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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2794/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011881038000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl elaborazione dati ha impugnato la sentenza n. 356/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado il 17/10/2024, e depositata il 27/01/2025.
Con detta sentenza, la CGT di primo grado ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249011881038000, con cui l'Agente della Riscossione ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 28.290,50 a titolo di IVA, relativa all'anno di imposta 2015.
La suddetta intimazione di pagamento seguiva la cartella di pagamento n. 06820210075361279000, notificata in data 02/08/2022, scaturente dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973 e/o art. 54 D.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione IVA integrativa, presentata dalla società contribuente .
Si è ritualmente costituito l'Ufficio in questo giudizio di gravame depositando controdeduzioni .
Alla pubblica udienza in data 27 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Il punto centrale della controversia e motivo di impugnazione concerne la lamentata duplicazione della pretesa impositiva essendo ad avviso dell'appellante in presenza nella fattispecie di una sostanziale identità delle due pretese impositive: la cartella di pagamento sottesa all'avviso di intimazione qui impugnato e l'avviso di accertamento n.T9D032H03210/2019 oggetto di definizione agevolata relativo ,tra le altre imposte, alla imposta Iva anno 2015.
In sostanza per l'appellante l'oggetto sostanziale delle due pretese impositive sarebbe identico in quanto entrambe hanno ad oggetto l'imposta Iva per il medesimo anno di imposta 2015 nei confronti del medesimo soggetto passivo ( la srl Ricorrente_1).
Il motivo è infondato poiche' , invece, Giudici di prime cure hanno correttamente osservato che “occorre distinguere tra potestà impositive relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600 del 1993,
a cui è riconducibile la cartella di pagamento n. 06820210075361279000, ed accertamento c. d. “analitico induttivo”, le cui risultanze, sono state indicate nell'avviso n. T9D032H03210/2019 e non possano essere trasfuse in un controllo c.d. “cartolare” ex art. 36 bis del DPR 600 del 1973."
Segnatamente si legge nella sentenza impugnata che “la cartella di pagamento, sottendendo ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis del dpr 600 del 1973, con computo dell'IVA, degli interessi e della relativa sanzione pecuniaria, non ha attinenza all'accertamento analitico – induttivo e che l'avviso n. T9D032H03210/2019, attesta riprese erariali non assimilabili a quelle di cui al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 e/o art. 54 D.p.r. n.600/1973”.
In conclusione e con piena conferma dell'operato dei primi giudici si deve ribadire che l'oggetto della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento, , non ha alcuna attinenza con l'accertamento analitico – induttivo.
Aggiungasi che l'avviso di accertamento n. T9D032H03210/2019, allegato agli atti attesta riprese erariali in alcun modo assimilabili a quelle di cui è causa.
Dall'analisi della documentazione versata in atti , si evince che la potestà impositiva abbia riguardato l'irregolare tenuta della contabilità ai fini II.DD. e IVA, ex art. 39 del d.p.r. n. 633/1972 e art. 22 del d.p.r. n.
600/1973, l'infedele dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette, ex art. 1, 4 e 5 del d.p.r. n. 600/1973,
l'infedele dichiarazione IRAP, ex art. 19 del d.lgs. n. 446/1997, l' omessa fatturazione di operazioni imponibili, ex artt. 21 e 23 del d.p.r. n. 633/1972, l' illegittima detrazione IVA, ex artt. 19 e 19bis1 del d.p.r.
n. 633/1972, l'infedele dichiarazione IVA, ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
22 luglio 1998 (d.p.r. 322/1998).
A sostegno della legittimità dell'operato dell'Ufficio, si osserva inoltre che il giudizio avverso l'avviso di accertamento richiamato dall'appellante si è concluso con una sentenza della CGT di II grado n.
4547/22/2022, che ha rigettato il ricorso proposto avverso la legittimità dell'avviso di accertamento n. T9D032H03210/2019, confermando l'illegittima detrazione dalla società, e quindi la fondatezza del recupero, derivante da una diversa partita di ruolo .
Ne consegue la reiezione dll'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La liquidazione delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in euro 1.500,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2794/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011881038000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl elaborazione dati ha impugnato la sentenza n. 356/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado il 17/10/2024, e depositata il 27/01/2025.
Con detta sentenza, la CGT di primo grado ha respinto il ricorso della odierna appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249011881038000, con cui l'Agente della Riscossione ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 28.290,50 a titolo di IVA, relativa all'anno di imposta 2015.
La suddetta intimazione di pagamento seguiva la cartella di pagamento n. 06820210075361279000, notificata in data 02/08/2022, scaturente dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del
1973 e/o art. 54 D.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione IVA integrativa, presentata dalla società contribuente .
Si è ritualmente costituito l'Ufficio in questo giudizio di gravame depositando controdeduzioni .
Alla pubblica udienza in data 27 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Il punto centrale della controversia e motivo di impugnazione concerne la lamentata duplicazione della pretesa impositiva essendo ad avviso dell'appellante in presenza nella fattispecie di una sostanziale identità delle due pretese impositive: la cartella di pagamento sottesa all'avviso di intimazione qui impugnato e l'avviso di accertamento n.T9D032H03210/2019 oggetto di definizione agevolata relativo ,tra le altre imposte, alla imposta Iva anno 2015.
In sostanza per l'appellante l'oggetto sostanziale delle due pretese impositive sarebbe identico in quanto entrambe hanno ad oggetto l'imposta Iva per il medesimo anno di imposta 2015 nei confronti del medesimo soggetto passivo ( la srl Ricorrente_1).
Il motivo è infondato poiche' , invece, Giudici di prime cure hanno correttamente osservato che “occorre distinguere tra potestà impositive relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600 del 1993,
a cui è riconducibile la cartella di pagamento n. 06820210075361279000, ed accertamento c. d. “analitico induttivo”, le cui risultanze, sono state indicate nell'avviso n. T9D032H03210/2019 e non possano essere trasfuse in un controllo c.d. “cartolare” ex art. 36 bis del DPR 600 del 1973."
Segnatamente si legge nella sentenza impugnata che “la cartella di pagamento, sottendendo ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis del dpr 600 del 1973, con computo dell'IVA, degli interessi e della relativa sanzione pecuniaria, non ha attinenza all'accertamento analitico – induttivo e che l'avviso n. T9D032H03210/2019, attesta riprese erariali non assimilabili a quelle di cui al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 e/o art. 54 D.p.r. n.600/1973”.
In conclusione e con piena conferma dell'operato dei primi giudici si deve ribadire che l'oggetto della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento, , non ha alcuna attinenza con l'accertamento analitico – induttivo.
Aggiungasi che l'avviso di accertamento n. T9D032H03210/2019, allegato agli atti attesta riprese erariali in alcun modo assimilabili a quelle di cui è causa.
Dall'analisi della documentazione versata in atti , si evince che la potestà impositiva abbia riguardato l'irregolare tenuta della contabilità ai fini II.DD. e IVA, ex art. 39 del d.p.r. n. 633/1972 e art. 22 del d.p.r. n.
600/1973, l'infedele dichiarazione ai fini delle Imposte Dirette, ex art. 1, 4 e 5 del d.p.r. n. 600/1973,
l'infedele dichiarazione IRAP, ex art. 19 del d.lgs. n. 446/1997, l' omessa fatturazione di operazioni imponibili, ex artt. 21 e 23 del d.p.r. n. 633/1972, l' illegittima detrazione IVA, ex artt. 19 e 19bis1 del d.p.r.
n. 633/1972, l'infedele dichiarazione IVA, ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
22 luglio 1998 (d.p.r. 322/1998).
A sostegno della legittimità dell'operato dell'Ufficio, si osserva inoltre che il giudizio avverso l'avviso di accertamento richiamato dall'appellante si è concluso con una sentenza della CGT di II grado n.
4547/22/2022, che ha rigettato il ricorso proposto avverso la legittimità dell'avviso di accertamento n. T9D032H03210/2019, confermando l'illegittima detrazione dalla società, e quindi la fondatezza del recupero, derivante da una diversa partita di ruolo .
Ne consegue la reiezione dll'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La liquidazione delle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in euro 1.500,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario.