fosse non liquido, ma di facile e
pronta liquidazione, accertare e dichiarare comunque il credito vantato dall'opponente nella misura
di € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, nonché interessi legali maturandi sino al saldo e rivalutazione
monetaria, o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto 8)
condannare in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., la somma di € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, Parte_1
nonché interessi legali maturandi sino al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà in
corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il
decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data 10.03.2020; 9) in via
ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi che le somme vantate con il decreto ingiuntivo opposto
fossero in tutto o in parte riconosciute, in accoglimento della prima domanda riconvenzionale
formulata dall'opponente , in persona del Sindaco p.t., accertare e dichiarare Parte_1
che il credito vantato dal medesimo opponente nei confronti di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., è pari ad € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, nonché interessi legali maturandi
sino al saldo e rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso
di causa e, per l'effetto 10) dichiarare, previa compensazione legale tra i reciproci debiti gravanti
sulle rispettive parti processuali, per le quantità corrispondenti, e dal giorno della loro coesistenza
monetaria, il maggior credito vantato dall'opponente , in persona del Sindaco Parte_1
p.t. e, contestualmente, condannare la medesima in persona del l.r. Controparte_1
p.t., a corrispondere al , in persona del Sindaco p.t., la maggior somma Parte_1
creditoria pari ad € 440.979,38 o a quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria;
11) in accoglimento della seconda spiegata domanda
riconvenzionale, accertare e dichiarare l'obbligo assunto da , in Controparte_1
persona del .r.p.t., nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., in sede di gara Parte_1
d'appalto di realizzare le opere per come indicate in narrativa e risultanti dai documenti di gara;
12) sempre in virtù della seconda spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, altresì,
l'inadempimento da parte di in persona del l.r.p.t., rispetto Controparte_1
all'assunzione del predetto obbligo e, quindi, rispetto alla realizzazione delle predette opere;
13) per
l'effetto, condannare la medesima in persona del l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere al , in persona del p.t., quale risarcimento per Parte_1 CP_2
equivalente, la somma di € 4.284.386,60, corrispondente al costo delle opere non eseguite, oltre
interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o
minore che risulterà in corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data
10.03.2020; 14) in via subordinata, in accoglimento sempre della seconda domanda riconvenzionale
formulata dall'opponente, qualora il debito gravante sulla società opposta fosse non liquido, ma di
facile e pronta liquidazione, accertare e dichiarare comunque il credito vantato dall'opponente nella
misura di € 4.284.386,60, nonché interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione
monetaria, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto 15)
condannare la medesima in persona del legale rappr. p.t., a Controparte_1
corrispondere in favore del , in persona del Sindaco p.t., la somma di € Parte_1
4.284.386,60, nonché interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria, o quella
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 10.03.2020; 16) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi le
somme vantate con il decreto ingiuntivo opposto fossero in tutto o in parte riconosciute, in
accoglimento della seconda domanda riconvenzionale formulata dall'opponente Parte_1 , in persona del Sindaco p.t., accertare e dichiarare il credito vantato dal medesimo
[...]
opponente nei confronti di in persona del l.r.p.t., essere pari ad € Controparte_1
4.284.386,60, nonché interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria, o a quella
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto 17) dichiarare, previa
compensazione legale tra i reciproci debiti gravanti sulle rispettive parti processuali, per le quantità
corrispondenti e dal giorno della loro coesistenza monetaria, il maggior credito vantato
dall'opponente , in persona del Sindaco p.t. e, contestualmente condannare la Parte_1
medesima in persona del l.r.p.t., a corrispondere l'ulteriore maggior Controparte_1
somma creditoria, pari ad € 4.228.939,10, o quella maggiore o minore per come risulterà in corso
di causa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria;
18) per ulteriore
effetto, ritenute per vere le somme portate dal decreto ingiuntivo, ed apportate le chieste
compensazioni con la somma complessiva vantata dal , in virtù di entrambe le Parte_1
domande riconvenzionali, e così pari ad € 4.780.813,48, condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., a pagare in favore del , in persona del Sindaco p.t., per Parte_1
differenza, la somma complessiva di € 4.725.365,98, oltre interessi dalla maturazione al saldo e
rivalutazione monetaria;
19) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opponente ha eccepito la nullità della procura e del decreto ingiuntivo, perché “il ricorso per
decreto ingiuntivo reca la dicitura “in virtù di mandato a margine del presente atto” senza, però,
che detta procura sia effettivamente esistente, ma ritrovando solo in atti altra prima pagina del
ricorso avente solo quest'ultima un mandato a margine”, sicché non vi sarebbe “alcuna certezza che
la procura allegata di seguito, con pagina isolata, si riferisca al ricorso per decreto ingiuntivo nella
sua interezza ed oggetto di notifica”.
Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto nel ricorso monitorio, sostenendo che le
somme portate dal decreto ingiuntivo non sono in alcun modo dovute, ed instando altresì, in via
riconvenzionale, per il pagamento delle somme dovute da per aver versato, per Controparte_1 più tempo, la somma di € 5,61/t invece di quella di € 7,23/t assunta in sede di gara d'appalto, nonché
per il pagamento della somma di € 4.284.386,68, quale quantificazione del costo per la realizzazione
di opere di tipo naturalistico ed economico-sociale concordate e non eseguite dall'opposta.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha impugnato e contestato Controparte_1
quanto tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, instando per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lecce così provvedere: a) in via preliminare
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c.; b) rigettare in
toto, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa, la spiegata opposizione
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 3270/2019 D.I.; c) rigettare, in quanto infondate in
fatto e in diritto, le spiegate domande riconvenzionali;
d) condannare il , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi
in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
La causa – rigettata, con ordinanza del 3.11.2020, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – veniva istruita mediante produzione documentale, e decisa con sentenza n. 129/2022, pubblicata in data 18.01.2022, con cui il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione, nonché le domande riconvenzionali formulate dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo de quo, e condannava il al Parte_1
pagamento delle spese in favore dei procuratori antistatari della società opposta.
In particolare, il giudice adito – ritenuta infondata l'eccezione di nullità della procura, che risultava riconducibile al ricorso monitorio, in quanto rilasciata su foglio separato a margine della prima pagina di atto identico per contenuto alla prima pagina di quello impugnato – rilevava l'esistenza del credito vantato da avendo quest'ultima dato prova del fatto costitutivo della Controparte_1
pretesa azionata in via monitoria, mediante allegazione delle fatture - emesse e recapitate all'opponente, per ogni mese di riferimento - e del riepilogo conferimenti, attestante la stessa quantità
di rifiuti smaltiti riportata nelle prime. Evidenziava come alcuna contestazione fosse stata mossa dal in ordine alle Parte_1
somme richieste, essendo le argomentazioni di parte opponente estranee alle pretese dell'opposta,
aventi ad oggetto fatture per oneri di conferimento relativi al periodo gennaio – giugno 2019.
Rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento della somma corrispondente alla differenza del contributo dovuto dalla società de qua a titolo di costi di ristoro socio - ambientale (royalties) connessi all'uso dell'impianto di smaltimento, concordato in misura maggiore e pari ad euro 7,23 per tonnellata di rifiuti smaltiti, ed erroneamente versato dalla stessa in misura minore e pari ad euro 5,61, avendo il decreto AGER n. 13/2018, nella rideterminazione delle tariffe di smaltimento, definitivamente eliminato l'obbligo di corresponsione del suddetto contributo.
Escludeva, pertanto, l'invocata compensazione delle somme vantate da Controparte_1
[... con il controcredito che la stessa avrebbe asseritamente dovuto versare al medesimo, Pt_1
stante l'inesistenza di un dovere da parte di quest'ultima di corrispondere gli importi richiesti a titolo di royalties.
Rigettava, inoltre, la domanda spiegata dal di pagamento di euro 4.284.386,60, quale costo Pt_1
per le opere di tipo naturalistico ed economico - sociale pattuite e non eseguite dalla società de qua
avendo accertato l'ATP, promosso dall'Ente locale, come i lavori di chiusura dell'impianto di discarica, ancora in corso, non risultassero conclusi e come gli interventi di competenza della società
concessionaria indicati espressamente nel progetto esecutivo fossero stati quantificati in misura inferiore rispetto a quelli indicati dall'opponente, e mancando, comunque, i presupposti di liquidità,
esigibilità e certezza del credito di cui all'art. 1243 c.c.
Riteneva, infine, che non vi fossero i presupposti per condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il , Parte_1
in persona del Sindaco p.t., cui si opponeva in persona del l.r.p.t., Controparte_3
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame. All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il impugna la sentenza de qua, per avere il Parte_1
Tribunale erroneamente ritenuto che abbia adeguatamente assolto Controparte_1
all'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
In particolare, si duole che il primo giudice non abbia dichiarato nullo e, conseguentemente, revocato il d.i. opposto, ritenendo esistente l'obbligo di pagamento delle somme richieste dalla società
appellata, malgrado quest'ultima non abbia prodotto i files xml delle fatture impugnate, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di ingiunzione e, benché la documentazione allegata da a supporto delle suddette fatture e, quindi, a dimostrazione del credito Controparte_1
(estratti notarili attestanti la regolare registrazione delle fatture nei registri contabili, riepiloghi mensili conferimenti indicanti la quantità giornaliera di rifiuti smaltiti di cui alle fatture impugnate, nonché
formulari di certificazione dei rifiuti) sia stata versata in atti tardivamente, ovvero nel giudizio di opposizione, con la memoria ex art 183, co 6 n. 1, al fine di sanare il vizio procurato dal mancato deposito, in tale sede, del fascicolo relativo alla fase monitoria.
Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia ritenuto i riepiloghi-conferimenti, offerti in comunicazione dalla appellata, atti idonei a dimostrare le pretese creditorie da questa vantate, pur trattandosi di dichiarazioni pro se, al pari delle fatture impugnate.
2. Dette doglianza non sono degne di trovare accoglimento.
Orbene - in disparte la circostanza che, nella intestazione di ciascuna delle copie analogiche delle fatture allegate, risulta incontrovertibilmente che le stesse sono state estratte dai files elettronici in formato xml che le contenevano e che, in sede di opposizione, alcuna contestazione è stata sollevata dal in ordine alla mancata produzione dei suddetti atti nel loro formato nativo Parte_1
digitale - occorre rilevare come priva di fondamento risulti l'eccezione, oltreché nuova, sollevata dall'appellante con riguardo al tardivo deposito, da parte dell'appellata, della documentazione volta a provare l'esistenza dell'obbligo di pagamento delle somme di cui alle impugnate fatture, e alla conseguente impossibilità di considerare la suddetta produzione documentale integrazione di quella offerta nella procedura monitoria.
Ed invero - benché la summenzionata contestazione sia stata mossa dall' appellante per la prima Pt_2
volta in questo grado, e malgrado le deduzioni di parte appellante in ordine all'omesso deposito da parte di del fascicolo relativo alla fase monitoria nel giudizio di Controparte_1
opposizione non trovino riscontro alcuno - occorre rilevare come le stesse risultino infondate in virtù
della pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, anche quando i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo non vengono prodotti nuovamente nella fase di opposizione, gli stessi devono ritenersi acquisiti al giudizio anche per le successive fasi di cognizione, permanendo - stante la continuità procedimentale tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione - nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio di “non dispersione della prova ormai acquisita” (Cass. n. 14475/2015, Cass. n. 23455/2018).
Ne deriva che, quand'anche l'appellata abbia depositato in sede di opposizione, ai fini della prova del credito, ulteriore documentazione a supporto delle fatture impugnate e a dimostrazione del credito vantato, il materiale probatorio de quo rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione non può
considerarsi nuova produzione e deve - essendo ammissibile - essere oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, risultando la produzione di elementi nuovi, diretti ad integrare e completare il materiale probatorio versato in atti nel procedimento monitorio, consentita, allo scopo di permettere al creditore di dimostrare la fondatezza della propria pretesa e all'opponente di contestarla (Cass. n.
4825/1977; Cass. ordinanza n. 14473/2019).
Tanto premesso, questo Collegio - esaminata la produzione documentale versata in atti da
[...]
- rileva come l'esistenza del credito di cui alle fatture commerciali poste a Controparte_1
fondamento del d.i. opposto, e dalle quali si evincono sia le prestazioni svolte, che gli importi di cui
è richiesto il pagamento, risulti provata dai formulari di identificazione del rifiuto (FIR), i quali - documentando l'avvenuto trasporto dei rifiuti prodotti dall'Ente opponente fino alla società di smaltimento de qua - confermano quanto riportato nei riepiloghi mensili di conferimento,
unilateralmente redatti dall'appellata, attestanti la quantità di pattume giornalmente smaltita dal
. Parte_1
Rileva, altresì, come la documentazione fornita dalla società opposta – di per sé idonea e sufficiente a dimostrare le prestazioni di cui la società opposta richiede il pagamento – risulti contestata dall'opponente in modo del tutto generico, non avendo l'Ente locale fornito prova alcuna dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi del credito vantato dalla società appellata.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi fondata la pretesa creditoria azionata da
[...]
in via monitoria. Controparte_1
3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, il reitera le domande Parte_1
riconvenzionali, già formulate e respinte in primo grado.
Il collegio prende atto che parte appellante ha rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi alle domande riconvenzionali proposte e rigettate in primo grado, non potendo essere poste in compensazione somme che non sono né certe, né liquide, né esigibili (cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica della difesa di parte appellante).
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis. Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dal , in persona del nei Parte_1 Parte_3
confronti della in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 129/2022 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti Marcello Marcuccio e Rosario Monteduro, dichiaratisi antistatari;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di
Appello, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Annachiara Piccinno, addetta all'Ufficio del Processo presso la Corte
d'Appello di Lecce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.102 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(p.iva: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to Lucio G. Longo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce (LE),
alla Via Imbriani n. 96, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Marcuccio e Rosario Monteduro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in San Cassiano (LE), alla Via Alvanisi n. 30,
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione,
ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 658/2020 del 10.03.2020 (R.G. 11680/2019), emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce,
con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 55.447,50, oltre accessori, dovuta in virtù di fatture commerciali emesse e non
pagate dall'Amministrazione Comunale, relative ai costi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani
nell'impianto gestito dalla odierna opposta. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre
Giudicante, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare che il non è debitore Parte_1
della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020, emesso dal Tribunale di Lecce in
data 10.03.2020 e, per l'effetto, 2) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace detto
decreto ingiuntivo, perché palesemente illegittimo;
3) per ulteriore effetto, condannare
[...]
in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 primo ed ultimo comma, alla somma Controparte_1
che sarà ritenuta equa e giusta dall'Illustre Giudicante;
4) in accoglimento della prima spiegata
riconvenzionale, formulata dal , in persona del p.t., accertare e Parte_1 CP_2
dichiarare che in persona del l.r.p.t., ha versato in favore del Controparte_1
la minore somma di € 5,61 per tonnellata di rifiuti, invece della somma dovuta Parte_1
pari ad € 7,23; 5) sempre in accoglimento della prima spiegata riconvenzionale, accertare e
dichiarare che il , per la minore somma versata di cui al n. 4, vanta un credito, Parte_1
per differenza, nei confronti di in persona del l.r.p.t., pari ad € Controparte_1
490.808,03, oltre ad € 5.618,85 per interessi legali, nonché ulteriori interessi legali maturandi sino
al saldo e rivalutazione monetaria;
6) per l'effetto, condannare la medesima Controparte_1
in persona del l.r.p.t., a corrispondere al , in persona del Sindaco
[...] Parte_1 p.t., tale maggiore somma creditoria di € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, nonché interessi legali
maturandi sino al saldo e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o minore che risulterà
in corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace
il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020, emesso dal Tribunale di Lecce in data 10.03.2020; 7) in
via subordinata, in accoglimento sempre della prima domanda riconvenzionale formulata
dall'opponente, qualora il debito gravante sulla società opposta fosse non liquido, ma di facile e
pronta liquidazione, accertare e dichiarare comunque il credito vantato dall'opponente nella misura
di € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, nonché interessi legali maturandi sino al saldo e rivalutazione
monetaria, o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto 8)
condannare in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., la somma di € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, Parte_1
nonché interessi legali maturandi sino al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà in
corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il
decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data 10.03.2020; 9) in via
ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi che le somme vantate con il decreto ingiuntivo opposto
fossero in tutto o in parte riconosciute, in accoglimento della prima domanda riconvenzionale
formulata dall'opponente , in persona del Sindaco p.t., accertare e dichiarare Parte_1
che il credito vantato dal medesimo opponente nei confronti di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., è pari ad € 490.808,03, oltre ad € 5.618,85, nonché interessi legali maturandi
sino al saldo e rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso
di causa e, per l'effetto 10) dichiarare, previa compensazione legale tra i reciproci debiti gravanti
sulle rispettive parti processuali, per le quantità corrispondenti, e dal giorno della loro coesistenza
monetaria, il maggior credito vantato dall'opponente , in persona del Sindaco Parte_1
p.t. e, contestualmente, condannare la medesima in persona del l.r. Controparte_1
p.t., a corrispondere al , in persona del Sindaco p.t., la maggior somma Parte_1
creditoria pari ad € 440.979,38 o a quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria;
11) in accoglimento della seconda spiegata domanda
riconvenzionale, accertare e dichiarare l'obbligo assunto da , in Controparte_1
persona del .r.p.t., nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., in sede di gara Parte_1
d'appalto di realizzare le opere per come indicate in narrativa e risultanti dai documenti di gara;
12) sempre in virtù della seconda spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, altresì,
l'inadempimento da parte di in persona del l.r.p.t., rispetto Controparte_1
all'assunzione del predetto obbligo e, quindi, rispetto alla realizzazione delle predette opere;
13) per
l'effetto, condannare la medesima in persona del l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere al , in persona del p.t., quale risarcimento per Parte_1 CP_2
equivalente, la somma di € 4.284.386,60, corrispondente al costo delle opere non eseguite, oltre
interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o
minore che risulterà in corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data
10.03.2020; 14) in via subordinata, in accoglimento sempre della seconda domanda riconvenzionale
formulata dall'opponente, qualora il debito gravante sulla società opposta fosse non liquido, ma di
facile e pronta liquidazione, accertare e dichiarare comunque il credito vantato dall'opponente nella
misura di € 4.284.386,60, nonché interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione
monetaria, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e per l'effetto 15)
condannare la medesima in persona del legale rappr. p.t., a Controparte_1
corrispondere in favore del , in persona del Sindaco p.t., la somma di € Parte_1
4.284.386,60, nonché interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria, o quella
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, provvedendo, di guisa, a revocare e/o
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 10.03.2020; 16) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi le
somme vantate con il decreto ingiuntivo opposto fossero in tutto o in parte riconosciute, in
accoglimento della seconda domanda riconvenzionale formulata dall'opponente Parte_1 , in persona del Sindaco p.t., accertare e dichiarare il credito vantato dal medesimo
[...]
opponente nei confronti di in persona del l.r.p.t., essere pari ad € Controparte_1
4.284.386,60, nonché interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria, o a quella
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e, per l'effetto 17) dichiarare, previa
compensazione legale tra i reciproci debiti gravanti sulle rispettive parti processuali, per le quantità
corrispondenti e dal giorno della loro coesistenza monetaria, il maggior credito vantato
dall'opponente , in persona del Sindaco p.t. e, contestualmente condannare la Parte_1
medesima in persona del l.r.p.t., a corrispondere l'ulteriore maggior Controparte_1
somma creditoria, pari ad € 4.228.939,10, o quella maggiore o minore per come risulterà in corso
di causa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria;
18) per ulteriore
effetto, ritenute per vere le somme portate dal decreto ingiuntivo, ed apportate le chieste
compensazioni con la somma complessiva vantata dal , in virtù di entrambe le Parte_1
domande riconvenzionali, e così pari ad € 4.780.813,48, condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., a pagare in favore del , in persona del Sindaco p.t., per Parte_1
differenza, la somma complessiva di € 4.725.365,98, oltre interessi dalla maturazione al saldo e
rivalutazione monetaria;
19) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opponente ha eccepito la nullità della procura e del decreto ingiuntivo, perché “il ricorso per
decreto ingiuntivo reca la dicitura “in virtù di mandato a margine del presente atto” senza, però,
che detta procura sia effettivamente esistente, ma ritrovando solo in atti altra prima pagina del
ricorso avente solo quest'ultima un mandato a margine”, sicché non vi sarebbe “alcuna certezza che
la procura allegata di seguito, con pagina isolata, si riferisca al ricorso per decreto ingiuntivo nella
sua interezza ed oggetto di notifica”.
Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto nel ricorso monitorio, sostenendo che le
somme portate dal decreto ingiuntivo non sono in alcun modo dovute, ed instando altresì, in via
riconvenzionale, per il pagamento delle somme dovute da per aver versato, per Controparte_1 più tempo, la somma di € 5,61/t invece di quella di € 7,23/t assunta in sede di gara d'appalto, nonché
per il pagamento della somma di € 4.284.386,68, quale quantificazione del costo per la realizzazione
di opere di tipo naturalistico ed economico-sociale concordate e non eseguite dall'opposta.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha impugnato e contestato Controparte_1
quanto tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, instando per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lecce così provvedere: a) in via preliminare
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c.; b) rigettare in
toto, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa, la spiegata opposizione
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 3270/2019 D.I.; c) rigettare, in quanto infondate in
fatto e in diritto, le spiegate domande riconvenzionali;
d) condannare il , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi
in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
La causa – rigettata, con ordinanza del 3.11.2020, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – veniva istruita mediante produzione documentale, e decisa con sentenza n. 129/2022, pubblicata in data 18.01.2022, con cui il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione, nonché le domande riconvenzionali formulate dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo de quo, e condannava il al Parte_1
pagamento delle spese in favore dei procuratori antistatari della società opposta.
In particolare, il giudice adito – ritenuta infondata l'eccezione di nullità della procura, che risultava riconducibile al ricorso monitorio, in quanto rilasciata su foglio separato a margine della prima pagina di atto identico per contenuto alla prima pagina di quello impugnato – rilevava l'esistenza del credito vantato da avendo quest'ultima dato prova del fatto costitutivo della Controparte_1
pretesa azionata in via monitoria, mediante allegazione delle fatture - emesse e recapitate all'opponente, per ogni mese di riferimento - e del riepilogo conferimenti, attestante la stessa quantità
di rifiuti smaltiti riportata nelle prime. Evidenziava come alcuna contestazione fosse stata mossa dal in ordine alle Parte_1
somme richieste, essendo le argomentazioni di parte opponente estranee alle pretese dell'opposta,
aventi ad oggetto fatture per oneri di conferimento relativi al periodo gennaio – giugno 2019.
Rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento della somma corrispondente alla differenza del contributo dovuto dalla società de qua a titolo di costi di ristoro socio - ambientale (royalties) connessi all'uso dell'impianto di smaltimento, concordato in misura maggiore e pari ad euro 7,23 per tonnellata di rifiuti smaltiti, ed erroneamente versato dalla stessa in misura minore e pari ad euro 5,61, avendo il decreto AGER n. 13/2018, nella rideterminazione delle tariffe di smaltimento, definitivamente eliminato l'obbligo di corresponsione del suddetto contributo.
Escludeva, pertanto, l'invocata compensazione delle somme vantate da Controparte_1
[... con il controcredito che la stessa avrebbe asseritamente dovuto versare al medesimo, Pt_1
stante l'inesistenza di un dovere da parte di quest'ultima di corrispondere gli importi richiesti a titolo di royalties.
Rigettava, inoltre, la domanda spiegata dal di pagamento di euro 4.284.386,60, quale costo Pt_1
per le opere di tipo naturalistico ed economico - sociale pattuite e non eseguite dalla società de qua
avendo accertato l'ATP, promosso dall'Ente locale, come i lavori di chiusura dell'impianto di discarica, ancora in corso, non risultassero conclusi e come gli interventi di competenza della società
concessionaria indicati espressamente nel progetto esecutivo fossero stati quantificati in misura inferiore rispetto a quelli indicati dall'opponente, e mancando, comunque, i presupposti di liquidità,
esigibilità e certezza del credito di cui all'art. 1243 c.c.
Riteneva, infine, che non vi fossero i presupposti per condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il , Parte_1
in persona del Sindaco p.t., cui si opponeva in persona del l.r.p.t., Controparte_3
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame. All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il impugna la sentenza de qua, per avere il Parte_1
Tribunale erroneamente ritenuto che abbia adeguatamente assolto Controparte_1
all'onere di provare l'esistenza del credito vantato.
In particolare, si duole che il primo giudice non abbia dichiarato nullo e, conseguentemente, revocato il d.i. opposto, ritenendo esistente l'obbligo di pagamento delle somme richieste dalla società
appellata, malgrado quest'ultima non abbia prodotto i files xml delle fatture impugnate, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di ingiunzione e, benché la documentazione allegata da a supporto delle suddette fatture e, quindi, a dimostrazione del credito Controparte_1
(estratti notarili attestanti la regolare registrazione delle fatture nei registri contabili, riepiloghi mensili conferimenti indicanti la quantità giornaliera di rifiuti smaltiti di cui alle fatture impugnate, nonché
formulari di certificazione dei rifiuti) sia stata versata in atti tardivamente, ovvero nel giudizio di opposizione, con la memoria ex art 183, co 6 n. 1, al fine di sanare il vizio procurato dal mancato deposito, in tale sede, del fascicolo relativo alla fase monitoria.
Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia ritenuto i riepiloghi-conferimenti, offerti in comunicazione dalla appellata, atti idonei a dimostrare le pretese creditorie da questa vantate, pur trattandosi di dichiarazioni pro se, al pari delle fatture impugnate.
2. Dette doglianza non sono degne di trovare accoglimento.
Orbene - in disparte la circostanza che, nella intestazione di ciascuna delle copie analogiche delle fatture allegate, risulta incontrovertibilmente che le stesse sono state estratte dai files elettronici in formato xml che le contenevano e che, in sede di opposizione, alcuna contestazione è stata sollevata dal in ordine alla mancata produzione dei suddetti atti nel loro formato nativo Parte_1
digitale - occorre rilevare come priva di fondamento risulti l'eccezione, oltreché nuova, sollevata dall'appellante con riguardo al tardivo deposito, da parte dell'appellata, della documentazione volta a provare l'esistenza dell'obbligo di pagamento delle somme di cui alle impugnate fatture, e alla conseguente impossibilità di considerare la suddetta produzione documentale integrazione di quella offerta nella procedura monitoria.
Ed invero - benché la summenzionata contestazione sia stata mossa dall' appellante per la prima Pt_2
volta in questo grado, e malgrado le deduzioni di parte appellante in ordine all'omesso deposito da parte di del fascicolo relativo alla fase monitoria nel giudizio di Controparte_1
opposizione non trovino riscontro alcuno - occorre rilevare come le stesse risultino infondate in virtù
della pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, anche quando i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo non vengono prodotti nuovamente nella fase di opposizione, gli stessi devono ritenersi acquisiti al giudizio anche per le successive fasi di cognizione, permanendo - stante la continuità procedimentale tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione - nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio di “non dispersione della prova ormai acquisita” (Cass. n. 14475/2015, Cass. n. 23455/2018).
Ne deriva che, quand'anche l'appellata abbia depositato in sede di opposizione, ai fini della prova del credito, ulteriore documentazione a supporto delle fatture impugnate e a dimostrazione del credito vantato, il materiale probatorio de quo rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione non può
considerarsi nuova produzione e deve - essendo ammissibile - essere oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, risultando la produzione di elementi nuovi, diretti ad integrare e completare il materiale probatorio versato in atti nel procedimento monitorio, consentita, allo scopo di permettere al creditore di dimostrare la fondatezza della propria pretesa e all'opponente di contestarla (Cass. n.
4825/1977; Cass. ordinanza n. 14473/2019).
Tanto premesso, questo Collegio - esaminata la produzione documentale versata in atti da
[...]
- rileva come l'esistenza del credito di cui alle fatture commerciali poste a Controparte_1
fondamento del d.i. opposto, e dalle quali si evincono sia le prestazioni svolte, che gli importi di cui
è richiesto il pagamento, risulti provata dai formulari di identificazione del rifiuto (FIR), i quali - documentando l'avvenuto trasporto dei rifiuti prodotti dall'Ente opponente fino alla società di smaltimento de qua - confermano quanto riportato nei riepiloghi mensili di conferimento,
unilateralmente redatti dall'appellata, attestanti la quantità di pattume giornalmente smaltita dal
. Parte_1
Rileva, altresì, come la documentazione fornita dalla società opposta – di per sé idonea e sufficiente a dimostrare le prestazioni di cui la società opposta richiede il pagamento – risulti contestata dall'opponente in modo del tutto generico, non avendo l'Ente locale fornito prova alcuna dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi del credito vantato dalla società appellata.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi fondata la pretesa creditoria azionata da
[...]
in via monitoria. Controparte_1
3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, il reitera le domande Parte_1
riconvenzionali, già formulate e respinte in primo grado.
Il collegio prende atto che parte appellante ha rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi alle domande riconvenzionali proposte e rigettate in primo grado, non potendo essere poste in compensazione somme che non sono né certe, né liquide, né esigibili (cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica della difesa di parte appellante).
4. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis. Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dal , in persona del nei Parte_1 Parte_3
confronti della in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 129/2022 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti Marcello Marcuccio e Rosario Monteduro, dichiaratisi antistatari;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di
Appello, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Annachiara Piccinno, addetta all'Ufficio del Processo presso la Corte
d'Appello di Lecce.