TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2356/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e promossa
DA
(C.F. ) nato ad [...] il 16.3.1985 e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Biagio Manna;
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025. In data 19.11.2024 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26.9.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., domanda cumulativa
[...] diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 18.06.2011.
All'uopo, i ricorrenti esponevano che dall'unione coniugale nascevano due figlie, nata il Per_1
26/09/2010, e nata il [...], e che, in tempi recenti, la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile.
Nel corso del presente giudizio, con sentenza n. 243/2024 pubblicata il 11.11.2024 il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale di essi coniugi. Disposta la remissione della causa sul ruolo, con le note depositate in data 26.6.2025, per l'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno confermato la volontà già espressa con l'atto introduttivo e chiesto congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni ivi indicate.
La causa è stata dunque rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda di divorzio avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Avellino pubblicata l'11.11.2024.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente per oltre sei mesi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, come richiamate nelle note di trattazione scritta depositate il 26.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino il 18.6.2011 da e (Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2 di AVELLINO con Atto N. 63 parte II serie A - anno 2011), alle condizioni concordate dalle parti;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2356/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e promossa
DA
(C.F. ) nato ad [...] il 16.3.1985 e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Biagio Manna;
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025. In data 19.11.2024 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26.9.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., domanda cumulativa
[...] diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 18.06.2011.
All'uopo, i ricorrenti esponevano che dall'unione coniugale nascevano due figlie, nata il Per_1
26/09/2010, e nata il [...], e che, in tempi recenti, la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile.
Nel corso del presente giudizio, con sentenza n. 243/2024 pubblicata il 11.11.2024 il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale di essi coniugi. Disposta la remissione della causa sul ruolo, con le note depositate in data 26.6.2025, per l'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno confermato la volontà già espressa con l'atto introduttivo e chiesto congiuntamente pronunciarsi il divorzio alle condizioni ivi indicate.
La causa è stata dunque rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda di divorzio avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Avellino pubblicata l'11.11.2024.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente per oltre sei mesi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, come richiamate nelle note di trattazione scritta depositate il 26.6.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino il 18.6.2011 da e (Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2 di AVELLINO con Atto N. 63 parte II serie A - anno 2011), alle condizioni concordate dalle parti;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano