Art. 7.
All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con l'entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949 , per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza, dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con l'entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949 , per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza, dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.