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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8971 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 46990/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
8/7/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1978, rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA FRANCESCO e dall'avv. MONTIS
IA TI con studio in VIA CREMA, 15 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
16/10/1981 , rappresentato e difeso dall' avv. SANTARELLI CLAUDIO ROBERTO VIA ENRICO
BESANA, 22 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
Avv. FRANCESCA ARTONI, curatore speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
24.4.2012 nominato con provvedimento del 23.5.2023, con studio in Milano, Via Santa Sofia n. 27,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.1.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Disporre l'affido al Comune di nuova residenza stabile della minore, disponendo il collocamento esclusivo di presso l'abitazione paterna in Pestrosino (TP) Via Delle Rose n. 60; Per_1
- Disporre che le maggiori decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza del minore ex art 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dal genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
- Incaricare l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia con possibilità dell'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e, quando ve ne sono i presupposti, di disporne un graduale ampliamento, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati/proseguiti dai genitori e della situazione psicofisica del minore;
- Disporre l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per Persona_1
- Revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Via Primaticcio n. 196 alla resistente;
- Revocare l'assegno di mantenimento a carico di da corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
CP_1
- Disporre la suddivisione al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano;
- Disporre che l'assegno unico della famiglia sia percepito in via esclusivo dal padre;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. “
Per : Controparte_1
“ rigettare la domanda di parte ricorrente e confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale;
-disporre l'integrazione dell'assegno di mantenimento mancanti per gli anni precedenti, in particolare dal 2017 ad oggi;
- concedere l'affidamento esclusivo della figlia alla sig.ra ; Persona_1 Controparte_1 Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
Per il CURATORE SPECIALE
“mantenere l'affido della minore ex art. 333 c.c. ai Servizi sociali di NO con Persona_1 limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.; mantenere il collocamento di a NO (Tp) via delle Rose n.60 dove il padre risulta Per_1 domiciliato, presso la residenza dei genitori, anche ai fini della residenza anagrafica;
incaricare l'Ente Affidatario in collaborazione con i Servizi di Milano di mantenere e/o avviare ogni intervento utile al sostegno e alla protezione e tutela di , nonché di stabilire con quale frequenza Per_1 e modalità autorizzare sia le videochiamate con la madre, sia le frequentazioni madre – figlia, tenuto conto del miglior interesse della minore, anche all'esito degli accertamenti demandati. Rimettendosi per tutte le altre questioni (sull'assegnazione della casa familiare e di natura economica) alle migliori valutazioni e decisioni del Tribunale, sempre considerato l'interesse della minore. Con ogni riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le proprie conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Premesso in fatto che:
in data 07/07/2011 contraevano Parte_2 matrimonio con rito concordatario a NO (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune Anno 2011 n. 18 parte II, Serie A, Ufficio 1, dall'unione coniugale nasceva a Milano il 24 aprile 2012 la figlia Persona_1
i coniugi si separavano con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 3 novembre 2015, Per_ concordando l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che a lei restava assegnata, tempi di permanenza con il padre dettagliatamente indicati ed un contributo paterno al di lei mantenimento quantificato in € 500,00 mensili con ricorso depositato il 12.12.2022, chiedeva in via principale la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni già pattuite in separazione, Per_ specificando tuttavia di stabilire l'importo paterno al mantenimento di in una somma non superiore ad € 500,00 mensili, di fatto chiedendo l'esclusione della rivalutazione sino a quel momento maturata;
null'altro specificava in ordine all'attuale condizione del nucleo familiare, fissata con decreto la comparizione delle parti innanzi a Presidente, con memoria difensiva del 28.3.2023 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo Controparte_1 status ma, nel contestare le altre e spiegare le proprie, peraltro contrastanti tra di loro, incidentalmente evidenziava che la minore, prima affidata congiuntamente ai genitori, era stata affidata con decreto definitivo del settembre 2020 del Tribunale dei minorenni, che produceva, al Servizio sociale del
Comune di Milano, all'udienza del 23.5.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione anche per gli elevati contrasti e conflittualità ancora esistenti, rilevato il contenuto del Per_ decreto definitivo del TM, confermava l'affidamento al Comune di Milano della minore e gli incarichi già disposti dal Tribunale per i minorenni, che integrava incaricando l'ente affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia con possibilità dell'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore con eventuale e graduale ampliamento, di garantire gli interventi di sostegno psicoterapico ed educativo per la minore che fossero risultati necessari, per il tramite dei Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, Per_ contestualmente nominava curatore speciale della minore l'avv. Francesca Artoni, cui assegnava un termine per la costituzione in giudizio , disponeva l'invio da parte dell'Ente affidatario di una dettagliata relazione di aggiornamento accompagnata da quelle precedentemente depositate al
TM, assegnava la casa coniugale alla resistente presso la quale veniva mantenuto il collocamento prevalente della minore ed aumentava ad € 650,00 l'assegno perequativo al suo mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 23.11.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 24.5.2023, nei termini concessi si costituiva in giudizio il Curatore speciale, aderendo allo stato alle determinazioni del Presidente, nulla di nuovo potendo evidenziare o aggiornare non avendo ancora potuto incontrare per loro indisponibilità gli operatori dei servizi, né la minore, fuori Milano per le vacanze, con la memoria integrativa del 29.9.2023 parte ricorrente chiedeva che in via del tutto provvisoria venisse mantenuta la regolamentazione stabilita dall'ordinanza presidenziale ma, che all'esito dell'istruttoria ed esaurito il giudizio, il Tribunale, accertata la sua capacità genitoriale, Per_ disponesse l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre ma con tempi ampi di frequentazione in suoi favore, ed inoltre istava per una riduzione ad € 500,00 dell'assegno perequativo al mantenimento della figlia, la resistente non depositava memoria di costituzione e, anzi, il di lei legale, presentava un'istanza con la quale comunicava di aver rinunziato al mandato e di continuare nelle difese nei limiti imposti dal codice deontologico nel tempo necessario alla per costituirsi con altro CP_1 difensore, all'udienza di prima comparizione, differita al 30.11.2023 su istanza del Curatore speciale, il Per_ G.I. rilevata dalle relazioni dei servizi l'opportunità di iscrivere ad un centro diurno e nel contempo, acquisita la richiesta di rinvio da parte del legale rinunciatario di concedere un nuovo termine alla resistente per costituirsi a mezzo di nuovo procuratore, si riservava e con ordinanza in pari data rinviava al 22.2.2024 dando mandato ai servizi dell'ente affidatario di effettuare l'iscrizione richiesta, all'udienza indicata la parte resistente, chiedeva un ulteriore rinvio per poter reperire un nuovo legale che veniva concesso al 14.3.2024, udienza alla quale la resistente presenziava da sola e, in stato di evidentissima alterazione, teneva un comportamento aggressivo e minaccioso al punto di costringere il G.D. a chiedere l'allontanamento dall'aula con l'ausilio della forza pubblica, quindi il G.I. su richiesta della parte ricorrente e del Curatore speciale fissava udienza di comparizione delle parti anche alla presenza degli operatori del servizio sociale e trasmetteva il verbale di udienza alla procura della repubblica per gli opportuni provvedimenti in danno delle
CP_1 all'udienza indicata gli operatori presenti rappresentavano la necessità di proseguire con le indagini e gli interventi anche alla luce dei nuovi progetti di vita delle parti mentre il Curatore speciale Per_ riferiva dell'enorme disagio di , spettatrice delle continue liti tra i genitori e che aveva manifestato il desiderio di esse ascoltata dal Giudice, ragion per cui si riservava di presentare istanza in tal senso dopo aver meglio valutato di concerto con i servizi e nuovamente acquisito conferma dalla minore, pertanto il G.D. si limitava a rinviare al 29.5.2024 concedendo termine ai servizi per relazione di aggiornamento, nelle more dell'udienza del 30.4.2024, il curatore speciale depositava istanza urgente nella Per_ quale, dopo avere dettagliatamente descritto tutta una serie di atteggiamenti di - tenuti soltanto per timore delle reazioni materne e per i suoi comportamenti di iper controllo, che la portavano a mentire sugli effettivi rapporto con il padre ed i nonni paterni - nonché episodi di cui era stata vittima la ragazza per raptus aggressivi da parte della madre, uno in particolare che aveva determinato anche Per_ l'intervento dei carabinieri, chiedeva che, assecondando in ciò anche un desiderio di , venisse autorizzato urgentemente ed inaudita altera parte il di lei trasferimento a vivere in Sicilia, a NO, con il padre in casa dei nonni paterni, sempre molto presenti nella vita della ragazza ed estremamente accudenti e supportanti,
a seguito di tale istanza veniva aperto sub procedimento in corso di causa, fissata la comparizione delle parti e l'audizione della minore, la quale rappresentava una condizione di tensione e malessere quando sola in compagnia della madre, alla quale era molto legata ma dei cui atteggiamenti aveva spesso paura e che descriveva come altamente squalificante delle figura paterna;
Ilaria rappresentava inoltre che spesso gli agiti della madre erano determinati da pesante assunzione di alcol, e rappresentava, invece di vivere in maniera molto serena e felice la sua permanenza in Sicilia dove stava molto bene e desiderava restare in maniera costante e definitiva, pur volendo tuttavia continuare a vedere la madre alla quale voleva molto bene,,
terminata l'udienza il G.I. concedeva alle parti termini per delle note difensive, scaduti i quali con ordinanza del 24.7.2024, emessa sempre nel sub procedimento, così disponeva:
“Affida la minore ex art. 333 c.c. ai Servizi sociali di NO con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.; 2. Dispone pertanto che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dai Servizi sociali Affidatari, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dal genitore collocatario;
3. Dispone il collocamento di nata a Milano in data [...] a [...] ( Tp) via delle Persona_1 Rose n.60 dove il padre risulta domiciliato, presso la residenza dei genitori, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Incarica i Servizi sociali di NO in collaborazione con quelli di Milano di attivare incontri in spazio neutro tra madre e figlia;
5. Incarica i Servizi affidatari di svolgere indagine psicosociale del nucleo familiare dei nonni paterni della minore, con accessi domiciliari, depositando relazione entro il 30.10.204;
6. Revoca l'assegnazione della casa coniugale di Milano via Primaticcio n.196 alla resistente, con termine fino al 10.10.2024 per rilasciare l'immobile;
7. Incarica i Servizi sociali di Milano di procedere alla presa in carico della resistente presso il Tes_ e di sovraintendere al passaggio di consegne con i nuovi servizi affidatari;
8. Revoca il contributo economico a carico del ricorrente;
9. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dal padre;
10. Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano”
Alla medesima udienza del 12 giugno veniva chiamato anche il procedimento principale, nel Cont quale il nuovo legale costituito della resistente chiedeva la sua presa in carico presso il veniva disposto un primo rinvio al 18.6.2024 ed un successivo al 7.11.2024 onde acquisire aggiornamenti tanto dai servizi specialistici quanto dai servizi sociali di NO e di Milano di concerto tra di loro, all'udienza indicata le parti concordemente chiedevano che il G.D., stante il forte desiderio mostrato dalla ragazza, disponesse l'organizzazione da parte dei servizi incaricati di incontri in Per_ spazio neutro tra e la madre da svolgersi a Milano e su tali richiesta il G.I. poneva la causa in riserva, a scioglimento della quale invitava i servizi sociali coinvolti a vario titolo di predisporre con urgenza i necessari appuntamenti, confermava contestualmente lo stretto monitoraggio dei due diversi nuclei familiari e disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento anche sull'andamento degli Contr incontri e del percorso della resistente presso il SERD ed il , rinviando per l'esame all'udienza ex art. 127 ter cpc del 26.3.2025, nelle more dell'udienza i servizi sociali e specialistici depositavano le relazioni richieste e la resistente a seguito di rinunzia anche del secondo avvocato si costituiva a mezza di altro legale, il G.D., pertanto, letti gli elaborati citati e le note sostitutive dell'udienza disponeva che i servizi sociali affidatari ( NO) procedessero con urgenza ad attivare un percorso di supporto psicologico per la minore, quindi rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 8.7.2025, sempre nelle forme della trattazione scritta, le parti nei termini concessi precisavano le conclusioni come sopra trascritte e depositavano le note di udienza, per cui la causa con ordinanza del 8.7.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025. Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti,
Le parti non hanno depositato istanze istruttorie e la controversia si concentra quasi esclusivamente sul profilo relativo alla responsabilità genitoriale, per la decisione del quale risultano congrue ed adeguate le numerosissime e dettagliate relazioni dei servizi sociali e specialistici presenti nel fascicolo di causa.
Con riferimento agli aspetti economici, estremamente residuali, è invece consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già acquisito agli atti.
La domanda divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario a NO (TP) in data
7.7.2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune Anno 2011 n. 18 parte II,
Serie A, Ufficio 1; si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 3 Novembre 2015. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.12.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
La minore risulta attualmente affidata al Comune di NO i cui servizi, di concerto con quelli di Milano competenti per territorio in base alla residenza materna, stanno effettuando un Per_ eccellente lavoro di supporto all'intero nucleo familiare e soprattutto ad .
Dalla lettura delle innumerevoli relazioni in atti emerge come la minore, soprattutto dopo il suo trasferimento in Sicilia, abbia avuto una vera e propria rinascita, un rifiorire di tutte le sue capacità ed una apertura verso il prossimo e soprattutto verso la sua socialità che a Milano, nelle condizioni difficili in cui viveva, e dalla stessa evidenziate durante la sua audizione, aveva del tutto perso. Tale indispensabile presenza ,non soltanto fattuale ma anche giuridicamente qualificata, degli operatori non può, ancora, pacificamente essere eliminata. I genitori non sono in grado, ognuno per diverse Per_ fragilità e limiti, a potersi prendere cura da soli di , né ad assumere per lei le più importanti decisioni, anche e soprattutto per l'elevatissima conflittualità ancora emergente e per la loro assoluta incomunicabilità.
Peraltro risulta in maniera più che evidente che la ragazza, sinceramente legata da vincoli di forte affetto verso ciascuno di loro, tenda quando coinvolta in situazioni che ne determinano l'occasione, a tenere un comportamento adultizzato di coesione coi genitori anche ponendosi in contrasto con l'operato dei servizi, ai quali invece se serena e decontestualizzata, si è affidata nella maniera più totale e con grande confidenza. Basti per esemplificare l'atteggiamento da lei tenuto in occasione di uno degli ultimi incontri con la madre, quando si è con lei alleata contro l'assistente sociale, nonostante l'evidente comportamento non consono della CP_1
Di tale quadro così complesso e delicato pare essere assolutamente cosciente l' che, in Per_1 adesione alle analoghe richieste del Curatore, ha chiesto che venisse mantenuto l'affidamento all'ente comunale – oggi servizi sociali – di NO.
Lo stesso non può dirsi della resistente che, probabilmente non pienamente consapevole del suo quadro psicologico estremamente vulnerabile e pesantemente influenzato da ogni evento stressante, che ne comporta il crollo – cfr episodio avvenuto all'udienza di comparizione e, più di recente, quello estivo riportato nelle memorie del curatore – insiste per l'affidamento esclusivo a lei, sebbene contenuto in domande più che mai contraddittorie nelle quali si chiede contestualmente tale forma di affido ma, anche, la conferma dei provvedimenti separativi con i quali, invece, l'affidamento era condiviso ai genitori.
Peraltro l'attuale quadro della resistente, unito alla complessità dei rapporti tra le parti e l'evidente distanza geografica, non lascia prognosticamene ipotizzare al Collegio che spirato il tempo massimo di due anni previsto per l'affidamento all'ente, l'affido possa essere disposto condiviso in capo ai genitori. Per_ Trascorso tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento di tornerà in capo alla padre
- che può contare anche sul fondamentale aiuto dei propri genitori - nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente. Per_ Quanto alle frequentazioni madre figlia, reputate fondamentali per la serena crescita di che, sebbene non abbia mai chiesto di voler tornare a vivere con la mamma e, anzi, abbia mostrato sempre volontà contraria, le è molto legata e non intende recidere il legame. Ciò lo dimostrano tanto la spontanea iniziativa di telefonate e video chiamate, nonostante queste attualmente non siano libere, quanto l'entusiasmo con il quale la ragazza affronta i lunghi viaggi da NO (TP) a Milano, sol per poter stare poche ore in spazio neutro in compagnia della madre.
I servizi sociali affidatari, di concerto con quelli di Milano, dovranno quindi continuare a garantire contatti il più possibile intensi, seppur sempre e solo tenendo conto dell'effettivo interesse Per_ di ed attenti ad evitare ogni forma di patimento o alterata alleanza con il genitore. Gli incontri e le video chiamate, che quanto meno nella fase iniziale dovranno avvenire sempre con la supervisione di un operatore e se, in presenza, in spazio neutro, potranno in futuro e solo se ne ricorreranno i presupposti essere liberalizzati con tempi e modalità che gli stessi servizi dovranno determinare. Il Collegio nel contempo esorta il ricorrente, e la sua famiglia di origine, a rassicurare la minore nella sua relazione con la madre ed a supportarla astenendosi in maniera assoluta dal denigrare la figura materna ed anzi evidenziando agli occhi della ragazza le qualità materne indubbiamente esistenti e che in lei determinano un attaccamento evidente.
La minore resterà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica con il padre attualmente nella casa dei di lui genitori in NO (TP) Via delle rose n. 60
L'assegnazione della casa coniugale
Il ricorrente chiede espressamente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla Per_ quale conseguenza del mancato collocamento presso di lei della minore . CP_1
In realtà la revoca è già stata disposta del G.D. quindi essendo già venuto meno il titolo in capo alla resistente nulla il Collegio deve ulteriormente statuire
Le condizioni economiche Per_ Dalla conferma del collocamento prevalente di presso il padre, nella casa dei di lui genitori in NO, deriva automaticamente che debba essere mantenuto, ed implicitamente confermato, la revoca dell'assegno perequativo che l' versava alla resistente, già disposta in Per_1 corso di causa.
Dal canto suo il ricorrente, evidentemente cosciente della situazione reddituale abbastanza disagiata della madre, cui si accompagna una sua discreta stabilità ed un importante aiuto ricevuto dai propri genitori – con i quali la diede padre figlia convive nella grande casa di NO – nulla le chiede a titolo di mantenimento ordinario. Egli, infatti, insta esclusivamente per ottenere l'intero importo dell'assegno unico per il nucleo familiare oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Il Collegio valutato il contesto generale e peculiare in cui si inserisce l'intera vicenda del nucleo, ritiene meritevole di accoglimento e non lesiva dell'interesse della minore la domanda del ricorrente. La invero, non dispone di redditi tali da poter garantire un supporto CP_1
Per_ significativo alle esigenze materiali di , cui egregiamente già provvedono il padre ed i nonni, particolarmente presenti ed accudenti. A ciò si aggiunga che il lasciare nell'intera disponibilità del padre l'assegno unico per il nucleo familiare concretizza già una modalità di contribuzione materna, sebbene indiretta, attuata mediante rinuncia a somme che diversamente incamererebbe. Permane poi la partecipazione al 50% delle spese straordinarie che non può non essere considerato un apporto importante.
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio sullo status, e la soccombenza integrale della resistente in ordine alle ulteriori domande ,le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, vengono integralmente poste a carico . Controparte_1
Le spese e i compensi del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto, vengono poste nella misura del
50% ciascuno a carico delle parti che con il loro comportamento conflittuale e potenzialmente lesivo degli interessi superiori della minore hanno determinato la necessità di nomina del professionista, e saranno versate allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
in data 07/07/2011 a NO (TP), trascritto Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune Anno 2011 n. 18 parte II, Serie A, Ufficio 1,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (TP), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, Per_
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...] al Servizio Sociale del Comune di NO (TP) per un periodo di anni due;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, della figlia minore presso il padre in NO (TP) Via delle rose n. 60,
6. Dispone il Servizio Sociale affidatario , in stretta collaborazione con i servizi sociali di Milano, Per_ competenti per la residenza materna, regolamentino e/o modulino la frequentazione tra e la madre, inizialmente in spazio neutro, nonché le videochiamate tra di loro, con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario della minore, tenuto conto dei suoi desideri, delle suo condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta la madre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore, e dell'adesione della madre al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
12. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della
ASST se ritenuto opportuno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di supporto ritenuti necessari e/o utili per il sostegno della minore,
13. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i servizi sociali di Milano di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e, per la resistente, di supporto psicologico e presso il NOA ed il SERD territorialmente competenti
14.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse della minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
15. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, anche allargato ai nonni paterni, e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
16.Dispone che spirato il termine dei due anni di affidamento ai servizi sociali la minore resterà affidata al padre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale affidamento;
17. a titolo di contribuzione al mantenimento della minore e tenuto conto di quanto già evidenziato in parte motiva pone a carico della madre il 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Milano del Giugno 2025 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto da
. Parte_1
19.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
20. Condanna le parti nella percentuale del 50% ciascuna alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Così deciso in Milano li 12.11.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
8/7/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1978, rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA FRANCESCO e dall'avv. MONTIS
IA TI con studio in VIA CREMA, 15 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
16/10/1981 , rappresentato e difeso dall' avv. SANTARELLI CLAUDIO ROBERTO VIA ENRICO
BESANA, 22 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
Avv. FRANCESCA ARTONI, curatore speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
24.4.2012 nominato con provvedimento del 23.5.2023, con studio in Milano, Via Santa Sofia n. 27,
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.1.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ Disporre l'affido al Comune di nuova residenza stabile della minore, disponendo il collocamento esclusivo di presso l'abitazione paterna in Pestrosino (TP) Via Delle Rose n. 60; Per_1
- Disporre che le maggiori decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza del minore ex art 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dal genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
- Incaricare l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia con possibilità dell'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e, quando ve ne sono i presupposti, di disporne un graduale ampliamento, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati/proseguiti dai genitori e della situazione psicofisica del minore;
- Disporre l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per Persona_1
- Revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Via Primaticcio n. 196 alla resistente;
- Revocare l'assegno di mantenimento a carico di da corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
CP_1
- Disporre la suddivisione al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano;
- Disporre che l'assegno unico della famiglia sia percepito in via esclusivo dal padre;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. “
Per : Controparte_1
“ rigettare la domanda di parte ricorrente e confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale;
-disporre l'integrazione dell'assegno di mantenimento mancanti per gli anni precedenti, in particolare dal 2017 ad oggi;
- concedere l'affidamento esclusivo della figlia alla sig.ra ; Persona_1 Controparte_1 Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
Per il CURATORE SPECIALE
“mantenere l'affido della minore ex art. 333 c.c. ai Servizi sociali di NO con Persona_1 limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.; mantenere il collocamento di a NO (Tp) via delle Rose n.60 dove il padre risulta Per_1 domiciliato, presso la residenza dei genitori, anche ai fini della residenza anagrafica;
incaricare l'Ente Affidatario in collaborazione con i Servizi di Milano di mantenere e/o avviare ogni intervento utile al sostegno e alla protezione e tutela di , nonché di stabilire con quale frequenza Per_1 e modalità autorizzare sia le videochiamate con la madre, sia le frequentazioni madre – figlia, tenuto conto del miglior interesse della minore, anche all'esito degli accertamenti demandati. Rimettendosi per tutte le altre questioni (sull'assegnazione della casa familiare e di natura economica) alle migliori valutazioni e decisioni del Tribunale, sempre considerato l'interesse della minore. Con ogni riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le proprie conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Premesso in fatto che:
in data 07/07/2011 contraevano Parte_2 matrimonio con rito concordatario a NO (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune Anno 2011 n. 18 parte II, Serie A, Ufficio 1, dall'unione coniugale nasceva a Milano il 24 aprile 2012 la figlia Persona_1
i coniugi si separavano con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 3 novembre 2015, Per_ concordando l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che a lei restava assegnata, tempi di permanenza con il padre dettagliatamente indicati ed un contributo paterno al di lei mantenimento quantificato in € 500,00 mensili con ricorso depositato il 12.12.2022, chiedeva in via principale la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni già pattuite in separazione, Per_ specificando tuttavia di stabilire l'importo paterno al mantenimento di in una somma non superiore ad € 500,00 mensili, di fatto chiedendo l'esclusione della rivalutazione sino a quel momento maturata;
null'altro specificava in ordine all'attuale condizione del nucleo familiare, fissata con decreto la comparizione delle parti innanzi a Presidente, con memoria difensiva del 28.3.2023 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo Controparte_1 status ma, nel contestare le altre e spiegare le proprie, peraltro contrastanti tra di loro, incidentalmente evidenziava che la minore, prima affidata congiuntamente ai genitori, era stata affidata con decreto definitivo del settembre 2020 del Tribunale dei minorenni, che produceva, al Servizio sociale del
Comune di Milano, all'udienza del 23.5.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione anche per gli elevati contrasti e conflittualità ancora esistenti, rilevato il contenuto del Per_ decreto definitivo del TM, confermava l'affidamento al Comune di Milano della minore e gli incarichi già disposti dal Tribunale per i minorenni, che integrava incaricando l'ente affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia con possibilità dell'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore con eventuale e graduale ampliamento, di garantire gli interventi di sostegno psicoterapico ed educativo per la minore che fossero risultati necessari, per il tramite dei Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, Per_ contestualmente nominava curatore speciale della minore l'avv. Francesca Artoni, cui assegnava un termine per la costituzione in giudizio , disponeva l'invio da parte dell'Ente affidatario di una dettagliata relazione di aggiornamento accompagnata da quelle precedentemente depositate al
TM, assegnava la casa coniugale alla resistente presso la quale veniva mantenuto il collocamento prevalente della minore ed aumentava ad € 650,00 l'assegno perequativo al suo mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 23.11.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 24.5.2023, nei termini concessi si costituiva in giudizio il Curatore speciale, aderendo allo stato alle determinazioni del Presidente, nulla di nuovo potendo evidenziare o aggiornare non avendo ancora potuto incontrare per loro indisponibilità gli operatori dei servizi, né la minore, fuori Milano per le vacanze, con la memoria integrativa del 29.9.2023 parte ricorrente chiedeva che in via del tutto provvisoria venisse mantenuta la regolamentazione stabilita dall'ordinanza presidenziale ma, che all'esito dell'istruttoria ed esaurito il giudizio, il Tribunale, accertata la sua capacità genitoriale, Per_ disponesse l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre ma con tempi ampi di frequentazione in suoi favore, ed inoltre istava per una riduzione ad € 500,00 dell'assegno perequativo al mantenimento della figlia, la resistente non depositava memoria di costituzione e, anzi, il di lei legale, presentava un'istanza con la quale comunicava di aver rinunziato al mandato e di continuare nelle difese nei limiti imposti dal codice deontologico nel tempo necessario alla per costituirsi con altro CP_1 difensore, all'udienza di prima comparizione, differita al 30.11.2023 su istanza del Curatore speciale, il Per_ G.I. rilevata dalle relazioni dei servizi l'opportunità di iscrivere ad un centro diurno e nel contempo, acquisita la richiesta di rinvio da parte del legale rinunciatario di concedere un nuovo termine alla resistente per costituirsi a mezzo di nuovo procuratore, si riservava e con ordinanza in pari data rinviava al 22.2.2024 dando mandato ai servizi dell'ente affidatario di effettuare l'iscrizione richiesta, all'udienza indicata la parte resistente, chiedeva un ulteriore rinvio per poter reperire un nuovo legale che veniva concesso al 14.3.2024, udienza alla quale la resistente presenziava da sola e, in stato di evidentissima alterazione, teneva un comportamento aggressivo e minaccioso al punto di costringere il G.D. a chiedere l'allontanamento dall'aula con l'ausilio della forza pubblica, quindi il G.I. su richiesta della parte ricorrente e del Curatore speciale fissava udienza di comparizione delle parti anche alla presenza degli operatori del servizio sociale e trasmetteva il verbale di udienza alla procura della repubblica per gli opportuni provvedimenti in danno delle
CP_1 all'udienza indicata gli operatori presenti rappresentavano la necessità di proseguire con le indagini e gli interventi anche alla luce dei nuovi progetti di vita delle parti mentre il Curatore speciale Per_ riferiva dell'enorme disagio di , spettatrice delle continue liti tra i genitori e che aveva manifestato il desiderio di esse ascoltata dal Giudice, ragion per cui si riservava di presentare istanza in tal senso dopo aver meglio valutato di concerto con i servizi e nuovamente acquisito conferma dalla minore, pertanto il G.D. si limitava a rinviare al 29.5.2024 concedendo termine ai servizi per relazione di aggiornamento, nelle more dell'udienza del 30.4.2024, il curatore speciale depositava istanza urgente nella Per_ quale, dopo avere dettagliatamente descritto tutta una serie di atteggiamenti di - tenuti soltanto per timore delle reazioni materne e per i suoi comportamenti di iper controllo, che la portavano a mentire sugli effettivi rapporto con il padre ed i nonni paterni - nonché episodi di cui era stata vittima la ragazza per raptus aggressivi da parte della madre, uno in particolare che aveva determinato anche Per_ l'intervento dei carabinieri, chiedeva che, assecondando in ciò anche un desiderio di , venisse autorizzato urgentemente ed inaudita altera parte il di lei trasferimento a vivere in Sicilia, a NO, con il padre in casa dei nonni paterni, sempre molto presenti nella vita della ragazza ed estremamente accudenti e supportanti,
a seguito di tale istanza veniva aperto sub procedimento in corso di causa, fissata la comparizione delle parti e l'audizione della minore, la quale rappresentava una condizione di tensione e malessere quando sola in compagnia della madre, alla quale era molto legata ma dei cui atteggiamenti aveva spesso paura e che descriveva come altamente squalificante delle figura paterna;
Ilaria rappresentava inoltre che spesso gli agiti della madre erano determinati da pesante assunzione di alcol, e rappresentava, invece di vivere in maniera molto serena e felice la sua permanenza in Sicilia dove stava molto bene e desiderava restare in maniera costante e definitiva, pur volendo tuttavia continuare a vedere la madre alla quale voleva molto bene,,
terminata l'udienza il G.I. concedeva alle parti termini per delle note difensive, scaduti i quali con ordinanza del 24.7.2024, emessa sempre nel sub procedimento, così disponeva:
“Affida la minore ex art. 333 c.c. ai Servizi sociali di NO con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.; 2. Dispone pertanto che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dai Servizi sociali Affidatari, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dal genitore collocatario;
3. Dispone il collocamento di nata a Milano in data [...] a [...] ( Tp) via delle Persona_1 Rose n.60 dove il padre risulta domiciliato, presso la residenza dei genitori, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Incarica i Servizi sociali di NO in collaborazione con quelli di Milano di attivare incontri in spazio neutro tra madre e figlia;
5. Incarica i Servizi affidatari di svolgere indagine psicosociale del nucleo familiare dei nonni paterni della minore, con accessi domiciliari, depositando relazione entro il 30.10.204;
6. Revoca l'assegnazione della casa coniugale di Milano via Primaticcio n.196 alla resistente, con termine fino al 10.10.2024 per rilasciare l'immobile;
7. Incarica i Servizi sociali di Milano di procedere alla presa in carico della resistente presso il Tes_ e di sovraintendere al passaggio di consegne con i nuovi servizi affidatari;
8. Revoca il contributo economico a carico del ricorrente;
9. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dal padre;
10. Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano”
Alla medesima udienza del 12 giugno veniva chiamato anche il procedimento principale, nel Cont quale il nuovo legale costituito della resistente chiedeva la sua presa in carico presso il veniva disposto un primo rinvio al 18.6.2024 ed un successivo al 7.11.2024 onde acquisire aggiornamenti tanto dai servizi specialistici quanto dai servizi sociali di NO e di Milano di concerto tra di loro, all'udienza indicata le parti concordemente chiedevano che il G.D., stante il forte desiderio mostrato dalla ragazza, disponesse l'organizzazione da parte dei servizi incaricati di incontri in Per_ spazio neutro tra e la madre da svolgersi a Milano e su tali richiesta il G.I. poneva la causa in riserva, a scioglimento della quale invitava i servizi sociali coinvolti a vario titolo di predisporre con urgenza i necessari appuntamenti, confermava contestualmente lo stretto monitoraggio dei due diversi nuclei familiari e disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento anche sull'andamento degli Contr incontri e del percorso della resistente presso il SERD ed il , rinviando per l'esame all'udienza ex art. 127 ter cpc del 26.3.2025, nelle more dell'udienza i servizi sociali e specialistici depositavano le relazioni richieste e la resistente a seguito di rinunzia anche del secondo avvocato si costituiva a mezza di altro legale, il G.D., pertanto, letti gli elaborati citati e le note sostitutive dell'udienza disponeva che i servizi sociali affidatari ( NO) procedessero con urgenza ad attivare un percorso di supporto psicologico per la minore, quindi rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 8.7.2025, sempre nelle forme della trattazione scritta, le parti nei termini concessi precisavano le conclusioni come sopra trascritte e depositavano le note di udienza, per cui la causa con ordinanza del 8.7.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025. Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti,
Le parti non hanno depositato istanze istruttorie e la controversia si concentra quasi esclusivamente sul profilo relativo alla responsabilità genitoriale, per la decisione del quale risultano congrue ed adeguate le numerosissime e dettagliate relazioni dei servizi sociali e specialistici presenti nel fascicolo di causa.
Con riferimento agli aspetti economici, estremamente residuali, è invece consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già acquisito agli atti.
La domanda divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario a NO (TP) in data
7.7.2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune Anno 2011 n. 18 parte II,
Serie A, Ufficio 1; si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Milano del 3 Novembre 2015. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.12.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
La minore risulta attualmente affidata al Comune di NO i cui servizi, di concerto con quelli di Milano competenti per territorio in base alla residenza materna, stanno effettuando un Per_ eccellente lavoro di supporto all'intero nucleo familiare e soprattutto ad .
Dalla lettura delle innumerevoli relazioni in atti emerge come la minore, soprattutto dopo il suo trasferimento in Sicilia, abbia avuto una vera e propria rinascita, un rifiorire di tutte le sue capacità ed una apertura verso il prossimo e soprattutto verso la sua socialità che a Milano, nelle condizioni difficili in cui viveva, e dalla stessa evidenziate durante la sua audizione, aveva del tutto perso. Tale indispensabile presenza ,non soltanto fattuale ma anche giuridicamente qualificata, degli operatori non può, ancora, pacificamente essere eliminata. I genitori non sono in grado, ognuno per diverse Per_ fragilità e limiti, a potersi prendere cura da soli di , né ad assumere per lei le più importanti decisioni, anche e soprattutto per l'elevatissima conflittualità ancora emergente e per la loro assoluta incomunicabilità.
Peraltro risulta in maniera più che evidente che la ragazza, sinceramente legata da vincoli di forte affetto verso ciascuno di loro, tenda quando coinvolta in situazioni che ne determinano l'occasione, a tenere un comportamento adultizzato di coesione coi genitori anche ponendosi in contrasto con l'operato dei servizi, ai quali invece se serena e decontestualizzata, si è affidata nella maniera più totale e con grande confidenza. Basti per esemplificare l'atteggiamento da lei tenuto in occasione di uno degli ultimi incontri con la madre, quando si è con lei alleata contro l'assistente sociale, nonostante l'evidente comportamento non consono della CP_1
Di tale quadro così complesso e delicato pare essere assolutamente cosciente l' che, in Per_1 adesione alle analoghe richieste del Curatore, ha chiesto che venisse mantenuto l'affidamento all'ente comunale – oggi servizi sociali – di NO.
Lo stesso non può dirsi della resistente che, probabilmente non pienamente consapevole del suo quadro psicologico estremamente vulnerabile e pesantemente influenzato da ogni evento stressante, che ne comporta il crollo – cfr episodio avvenuto all'udienza di comparizione e, più di recente, quello estivo riportato nelle memorie del curatore – insiste per l'affidamento esclusivo a lei, sebbene contenuto in domande più che mai contraddittorie nelle quali si chiede contestualmente tale forma di affido ma, anche, la conferma dei provvedimenti separativi con i quali, invece, l'affidamento era condiviso ai genitori.
Peraltro l'attuale quadro della resistente, unito alla complessità dei rapporti tra le parti e l'evidente distanza geografica, non lascia prognosticamene ipotizzare al Collegio che spirato il tempo massimo di due anni previsto per l'affidamento all'ente, l'affido possa essere disposto condiviso in capo ai genitori. Per_ Trascorso tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento di tornerà in capo alla padre
- che può contare anche sul fondamentale aiuto dei propri genitori - nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente. Per_ Quanto alle frequentazioni madre figlia, reputate fondamentali per la serena crescita di che, sebbene non abbia mai chiesto di voler tornare a vivere con la mamma e, anzi, abbia mostrato sempre volontà contraria, le è molto legata e non intende recidere il legame. Ciò lo dimostrano tanto la spontanea iniziativa di telefonate e video chiamate, nonostante queste attualmente non siano libere, quanto l'entusiasmo con il quale la ragazza affronta i lunghi viaggi da NO (TP) a Milano, sol per poter stare poche ore in spazio neutro in compagnia della madre.
I servizi sociali affidatari, di concerto con quelli di Milano, dovranno quindi continuare a garantire contatti il più possibile intensi, seppur sempre e solo tenendo conto dell'effettivo interesse Per_ di ed attenti ad evitare ogni forma di patimento o alterata alleanza con il genitore. Gli incontri e le video chiamate, che quanto meno nella fase iniziale dovranno avvenire sempre con la supervisione di un operatore e se, in presenza, in spazio neutro, potranno in futuro e solo se ne ricorreranno i presupposti essere liberalizzati con tempi e modalità che gli stessi servizi dovranno determinare. Il Collegio nel contempo esorta il ricorrente, e la sua famiglia di origine, a rassicurare la minore nella sua relazione con la madre ed a supportarla astenendosi in maniera assoluta dal denigrare la figura materna ed anzi evidenziando agli occhi della ragazza le qualità materne indubbiamente esistenti e che in lei determinano un attaccamento evidente.
La minore resterà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica con il padre attualmente nella casa dei di lui genitori in NO (TP) Via delle rose n. 60
L'assegnazione della casa coniugale
Il ricorrente chiede espressamente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla Per_ quale conseguenza del mancato collocamento presso di lei della minore . CP_1
In realtà la revoca è già stata disposta del G.D. quindi essendo già venuto meno il titolo in capo alla resistente nulla il Collegio deve ulteriormente statuire
Le condizioni economiche Per_ Dalla conferma del collocamento prevalente di presso il padre, nella casa dei di lui genitori in NO, deriva automaticamente che debba essere mantenuto, ed implicitamente confermato, la revoca dell'assegno perequativo che l' versava alla resistente, già disposta in Per_1 corso di causa.
Dal canto suo il ricorrente, evidentemente cosciente della situazione reddituale abbastanza disagiata della madre, cui si accompagna una sua discreta stabilità ed un importante aiuto ricevuto dai propri genitori – con i quali la diede padre figlia convive nella grande casa di NO – nulla le chiede a titolo di mantenimento ordinario. Egli, infatti, insta esclusivamente per ottenere l'intero importo dell'assegno unico per il nucleo familiare oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Il Collegio valutato il contesto generale e peculiare in cui si inserisce l'intera vicenda del nucleo, ritiene meritevole di accoglimento e non lesiva dell'interesse della minore la domanda del ricorrente. La invero, non dispone di redditi tali da poter garantire un supporto CP_1
Per_ significativo alle esigenze materiali di , cui egregiamente già provvedono il padre ed i nonni, particolarmente presenti ed accudenti. A ciò si aggiunga che il lasciare nell'intera disponibilità del padre l'assegno unico per il nucleo familiare concretizza già una modalità di contribuzione materna, sebbene indiretta, attuata mediante rinuncia a somme che diversamente incamererebbe. Permane poi la partecipazione al 50% delle spese straordinarie che non può non essere considerato un apporto importante.
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio sullo status, e la soccombenza integrale della resistente in ordine alle ulteriori domande ,le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, vengono integralmente poste a carico . Controparte_1
Le spese e i compensi del Curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto, vengono poste nella misura del
50% ciascuno a carico delle parti che con il loro comportamento conflittuale e potenzialmente lesivo degli interessi superiori della minore hanno determinato la necessità di nomina del professionista, e saranno versate allo Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
in data 07/07/2011 a NO (TP), trascritto Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del medesimo comune Anno 2011 n. 18 parte II, Serie A, Ufficio 1,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (TP), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, Per_
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore nata a [...] il [...] al Servizio Sociale del Comune di NO (TP) per un periodo di anni due;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, della figlia minore presso il padre in NO (TP) Via delle rose n. 60,
6. Dispone il Servizio Sociale affidatario , in stretta collaborazione con i servizi sociali di Milano, Per_ competenti per la residenza materna, regolamentino e/o modulino la frequentazione tra e la madre, inizialmente in spazio neutro, nonché le videochiamate tra di loro, con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario della minore, tenuto conto dei suoi desideri, delle suo condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta la madre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore, e dell'adesione della madre al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore;
12. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della
ASST se ritenuto opportuno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di supporto ritenuti necessari e/o utili per il sostegno della minore,
13. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i servizi sociali di Milano di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e, per la resistente, di supporto psicologico e presso il NOA ed il SERD territorialmente competenti
14.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse della minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
15. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, anche allargato ai nonni paterni, e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
16.Dispone che spirato il termine dei due anni di affidamento ai servizi sociali la minore resterà affidata al padre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere della madre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale affidamento;
17. a titolo di contribuzione al mantenimento della minore e tenuto conto di quanto già evidenziato in parte motiva pone a carico della madre il 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Milano del Giugno 2025 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto da
. Parte_1
19.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
20. Condanna le parti nella percentuale del 50% ciascuna alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Così deciso in Milano li 12.11.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai