Parere definitivo 27 dicembre 2022
Improcedibile
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00997/2025REG.PROV.COLL.
N. 00703/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2022, proposto da CO Autotrasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della M.I.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzio Vaccari e Donatella Virili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Umbria, n. 966 del 22 dicembre 2021, resa tra le parti, concernente un permesso di costruire rilasciato nonostante l’intervenuta decadenza da convenzione PAIP e il rifiuto di assegnazione del lotto PAIP.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni e di M.I.P. S.r.l.;
Vista la nota del 23 gennaio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Vaccari Marzio e vista l’istanza di passaggio in decisione da parte dell’avvocato Gennari Paolo del Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Per lumeggiare la vicenda di causa occorre evidenziare quanto segue:
- nell’anno 2010 il Comune di Terni assegnava un lotto PAIP a MIP s.r.l.;
- il 4 marzo 2011 veniva stipulata la convenzione PAIP tra il Comune di Terni e MIP srl (Rep. n. 37522);
- la MIP si obbligava, entro il 4 settembre 2011, a presentare l’istanza di rilascio del permesso di costruire; entro 30 giorni dal rilascio del permesso la MIP s.r.l. avrebbe dovuto iniziare i lavori di costruzione;
- in data 14 gennaio 2013 veniva rilasciata un'autorizzazione SUAP, che sarebbe scaduta senza che i lavori fossero iniziati;
- in data 30 gennaio 2014 il Comune concedeva una proroga dei termini per l’inizio dei lavori fino al 14 gennaio 2016;
- in data 11 ottobre 2017 il Comune concedeva un’ulteriore proroga con la stipula di una nuova convenzione integrativa (Rep. n. 38225).
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 337/2021, proposto dinanzi al T.a.r. Umbria, l’appellante ha invocato:
- l’annullamento
a ) del permesso di costruire n. 72, rilasciato il 9 maggio 2019, per l’edificazione di un capannone a uso magazzino su lotto Paip assegnato nel 2010, nonché di autorizzazione SUAP, sconosciuta, rilasciata (a quanto risulta) nel 2013;
b ) nonché, per quanto occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 184/2014 (ad oggi conosciuta solo per relationem ), con cui sarebbero stati prorogati i termini per l’esecuzione dei lavori, c ) nonché della deliberazione di GM 283 dell’11.11.2017, con cui sono stati prorogati i termini di scadenza ed attuazione della convenzione di cessione PAIP, e dell’eventuale diniego all’istanza di assegnazione del lotto PAIP attualmente in carico a MIP srl, ove non ancora comunicato;
- la declaratoria, previo accertamento, della intervenuta decadenza di MIP s.r.l. dalle convenzioni da questa sottoscritte con il Comune di Terni (rep n. 37522/2011 e rp 38225/2017) e/o comunque l’accertamento dell’obbligo del Comune di Terni di dichiarare detta decadenza, di cui agli artt. 6 e 7 delle convenzioni stesse;
- la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni che la colpevole inerzia del Comune di Terni ed il suo inadempimento agli obblighi assunti in convenzione ha cagionato a CO Trasporti.
2.1. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO Autotrasporti s.r.l. il 4.10.2021: atti di proroga alla convenzione MIP, atti già impugnati con il ricorso principale.
3. Il T.a.r. competente, con la sentenza n. 966/2021 pubblicata il 22/12/2021, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, in quanto l’interesse vantato dalla ricorrente in qualità di operatore confinante al lotto in contestazione, ma estraneo alla graduatoria riferita a detto lotto, va considerato alla stregua di un interesse di “mero fatto”.
4. Avverso tale pronuncia è insorta la CO autotrasporti s.r.l., con atto di appello notificato in data 20.01.2022, depositato il 27.01.22, a mezzo del quale ha censurato la sentenza del T.a.r. riproponendo il motivo di appello non accolto. Sostiene, in particolare, che i provvedimenti emessi dal Comune di Terni siano illegittimi e presentino vizi sostanziali, tra cui violazione di legge, violazione degli obblighi contrattuali e difetto di istruttoria. La convenzione del 2011 era chiara nell’imporre termini perentori per la richiesta del titolo necessario all’edificazione del lotto e per l’edificazione stessa. L'obiettivo della legge istitutiva PAIP era di incrementare e agevolare il tessuto produttivo, mettendo i lotti a produzione. Tuttavia, MIP srl non aveva mai iniziato i lavori di costruzione sul lotto assegnato, nonostante le numerose proroghe concesse dal Comune di Terni.
La determina del 2014, che concedeva una proroga dei termini per l’inizio dei lavori, era illegittima perché non poteva essere concessa una proroga di un titolo scaduto. Inoltre, il titolo edilizio era stato richiesto con quasi due anni di ritardo rispetto al termine perentorio indicato in convenzione. Le motivazioni della proroga erano contrarie a quanto previsto dalla convenzione e dal regolamento PAIP. Non vi erano cause di forza maggiore, ma solo la volontà del titolare di richiedere la proroga perché la legge gliene dava facoltà. Né la legge regionale né il "decreto del fare" autorizzavano a disattendere gli obblighi convenzionalmente assunti.
La delibera del 2014, che concedeva un’ulteriore proroga della convenzione, era anch’essa illegittima. Le clausole della convenzione erano chiare nel prevedere che la proroga poteva essere concessa solo per ragioni giustificative valide e pertinenti, che non erano presenti nel caso di MIP srl. La seconda convenzione, stipulata illegittimamente, imponeva il rispetto di un termine ristretto per presentare la richiesta di permesso a costruire e prevedeva una clausola di risoluzione di diritto. Il Comune non aveva esercitato alcuna rinuncia successiva agli effetti della clausola risolutiva, che aveva determinato la cessazione ipso iure degli effetti della convenzione stessa.
Il titolo edilizio, rilasciato a MIP srl, era da reputare illegittimo perché richiesto ben oltre i 60 giorni previsti dalla convenzione. La convenzione PAIP si era risolta il 10 gennaio 2018, quindi il titolo non doveva essere rilasciato per intervenuta decadenza. Inoltre, la dichiarazione di inizio lavori depositata in Comune il 7 giugno 2019 non corrispondeva alla realtà, poiché nessun lavoro era stato effettivamente iniziato. La decadenza si era quindi maturata, anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 103 DL 18/2020.
CO Autotrasporti chiede il risarcimento dei danni subiti a causa delle inadempienze del Comune di Terni, che hanno costretto la ditta ad affittare altri locali e aree per depositare le merci e parcheggiare gli automezzi.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 16.03.2022. Il Comune di Terni argomenta nel senso che CO Costruzioni srl non vanterebbe un interesse concreto e attuale per invocare il diritto di prelazione previsto dall’art. 7 del regolamento PAIP. Questo diritto si concretizza solo a favore degli operatori confinanti possessori di aree PAIP, una volta attivato ed esaurito il procedimento di assegnazione dei lotti non più in uso. CO Costruzioni srl non è inclusa nella graduatoria PAIP rilevante, quindi il suo interesse è considerato di "mero fatto". Il Comune di Terni sostiene di aver rispettato i termini e gli obblighi derivanti dal regolamento PAIP e dalle convenzioni stipulate con i soggetti assegnatari dei lotti. La proroga dei termini per l'inizio dei lavori concessa a MIP srl è stata giustificata e conforme alle disposizioni normative. Conclude nel senso che il ricorso di CO Costruzioni srl sarebbe inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale. Inoltre, gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso sarebbero da considerare pleonastici e irricevibili così come la domanda risarcitoria di CO Costruzioni srl sarebbe da ritenere inammissibile e infondata. Il Comune di Terni sottolinea che il diritto di prelazione non sarebbe invocabile poiché il procedimento amministrativo per la corretta fruizione del lotto non è ancora concluso e non è stato completato lo scorrimento della graduatoria.
6. Alla pubblica udienza, svoltasi in modalità telematica, del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 23 gennaio 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
9. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
10. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come richiesto da parte appellante senza opposizione di controparte.
11. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 703/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO