Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2025, proposto da CE LO, SE LO e TE LO, rappresentati e difesi dall’avv. Carmelo Cinnirella, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, CE Gramuglia e CE Velardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 686 del 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’INPS;
Vista la memoria dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Presidente RA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso, il quale è stato notificato e depositato il 29 ottobre 2025, ha ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 686 del 26 giugno 2025, nella parte relativa al pagamento delle spese legali d’importo pari a € 1.312,00, oltre accessori;
Rilevato che è incontroverso tra le parti che l’INPS vi ha dato esecuzione e che residua solo la questione della liquidazione delle spese;
Considerato che l’INPS ha chiesto la compensazione delle spese in quanto asserisce di non essere stata posta nelle condizioni di adempiere; rappresenta, in particolare, che:
- non era in grado di disporre il pagamento, considerato che i signori LO CE, LO SE e LO TE, quali coeredi di SC ES, non risultavano censiti dall’Istituto, non beneficiando di prestazioni di alcuna natura;
- aveva, pertanto, richiesto al loro procuratore, dapprima in via informale (telefonica) e successivamente con mail (ordinaria) del 29 luglio 2025, il codice IBAN dei suoi assistiti onde poter effettuare il pagamento;
- la mail (ordinaria) del 29 luglio 2025 non veniva riscontrata, mentre in data 29 ottobre 2025 veniva incardinato il presente giudizio di ottemperanza;
- in data 7 novembre 2025, richiedeva nuovamente, ma questa volta via PEC, il codice IBAN delle parti e lo otteneva, cosicchè provvedeva al pagamento il giorno 13 successivo;
Considerato che parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese in quanto “ la prima e unica comunicazione munita di prova legale di invio e consegna è la pec del 7 novembre 2025, successiva alla scadenza del termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 (decorso al 25/10/2025) ”;
Richiamato il principio di diritto secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza è assimilabile a quella prevista per le procedure esecutive mobiliari (in termini CGA, sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807);
Ritenuto di compensare le spese in parte tenuto conto delle circostanze in fatto surriportate e di liquidarle per il resto, a carico della parte soccombente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
CE Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA EN |
IL SEGRETARIO