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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5547/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5547/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Walter Bonsignore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eliana
Mirabella, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Ester Melfi e Matteo Cerretti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
298/2020, emessa in data 27.03.2020 dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. r.g. 370/2019, con cui è stata integralmente rigettata la domanda, dallo stesso proposta, di accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore, nonché di Controparte_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti e quantificabili nella somma di €
4.937,94.
2. - Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto.
3. - La causa, istruita a mezzo c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - L'appello è fondato e va accolto.
4.1. - Al riguardo, va premesso che l'art. 2051 c.c. impone al custode l'obbligo di rispondere dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 37059/2022; Sez. Un. n.
20943/2022), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sull'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salvo che il custode provi il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, riconducibile a un fatto naturale, del terzo o della stessa vittima.
In tale prospettiva, il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre non rilevano né la pericolosità intrinseca della cosa, né la visibilità o evitabilità dell'insidia, trattandosi di elementi propri della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La condotta del danneggiato, ancorché colposa, non è sufficiente a interrompere il nesso eziologico, salvo che presenti caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità tali da rendere la cosa mera occasione dell'evento. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di
Pag. 2 di 7 valutare detta condotta nell'ambito dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, co. 1, c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, co. 2, c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(cfr. Cass. n. 37059/2022).
4.2. - Con riguardo al caso in esame, va, in primo luogo, evidenziato come sia la dinamica del sinistro occorso all'appellante (così come dallo stesso prospettata), sia il nesso causale tra l'insidia stradale (presenza di terriccio e ghiaia sulla carreggiata), da un lato, e il danno subito, dall'altro, siano stati confermati dal Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che “[...] l'attore abbia provato a mezzo della testimonianza di
[...]
l'evento sinistroso ed il nesso causale con l'insidia stradale dedotta” (cfr. doc. Tes_1
1, fasc. appellante).
Pertanto, considerato che tale ricostruzione non è stata impugnata con apposito appello incidentale dal appellato, sulla questione si è formato il c.d. giudicato interno, CP_1
con conseguente preclusione, in questa sede, di ogni ulteriore esame della stessa.
Ciò che è oggetto dell'odierno giudizio, dunque, è la condotta del danneggiato e se la stessa integri, o no, un'ipotesi di caso fortuito tale da interrompere il nesso eziologico, liberando il appellato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
4.2.1. - Ciò premesso, va rilevato che il Giudice di primo grado ha errato nell'applicazione dei principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Una volta accertata la dinamica del sinistro e il nesso causale con la condizione della strada, il giudicante avrebbe dovuto verificare se il quale custode della sede CP_1
stradale, avesse fornito prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, tale da interrompere il nesso eziologico.
Tuttavia, la decisione ha escluso la responsabilità dell'ente richiamando l'asserita assenza di una condizione “insidiosa” del selciato e la possibilità per il danneggiato di evitare l'evento con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. doc. 1, fasc. appellante: “[…] il
Pag. 3 di 7 terriccio presente sul selciato per la peculiare consistenza e quantità non presentava affatto le caratteristiche dell'insidiosità […] e sarebbe stato facilmente evitabile con
l'adozione di una velocità adeguata allo stato dei luoghi”).
In tal modo, il primo giudice ha fatto erroneamente ricorso ai criteri della superata teoria dell'insidia e ha omesso di applicare il corretto paradigma causale, che impone di valutare esclusivamente se il danno derivi dal modo d'essere della cosa in custodia e se sia stato interrotto da un fattore esterno dotato di autonoma efficacia eziologica.
4.2.2. - Anche con riferimento alla condotta dell'appellante, il Giudice di primo grado non ha correttamente applicato i principi elaborati in tema di caso fortuito.
Dalla motivazione emerge infatti che la responsabilità del sarebbe esclusa in CP_1
ragione della negligenza del motociclista, senza che sia stato verificato se tale condotta fosse davvero imprevedibile e inevitabile, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza per integrare il fortuito.
Nel caso di specie, la condotta dell'appellante - che circolava su una strada urbana, in orario serale, a bordo di un motociclo - non presenta i requisiti di eccezionalità e anomalia tali da interrompere il nesso causale. È infatti notorio che la presenza di ghiaia in curva costituisce un pericolo per la circolazione, in particolare per i veicoli a due ruote, e che spetta all'ente custode rimuovere o almeno segnalare tempestivamente tale condizione. Nessuna prova risulta fornita dal in ordine a una condotta del CP_1
danneggiato idonea a integrare una causa autonoma dell'evento.
5. - Accertata, dunque, la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre CP_1
procedere alla liquidazione del danno in favore dell'appellante.
5.1. - La consulenza medico-legale disposta nel presente grado di giudizio ha accertato che, in conseguenza del sinistro, l'appellante ha riportato escoriazioni alla spalla e al braccio destro, alla mano destra, al fianco e al ginocchio destro, compatibili con la dinamica dell'evento così come descritta. Le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per 10 giorni e al 25% per ulteriori 10 giorni, nonché un danno biologico permanente, oramai stabilizzato, pari all'1%, in assenza di
Pag. 4 di 7 preesistenze patologiche o postumi invalidanti sull'attività lavorativa specifica (cfr.
CTU dott. pagg. 6-8). Per_1
5.2. - La liquidazione del danno biologico permanente va operata ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, tenuto conto dell'età dell'appellante all'epoca dei fatti (31 anni)
e del valore del punto base aggiornato dal D.M. 9 gennaio 2019. In base a tali parametri, il danno permanente risulta pari a € 722,27.
5.3. - Per quanto concerne l'inabilità temporanea, va riconosciuto:
un importo di € 235,35 per il periodo al 50% (10 gg × € 47,07 × 50%);
un importo di € 117,68 per il periodo al 25% (10 gg × € 47,07 × 25%).
5.4. - La somma complessiva spettante a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo, è dunque pari a:
€ 1.075,30 (€ 722,27 + € 235,35 + € 117,68 = € 1.075,30).
5.5. - A tale importo deve aggiungersi il danno patrimoniale documentato per spese mediche, quantificato in € 370,00 (visite e fisioterapia), ritenute congrue e necessarie dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. CTU dott. pag. 8). Per_1
5.6. - Deve infine essere riconosciuto anche il danno materiale subito dal motociclo condotto dall'appellante.
Sebbene il veicolo non sia stato più visionabile al momento dell'accertamento tecnico, poiché alienato a terzi, il consulente ha ritenuto attendibile il contenuto delle fotografie e del preventivo di riparazione in atti, confermando la compatibilità dei danni con il sinistro e quantificandoli in € 2.680,57 (costo dei ricambi originali e manodopera necessaria) (cfr. CTU tecnica, pagg. 4 e 8).
6. - In definitiva, l'importo dovuto dall'appellato, a titolo di risarcimento complessivo, ammonta a € 4.125,87.
6.1. - Su tale somma spettano all'appellante la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, secondo cui sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni
Pag. 5 di 7 indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito, vanno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
7. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va osservato che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nel caso di specie, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020;
Cass. n. 1775/2017).
7.1. - Tanto chiarito, con riguardo al caso in esame, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo il valore della causa determinato in ragione del decisum (scaglione sino ad €
5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato e in favore dell'appellante.
7.2. - Alla riforma della sentenza impugnata consegue ex art. 336, comma 2, c.p.c.,
l'effetto estensivo della caducazione di ogni atto dipendente dalla decisione riformata, ivi compresa “l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”, nonché “l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate
e di ripristino della situazione precedente” (Cass. n. 26849/2022; Cass. n. 8639/2016;
Cass. n. 814/2015).
Ne deriva, in applicazione del principio secondo cui l'accoglimento dell'impugnazione comporta ipso iure l'obbligo restitutorio di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € 1.441,18 corrisposta al a titolo di spese processuali di primo grado. Controparte_1
7.3. - Le spese di c.t.u., liquidate con separati provvedimenti, vanno poste interamente a carico di parte appellata.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5547/2020 r.g., così dispone:
1) In totale riforma della sentenza n. 298/2020, emessa in data 27.03.2020 dal
Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. r.g. 370/2019, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
4.125,87, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in complessivi € 135,59 per spese vive (di cui € 98,00 per c.u., € 27,00 per marca da bollo ed € 10,59 per spese di notifica), ed € 1.265,00 per compensi
(fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 174,00 per spese vive (di cui € 147,00 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo), ed €
2.915,00 (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
3) Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 alla restituzione, in favore di della somma di € 1.441,18. Parte_1
4) Pone definitivamente a carico del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso a Siracusa, in data 6 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5547/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Walter Bonsignore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eliana
Mirabella, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Ester Melfi e Matteo Cerretti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
298/2020, emessa in data 27.03.2020 dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. r.g. 370/2019, con cui è stata integralmente rigettata la domanda, dallo stesso proposta, di accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore, nonché di Controparte_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti e quantificabili nella somma di €
4.937,94.
2. - Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto.
3. - La causa, istruita a mezzo c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - L'appello è fondato e va accolto.
4.1. - Al riguardo, va premesso che l'art. 2051 c.c. impone al custode l'obbligo di rispondere dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 37059/2022; Sez. Un. n.
20943/2022), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sull'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salvo che il custode provi il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, riconducibile a un fatto naturale, del terzo o della stessa vittima.
In tale prospettiva, il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre non rilevano né la pericolosità intrinseca della cosa, né la visibilità o evitabilità dell'insidia, trattandosi di elementi propri della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La condotta del danneggiato, ancorché colposa, non è sufficiente a interrompere il nesso eziologico, salvo che presenti caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità tali da rendere la cosa mera occasione dell'evento. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di
Pag. 2 di 7 valutare detta condotta nell'ambito dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, co. 1, c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, co. 2, c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(cfr. Cass. n. 37059/2022).
4.2. - Con riguardo al caso in esame, va, in primo luogo, evidenziato come sia la dinamica del sinistro occorso all'appellante (così come dallo stesso prospettata), sia il nesso causale tra l'insidia stradale (presenza di terriccio e ghiaia sulla carreggiata), da un lato, e il danno subito, dall'altro, siano stati confermati dal Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che “[...] l'attore abbia provato a mezzo della testimonianza di
[...]
l'evento sinistroso ed il nesso causale con l'insidia stradale dedotta” (cfr. doc. Tes_1
1, fasc. appellante).
Pertanto, considerato che tale ricostruzione non è stata impugnata con apposito appello incidentale dal appellato, sulla questione si è formato il c.d. giudicato interno, CP_1
con conseguente preclusione, in questa sede, di ogni ulteriore esame della stessa.
Ciò che è oggetto dell'odierno giudizio, dunque, è la condotta del danneggiato e se la stessa integri, o no, un'ipotesi di caso fortuito tale da interrompere il nesso eziologico, liberando il appellato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
4.2.1. - Ciò premesso, va rilevato che il Giudice di primo grado ha errato nell'applicazione dei principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Una volta accertata la dinamica del sinistro e il nesso causale con la condizione della strada, il giudicante avrebbe dovuto verificare se il quale custode della sede CP_1
stradale, avesse fornito prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, tale da interrompere il nesso eziologico.
Tuttavia, la decisione ha escluso la responsabilità dell'ente richiamando l'asserita assenza di una condizione “insidiosa” del selciato e la possibilità per il danneggiato di evitare l'evento con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. doc. 1, fasc. appellante: “[…] il
Pag. 3 di 7 terriccio presente sul selciato per la peculiare consistenza e quantità non presentava affatto le caratteristiche dell'insidiosità […] e sarebbe stato facilmente evitabile con
l'adozione di una velocità adeguata allo stato dei luoghi”).
In tal modo, il primo giudice ha fatto erroneamente ricorso ai criteri della superata teoria dell'insidia e ha omesso di applicare il corretto paradigma causale, che impone di valutare esclusivamente se il danno derivi dal modo d'essere della cosa in custodia e se sia stato interrotto da un fattore esterno dotato di autonoma efficacia eziologica.
4.2.2. - Anche con riferimento alla condotta dell'appellante, il Giudice di primo grado non ha correttamente applicato i principi elaborati in tema di caso fortuito.
Dalla motivazione emerge infatti che la responsabilità del sarebbe esclusa in CP_1
ragione della negligenza del motociclista, senza che sia stato verificato se tale condotta fosse davvero imprevedibile e inevitabile, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza per integrare il fortuito.
Nel caso di specie, la condotta dell'appellante - che circolava su una strada urbana, in orario serale, a bordo di un motociclo - non presenta i requisiti di eccezionalità e anomalia tali da interrompere il nesso causale. È infatti notorio che la presenza di ghiaia in curva costituisce un pericolo per la circolazione, in particolare per i veicoli a due ruote, e che spetta all'ente custode rimuovere o almeno segnalare tempestivamente tale condizione. Nessuna prova risulta fornita dal in ordine a una condotta del CP_1
danneggiato idonea a integrare una causa autonoma dell'evento.
5. - Accertata, dunque, la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre CP_1
procedere alla liquidazione del danno in favore dell'appellante.
5.1. - La consulenza medico-legale disposta nel presente grado di giudizio ha accertato che, in conseguenza del sinistro, l'appellante ha riportato escoriazioni alla spalla e al braccio destro, alla mano destra, al fianco e al ginocchio destro, compatibili con la dinamica dell'evento così come descritta. Le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per 10 giorni e al 25% per ulteriori 10 giorni, nonché un danno biologico permanente, oramai stabilizzato, pari all'1%, in assenza di
Pag. 4 di 7 preesistenze patologiche o postumi invalidanti sull'attività lavorativa specifica (cfr.
CTU dott. pagg. 6-8). Per_1
5.2. - La liquidazione del danno biologico permanente va operata ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, tenuto conto dell'età dell'appellante all'epoca dei fatti (31 anni)
e del valore del punto base aggiornato dal D.M. 9 gennaio 2019. In base a tali parametri, il danno permanente risulta pari a € 722,27.
5.3. - Per quanto concerne l'inabilità temporanea, va riconosciuto:
un importo di € 235,35 per il periodo al 50% (10 gg × € 47,07 × 50%);
un importo di € 117,68 per il periodo al 25% (10 gg × € 47,07 × 25%).
5.4. - La somma complessiva spettante a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo, è dunque pari a:
€ 1.075,30 (€ 722,27 + € 235,35 + € 117,68 = € 1.075,30).
5.5. - A tale importo deve aggiungersi il danno patrimoniale documentato per spese mediche, quantificato in € 370,00 (visite e fisioterapia), ritenute congrue e necessarie dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. CTU dott. pag. 8). Per_1
5.6. - Deve infine essere riconosciuto anche il danno materiale subito dal motociclo condotto dall'appellante.
Sebbene il veicolo non sia stato più visionabile al momento dell'accertamento tecnico, poiché alienato a terzi, il consulente ha ritenuto attendibile il contenuto delle fotografie e del preventivo di riparazione in atti, confermando la compatibilità dei danni con il sinistro e quantificandoli in € 2.680,57 (costo dei ricambi originali e manodopera necessaria) (cfr. CTU tecnica, pagg. 4 e 8).
6. - In definitiva, l'importo dovuto dall'appellato, a titolo di risarcimento complessivo, ammonta a € 4.125,87.
6.1. - Su tale somma spettano all'appellante la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, secondo cui sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni
Pag. 5 di 7 indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito, vanno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
7. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va osservato che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, come nel caso di specie, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020;
Cass. n. 1775/2017).
7.1. - Tanto chiarito, con riguardo al caso in esame, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo il valore della causa determinato in ragione del decisum (scaglione sino ad €
5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato e in favore dell'appellante.
7.2. - Alla riforma della sentenza impugnata consegue ex art. 336, comma 2, c.p.c.,
l'effetto estensivo della caducazione di ogni atto dipendente dalla decisione riformata, ivi compresa “l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”, nonché “l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate
e di ripristino della situazione precedente” (Cass. n. 26849/2022; Cass. n. 8639/2016;
Cass. n. 814/2015).
Ne deriva, in applicazione del principio secondo cui l'accoglimento dell'impugnazione comporta ipso iure l'obbligo restitutorio di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € 1.441,18 corrisposta al a titolo di spese processuali di primo grado. Controparte_1
7.3. - Le spese di c.t.u., liquidate con separati provvedimenti, vanno poste interamente a carico di parte appellata.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5547/2020 r.g., così dispone:
1) In totale riforma della sentenza n. 298/2020, emessa in data 27.03.2020 dal
Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. r.g. 370/2019, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
4.125,87, a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in complessivi € 135,59 per spese vive (di cui € 98,00 per c.u., € 27,00 per marca da bollo ed € 10,59 per spese di notifica), ed € 1.265,00 per compensi
(fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 174,00 per spese vive (di cui € 147,00 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo), ed €
2.915,00 (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
3) Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 alla restituzione, in favore di della somma di € 1.441,18. Parte_1
4) Pone definitivamente a carico del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, le spese di CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso a Siracusa, in data 6 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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