Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2024, proposto da
HE LE, AN MA, LV IA, LV AU, LV MY, LV PI, HE IA, rappresentate e difese dall'avvocato Viviana Rucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LV LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Acquaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Lenna (BG) n. 17 datata 6.10.2023 pubblicata dal 18.10.2023 al 2.11.2023 all’Albo Pretorio on-line, mai notificata alle ricorrenti, avente ad oggetto “Permuta dell’area di proprietà comunale di mq 27 (già strada) con Area di proprietà privata di mq 165 (da stralciarsi dal mappale n. 818)” (v. All. II – Deliberazione n. 17 del 6.10.2023);
- nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso e/o consequenziale, laddove lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lenna e di LA LV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IB AB MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. Le signore HE LE, AN MA, LV IA, LV AU, LV MY, LV PI e HE IA sono proprietarie di immobili residenziali nel Comune di Lenna, un piccolo comune di circa 500 abitanti nell’Alta Valle Brembana; gli immobili sono situati precisamente nella contrada denominata Cantone S. Francesco e sono utilizzati dalle ricorrenti come seconde case.
1.2. Prima del provvedimento impugnato nel presente giudizio, alle abitazioni delle ricorrenti, tutte ubicate nella via Cantone S. Francesco, si accedeva attraverso due “ passaggi” di proprietà comunale, entrambi diramantisi dalla strada pubblica denominata via Cantone S. Francesco: il primo (in atti individuato come “ passaggio 1”), più comodo perché asfaltato e più diretto; il secondo ( “passaggio 2 ”), più disagevole perché sterrato, in parte ricoperto da erba e con la presenza di tombini e di alcuni gradoni. In atti sono stati prodotti i rilievi fotografici e planimetrici dei due passaggi (cfr. docc. 6 e 7 Comune), a cui si rimanda per una più agevole comprensione dello stato dei luoghi.
1.3. Con il ricorso in esame, notificato in data 8 luglio 2024 e depositato il 19 luglio successivo, le ricorrenti hanno impugnato la delibera del consiglio comunale di Lenna n. 17 del 6 ottobre 2023 con cui l’amministrazione comunale ha stabilito di sdemanializzare il passaggio n. 1 (di 27 mq) e di cederlo in proprietà alla signora LA LV, proprietaria dell’abitazione sita in via Cantone San Francesco n. 23, nel contesto di un’operazione di permuta in forza della quale la signora LV, a fronte di tale cessione in proprio favore, ha ceduto al Comune di Lenna la proprietà di una fascia di terreno di 165 mq sita in fregio al canale demaniale denominato Ansela. Nella motivazione della predetta delibera, il consiglio comunale ha giustificato l’operazione rilevando che la strada comunale di cui al passaggio 1 “è ormai in disuso e ha perso nei fatti il carattere della demanialità”, e che la permuta di tale strada con la fascia di terreno di proprietà della signora LV avrebbe consentito all’amministrazione di acquisire una porzione di area che sarebbe stata utilizzata nell’ambito dei lavori di realizzazione della futura “ciclabile delle acque” . L’operazione è stata fatta “a costo zero” per le parti interessate, in quanto ai due lotti permutati è stato attribuito convenzionalmente lo stesso valore, per cui non sono stati previsti conguagli.
1.4. L’atto pubblico di permuta è stato stipulato fra le parti in data 24 gennaio 2024.
2. Il ricorso .
Il ricorso è stato affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo di essi, le ricorrenti hanno svolto alcune considerazioni circa la tempestività del gravame, rilevando come la delibera impugnata non sia mai stata notificata individualmente ad esse ricorrenti, che pure ne avrebbero avuto diritto essendo state direttamente incise dal provvedimento stesso in quanto dirette utilizzatrici, da epoca risalente, del predetto passaggio (in giudizio sono state prodotte fotografie e dichiarazioni testimoniali a dimostrazione dell’uso risalente del passaggio da parte delle ricorrenti e delle rispettive famiglie); le ricorrenti avrebbero appreso dell’esistenza di tale provvedimento soltanto dopo aver constatato, nel gennaio/febbraio 2024, che nel passaggio erano state apposte “sbarre movibili”, per poi apprendere da terzi dell’esistenza della delibera in questione; di conseguenza, in mancanza di notifica individuale, il termine di impugnazione non avrebbe mai iniziato a decorrere.
2.2. Gli altri quattro motivi contengono, invece, le vere censure di merito dedotte dalle ricorrenti, che possono essere così sintetizzate:
(i) la sdemanializzazione del passaggio n. 1 sarebbe avvenuta senza una approfondita istruttoria e in assenza di adeguata motivazione; il provvedimento si sarebbe fondato sulla considerazione, del tutto generica e contraria al vero, secondo cui la strada sarebbe ormai in stato di disuso e avrebbe perso, nei fatti, il carattere della demanialità; tale circostanza, secondo le ricorrenti, non risponderebbe al vero essendo la strada da sempre utilizzata dalle ricorrenti e dagli abitanti della contrada Cantone S. Francesco per raggiungere le proprie abitazioni, tanto più in assenza di strade alternative di analoghe caratteristiche e praticabilità; la strada sarebbe infatti l’unica ad essere asfaltata e curata nonché priva di barriere architettoniche, a differenza di quella corrispondente al passaggio n. 2;
(ii) la stessa permuta della strada con la porzione di area di proprietà della signora LA LV sarebbe priva di concreta giustificazione, dal momento che l’asserita pista ciclabile delle acque sarebbe, allo stato, una mera ipotesi, per la quale non sarebbe stato ancora redatto né tanto meno approvato alcun progetto; peraltro, l’area si collocherebbe nella fascia di rispetto di 5 metri dal canale demaniale, gravato per legge da vincolo assoluto di inedificabilità, per cui, in sostanza, la pista ciclabile neppure potrebbe essere realizzata su quella porzione di terreno;
(iii) disparità di trattamento; l’amministrazione avrebbe trattato in modo diverso gli abitanti di Cantone San Francesco che utilizzano la strada sdemanializzata, consentendo alla sola signora LV LA di poterla utilizzare in futuro per l’accesso alla propria abitazione e costringendo invece le ricorrenti ad avvalersi del percorso alternativo di fatto impraticabile per l’esistenza di barriere architettoniche; tra l’altro, alcune delle ricorrenti, segnatamente la signora LV IA, sarebbero proprietarie di terreni nella zona del canale idrico minore detto Ansela che avrebbero potuto essere permutati per la realizzazione della pista ciclabile, per cui non si spiegherebbe la ragione della preferenza apoditticamente accordata alla controinteressata;
(iv) violazione della normativa sulle barriere architettoniche; l’unica strada sprovvista di barriere architettoniche nel Cantone S. Francesco del Comune di Lenna sarebbe quella ingiustamente sdemanializzata; la strada alternativa risulta dissestata, munita di tombini, avente pendenze differenti, ove cresce l’erba, con gradoni di altezze diverse che non consentono l’accesso ai soggetti disabili, sulla quale l’amministrazione locale non ha mai provveduto ad alcuna manutenzione di sorta.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Comune di Lenna si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, svolgendo eccezioni in rito e nel merito.
3.1.1. In via preliminare, il Comune ha eccepito, nell’ordine:
i) la irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera consiliare impugnata (pubblicata all’albo pretorio dal 18 ottobre 2023 fino al 2 novembre 2023), sicchè il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 2 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato notificato soltanto l’8 luglio 2024; il ricorso sarebbe tardivo anche rispetto alla data di effettiva conoscenza della deliberazione consiliare da parte delle ricorrenti, avvenuta in data 28 febbraio 2024 con la trasmissione del provvedimento (e dei relativi allegati) all’avvocato delle ricorrenti; non sussisterebbe alcun diritto delle ricorrenti a ricevere la notifica individuale del provvedimento, dal momento che l’atto in questione non individua al suo interno le ricorrenti come soggetti controinteressati, avendo valenza generale e interessando una pluralità indistinta di soggetti, ossia tutti coloro che sono interessati all’utilizzo della strada sdemanializzata;
(ii) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della mancata impugnazione del contratto di permuta, stipulato per atto pubblico del 24 gennaio 2024; le ricorrenti non avrebbero quindi interesse ad ottenere l’annullamento della delibera impugnata, dal momento che la proprietà della strada è ormai passata in capo alla signora LV LA, il frazionamento catastale è già avvenuto, e la nuova proprietaria ha già provveduto ad eseguire opere di manutenzione del bene;
(iii) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario; ciò in quanto il conseguimento del bene della vita da parte delle ricorrenti implicherebbe necessariamente l'accertamento della invalidità del contratto di permuta quale conseguenza dell’illegittimità del provvedimento di sdemanializzazione; tale accertamento compete esclusivamente al giudice ordinario, eventualmente previa disapplicazione della delibera consiliare qui impugnata, mentre non potrebbe essere compiuto dal giudice amministrativo, neppure in via incidentale, afferendo ad un diritto soggettivo ormai acquisito.
3.1.2. In subordine, nel merito, la difesa comunale ha contestato la fondatezza del ricorso, richiamando l’ampia discrezionalità della P.A. nel provvedere alla sdemanializzazione dei beni di proprietà pubblica, sindacabile dal giudice solo per profili di macroscopica irragionevolezza illogicità o travisamento dei fatti; la ragionevolezza della decisione assunta, in ragione delle finalità di pubblica utilità perseguite dal Comune con l’operazione di permuta e della presenza, in ogni caso, del secondo passaggio, tuttora esistente e utilizzabile dalle ricorrenti (la cui scarsa praticabilità, secondo il Comune, sarebbe facilmente risolvibile con l’esecuzione da parte dell’amministrazione degli opportuni interventi manutentivi); l’assenza di profili di disparità di trattamento in mancanza di situazioni identiche e comparabili.
3.2. In giudizio si è costituita anche la parte controinteressata LV LA, depositando documenti e memoria difensiva, anch’essa formulando eccezioni in rito e nel merito analoghe a quelle dedotte dal Comune.
3.3. Con ordinanza n. 254 del 2 agosto 2024, la Sezione (feriale) ha respinto la domanda cautelare e condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese della fase, liquidate in € 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge in favore del Comune di Lenna, e in € 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge in favore della parte controinteressata.
3.4. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito. In particolare, la difesa di parte ricorrente ha contestato la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate ex adverso , insistendo per l’accoglimento del ricorso. La difesa del Comune e quella della controinteressata hanno eccepito la tardività del deposito della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente, in quanto avvenuto il 5 gennaio 2026 mentre il termine scadeva il 3 gennaio precedente (il 4 gennaio essendo una domenica e dovendo trovare applicazione l’art. 52 c.p.a. sul computo dei termini a ritroso).
3.5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari e processuali formulate dalle parti resistenti perché il ricorso è infondato nel merito.
4.1. In sintesi, le ricorrenti lamentano la carenza istruttoria e motivazionale della delibera impugnata, sul rilievo che la decisione di sdemanializzare la strada corrispondente al passaggio 1 sarebbe stata fondata su un presupposto - l’asserito “disuso” della strada pubblica - non corrispondente al vero, tanto più in assenza di strade alternative di analoghe caratteristiche e di analoga praticabilità. Anche l’asserita realizzazione della pista ciclabile costituirebbe un presupposto del tutto ipotetico e futuribile, privo di ogni attuale concretezza. In ogni caso, la decisione sarebbe affetta da disparità di trattamento, in quanto l’effetto ultimo della deliberazione impugnata sarebbe quello di consentire alla sola controinteressata l’utilizzo del passaggio n. 1, escludendo tutti gli altri proprietari di abitazioni servite dal medesimo accesso pubblico.
Le censure di parte ricorrente, osserva il Collegio, non possono essere condivise.
4.1.1. Secondo condivisibili principi giurisprudenziali, “Il provvedimento di sdemanializzazione sottende la decisione dell'amministrazione di sottrarre il bene all'uso pubblico e di rinunziare definitivamente al suo ripristino. Si tratta di una decisione che, oltre ad implicare una valutazione discrezionale che coinvolge molteplici aspetti, presuppone, più a monte, la volontà di privarsi di un bene pubblico: volontà che né può essere coartata da una istanza del privato o dalla proposta di altra amministrazione, né è suscettibile di essere censurata per difetto di motivazione o di istruttoria” (Consiglio di Stato sez. VII, 28/05/2024, n. 4760; Consiglio di Stato sez. V, 22/12/2014, n. 6195). Essendo fondata su una valutazione dell’amministrazione connotata da ampia discrezionalità, la decisione di sdemanializzare un bene pubblico è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto provando la manifesta irragionevolezza e la illogicità delle scelte poste in essere (T.A.R. Catania sez. III, 19/02/2024, n. 553; T.A.R. Bologna sez. II, 13/06/2018, n. 489)
4.1.2. Nel caso di specie, la decisione dell’amministrazione comunale di sdemanializzare la strada di cui si discute è stata motivata sulla scorta di tre concomitanti ragioni: (i) il prolungato disuso della strada da parte della collettività; (ii) l’esistenza di un passaggio alternativo, per quanto meno diretto e meno agevole di quello sdemanializzato; (iii) l’opportunità di acquisire, attraverso la permuta della strada con un’area di proprietà privata, una fascia di terreno in fregio ad un canale demaniale da utilizzare per il completamento della progettazione di una pista ciclabile.
4.1.3. Nei termini in cui è stata formulata, la motivazione dell’atto di sdemanializzazione non evidenzia, secondo il Collegio, profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, atteso che:
(i) l’asserito disuso della strada da parte della collettività, benchè verosimilmente non predicabile in termini assoluti ma relativi, appare ragionevolmente ancorato alla circostanza che si tratta di un passaggio destinato a consentire l’accesso ad un numero limitato di abitazioni utilizzate soltanto come seconde case, e quindi in modo saltuario da parte di un numero estremamente contenuto di utenti;
(ii) l’esistenza di un passaggio alternativo, benchè dal percorso meno diretto e in condizioni manutentive non ottimali, esclude di per sé che l’accesso alle predette abitazioni resti intercluso per effetto della “privatizzazione” del passaggio principale, e dunque esclude l’indispensabilità della permanenza dell’uso pubblico su quest’ultimo, ma nel contempo onera il Comune di eseguire ogni opportuno intervento manutentivo idoneo ad eliminare ogni potenziale insidia o pericolo per il transito pedonale e carraio, fonte anche di potenziale responsabilità risarcitoria a carico dell’amministrazione proprietaria;
(iii) in tale contesto, appare in definitiva ragionevole l’operazione di permuta perseguita dall’amministrazione attraverso la sdemanializzazione del passaggio n. 1 e la sua cessione in permuta ad un privato al fine di acquisire la proprietà di una fascia di terreno utilizzabile per il completamento della programmata pista ciclabile: si tratta, infatti, di una operazione basata su di un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, pubblici e privati, realizzato attraverso un sacrificio limitato degli interessi delle ricorrenti, compensato dalla persistenza del passaggio alternativo nonchè dall’obbligo del Comune di renderlo parimenti percorribile dalla collettività (e dalle ricorrenti) nelle migliori condizioni manutentive e di sicurezza.
4.1.4. Va aggiunto, in relazione a quest’ultimo profilo, che nel presente giudizio l’amministrazione comunale ha manifestato a più riprese la consapevolezza di dover intervenire nel breve periodo, a proprie spese, per ripristinare la piena funzionalità e sicurezza del passaggio n. 2, eliminando lo stato di incuria che attualmente lo contraddistingue (comprovato dal materiale fotografico prodotto in atti); in udienza, il difensore dell’amministrazione ha confermato l’imminente cantierizzazione degli interventi e l’intento dell’amministrazione di eliminare ogni barriera architettonica in modo da garantire l’agevole e sicura accessibilità della strada da parte della collettività. Il Collegio non ha motivo di dubitare che ciò potrà avvenire nel breve periodo, come promesso dall’amministrazione; in caso contrario, spetterà alle ricorrenti - e ad ogni ipotetico interessato - valutare la tutela delle proprie ragioni, anche eventualmente di carattere risarcitorio, dinanzi al competente giudice civile.
4.1.5. La mancanza, alla data del provvedimento di sdemanializzazione, di un progetto di pista ciclabile già approvato dall’amministrazione sembra trovare la propria ragionevole giustificazione nella necessità, per l’amministrazione, di acquisire la disponibilità della fascia di terreno di proprietà della controinteressata prima di poter completare il progetto dell’opera. Peraltro, dagli ultimi depositi documentali dell’amministrazione si evince che il progetto dell’opera pubblica è stato effettivamente approvato in corso di causa in forza di delibera della giunta comunale n. 85 del 20 dicembre 2024.
4.1.6. Da ultimo, non si rilevano i profili di disparità di trattamento denunciati dalle ricorrenti, tenuto conto che, in relazione alle necessità di completamento della pista ciclabile, soltanto la controinteressata si trovava nella condizione di cedere all’amministrazione la proprietà della specifica fascia di terreno occorrente a perfezionare il tracciato dell’opera pubblica, così come ideata e progettata dall’amministrazione.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è infondato e va respinto, sia pure con le precisazioni di cui al paragrafo 4.1.4. in ordine agli impegni manutentivi del passaggio alternativo che l’amministrazione comunale - dopo averli esternati nel presente giudizio - dovrà opportunamente soddisfare nel breve periodo a tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza.
5.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura delle parti e alla peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi e con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
IB AB MO, Consigliere, Estensore
AU Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB AB MO | UR DR |
IL SEGRETARIO