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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13300/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa ET NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 13300/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTAGNESE GIUSEPPE ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è dipendente del (in seguito ), in qualità Controparte_2 CP_3 di docente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il predetto ha lamentato di non aver mai ricevuto la Carta di cui all'articolo 1, commi 121 ss., della legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
Premesso di aver svolto sempre le medesime mansioni dei docenti di ruolo, il ricorrente hanno stigmatizzato la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, e ha chiesto la condanna del alla corresponsione del “bonus CP_1
docenti” nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa.
pagina 1 di 12 Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando – quanto alla dedotta violazione del principio di non discriminazione di cui all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE – l'estraneità della formazione alle “condizioni di impiego” richiamate nell'art. 4 dell'Accordo Quadro e la incompatibilità tra la natura temporanea dell'impiego e la finalità formativa sottesa alla Carta del Docente, da intendersi quale investimento destinato a manifestare benefici sul servizio reso dai docenti nel corso del tempo.
OSSERVA:
1. - L'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
pagina 2 di 12 Nello specifico, l'art. 2, DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha previsto che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno Controparte_4 dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_4 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_4 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3, del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
pagina 3 di 12 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha previsto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_4 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
L'art. 3 del medesimo DPCM ha previsto che:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i pagina 4 di 12 docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
(…)”
Successivamente è intervenuto il D.L. 69/2023, conv. in L. 103/2023, che all'art. 15 ha previsto che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente l'art. 1, comma 572, l. 207/2024 ha modificato l'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, estendendo, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale e intervenendo sulla sua entità, non più indicata nella misura fissa di € 500 bensì quantificata di anno in anno con decreto ministeriale.
Da ultimo è intervenuta la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del D.L. 9 settembre
2025, n. 127, estendendo, tra l'altro, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo.
L'attuale formulazione dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 è la seguente:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, [per l'acquisto di hardware e software,] per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
pagina 5 di 12 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
2. – Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_4 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di pagina 6 di 12 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che, “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione”, in base agli elementi forniti dal giudice remittente (Tribunale di Vercelli)
l'indennità ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”, valorizzando CP_1
altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura pagina 7 di 12 delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
3. – A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pagina 8 di 12 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere anche “il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
3.1. - Quanto invece alle supplenze di breve durata (c.d. brevi e saltuarie o temporanee), con la recente sentenza n. 268/2025 la CGUE (causa C-268/24) ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:
pagina 9 di 12 essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a. “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata” (cfr. punto 71);
b. “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato” ((cfr. punto 75).
4. – Nel caso di specie, il convenuto non ha minimamente contestato l'identità di CP_1
mansioni tra quelle svolte dal ricorrente, assunto a tempo determinato, e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, e dunque non si possono ravvisare le menzionate
“ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
È evidente, infatti, che in tali ipotesi la natura, la frequenza e la durata delle prestazioni lavorative svolte dal personale assunto con contratto a termine non divergono, di fatto, da quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, con conseguente assimilabilità delle rispettive condizioni.
pagina 10 di 12 Non rinvenendosi, dunque, neppure sotto tale aspetto, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal
DPCM del 28 novembre 2016.
5. – Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente:
- con riferimento al periodo oggetto di causa, ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno;
- è tuttora inserito nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di supplenza, sicché è ammissibile l'azione di adempimento.
6. - Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla carta Controparte_2
docenti € 500 in favore di con riferimento agli anni Parte_1
scolastici 2024/2025.
7. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
8. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il ad erogare in favore di detto ricorrente, tramite la carta elettronica, CP_1
l'importo complessivo di € 500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
complessivamente liquidate in € 258,00 per compenso, oltre € 21,50 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
ET NT
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa ET NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/12/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 13300/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTAGNESE GIUSEPPE ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è dipendente del (in seguito ), in qualità Controparte_2 CP_3 di docente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il predetto ha lamentato di non aver mai ricevuto la Carta di cui all'articolo 1, commi 121 ss., della legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
Premesso di aver svolto sempre le medesime mansioni dei docenti di ruolo, il ricorrente hanno stigmatizzato la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, e ha chiesto la condanna del alla corresponsione del “bonus CP_1
docenti” nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa.
pagina 1 di 12 Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando – quanto alla dedotta violazione del principio di non discriminazione di cui all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE – l'estraneità della formazione alle “condizioni di impiego” richiamate nell'art. 4 dell'Accordo Quadro e la incompatibilità tra la natura temporanea dell'impiego e la finalità formativa sottesa alla Carta del Docente, da intendersi quale investimento destinato a manifestare benefici sul servizio reso dai docenti nel corso del tempo.
OSSERVA:
1. - L'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
pagina 2 di 12 Nello specifico, l'art. 2, DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha previsto che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno Controparte_4 dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_4 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_4 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di Controparte_4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3, del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
pagina 3 di 12 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha previsto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_4 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
L'art. 3 del medesimo DPCM ha previsto che:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i pagina 4 di 12 docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
(…)”
Successivamente è intervenuto il D.L. 69/2023, conv. in L. 103/2023, che all'art. 15 ha previsto che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente l'art. 1, comma 572, l. 207/2024 ha modificato l'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, estendendo, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale e intervenendo sulla sua entità, non più indicata nella misura fissa di € 500 bensì quantificata di anno in anno con decreto ministeriale.
Da ultimo è intervenuta la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del D.L. 9 settembre
2025, n. 127, estendendo, tra l'altro, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo.
L'attuale formulazione dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 è la seguente:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, [per l'acquisto di hardware e software,] per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
pagina 5 di 12 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
2. – Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_4 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di pagina 6 di 12 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che, “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione”, in base agli elementi forniti dal giudice remittente (Tribunale di Vercelli)
l'indennità ex art. 1 c. 121 L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”, valorizzando CP_1
altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura pagina 7 di 12 delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
3. – A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pagina 8 di 12 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere anche “il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
3.1. - Quanto invece alle supplenze di breve durata (c.d. brevi e saltuarie o temporanee), con la recente sentenza n. 268/2025 la CGUE (causa C-268/24) ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:
pagina 9 di 12 essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a. “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata” (cfr. punto 71);
b. “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato” ((cfr. punto 75).
4. – Nel caso di specie, il convenuto non ha minimamente contestato l'identità di CP_1
mansioni tra quelle svolte dal ricorrente, assunto a tempo determinato, e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, e dunque non si possono ravvisare le menzionate
“ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
È evidente, infatti, che in tali ipotesi la natura, la frequenza e la durata delle prestazioni lavorative svolte dal personale assunto con contratto a termine non divergono, di fatto, da quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, con conseguente assimilabilità delle rispettive condizioni.
pagina 10 di 12 Non rinvenendosi, dunque, neppure sotto tale aspetto, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal
DPCM del 28 novembre 2016.
5. – Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente:
- con riferimento al periodo oggetto di causa, ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno;
- è tuttora inserito nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di supplenza, sicché è ammissibile l'azione di adempimento.
6. - Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla carta Controparte_2
docenti € 500 in favore di con riferimento agli anni Parte_1
scolastici 2024/2025.
7. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
8. – In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il ad erogare in favore di detto ricorrente, tramite la carta elettronica, CP_1
l'importo complessivo di € 500, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1
complessivamente liquidate in € 258,00 per compenso, oltre € 21,50 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL GIUDICE
ET NT
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