Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5411/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5411/2020 promossa da:
, nato ad [...] in data [...], rappresentato, difeso ed Parte_1 elett.te dom.to da/presso avv. Marina MAGISTRELLI, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...], rappresentata, difesa ed elett.te CP_1 dom.ta da/presso avv. Massimo BIONDI, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza dell'11/12/2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Essi potranno fissare la residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione;
2) l'immobile adibito a casa coniugale, sito ad Offagna (An) in Via Traversa Moglie n.3, di proprietà del Sig. e concesso in comodato d'uso gratuito al Sig. verrà Parte_2 Parte_1 assegnato a quest'ultimo che vi abiterà unitamente ai figli (maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente) e (minorenne); Per_2
pagina 1 di 7
La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, deciderà in Per_1 autonomia le modalità e i tempi di convivenza con i genitori.
Il figlio (di anni 15) continuerà a stare un po' con il padre e un po' con la madre Per_2 decidendo i giorni utili a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore tenuto conto che i genitori concordano che il ragazzo potrà stare nell'arco di un anno, il 50% del tempo con un genitore ed il 50% con l'altro e comunque il figlio potrà stare con la madre a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera nonché tre pomeriggi alla settimana.
Inoltre, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli complessivamente 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori, entro il 3 giugno di ogni anno;
durante il periodo natalizio il minore trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 10 dicembre di ogni anno, alternando negli anni la Vigilia di Natale (24 dicembre), il Natale (25 dicembre) ed il giorno di Santo EF (26 dicembre), il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il giorno dell'Epifania (6 gennaio); saranno alternati altresì il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze del minore.
Le altre festività (25 Aprile, 1 Maggio …) saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore alternativamente ogni anno.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto alle esigenze ordinarie e correnti dei figli nel periodo di rispettiva permanenza.
5) Le spese straordinarie in favore dei figli -Ilaria maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e minorenne- saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% a Per_2 carico di ciascun genitore.
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. Sottoscritte in data 10.7.2024 In particolare:
a) spese mediche si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche- con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmici prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.)
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali, o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti pagina 2 di 7 -cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli se prescritti dal medico curante
-ticket sanitari
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
b) Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie perla frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per frequenza di istituti privati, se già frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di rimo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto)
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
-retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto di strumenti e materiale), se non frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero pagina 3 di 7 -gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni c) Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistenti nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento)
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori:
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (A titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma feste di laurea, ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva)
-baby sitter ove no già esistenti nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare
-frequenza di centri estivi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta, le ha di fatto sostenute;
6) gli assegni familiari relativi ai figli saranno percepiti dal Sig. , mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per i figli a carico saranno in ragione del 50% a favore di ciascun genitore come pure in ragione del 50% ciascuno saranno le detrazioni relative alle spese.
pagina 4 di 7 7) i coniugi dichiarano di essere indipendenti ed economicamente autosufficiente ed entrambi rinunciano a qualsiasi somma a titolo di reciproco mantenimento.
8) a definizione dei reciproci rapporti la Sig.ra a versato al Sig. che ha accettato in CP_1 Pt_1 data 04/12/2024 la somma di € 11.000 (un 00) per tutte le e dovute titolo di mancato versato dell'assegno di mantenimento per i figli e dal mese di maggio Per_2 Per_1
2021 fino al mese di novembre 2024.
La Sig.ra verserà al sig. , entro il mese di gennaio 2025, il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordina enute fino a se di novembre 2024, pari ad € 2.372,07 (duemilatrecentosettantadue/07).
9) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
10) le spese e le competenze legali relative all'odierno giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
11) i ricorrenti dichiarano espressamente che con l'adempimento di aver regolato tra loro ogni altro aspetto economico e rapporto esistente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio ad SI (AN) il CP_1
3/06/2007, alle condizioni ivi formulate, rappresentando che: dall'unione sono nati due figli: , in data 28/09/2004, e in data Per_1 Per_2
27/01/2009; il nucleo familiare aveva fissato la propria residenza ad Offagna (An), in Via Traversa Moglie n.3, in un immobile di proprietà dello zio del Sig. , Sig. , concesso Pt_1 Parte_2 in comodato gratuito;
la crisi coniugale era riconducibile alla relazione extraconiugale intrapresa dall'estate del 2020 dalla sig.ra la quale aveva violato i doveri matrimoniali, venendo meno CP_1 all'obbligo di fedeltà verso il coniuge.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorrente ha insistito: per la pronuncia di addebito della separazione alla per l'affido condiviso dei minori nonché per la loro CP_1 collocazione prevalente presso di lui, nell'immobile adibito a casa coniugale, con disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità contenute nel ricorso de quo;
per la previsione di un contributo al mantenimento dei figli da parte della er un CP_1 importo mensile pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli e da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Ancona;
quindi, per la percezione degli assegni familiari relativi ai figli in suo favore.
2. Si è costituita parte resistente non opponendosi alla separazione, ma contestando l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La stessa ha dedotto che i coniugi erano separati di fatto da oltre tre anni e la crisi coniugale era stata determinata dal sostanziale disinteresse del marito per il rapporto coniugale, fino ad assecondare questi le ingerenze della di lui madre nella loro vita matrimoniale;
che, comunque, dall'estate 2020, la convivenza tra i coniugi si era pagina 5 di 7 drasticamente ridotta;
che, conseguentemente, l'asserita infedeltà non potesse in ogni caso essere ritenuta motivo di addebito della separazione, essendosi la stessa resistente pacificamente allontanata, iniziando a dimorare saltuariamente presso altra abitazione, pur continuando sempre ad assistere i figli in tutto e occuparsi di loro come avvenuto sino ad allora.
Ha chiesto, pertanto: - il rigetto della domanda di addebito della separazione;
- l'affido condiviso dei figli minori, con residenza presso la madre e con diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario;
- la previsione secondo cui la casa coniugale sarebbe restata in uso al marito;
- la determinazione della somma di complessivi € 500,00 al mese a carico del Pirro, quale assegno di contributo al parziale mantenimento per i figli, con l'obbligo di contribuire anche al pagamento delle spese straordinarie;
- il rigetto della domanda di versamento di un qualsiasi mantenimento in favore del ricorrente per mancanza di addebito della separazione in capo alla medesima e per l'autosufficienza economica del Pirro;
- la percezione da parte sua degli assegni familiari;
in subordine, ha domandato un collocamento alternato del figlio minore, con mantenimento diretto e divisione paritaria delle spese straordinarie.
3. All'udienza presidenziale del 18/05/2021, il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
conseguentemente, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti.
4. Alla prima udienza dinanzi al G.I., sono stati concessi i tripli termini di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa è proseguita con la fase istruttoria attraverso l'escussione dei testi e l'audizione del figlio minore delle parti, nel corso del giudizio, le parti hanno dato atto di aver Per_2 raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione quali in epigrafe riportate.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento,
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi
L'accordo cui le parti sono pervenute deve ritenersi congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia nonché non contrario né all'ordine pubblico né a norme di carattere imperativo e corrispondente alle esigenze dei figli, minorenne, e , Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Segnatamente, la regolamentazione del diritto di visita è regolamentato in guisa tale da garantire paritari tempi di permanenza del figlio minore con ciascun genitore e comunque in modo sufficientemente elastico in considerazione dell'età di conseguente è la Per_2 previsione di un mantenimento diretto del minore con partecipazione paritaria alle spese di lite.
8. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, così come richiesto dalle stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così decide: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a SI (AN) in data 3/06/2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Offagna (AN) al numero 2, parte II, Serie B dell'anno 2007); omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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