TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/11/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 433 / 2022
Il giudice AL Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte resistente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 433 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ON RA e DA VI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: impugnazione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso del 7 febbraio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2021 00013389 89 000 emesso dall' Controparte_2
, per il pagamento di euro €. 4.597,51, a titolo di contributi previdenziali
[...]
dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2014; eccepiva la Controparte_3
decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46/99 nonché l'illegittimità della pretesa manifestata dall' per l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di versamento dei CP_1
contributi previdenziali alla Gestione Separata Liberi Professionisti. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente circa l'infondatezza del ricorso,
di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente poiché
il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Pertanto, la notifica dell'avviso di addebito in data 27/12/2021 deve ritenersi tempestiva.
Nel merito, parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, in ragione del fatto che, da un lato, quale dipendente del Comune di Palermo, avrebbe versato all i CP_1
contributi previdenziali, dall'altro, quale architetto, avrebbe versato ad i CP_4
contributi integrativi dovuti per legge.
Orbene, si richiama ex art. 117 disp. att. c.p.c. un orientamento che si condivide del presente
Tribunale (cfr. Tribunale di Agrigento, sent. n. 532/2017), secondo cui “l'art 2, comma 26 legge
335/1995, in merito alla Gestione Separata, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al
comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attività”.
La norma, come è evidente, ha istituito presso l' una nuova forma di previdenza obbligatoria, CP_1
dal carattere residuale, destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel
mercato del lavoro, prive di iscrizione in appositi albi, nonché quelle attività che la giurisprudenza
definisce atipiche, quali le collaborazioni coordinate e continuative (parasubordinati) e gli incaricati
alla vendita a domicilio (o “venditori porta a porta”). Il principio contenuto nell'art. 2, co. 26 della
legge 335/95, che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei
“soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto,
altresì, in coordinato disposto con il precedente art. 2 co. 25, che prevede una tutela previdenziale ad
hoc (per la cui attuazione il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare apposite norme,
delega puntualmente attuata con l'emanazione del d.lgs. 103/1996, recante norme “in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”)
testualmente “in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza
vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato alla iscrizione ad appositi albi o elenchi”. Ne
consegue, coerentemente con il carattere residuale della tutela previdenziale in oggetto, che non
CP_ possono ritenersi soggetti all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata quanti per
l'esercizio di una attività libero-professionale (ancorché non in via esclusiva) sono tenuti all'iscrizione
in apposito albo professionale, dal momento che per questi ultimi il legislatore ha predisposto
specifiche forme di tutela previdenziale obbligatoria. Questa regola, desumibile dal disposto normativo
sopra citato, è stata esplicitata dall'art. 18 comma 12 del decreto legge 98/2011, convertito nella legge testualmente: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1
svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali,
ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai
rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Venendo al caso sottoposto all'odierno scrutinio, nell'anno 2014 il ricorrente ha lavorato quale architetto, attività per cui l'ordinamento prevede l'obbligo di iscrizione ad un apposito albo professionale;
pertanto, egli è stato assoggettato per la suddetta attività al versamento contributivo in favore di , sia pure in relazione al solo contributo CP_4
integrativo.
Per tale motivo il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato poiché le somme ingiunte non sono dovute e con condanna di parte resistente alla cancellazione dello stesso alla Gestione Separata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, ordina la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente alla Gestione Separata disposta dall' annulla l'avviso di addebito opposto e CP_1
dichiara non dovuti i contributi pretesi dall' a tale titolo per l'anno 2014; CP_1
condanna altresì l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
AL Di LV
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 luglio 2011 n. 111, il quale – con norma di interpretazione autentica, applicabile pertanto
retroattivamente anche alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore – recita
SEZIONE LAVORO
R.G. 433 / 2022
Il giudice AL Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 19/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte resistente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 433 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ON RA e DA VI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: impugnazione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso del 7 febbraio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2021 00013389 89 000 emesso dall' Controparte_2
, per il pagamento di euro €. 4.597,51, a titolo di contributi previdenziali
[...]
dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2014; eccepiva la Controparte_3
decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46/99 nonché l'illegittimità della pretesa manifestata dall' per l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di versamento dei CP_1
contributi previdenziali alla Gestione Separata Liberi Professionisti. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente circa l'infondatezza del ricorso,
di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente poiché
il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19.
Pertanto, la notifica dell'avviso di addebito in data 27/12/2021 deve ritenersi tempestiva.
Nel merito, parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, in ragione del fatto che, da un lato, quale dipendente del Comune di Palermo, avrebbe versato all i CP_1
contributi previdenziali, dall'altro, quale architetto, avrebbe versato ad i CP_4
contributi integrativi dovuti per legge.
Orbene, si richiama ex art. 117 disp. att. c.p.c. un orientamento che si condivide del presente
Tribunale (cfr. Tribunale di Agrigento, sent. n. 532/2017), secondo cui “l'art 2, comma 26 legge
335/1995, in merito alla Gestione Separata, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al
comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attività”.
La norma, come è evidente, ha istituito presso l' una nuova forma di previdenza obbligatoria, CP_1
dal carattere residuale, destinata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel
mercato del lavoro, prive di iscrizione in appositi albi, nonché quelle attività che la giurisprudenza
definisce atipiche, quali le collaborazioni coordinate e continuative (parasubordinati) e gli incaricati
alla vendita a domicilio (o “venditori porta a porta”). Il principio contenuto nell'art. 2, co. 26 della
legge 335/95, che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei
“soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto,
altresì, in coordinato disposto con il precedente art. 2 co. 25, che prevede una tutela previdenziale ad
hoc (per la cui attuazione il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare apposite norme,
delega puntualmente attuata con l'emanazione del d.lgs. 103/1996, recante norme “in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”)
testualmente “in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza
vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato alla iscrizione ad appositi albi o elenchi”. Ne
consegue, coerentemente con il carattere residuale della tutela previdenziale in oggetto, che non
CP_ possono ritenersi soggetti all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata quanti per
l'esercizio di una attività libero-professionale (ancorché non in via esclusiva) sono tenuti all'iscrizione
in apposito albo professionale, dal momento che per questi ultimi il legislatore ha predisposto
specifiche forme di tutela previdenziale obbligatoria. Questa regola, desumibile dal disposto normativo
sopra citato, è stata esplicitata dall'art. 18 comma 12 del decreto legge 98/2011, convertito nella legge testualmente: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1
svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali,
ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai
rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Venendo al caso sottoposto all'odierno scrutinio, nell'anno 2014 il ricorrente ha lavorato quale architetto, attività per cui l'ordinamento prevede l'obbligo di iscrizione ad un apposito albo professionale;
pertanto, egli è stato assoggettato per la suddetta attività al versamento contributivo in favore di , sia pure in relazione al solo contributo CP_4
integrativo.
Per tale motivo il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato poiché le somme ingiunte non sono dovute e con condanna di parte resistente alla cancellazione dello stesso alla Gestione Separata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, ordina la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente alla Gestione Separata disposta dall' annulla l'avviso di addebito opposto e CP_1
dichiara non dovuti i contributi pretesi dall' a tale titolo per l'anno 2014; CP_1
condanna altresì l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Agrigento, 19/11/2025.
IL GIUDICE
AL Di LV
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 luglio 2011 n. 111, il quale – con norma di interpretazione autentica, applicabile pertanto
retroattivamente anche alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore – recita