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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3636/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2024 da:
), rappresentata dall'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
Avv. con l'assistenza dell'Avv. Raffaella RICHINI, come da procura in atti, giusta CP_1
autorizzazione del Giudice tutelare del Tribunale di Bergamo del 14 settembre 2023;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Paride BERSELLI, come da CP_2 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 19 novembre Parte_1 CP_2
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Costa Volpino (BG) in Parte_1 CP_2
data 16 maggio 1987.
Dalla loro unione è nato (27 marzo 1990), maggiorenne ed economicamente autonomo. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1
marito, un assegno mensile a titolo di mantenimento di 500 euro e l'assegnazione della casa coniugale.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status, chiedendo CP_2
l'addebito della separazione alla moglie e il rigetto della domanda di mantenimento.
All'udienza del 19 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo. Il
Giudice relatore ha dunque autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rinviato per l'acquisizione del parere del Giudice Tutelare sulle condizioni concordate dalle parti.
Acquisito il parere positivo del G.T., il Giudice relatore ha provveduto in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico bensì rispondenti all'interesse delle parti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_2
contratto matrimonio nel Comune di Costa Volpino (BG) in data 16 maggio 1987; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Costa Volpino di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, parte II, serie A, n. 19; provvede in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, di seguito trascritte: il signor si impegna a versare alla signora , a titolo di assegno di mantenimento, CP_2 Pt_1
l'importo di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024; prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: il signor si impegna a liberare la casa coniugale entro il 15 gennaio 2025, con asportazione CP_2
dei propri effetti personali;
il signor rinuncia alla domanda di addebito;
CP_2
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2024 da:
), rappresentata dall'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
Avv. con l'assistenza dell'Avv. Raffaella RICHINI, come da procura in atti, giusta CP_1
autorizzazione del Giudice tutelare del Tribunale di Bergamo del 14 settembre 2023;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Paride BERSELLI, come da CP_2 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 19 novembre Parte_1 CP_2
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Costa Volpino (BG) in Parte_1 CP_2
data 16 maggio 1987.
Dalla loro unione è nato (27 marzo 1990), maggiorenne ed economicamente autonomo. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1
marito, un assegno mensile a titolo di mantenimento di 500 euro e l'assegnazione della casa coniugale.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status, chiedendo CP_2
l'addebito della separazione alla moglie e il rigetto della domanda di mantenimento.
All'udienza del 19 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo. Il
Giudice relatore ha dunque autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rinviato per l'acquisizione del parere del Giudice Tutelare sulle condizioni concordate dalle parti.
Acquisito il parere positivo del G.T., il Giudice relatore ha provveduto in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico bensì rispondenti all'interesse delle parti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_2
contratto matrimonio nel Comune di Costa Volpino (BG) in data 16 maggio 1987; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Costa Volpino di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, parte II, serie A, n. 19; provvede in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, di seguito trascritte: il signor si impegna a versare alla signora , a titolo di assegno di mantenimento, CP_2 Pt_1
l'importo di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024; prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: il signor si impegna a liberare la casa coniugale entro il 15 gennaio 2025, con asportazione CP_2
dei propri effetti personali;
il signor rinuncia alla domanda di addebito;
CP_2
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo