Articolo 3 della Legge 25 luglio 1975, n. 383
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 agosto 1975
Art. 3.
Il personale assunto dall'ENDSI sino al 28 febbraio 1974 e' trasferito alle dipendenze dell'AAI mediante inquadramento nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte, tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata.
Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , salvo quanto previsto al successivo comma.
L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverra' in soprannumero in quanto occorra.
Ai fini dell'inquadramento gli impiegati conservano a tutti gli effetti l'anzianita' maturata.
Il personale di cui al presente articolo e' inserito nelle singole qualifiche prendendo posto dopo gli impiegati gia' inquadrati nei ruoli della AAI.
Nella prima applicazione della presente legge le promozioni nelle qualifiche superiori alle iniziali decorrono dalla data della riunione del consiglio di amministrazione.
La spesa per gli stipendi e per tutte le altre competenze spettanti al personale trasferito all'AAI e' a carico di quest'ultima dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 21 agosto 1975