Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1945/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1945 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CodiceFiscale_1
(P.I. ), (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 CodiceFiscale_3
Dario Nardone come da procura in atti OPPONENTI
E
Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Modesti come da procura in atti OPPOSTA
NONCHE'
1
rappresentante "pro tempore", quale cessionaria dei crediti della rappresentata dalla CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maccallini come da procura in atti Controparte_4
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della e convenivano in giudizio, Controparte_1 Parte_2 Parte_3
davanti a questo Tribunale, la Controparte_2
Contr (di seguito ), in persona del legale rappresentante "pro tempore",
[...]
e proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 127.851,37, oltre interessi e spese, in forza del contratto di mutuo fondiario ai
Contr rogiti del notaio stipulato il 26 giugno 2013 tra la e la ed Persona_1 Controparte_1
in relazione al quale , e avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
concesso ipoteca su immobili di loro proprietà, così come identificati all'art. 7 del contratto.
A sostegno, gli opponenti eccepivano la inidoneità del contratto di mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc nonché la pattuizione usuraria originaria del TEG promesso in caso di estinzione o risoluzione anticipata;
ed ancora deducevano, in via subordinata: la illegittimità del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla nel piano di CP_2
ammortamento del contratto in esame e l'indeterminatezza del TAN;
la discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo;
l'inesistenza del debito scaduto alla data di risoluzione e alla data del precetto, l'inefficacia della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine nonché la nullità del precetto per difetto del requisito di esigibilità del credito ex art. 474 cpc.
Alla luce di tanto, gli opponenti formulavano le conclusioni come da atto di citazione.
Contr Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 28 luglio 2020 il precedente istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2 Con atto del 21 luglio 2023 interveniva in giudizio, ex art. 111 cpc, la CP_3 [...]
di seguito , in persona del legale rappresentante "pro Controparte_3 CP_3
Contr tempore", quale cessionaria dei crediti della rappresentata dalla Controparte_4
Contr facendo proprie le argomentazioni, difese e conclusioni della .
Così compendiati i fatti di causa, il Tribunale è chiamato in primo luogo ad esaminare l'eccezione sollevata dagli opponenti (a seguito dell'intervento ex art. 111 cpc) di difetto di legittimazione attiva della per inesistenza del contratto di cessione e mancata prova della titolarità del credito per CP_3
cui si procede.
L'eccezione è infondata, per le ragioni di seguito specificate.
Si premette che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. Cass. n. 5617/20), sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni.
Ed allora, nella specie riveste particolare rilievo, ai fini che qui interessano, il comportamento
Contr tenuto dalle parti contraenti e, in particolare, dalla la quale, parte costituita nel presente giudizio, nulla ha eccepito né contestato a seguito dell'intervento della che ha CP_3
Contr espressamente dichiarato di essere succeduta alla ai sensi dell'art. 58 TUB anche con riferimento alla posizione creditoria oggetto della presente opposizione, così dichiarandosi nuova titolare del credito e legittimata all'incasso dello stesso.
A tanto si aggiunga che la società intervenuta ha prodotto, con la comparsa conclusionale, documentazione - non contestata dagli opponenti - da cui risulta il suo intervento ex art. 111 cpc, quale nuova titolare del credito, anche in seno alla procedura esecutiva n. 195/20 promossa dalla Contr
nei confronti di (uno degli opponenti nel presente giudizio), per il recupero Parte_2
del credito di cui al precetto oggi opposto.
Contr Anche nella richiamata procedura esecutiva la non ha sollevato alcuna eccezione circa la costituzione della cessionaria.
Si osserva, altresì, che nell'ambito del richiamato giudizio il debitore e la hanno depositato CP_3
istanza congiunta per anticipare l'udienza già fissata per l'estinzione della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
La predisposizione dell'istanza congiunta evidenzia l'esplicito riconoscimento, da parte del debitore, della titolarità e legittimazione della cessionaria, quale creditrice;
ed anche all'udienza del
3 19.12.2024 l'esecutato nulla ha eccepito, acconsentendo a che la cessionaria portasse all'incasso le somme versate a titolo di conversione. Contr Anche la non si è opposta al fatto che il suddetto importo venisse versato in favore della cessionaria, quale successore a titolo particolare del credito di cui trattasi.
Contr Dal complesso di tali circostanze e considerato il descritto comportamento tenuto dalla nel presente giudizio e nel corso dell'esecuzione immobiliare di cui sopra, ben può ritenersi dimostrata non solo la sussistenza del contratto di cessione richiamato dalla (ed indicato nell'avviso di CP_3
cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. n. 42/2023, in atti), ma anche la titolarità, in capo all'intervenuta, del credito per cui si procede.
Di qui il rigetto delle eccezioni in parola.
Ciò posto, e passando all'esame dei singoli motivi di opposizione, gli istanti hanno innanzitutto eccepito l'inidoneità del mutuo fondiario del 26 giugno 2013 ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc, in ragione della traditio fittizia della somma;
tanto in base all'art. 1 del contratto, il quale prevede, testualmente: "L'importo del mutuo, contestualmente al presente atto, viene erogato dalla banca alla parte mutuataria la quale con la sottoscrizione in calce ne rilascia ampia quietanza.
La parte mutuataria... costituisce, in deposito cauzionale presso la l'importo del mutuo... per CP_2
la complessiva somma di euro... 118.609,23, che verrà svincolata dalla Banca a favore della parte mutuataria stessa allorchè la stessa abbia esattamente e tempestivamente adempiuto a tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, ivi comprese quelle di seguito riportate:...".
Nelle note di trattazione scritta del 20.11.2024 gli opponenti hanno ulteriormente supportato l'eccezione sollevata richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 12007/24.
Ebbene, con specifico riguardo alla possibilità, per il mutuatario, di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la banca mutuante, è stato chiarito che: "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali" (Cass. n. 9229/22; si veda anche
Cass. n. 5654/23).
E, d'altro canto, la costituzione da parte della mutuataria della somma erogata in deposito cauzionale infruttifero si traduce in un vero e proprio atto dispositivo, che presuppone l'avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro (e dunque comprova l'effettività della traditio in favore del cliente, che ne rilascia apposita quietanza, come nella specie).
4 Ne deriva che il meccanismo negoziale previsto dal riportato art. 1 del mutuo, in forza del quale il mutuatario, ricevuta la somma, la costituisce in deposito cauzionale presso la banca mutuante, vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario.
Le successive pattuizioni accessorie rappresentano espressione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.
Tale orientamento è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, si sono espresse sulla validità del mutuo quale titolo esecutivo, nel caso in cui la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
In particolare, le SS.UU. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto“.
Pertanto, il motivo di opposizione appare privo di fondamento, in quanto il contratto in esame costituisce senza alcun dubbio un valido titolo esecutivo.
Pure infondati devono ritenersi gli assunti degli opponenti in punto di usura.
Ed invero, premesso che nel contratto oggetto di causa non è stata pattuita alcuna percentuale di costo in caso di estinzione anticipata del finanziamento (art. 6), si osserva, in ogni caso ed in linea
5 generale, che la penale di estinzione anticipata costituisce una voce che non va considerata ai fini del superamento del tasso soglia usura.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte, "la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione,
a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(Cass. n. 8109/22).
Ed ancora: "La commissione di estinzione anticipata è un corrispettivo per il diritto di recesso riconosciuto in favore del mutuatario e quindi non rappresenta una remunerazione, né è collegata all'erogazione del credito, ma costituisce un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso. Come tale la commissione di estinzione anticipata non può farsi rientrare nella formula del TEG ai fini della verifica del tasso soglia usurario" (Tribunale Bari, sez. II, 22/09/2023,
n. 3662).
Parimenti infondato è l'assunto degli opponenti in ordine alla illegittimità del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla nel piano di ammortamento alla CP_2
francese.
In materia, si richiamano i principi da ultimo affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130/24.
In particolare, le Sezioni Unite hanno premesso che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che "il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
6 progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via".
Con il descritto meccanismo, la generazione di interessi su interessi e, quindi, l'anatocismo, è dunque preclusa, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
L'aumento della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi, in sostanza, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacchè vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
Il maggior ammontare di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo, cui il cliente decide di accedere attraverso la stipulazione del contratto in vista di vantaggi diversi ed ulteriori come può essere ad esempio quello di aver mantenuto la rata costante durante tutto il periodo del mutuo.
Hanno quindi precisato le SS.UU. che "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo... l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
”quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN
7 e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente"
(Cass. Sez. Un. n. 15130/2024, cit.).
Pertanto, nessun costo occulto è stato applicato.
Da ultimo, quanto alla asserita discrasia tra il TAEG pattuito e quello applicato, il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. n.
39169/21).
La difforme indicazione dell'ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito;
pertanto l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'omessa e/o errata CP_2
Par indicazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della banca (Tribunale Milano, 26 ottobre 2017).
Anche il motivo in esame, pertanto, deve ritenersi privo di fondamento.
Sulla base di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione e che non rendono necessario disporre la invocata CTU, deve concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
e nei confronti della CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante "pro tempore", con l'intervento ex art. 111 cpc della
[...]
in persona del legale rappresentante "pro tempore", quale Controparte_3
8 Contr cessionaria dei crediti della , rappresentata dalla ogni ulteriore istanza, Controparte_4
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.850,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della Controparte_2
[...
e di euro 6.805,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della
Controparte_3
Così deciso in Pescara, il giorno 8 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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