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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 1759 / 2021
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
All'udienza del 24/01/2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1759 /2021 e compaiono:
Per avv. FERRARO LUCIA anche in sost. avv. FANTONI Parte_1
SONIA ;
Per nessuno compare;
CP_1
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
INVITA alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
PER l'avv. FERRARO provvede alla discussione orale e Parte_1 conclude come da ricorso in appello.
Terminata la discussione, si allontana dall'aula, dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
Valentina Prudente, all'udienza del 24/01/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1759 dell'anno 2021 , pendente
TRA
Parte_1
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
Avente a oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere lo spiegato appello e per l'effetto revocare e/o annullare la sentenza n. 16/2021 del Giudice di Pace di , confermando il verbale Pt_1 opposto n. 168703C del 25.11.2020 e le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 16/21 del g.d.p. di Carrara che Parte_1 accoglieva l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta da , quale CP_1 rappresentante legale della e annullava il verbale n. 168703 del Controparte_2 25.11.2020 emesso dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 10, c. 18 e 24 Pt_1 c.d.s.
Pag. 2 di 5 Dagli accertamenti espletati, è emerso che l'autocarro tg. EM 385 BV di proprietà della
[...]
guidato al momento dell'accertamento da , aveva una massa Controparte_2 Persona_1 complessiva a pieno carico superiore ai limiti prescritti dall'autorizzazione al trasporto eccezionale, tenuto anche conto della percentuale di tolleranza (5%) riconosciuta dal codice della strada.
L'ente appellante contesta la sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso facendo applicazione dell'art. 3 l. 689/81, non avendo il giudice di prime cure riscontrato l'elemento soggettivo nella condotta dell'opponente, in considerazione del marginale superamento del limite di peso consentito.
Precisa, di contro, parte appellante:
- che l'art. 10, comma 18 codice strada commina una sanzione amministrativa a chiunque esegua un trasporto eccezionale violando i limiti di massa complessiva, a prescindere dall'entità del superamento;
- che l'art. 10, comma 24 stabilisce una percentuale di tolleranza (c.d. maggiorazione consentita) del 5% oltre il limite di peso consentito, con la conseguenza che – diversamente da quanto asserito dal g.d.p., che ha errato nel richiamare una percentuale del 10% – la violazione riscontrata non era affatto insignificante;
- che non sono configurabili come esimenti la circostanza che al momento della presa in carico dei blocchi di marmo non vi fosse strumentazione idonea alla pesa, né l'asserita impossibilità di alleggerimento del carico complessivo.
La causa era istruita documentalmente.
Il fascicolo era riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, la quale – con ordinanza del 17.4.2024 – dichiarava la contumacia della parte appellata e fissava per la discussione della causa l'udienza del 24.1.2025, nel corso della quale l'appellante procedeva alla discussione orale, rinunciando alla lettura del dispositivo. Il Giudice, all'esito, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione di cui al fascicolo di primo grado emerge che il veicolo di proprietà della stava effettuando un trasporto eccezionale in violazione Controparte_2 dei limiti di massa previsti dall'art. 10, commi 18 e 24 c.d.s.. Il mezzo stava infatti trasportando due blocchi di marmo del peso complessivo di 52.220 kg (52,22 tonnellate), ossia di 1820 kg (1,82 tonnellate) in eccesso rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione (48.000 Kg), tenuto conto della maggiorazione del 5% riconosciuta dall'art. 10, comma 24 c.d.s. (cfr. verbale della Polizia stradale di cui al doc. 4 fasc. primo grado).
Le difese avanzate dall'opponente in primo grado, volte a dimostrare la sua buona fede, sono generiche e non suffragate da alcuna allegazione che consenta di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/81. Incombe sull'autore della violazione “l'onere di provare di aver agito senza colpa o la sussistenza di scriminanti. L'accertamento della fattispecie tipica dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa rende necessaria, da parte del trasgressore, la dimostrazione di elementi positivi esterni che possano rivelare l'assenza di colpevolezza”; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26158 “In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma
Pag. 3 di 5 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.”). In proposito, non è dato apprezzare la valenza di esimente della asserita materiale impossibilità di pesare i materiali prima del raggiungimento del sito, nonché della mancanza di un luogo ove depositare il carico in eccesso, in quanto mere circostanze di fatto, tali da non evidenziare alcun positivo elemento idoneo a ingenerare nell'agente il ragionevole convincimento della liceità della condotta.
La regolarità dell'accertamento effettuato e la genericità delle difese dell'opponente in primo grado consentono di confermare il verbale impugnato, in totale riforma della sentenza di primo grado.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cassazione del 19 dicembre 2022, n. 37164.)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, quanto al giudizio di primo grado:
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 68,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 68,00
Fase decisionale, valore medio: € 142,00
Compenso tabellare (valori medi) € 346,00
Quanto al giudizio di appello:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Pag. 4 di 5 Compenso tabellare (valori medi) € 662,00
Oltre a detti importi, a titolo di onorario, spettano le spese legali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1759 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di osì provvede: Parte_1 Controparte_2
1. ACCOGLIE l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza 16/2021 del g.d.p. di Carrara e, per l'effetto, conferma il verbale n. 168703 del 25.11.2020 della Polizia Municipale di Pt_1
2. CONDANNA alla refusione nei confronti del Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in € 346,00 a titolo di Parte_1 onorario per il giudizio di primo grado e in € 662,00, a titolo di onorario, per il giudizio di appello, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA se dovuta, CPA come per legge.
Così deciso in Massa, in data 24/01/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 24/01/2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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