Sentenza breve 1 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/06/2021, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00730/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 14/01/201 di rigetto del permesso di soggiorno, notificato il 15/02/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13 maggio 2021, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’istanza, dallo stesso presentata, di rilascio di permesso temporaneo ai sensi dell’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, emesso dalla Questura di -OMISSIS-, ai sensi del comma 10 della medesima norma.
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto l’insufficienza e la mancanza di decisività degli elementi addotti dall’Amministrazione a sostegno della statuizione negativa, poiché, alla luce del quadro “processuale/giudiziario” esistente all’epoca del provvedimento, non sussistevano fatti di rilievo “ostativo”, né circostanze denotanti un carattere di pericolosità sociale in capo al ricorrente; inoltre il provvedimento negativo non avrebbe esplicitato quali fossero le “carenze documentali” dell’istanza, solo genericamente contestate.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, d.lgs. n. 34 del 2020, non sono ammessi alle procedure “di emersione” previste dai commi 1 e 2 della medesima disposizione i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 3, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli -OMISSIS-, il favoreggiamento dell'immigrazione -OMISSIS- verso l'Italia e dell'emigrazione -OMISSIS- dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla -OMISSIS- o allo -OMISSIS- della -OMISSIS- o di -OMISSIS- da impiegare in attività illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’istanza del ricorrente, in considerazione della previsione di cui alla citata lett. d), comma 10, d.l. n. 34 del 2020, valorizzando il fatto che:
- il ricorrente era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 572, 609 bis e 609 ter nr. 2 nei confronti della -OMISSIS-, iscritto al nr. RG GIP -OMISSIS-– Dib. -OMISSIS-;
- al ricorrente era stato notificato in data -OMISSIS-l’ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- ex art. 3 D. Lgs 93/2013 con Cat. Q2.2/2018/DIV.Anticr. Mp/16/Art.3 in data -OMISSIS-;
- è stata contestata al ricorrente la commissione di un illecito amministrativo di cui all’art. 75, d.p.r. n. 309/90, segnalato in data -OMISSIS- dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- in quanto trovato in possesso di -OMISSIS-”;
- è stata emessa, in data -OMISSIS-, l'ordinanza cautelare del -OMISSIS- avvicinamento luoghi frequentati dalla-OMISSIS-, nr. -OMISSIS-RG GIP del Tribunale di -OMISSIS-, applicata nei confronti dell'interessato <<perché abitualmente maltrattava la -OMISSIS- ..... a -OMISSIS- in -OMISSIS- con rito -OMISSIS-, a far data -OMISSIS- dell'anno -OMISSIS-, vietandole di -OMISSIS-, di utilizzare il -OMISSIS- e di uscire -OMISSIS- se non accompagnata, cercando di -OMISSIS- alla -OMISSIS- -OMISSIS- con discussioni che sfociavano in -OMISSIS- e con l'affermazione della--OMISSIS- supremazia parentale, e con -OMISSIS- telefoniche, inoltre la -OMISSIS- ad avere -OMISSIS-, -OMISSIS- se non acconsentiva, nonché -OMISSIS- di -OMISSIS- sempre allo scopo di ottenere -OMISSIS->>;
- in data -OMISSIS- il Questore della Provincia di -OMISSIS- emetteva l'ammonimento ex art. 3, d.lgs. n. 93/2013 in quanto l'interessato si è reso inottemperante alle disposizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria reiterando le violenze -OMISSIS- e i comportamenti molesti e persecutori nei confronti della -OMISSIS-;
- il comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della -OMISSIS- fosse sintomatico di una evidente pericolosità sociale che non può essere compensato con il periodo trascorso in Italia e la dimostrazione di regolarità lavorativa, dimostrando l’incapacità dell'interessato ad adattarsi alle normali regole di civile convivenza in ambito sociale;
- l'esistenza di reati inerenti la libertà -OMISSIS- e i -OMISSIS- unita alla violazione delle disposizioni imposte dall'Autorità giudiziaria di -OMISSIS- e le conseguenti reiterazioni degli illeciti sarebbero da inquadrarsi nel concetto indicato dall'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, l'interessato essendo qualificabile quale effettiva minaccia per l'ordine pubblico.
In considerazione del tenore di tale ultima norma e della finalità della integrale disciplina di cui all’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, la quale, ancorché non di natura strettamente premiale, è volta ad agevolare l’emersione delle irregolarità lavorative di stranieri per i quali, però, non sussistano elementi di pericolosità sociale, la valutazione operata dalla Questura, ampiamente motivata e fondata su una pluralità di elementi significativi, non appare censurabile.
Il giudizio di pericolosità di cui alla lett. d) citata, infatti, non richiede necessariamente che sussista una condanna anche solo non definitiva, potendo trovare fondamento in una serie di elementi di fatto che nel complesso siano in grado di evidenziare, con sufficiente pregnanza, in capo allo straniero richiedente, la sua inclinazione a violare i principi e le regole basilari della convivenza sociale, così ponendosi come minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato.
Nel caso di specie, peraltro, la Questura non ha fondato la decisione su una “mera segnalazione” di reato e su asseriti meri illeciti amministrativi.
Sotto il primo profilo, infatti, ciò che rende concreta e ben più pregnante, sotto il profilo probatorio, l’ipotesi di commissione di un delitto grave come quello ex artt. 572, 609 bis e 609 ter c.p., è l’intervenuta emissione dell’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- e sopra citata.
Sotto il secondo profilo, poi, va osservato come i provvedimenti “amministrativi” citati dalla Questura dimostrano un evidente sprezzo da parte del cittadino straniero di condividere il sistema giuridico-sociale su cui si fonda il nostro Paese, rendendosi, per un verso, inottemperante alle disposizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria reiterando le violenze -OMISSIS- e i comportamenti molesti e persecutori nei confronti della -OMISSIS-, e, per altro verso, tenendo un comportamento (in contrasto con l’art. 75, d.p.r. n. 309 del 1990) violativo dei divieti in materia di -OMISSIS-, posti a tutela dell’interesse generale e rilevanti al punto che ai sensi della lett. c) del medesimo comma 10, possono rilevare ai fini dell’ostatività della condanna, laddove siano integrate fattispecie di reato.
Nessun difetto o errore di motivazione può essere, quindi, riscontrato nel provvedimento impugnato, e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.