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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24481/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24481/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VOLPIN MONICA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 06/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in SAN PIETRO VAL Parte_1 Parte_2 LEMINA (TO) il 25/09/2011. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: e , il 27/07/2017. Per_2
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze e dando atto della rinuncia alla domanda di scioglimento del matrimonio richiesta nel ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Luserna San Giovanni via Tolosano, 21 sita al secondo piano, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, alla moglie che la abiterà unitamente ai figli minori.
DA' ATTO che il marito ha lasciato la casa coniugale trasferendosi, nel medesimo immobile, al primo piano ove ha portato con sé i propri effetti personali, fatti salvi diversi accordi tra le parti relativamente ad alcuni beni attualmente rimasti nell'abitazione ubicata al secondo piano. L'immobile di proprietà delle parti al 50% è composto di due piani fuori terra: il primo piano, in comproprietà tra i ricorrenti, è abitato dal marito, mentre il secondo piano, sempre in comproprietà al 50% tra le parti, è abitato dalla moglie e dai figli. Per_ AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con facoltà di agire in via disgiunta per Per_2 l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.). I minori avranno la residenza presso la mamma.
DISPONE che i minori possano vedere il padre secondo il seguente calendario: Per_ a) per la prima settimana, la mamma porterà e a scuola il lunedì mattina e li prenderà all'uscita Per_2 tenendoli con sé fino alla mattina del venerdì quando li riporterà a scuola. All'uscita i figli saranno presi dal padre col quale rimarranno per il fine settimana e fino alla mattina del lunedì quando il medesimo li porterà a scuola.
b) Per la seconda settimana la mamma li prenderà all'uscita da scuola il lunedì e li terrà con sé fino al giorno successivo – martedì – quando li riaccompagnerà a scuola. Ivi, all'uscita saranno presi dal papà che li terrà con sé fino alla mattina del giovedì. Il giovedì mattina il padre li accompagnerà a scuola e la mamma li prenderà all'uscita tenendoli con sé dal giovedì pomeriggio, per l'intero fine settimana e fino al nuovo accompagnamento a scuola del lunedì mattina. E così via secondo lo schema esposto.
Nel PERIODO EXTRA SCOLASTICO ED ESTIVO, il luogo di scambio sarà il campo estivo o l'estate ragazzi come da scelta comune.
VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
La decisione sarà congiunta e di comune accordo con ampia libertà.
In caso di mancato diverso accordo, varrà il seguente regime.
Il Natale verrà trascorso insieme fatti salvi diversi e migliori accordi, ma sempre fatto salvo il diritto dei bambini di trascorrere il Natale con entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 Il periodo 26/12 – 01/01 dal 2024 sarà trascorso dai figli col papà, mentre dal 01/01 al 06/01 con la mamma e così via ad anni alterni.
Tutte le altre festività infrannuali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Pasqua, Pasquetta, vacanze di Carnevale, feste patronali e così via) saranno alternate.
Si concorda che, in caso di mancato accordo diverso, per l'anno 2024 l'alternanza partirà col turno materno.
Per il compleanno dei genitori le parti concordano che: Per_
• compleanno mamma 13 ottobre: verrà festeggiato congiuntamente con e alla presenza di Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi migliori accordi e, in caso di impossibilità della contemporanea presenza, Per_ sarà data precedenza alla presenza della mamma con la quale e rimarranno a prescindere Per_2 dalla cadenza settimanale e in deroga allo schema di cui sopra;
Per_
• compleanno papà 14 agosto: verrà festeggiato congiuntamente con e alla presenza di Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi migliori accordi e, in caso di impossibilità della contemporanea presenza, Per_ sarà data precedenza alla presenza del papà con il quale e rimarranno a prescindere dalla Per_2 cadenza settimanale e in deroga allo schema di cui sopra.
PERIODI DI VACANZA (estivi e non)
Entrambi i genitori possono andare in vacanza e viaggiare (sia nello Stato di residenza che all'estero) Per_ durante il periodo in cui hanno con sé e . Per_2
Le parti potranno trascorrere un periodo di vacanza coi figli di una o due settimane anche non consecutive. Per_ Tali periodi di vacanza non dovranno interferire con il calendario scolastico/accademico di e , Per_2 fatti salvi diversi accordi.
I periodi di vacanza estiva dovranno essere calendarizzati entro il 31 maggio di ogni anno e comunicati
– anche nella destinazione – entro il medesimo termine;
i periodi di vacanza infra-annuali dovranno essere concordati il prima possibile e comunicati – anche nei luoghi di destinazione – in ogni caso un mese prima.
DA' ATTO che, per quanto riguarda le Immagini/ foto dei figli su siti internet o social network (Instagram, Facebook, ecc.) i genitori concordano e dichiarano la propria contrarietà alla pubblicazione su canali social indicati e su ogni altro social network fatta eccezioni per eventuali pubblicazioni da parte di società sportive future.
Eventuali diversi accordi saranno raggiunti dalle parti anche in considerazione dell'età dei figli che, ad oggi, ritengono consona una volta raggiunti i quattordici anni.
DISPONE che, considerata (a) la permanenza dei figli come infra regolata e, dunque, la permanenza dei medesimi presso la madre in misura ben superiore rispetto alla permanenza presso il padre e (b) i redditi delle parti, il sig. versi alla signora per il mantenimento Parte_2 Parte_1 di entrambi i figli la somma di € 400,00, fatto salvo l'adeguamento ISTAT ex lege – sul conto corrente intestato unicamente alla mamma entro il giorno dodici di ogni mese. Rimarranno a carico Parte_1 delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie come regolate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino ivi richiamato e, in deroga al Protocollo citato, con inclusione dei buoni pasto nelle spese da suddividere al 50%.
DA' ATTO che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente pagato dai coniugi essendo dotati, ciascuno, di redditi propri;
in merito pertanto le parti, con la sottoscrizione del presente atto, pagina 3 di 4 rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
DA' ATTO che le parti intendono, relativamente alle questioni patrimoniali relative alla contitolarità dell'immobile, al mutuo e al finanziamento, mantenere invariate, allo stato, le obbligazioni connesse come fino alla data odierna gravanti con riserva di futura modifica.
DA' ATTO che quanto ai beni mobili registrati (auto e ciclomotore): rimarranno intestati come attualmente in essere e utilizzati dalle parti conformemente alla titolarità.
DA' ATTO che le bollette per le utenze saranno pagate dalle parti in ragione del 50% e/o del consumo previa predisposizione di contatori parziali ad hoc che le parti si riservano di installare.
DA' ATTO che le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di identità e altri documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% fatti salvi futuri e diversi migliori accordi.
DA' ATTO che con la definizione di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere già definito tra gli stessi ogni altra questione di tipo patrimoniale, fatto salvo quanto esposto
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24481/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VOLPIN MONICA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 06/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in SAN PIETRO VAL Parte_1 Parte_2 LEMINA (TO) il 25/09/2011. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: e , il 27/07/2017. Per_2
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze e dando atto della rinuncia alla domanda di scioglimento del matrimonio richiesta nel ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Luserna San Giovanni via Tolosano, 21 sita al secondo piano, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, alla moglie che la abiterà unitamente ai figli minori.
DA' ATTO che il marito ha lasciato la casa coniugale trasferendosi, nel medesimo immobile, al primo piano ove ha portato con sé i propri effetti personali, fatti salvi diversi accordi tra le parti relativamente ad alcuni beni attualmente rimasti nell'abitazione ubicata al secondo piano. L'immobile di proprietà delle parti al 50% è composto di due piani fuori terra: il primo piano, in comproprietà tra i ricorrenti, è abitato dal marito, mentre il secondo piano, sempre in comproprietà al 50% tra le parti, è abitato dalla moglie e dai figli. Per_ AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con facoltà di agire in via disgiunta per Per_2 l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.). I minori avranno la residenza presso la mamma.
DISPONE che i minori possano vedere il padre secondo il seguente calendario: Per_ a) per la prima settimana, la mamma porterà e a scuola il lunedì mattina e li prenderà all'uscita Per_2 tenendoli con sé fino alla mattina del venerdì quando li riporterà a scuola. All'uscita i figli saranno presi dal padre col quale rimarranno per il fine settimana e fino alla mattina del lunedì quando il medesimo li porterà a scuola.
b) Per la seconda settimana la mamma li prenderà all'uscita da scuola il lunedì e li terrà con sé fino al giorno successivo – martedì – quando li riaccompagnerà a scuola. Ivi, all'uscita saranno presi dal papà che li terrà con sé fino alla mattina del giovedì. Il giovedì mattina il padre li accompagnerà a scuola e la mamma li prenderà all'uscita tenendoli con sé dal giovedì pomeriggio, per l'intero fine settimana e fino al nuovo accompagnamento a scuola del lunedì mattina. E così via secondo lo schema esposto.
Nel PERIODO EXTRA SCOLASTICO ED ESTIVO, il luogo di scambio sarà il campo estivo o l'estate ragazzi come da scelta comune.
VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
La decisione sarà congiunta e di comune accordo con ampia libertà.
In caso di mancato diverso accordo, varrà il seguente regime.
Il Natale verrà trascorso insieme fatti salvi diversi e migliori accordi, ma sempre fatto salvo il diritto dei bambini di trascorrere il Natale con entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 Il periodo 26/12 – 01/01 dal 2024 sarà trascorso dai figli col papà, mentre dal 01/01 al 06/01 con la mamma e così via ad anni alterni.
Tutte le altre festività infrannuali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Pasqua, Pasquetta, vacanze di Carnevale, feste patronali e così via) saranno alternate.
Si concorda che, in caso di mancato accordo diverso, per l'anno 2024 l'alternanza partirà col turno materno.
Per il compleanno dei genitori le parti concordano che: Per_
• compleanno mamma 13 ottobre: verrà festeggiato congiuntamente con e alla presenza di Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi migliori accordi e, in caso di impossibilità della contemporanea presenza, Per_ sarà data precedenza alla presenza della mamma con la quale e rimarranno a prescindere Per_2 dalla cadenza settimanale e in deroga allo schema di cui sopra;
Per_
• compleanno papà 14 agosto: verrà festeggiato congiuntamente con e alla presenza di Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi migliori accordi e, in caso di impossibilità della contemporanea presenza, Per_ sarà data precedenza alla presenza del papà con il quale e rimarranno a prescindere dalla Per_2 cadenza settimanale e in deroga allo schema di cui sopra.
PERIODI DI VACANZA (estivi e non)
Entrambi i genitori possono andare in vacanza e viaggiare (sia nello Stato di residenza che all'estero) Per_ durante il periodo in cui hanno con sé e . Per_2
Le parti potranno trascorrere un periodo di vacanza coi figli di una o due settimane anche non consecutive. Per_ Tali periodi di vacanza non dovranno interferire con il calendario scolastico/accademico di e , Per_2 fatti salvi diversi accordi.
I periodi di vacanza estiva dovranno essere calendarizzati entro il 31 maggio di ogni anno e comunicati
– anche nella destinazione – entro il medesimo termine;
i periodi di vacanza infra-annuali dovranno essere concordati il prima possibile e comunicati – anche nei luoghi di destinazione – in ogni caso un mese prima.
DA' ATTO che, per quanto riguarda le Immagini/ foto dei figli su siti internet o social network (Instagram, Facebook, ecc.) i genitori concordano e dichiarano la propria contrarietà alla pubblicazione su canali social indicati e su ogni altro social network fatta eccezioni per eventuali pubblicazioni da parte di società sportive future.
Eventuali diversi accordi saranno raggiunti dalle parti anche in considerazione dell'età dei figli che, ad oggi, ritengono consona una volta raggiunti i quattordici anni.
DISPONE che, considerata (a) la permanenza dei figli come infra regolata e, dunque, la permanenza dei medesimi presso la madre in misura ben superiore rispetto alla permanenza presso il padre e (b) i redditi delle parti, il sig. versi alla signora per il mantenimento Parte_2 Parte_1 di entrambi i figli la somma di € 400,00, fatto salvo l'adeguamento ISTAT ex lege – sul conto corrente intestato unicamente alla mamma entro il giorno dodici di ogni mese. Rimarranno a carico Parte_1 delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie come regolate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino ivi richiamato e, in deroga al Protocollo citato, con inclusione dei buoni pasto nelle spese da suddividere al 50%.
DA' ATTO che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente pagato dai coniugi essendo dotati, ciascuno, di redditi propri;
in merito pertanto le parti, con la sottoscrizione del presente atto, pagina 3 di 4 rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
DA' ATTO che le parti intendono, relativamente alle questioni patrimoniali relative alla contitolarità dell'immobile, al mutuo e al finanziamento, mantenere invariate, allo stato, le obbligazioni connesse come fino alla data odierna gravanti con riserva di futura modifica.
DA' ATTO che quanto ai beni mobili registrati (auto e ciclomotore): rimarranno intestati come attualmente in essere e utilizzati dalle parti conformemente alla titolarità.
DA' ATTO che le bollette per le utenze saranno pagate dalle parti in ragione del 50% e/o del consumo previa predisposizione di contatori parziali ad hoc che le parti si riservano di installare.
DA' ATTO che le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di identità e altri documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% fatti salvi futuri e diversi migliori accordi.
DA' ATTO che con la definizione di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere già definito tra gli stessi ogni altra questione di tipo patrimoniale, fatto salvo quanto esposto
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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