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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. LETIZIA Controparte_1
NAPOLITANO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SAVINA CP_2
CAPRONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Sospendere in via d'urgenza la frequentazione settimanale e nei fine settimana così come disposta in separazione volendo rimodulare il regime di frequentazione prevedendo la frequentazione in un ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali, tenendo conto delle risorse economiche del sig. ed in ogni caso statuendo una riduzione dei giorni di frequentazione CP_2 ad un giorno a settimana dalle 16.30 alle 19.30 e fine settimana alternato nella sola giornata della domenica dalle 11.00 alle 17.00;
3. Disporre affido esclusivo della minore alla signora per le ragioni Per_1 Controparte_1 di fatto e di diritto ivi riportate ed argomentate nonché la residenza della minore presso la madre in Orvieto in Località La Svolta, 49;
4. Statuire l'obbligo dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
5. Disporre la frequentazione con il padre prevedendo che la minore starà con il padre: Per_1
- A fine settimana alternati nel comune di residenza della minore nella giornata della domenica dalle 11.00 alle 17.00 e la frequentazione avverrà in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi
sociali;
- Un giorno infrasettimanale nella settimana dalle 16.00 alle 19.00 in cui non è di spettanza il fine
settimana paterno in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali;
Per le festività natalizie e pasquali ognuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia a festività e ad anni alterni (primo anno:24 e 25 dicembre madre e 31 dicembre e 1° gennaio con il padre dalle 10.00 alle 18.00; l'epifania ad anni alterni dalle 10.00 alle 18.00 ed il primo anno con la madre;
Pasqua e SQ ad anni alterni dalle 10.00 alle 18.00 in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali;
Nel periodo estivo (da intendersi l'arco temporale dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo anno scolastico), il padre trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive e senza pernottamento presso il comune di residenza della minore in ambiente protetto ed alla Per_1 presenza dei servizi sociali dalle 10.00 alle 18.00;
6. Tenuto conto della situazione economica del signor quest'ultimo corrisponderà alla CP_2 madre per il mantenimento indiretto della figlia minore la minor somma mensile di € Per_1
150,00 (Euro centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla madre a decorrere dal mese di emissione della sentenza ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal Tribunale adito. Tale somma sarà sottoposta all'adeguamento automatico secondo gli indici del costo della vita determinati dall'Istat;
2
7. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 75% la madre e 25% il padre le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle straordinarie obbligatorie per le cui categorie di spesa si rimanda al protocollo d'intesa fra il consiglio dell'ordine degli avvocati di Terni e il Tribunale di Terni del 27.06.2018;
8. vittoria di spese”
Parte resistente:
“Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la residenza della madre in loc. La Svolta nr.49, Orvieto (TR).
- Disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre avvenga presso la casa di quest'ultimo in via Manzoni nr. 1, Porano (TR): per riguarda la frequentazione infrasettimanale, il lunedì e il martedì, dall'uscita di scuola (ore 16:15) alle 20,15; per quanto riguarda la frequentazione a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 20:15, il sabato e la domenica ore dalle 10,00 alle 20:15. Dal 1 settembre 2022 il fine settimana sarà con pernotto dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20:15. Si specifica che durante i periodi di vacanza concordati, in cui i tempi di cura saranno di esclusiva pertinenza dei singoli genitori, si sospendono le frequentazioni ordinarie che verranno poi regolarmente riprese. Le vacanze natalizie saranno così suddivise: il 24 dicembre sempre con la mamma, il 25 dicembre sempre con il papà e i rimanenti giorni di vacanza suddivisi in due periodi, con pernotto, di cui il primo periodo dal 26 dicembre nel pomeriggio al 31 dicembre ed il secondo periodo (coincidente con il
Capodanno) dal 31 dicembre fino al 6 gennaio ad anni alterni. Le festività pasquali, Per_1 trascorrerà i giorni di Pasqua e SQ (domenica e lunedì) ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto. A partire dall'anno della prima elementare della piccola, la Pasqua sarà identificata con i giorni indicati quali festività pasquali della scuola o, in mancanza, il fine settimana coincidente e la SQ. Le festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e religiose (1° novembre e 8 dicembre) ed i ponti ad esse collegati, con pernotto, verranno fruite dal genitore cui compete il fine settimana ricompreso nel ponte stesso ovvero in assenza di ponti ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il padre (senza Per_1 pernotto limitatamente al corrente anno, con pernotto negli anni successivi) 4 settimane, di cui 2 consecutive, così come 4 settimane, di cui 2 consecutive trascorrerà con la madre, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con la figlia, salvo diverso accordo da definirsi almeno 15 giorni prima della data di compleanno. Ciascun genitore possa trascorrere con la sola figlia il di lei compleanno ad anni alterni, salvo festeggiamenti congiunti ed il diritto dell'altro genitore di poter fare gli auguri personalmente alla piccola nell'anno che non è di sua spettanza;
- Si aderisce al mantenimento diretto della minore già in essere cfr. verbale di precisazione delle conclusioni del 20.9.2023;
-Insiste affinché sia previsto che la madre accompagni o riprenda la minore dagli incontri con il padre, aumentando le ore di permanenze ovvero inserendo un ulteriore giorno di frequentazione
(udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024);
3 - Accogliere la domanda di erogazione di assegno divorzile in favore del marito, determinandolo nella cifra di € 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita determinati dall'ISTAT.
-spese compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2022, ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma in data 20.09.2013, con esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 21.03.2016 e CP_2 Per_1 deducendo di aver vissuto ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il 17.06.2019 depositata presso la Procura della Repubblica di
Terni in data 25.07.2019 e presso il Comune di Roma in data 29.07.2019. La ricorrente ha precisato di avere un figlio da precedente unione, al pari del resistente padre di una figlia nata da precedente relazione. La ha esposto che l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso CP_1 della figlia con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e contributo di Per_1 mantenimento a carico del padre pari ad € 200 mensili. La ricorrente ha rappresentato che il CP_2 nel 2018, veniva colpito da un meningioma, a seguito del quale riportava gravi conseguenze, sia fisiche, sia psichiche, le quali incidevano sulla sua capacità di accudire la figlia ed esercitare le proprie responsabilità genitoriali. Ha esposto, inoltre, che il per scelte e cause CP_2 esclusivamente a lui imputabili, peggiorava la propria situazione economica, in particolare il resistente al momento della intervenuta disabilità poteva contare sia sulla pensione di invalidità pari a circa € 800, sia su contributi del Comune di Orvieto pari a circa € 1000 mensili, sia sul provento della locazione di un locale sito in Roma, nel quale aveva esercitato in passato attività di ristorazione, pari a circa € 1750 mensili. Nel 2019 il decideva di vendere tale locale CP_2 perdendo la disponibilità della locazione mensile e ricavando l'importo complessivo di circa €
220.000, somma destinata solo in parte all'acquisto dell'attuale casa di abitazione in Porano, e in parte invece destinata a ingenti spese superflue, con grave compromissione della situazione economica. La ricorrente ha, inoltre, esposto di aver sostenuto economicamente il resistente con un prestito di € 150.000 (come da documentazione depositata in atti) indicato anche nell'accordo di negoziazione assistita, precisando che il si era impegnato a intestare la nuda proprietà
CP_2 della casa acquista in Porano alla stessa (del valore di € 52.666) e a restituire l'ulteriore CP_1 importo dovuto di € 52,666, restituzione mai avvenuta. Tale situazione induceva la ricorrente a richiedere la nomina di amministratore di sostengo per il preso atto della grave
CP_2 compromissione della di lui capacità psichica, e del rifiuto di accettare la malattia anche a causa della scarsa consapevolezza della disabilità da cui era colpito. La ricorrente ha, inoltre, esposto che a causa delle condizioni di salute del il Tribunale di Roma, competente per la decisione
CP_2 sulla domanda di affidamento e mantenimento della figlia primogenita del ne aveva disposto
CP_2
l'affidamento escluso alla madre, evidenziando la grave compromissione di salute del resistente, attestata dagli accertamenti psichiatrici compiuti nel corso del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, e la difficoltà a relazionarsi con il resistente per le scelte relative alla minore e al di lei accudimento non potendo il resistente provvedere autonomamente, e non potendo lo stesso contare su risorse familiari, a causa dell'età della di lui madre e della mancata
4 disponibilità dei fratelli. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affido esclusivo della minore a sé, con modifica del regime di frequentazione padre figlia, da Per_1 disciplinare con l'ausilio degli operatori del servizio sociale al fine di garantire la piena sicurezza della minore, oltre a chiedere la riduzione del contributo di mantenimento della minore a carico del ad € 150 mensili;
stabilendo che le spese straordinarie venissero suddivise tra i genitori CP_2 nella misura del 75% a carico della medesima ricorrente e per il 25% a carico del padre;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, CP_2 sussistendone i presupposti, ma opponendosi alla richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo della figlia a sé, chiedendo che venisse confermato l'affidamento condiviso, Per_1 con collocazione presso la madre e regolamentazione dei rapporti padre figlia. Il ha CP_2 evidenziato di avere un forte rapporto affettivo con la figlia, non compromesso dalla intervenuta disabilità esponendo di aver dovuto compiere le operazioni economiche rappresentate dalla controparte a causa delle esposizioni debitorie maturate. Ha evidenziato di essere aiutato nella gestione della minore dalle badanti e da baby sitter, rappresentando tuttavia condotte ostative da parte della ricorrente che avrebbero indotte alcune di queste persone a ritirare la disponibilità ad essere presenti negli incontri padre figlia. Quanto ai rapporti con la figlia nata dalla precedente unione il resistente ha lamentato condotte ostruzionistiche della madre, con sostanziale compromissione della possibilità di piena frequentazione, limitata anche dalla scelta dello stesso resistente di trasferirsi in Porano in primo luogo per avere maggiore vicinanza alla figlia Per_1 ed anche per poter fruire di abitazione priva di barriere architettoniche. Quanto agli aspetti economici, il ha formulato domanda di assegno divorzile pari ad € 700 mensili a carico della CP_2
in considerazione delle proprie precarie condizioni di salute ed economiche e delle CP_1 rilevanti disponibilità della ricorrente derivanti non solo dall'attività di Bed & Breakfast svolta negli immobili di cui la stessa è proprietaria o comproprietaria con la madre in Roma ma anche dall'attività di insegnante di Yoga svolta “in nero”. Ha rappresentato, inoltre, che a causa delle scarse risorse economiche avrebbe difficoltà a far fronte alle spese quotidiane per la figlia Per_1
nei periodi di permanenza della figlia presse di sé, e che, soltanto in caso di accoglimento
[...] della domanda di all'assegno divorzile sarebbe in grado di corrispondere il contributo per il mantenimento della figlia, comunque da ridursi ad € 150 mensili, oltre al 25% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 06.06.2022 la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire reddito mensile di € 1.500 da locazione transitoria, di vivere in immobile in proprietà e di essere proprietaria di altro appartamento;
il resistente ha dichiarato di essere inabile al lavoro, di percepire pensione di invalidità oltre accompagnamento per € 816 mensili e di risiedere in immobile in usufrutto. All'udienza presidenziale, il Presidente ha disposto l'attivazione da parte dei Servizi Sociali di un servizio di assistenza domiciliare per garantire le frequentazioni padre figlia presso l'abitazione del disponendo, altresì, nelle more, la CP_2 modifica del regime di frequentazione padre figlia (si riporta il provvedimento adottato: “dispone che i Servizi Sociali del Comune di Orvieto anche in collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Porano, e con l'eventuale ausilio del competente servizio di Neuropsichiatria infantile attivino un servizio di assistenza domiciliare per due volte alla settimana per garantire le
5 frequentazioni padre figlia presso l'abitazione del padre in Porano…Dispone che il servizio di
Neuropsichiatria infantile compia accertamenti sulle capacità genitoriale delle parti. Ferma nelle more dell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare le frequentazioni tra padre e figlia, il lunedì e il martedì dall'uscita di scuola ovvero dalle 16,15 (dal momento della chiusura della scuola) alle 20,30 alla presenza di baby-sitter già individuata dalle parti presenti in persona da scegliere tra: , ovvero ulteriori Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5 baby sitter individuate in accordo tra le parti.”, con richiesta indirizzata ai servizi di far pervenire relazione, disponendo la comparizione dell'amministratore di sostegno del da convocare a CP_2 cura della parte resistente con notifica con pec all'indirizzo professionale).
Successivamente, con provvedimento presidenziale del 15.11.2022, acquisita la relazione del
Servizio Sociale, è stata disposta la parziale modifica delle frequentazioni padre figlia in essere e, quanto agli aspetti economici, che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso di ciascuno, ponendo il 25% delle spese straordinarie per la figlia a carico del padre e disponendo la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 25.01.2023 dinanzi al Giudice Istruttore la ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, cui la parte resistente non si è opposta.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c, ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in data 07.02.2022.
Con sentenza non definitiva del 22.2.2023 n. 153/2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nel corso del giudizio è stata disposto il deposito a cura del difensore del della perizia CP_2 psichiatrica redatta nell'ambito del giudizio per la nomina di amministratore di sostegno, espunte a cura dell'AdS, comparso in giudizio, le parti attinenti alla precedente famiglia del CP_2
(trattandosi di aspetti estranei al presente giudizio).
La compente Equipe della USL ha depositato, in data 18.3.2023, relazione sulle capacità Pt_1 genitoriali delle parti e sulla situazione della minore.
La decisione è stata rimessa al Collegio;
con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per assicurare il contraddittorio su documentazione depositata tardivamente dalla parte resistente e per verificare se nelle more fosse stato emesso provvedimento in merito alla causa di risarcimento danni intentata dal per allegata responsabilità medica (accertamento negativo essendo stata CP_2 verificata la pendenza del giudizio).
Acquisita tale documentazione alla successiva udienza la decisione è stata rimessa al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c.
Dato atto che con sentenza parziale n. 153/2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, occorre pronunciarsi in merito all'affidamento e mantenimento della figlia minore ed alla domanda di assegno divorzile formulata dal CP_2
Affidamento della figlia minore
6 Nella separazione è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. La ricorrente ha formulato domanda di affidamento esclusivo (e poi super esclusivo) della minore a sé lamentando la presenza di rilevanti limiti delle capacità genitoriale del resistente e l'incapacità di poter condividere, con il scelte relative alla prole. CP_2
Nel corso del processo è stata acquisita documentazione medica, in particolare la consulenza tecnica d'ufficio, redatta da psichiatra nell'ambito del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno per il resistente. Nella CTU si attesta la presenza di rilevanti disturbi psichiatrici in capo al resistente, in particolare nella consulenza si legge:
“1. presenti i seguenti sintomi psichici: CP_2
scarsa capacità di critica e giudizio;
ideazione di tipo persecutorio;
tendenza patologica alla perseverazione ed alla vischiosità dei ragionamenti;
incapacità a valutare realisticamente le proprie possibilità economiche;
tendenza all'aggressività verbale;
irritabilità e scarso self control;
mancanza di flessibilità; disinibizione (nel corso della visita ha annunciato che doveva andare in bagno. Ne è uscito, diverso tempo dopo, dicendo che non trovava lo e che Parte_2 aveva bisogno di aiuto per pulire); incapacità di organizzare e pianificare scelte strategiche di comportamento;
aspettative irrealistiche nei confronti del futuro (scarsissima coscienza della malattia); attesa di risultati miracolistici riguardo la sua “restetutio ad integrum” (è convinto che potrà riprendere a guidare l'auto –a guida facilitata – in modo da poter portare le figlie a spasso con lui).
2. Il signor è affetto da Sindrome Pre – Frontale e ne manifesta i seguenti sintomi: CP_2 compromissione (importante) della capacità di critica e di giudizio;
scarso autocontrollo;
irritabilità e aggressività; ideazione persecutoria;
depressione, ansia e disforia;
anosognosia; scarsa capacità di organizzare e pianificare;
scarsa capacità di effettuare scelte strategiche;
comportamento rigido, non flessibile;
incapacità a gestire il denaro;
incapacità nell'utilizzare i dati acquisiti;
difficoltà nel decidere in modo vantaggioso per sé stesso;
incapacità nel rispettare le norme sociali.
Le modalità con cui il sig. si rapporta con gli altri e con la realtà esterna, sono la CP_2 conseguenza dei numerosi e variegati sintomi sopra descritti, i quali, nel loro insieme, danno luogo ad un importante ed invalidante Disturbo di Personalità, di tipo organico (che si sostanzia nella sindrome Pre-Frontale)” e che, al momento, non sembra essere suscettibile di sostanziale miglioramento, quantomeno a breve termine.”
Nella CTU si segnala la scarsa capacità del di riconoscere lo stato di malattia, e l'elevata CP_2 oppositività manifestata anche nei confronti dell'amministratore di sostegno (mutato nel corso del presente giudizio).
Le rilevanti carenze del sono evidenziate anche nella relazione sulla valutazione delle CP_2 capacità genitoriali delle parti redatta dalla competente Equipe della Usl Umbria 2, del 18.3.2023.
Nella relazione si legge che il resistente tende a negare le proprie difficoltà; inoltre il si è CP_2 presentato ai colloqui “scarsamente adeguato nell'abbigliamento e nella cura della persona”. La casa del si presenta in “scarse condizioni igienico sanitarie” in “situazione di incuria” con CP_2 presenza di escrementi di animali domestici (un cane e un gatto). Ma soprattutto oltre a queste difficoltà di cura materiale, che potrebbero essere facilmente superabili, con adeguati sostegni
7 domiciliare, comunque nella specie non semplici da rendere in presenza della rilevata oppositività
e della scarsa aderenza al piano di realtà, del poco consapevole della malattia, nella CP_2 relazione vengono evidenziati tratti psicologici che compromettono in maniera rilevante le capacità genitoriali del In particolare si legge: “Durante i colloqui ha sempre tentato di CP_2 offrire un'immagine di sé rappresentandosi come efficiente ed autonomo in contrasto con la realtà dei fatti tanto da dichiarare di non aver bisogno dell'istituto delle amministrazioni di sostegno, in quanto in grado di gestire da solo le sue necessità personali ed economiche. In maniera contraddittoria si mostra pero' ambivalente e molto richiedente a tratti anche molto recriminato.
In particolare in alcuni ambiti della vita quotidiana quali: la cura della propria persona dell'ambiente domestico in cui vive e tutti gli aspetti organizzativi ed economici riguardanti la figlia. In questi rivendica appoggio incondizionato dai familiari e dai servizi territoriali coinvolti.
Lucido ed orientato nei tre domini ha scarsa consapevolezza delle sue limitazioni psicofisiche e negando la presenza di tali menomazioni nutre probabilmente in maniera compensatoria elevate aspettative di recupero e/o di restitutio ad integrum che al momento risulterebbero inverosimili e quasi ascrivibili alla presenza di pensiero magico….. Anche se non risultano presenti alterazioni della percezione come allucinazioni uditive e visive si evidenzia però l'esistenza di un pensiero che spesso si rileva poco aderente alla realtà con conseguenti comportamenti ed atteggiamenti incongrui. Da quanto sopra esposto l'esame di realtà appare spesso vacillante a causa di un ottimismo non adeguato rispetto alle sue limitazioni psico organiche. Ciò viene aggravato dalle sue ridotte capacità di tollerare le frustrazioni che scaturiscono dalla messa in atto di meccanismi di negazione di sottovalutazione delle problematicità presenti. Attualmente il flusso idetico è principalmente orientato verso la precaria situazione economica in cui vive che appare a tutt'oggi la sua unica preoccupazione più rilevante. La capacità di giudizio così come il grado di consapevolezza e la gestione dell'impulsività sono apparse scarsamente adeguati ed in maniera particolare nei confronti dei sue condizioni fisiche e sociali. Riesce con difficoltà ad assumersi le responsabilità tentando di attribuire agli altri gli oneri delle sue scelte spesso scarsamente pragmatiche. Il signor manifesta un atteggiamento tendente alla manipolazione non si è CP_2 assistito ad una riduzione dei meccanismi difensivi di negazione ha evidenziato un mancato riconoscimento delle proprie difficoltà personali e genitoriali con una discrepanza tra ciò che dichiara di voler fare ciò che effettivamente è in grado di fare. In sostanza si può ritenere che gli esiti patologici attualmente presenti e conseguenti alla sindrome psico organica abbiano accentuati tratti di personalità disfunzionali già preesistenti.”
Quanto al rapporto padre figlia sono emersi potenziali fattori di rischio poiché “il padre si pone come un fratello maggiore e compagni di giochi”; ha “difficoltà a contenere la figlia emotivamente” e a “stabilire con lei un'adeguata sintonia emotiva” e a “svolgere la funzione normativa”.
A fronte di tali valutazioni delle capacità genitoriali del sono invece emerse congrue CP_2 capacità genitoriale della madre, che ha dimostrato di accudire adeguatamente la bambina e di seguirne la crescita con attenzione e competenza.
è risultata infatti una bambina “molto solare vivace e gioiosa”, con esclusine di difficoltà Per_1 che in passato avevano portato al madre a rivolgersi al Servizio di Neuropsichiatria infantile, per particolari difficoltà (allo stato superate), accertamenti dai quali è emerso che la bambina ha congrue capacità.
8 Nelle conclusioni della relazione sulla valutazione delle capacità genitoriali della parti si legge che
“le capacità genitoriali della signora sono adeguate. La signora è risultata Controparte_1 capace di svolgere un'idonea funzione protettiva, regolativa e normativa. Si è mostrata in grado di riconoscere i bisogni psicologici della bambina e di stabilire con lei una relazione affettiva educativa flessibile mantenendo chiari i confini generazionali.
Dalla valutazione è emerso che le capacità genitoriali del signor sono risultate CP_2 carenti. Specificamente malgrado abbia mostrato un buon investimento affettivo nei confronti della figlia sono emerse difficoltà riguardo le funzioni regolative e normative. Inoltre è apparsa carente la capacità di aderire alla realtà a causa di meccanismi di negazione sia dei suoi problemi di salute che del riconoscimento delle esigenze e dei bisogni psicologici della bambina, nonché delle sue difficoltà economiche.
A livello della coppia genitoriale in relazione alla funzione diadica manca la capacità di un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco e di condivisione."
Dato atto di tali risultanze la domanda di affidamento super esclusivo della minore a sé, formulata dalla madre deve essere accolta.
Dai puntuali accertamenti compiuti è emersa l'incapacità del di svolgere pienamente la CP_2 funzione genitoriale e la totale incapacità di condividere tale funzione con la madre di sua figlia.
Il OL è rivendicativo, oppositivo, nega le sue difficoltà e pretende il sostegno da parte di tutti, senza sforzarsi di collaborare con le persone chiamate a rendere ausilio. Né può essere ravvisata la presenza di congrui sostegni emotivi e materiali nella famiglia di origine avendo il CP_2 rapporti non positivi sia con la madre, sia con uno dei fratelli, mentre l'altro fratello con il quale ha buoni rapporti è affetto da serie patologie che rendono impossibile un tale sostegno.
In questo quadro disporre l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la minore poiché gli atteggiamenti oppositivi e di scarsa adesione al piano di realtà che caratterizzano la condizione psichiatrica del renderebbero difficile attuare scelte condivise con la tempestività CP_2 fisiologicamente richiesta per la crescita di una minore. Può essere da esempio, alle prospettate difficoltà, la resistenza manifestata dal alla richiesta di mutamento di iscrizione scolastica CP_2 della figlia, il necessario consenso è stato prestato solo in udienza dopo reiterate richieste della ricorrente. A causa di queste condotte qualora venisse disposto l'affidamento condiviso le scelte relative alla vita della minore potrebbero essere rallentate, quando non ostacolate, dal CP_2
Il Collegio deve rilevare che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.leg.vo 154/2013,costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” come disposto dall'art. 337-quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” ex art.337-quater c.c.. La Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione
9 della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà (oggi responsabilità) genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Nella fattispecie in esame, all'esito del giudizio sono emerse rilevanti difficoltà di salute del resistente, tali da comprometterne le capacità genitoriali e la capacità di compiere una congrua valutazione delle necessità della figlia (per scarsa adesione alla realtà), oltre a compromettere la capacità di condividere le scelte per la figlia con la ricorrente (in conseguenza della rilevante oppositività manifestata in tutti gli accertamenti compiuti). Peraltro anche quanto alle modalità di affidamento della figlia nata, nel 2009, dalla precedente unione, non è stata contestata l'affermazione della ricorrente che ha segnalato l'emissione di provvedimento di affidamento esclusivo della minore alla di lei madre all'esito di CTU.
Al contrario la ricorrente ha provato di accudire adeguatamente la figlia (cfr. relazione sulle capacità genitoriali sopra riportata), oltre ad aver dimostrato di continuare a garantire, malgrado tutte le difficoltà sopra evidenziate, una congrua relazione padre figlia.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le scelte di maggiore rilevanza per la figlia nei termini dettagliati in dispositivo, disponendone il collocamento presso l'abitazione materna.
Con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti alla minore, inerenti alle scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre. Alla madre è rimessa altresì la scelta di determinare unilateralmente la scelta dell'eventuale mutamento della residenza abituale della minore e la richiesta dei documenti anche validi per l'espatrio per la figlia.
Per le frequentazioni padre figlia devono essere confermate quelle in essere, poiché alla luce della situazione descritta solo la presenza di personale qualificato può garantire congrua tutela della minore quando permane nell'abitazione del padre. Come già previsto nei provvedimenti vigenti deve essere disposto che per le festività (quando di solito non sono disponibili operatori del
Servizio Sanitario) le frequentazioni potranno avvenire alla presenza di una baby sitter scelta dai genitori con costi ripartiti secondo la ripartizione delle spese straordinarie come stabilita in dispositivo (75% a carico della madre e 25% a carico del padre) prevedendo recupero nel primo giorno successivo utile con presenza di operatore del servizio, qualora ciò non fosse possibile.
Deve essere confermato l'onere a carico della madre per gli accompagnamenti della minore, secondo quanto già in essere, precisando che nei periodi festivi, ovvero in caso di indisponibilità dei servizi sarà la madre a portare e riprendere la minore dalle frequentazioni con il padre.
Contributo al mantenimento della prole
10 Quanto alle modalità di mantenimento della minore l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, per questo è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente è proprietaria dei seguenti immobili pervenuti per successione: 100% di un immobile in Roma;
50% di ulteriori due immobili in Roma, ¼ di due garage in Roma, due immobili in
Orvieto (destinati ad abitazione), oltre ad essere titolare della nuda proprietà della casa di residenza del resistente. Percepisce redditi dalla locazione commerciale degli immobili in Roma (attività di
Bed & Breakfast) dichiarando i seguenti redditi:
reddito annuo 2019 € 24.249;
reddito annuo 2020 € 5.366 ;
reddito annuo 2021 € 21.079;
reddito annuo 2022 € 21.614; ha risparmi detenuti in un fondo per € 104.995; e per € 108.215 per polizza in caso di decesso.
L'allegato svolgimento di attività di istruttrice di Yoga non risulta provato. Deve provvedere pro Per_ quota al mantenimento del figlio di 17 anni nato da precedente unione.
Il resistente percepisce pensione di invalidità per complessive € 815,00, non ha risparmi, è usufruttuario della casa di abitazione. Non è provato che provveda al mantenimento della figlia nata nel 2009 da altra unione, che risulta convivere con la madre ed aver completamente Per_7 sospeso le frequentazioni con il padre. E' gravato da esposizione debitoria nei confronti della ricorrente (per circa € 50.000).
Alla luce di tali risultanze devono essere confermati i provvedimenti provvisori che prevedevano il mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ludico ricreative devono essere suddivise tra i genitori nella misura dell'75% a carico della madre e del 25% a carico del padre, richiamando per la individuazione delle spese straordinarie il Protocollo del Tribunale di Terni sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Terni. Deve essere precisato che in presenza di affidamento esclusivo con attribuzione alla madre anche delle scelte di maggiore rilevanza, non è richiesto il previo consenso del padre per l'effettuazione della spesa.
L'assegno unico in presenza di affidamento c.d. super esclusivo alla madre deve essere attribuito al 100% alla stessa.
Assegno divorzile
11 Il resistente ha formulato domanda di assegno divorzile al cui accoglimento la ricorrente si è opposta.
Secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia (sent.
n.11178/2019 del 15 marzo 2019) nella valutazione della domanda di assegno divorzile il giudice
“a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente,
o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge
n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Nel caso di specie confrontando la situazione reddituale e patrimoniale delle parti si evidenzia come sottratti dai redditi della ricorrente i costi derivanti dal mantenimento della figlia delle parti e del figlio nato dalla precedente unione, l'importo residuo non appare sufficiente a far ritenere presente lo squilibrio economico patrimoniale richiesto perché possa essere riconosciuto l'assegno divorzile. Inoltre, le rilevanti consistenze patrimoniali non possono essere considerate essendo provento ereditario e dunque non realizzate con il contributo del resistente.
La domanda di assegno divorzile non può, pertanto, essere accolta.
Spese di giudizio
La ragioni della decisione e la materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale n. 153/2023, così provvede:
affida la figlia minore alla madre con esercizio esclusivo della Per_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per la minore disponendo che la madre possa assumere anche in assenza del consenso paterno ogni decisione relativa alla figlia, comprese (elencazione meramente esemplificativa) quelle di maggior interesse e rilevanza, relative alle scelte scolastiche, mediche, sportive, ricreative, alla determinazione della residenza abituale della minore ed alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, con collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: due incontri settimanali alla presenza di operatori del Servizio Sociale
12 lunedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 19,30
(ovvero nei diversi giorni ed orari indicati dal Servizio Sociale) con accompagnamento da parte della madre presso la residenza paterna e rientro con accompagnamento da parte dell'educatrice; per i periodi di vacanza: ad anni alterni il giorno 24 dicembre o il 25 dicembre dall'ora di pranzo al pomeriggio fino alle
19,00, e ad anni alterni il 1 gennaio o il 6 gennaio dal pranzo al pomeriggio alle ore 19,00; il giorno di Pasqua ad anni alterni con il Lunedì dell'Angelo dall'ora di pranzo alle 19,00; sempre in presenza di baby sitter scelta da entrambi i genitori con costi a carico di entrambi nella misura del 75% a carico della madre e del 25% a carico del padre o in mancanza di baby sitter il primo giorno lavorativo in cui sia possibile la presenza di operatori del servizio sociale;
per le Vacanze estive: una settimana tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00. alla presenza baby sitter scelta da entrambi i genitori con costi a carico di entrambi nella misura sopra indicata o in mancanza di baby sitter nei giorni lavorativi in cui sia possibile la presenza di operatori del servizio sociale;
-per i compleanni genitori: la bambina trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con lo stesso, per il compleanno del padre alla presenza di baby sitter scelta da entrambi i genitori con costi a carico di entrambi nella misura sopra indicata o in mancanza di baby sitter il primo giorno lavorativo in cui sia possibile la presenza di operatori del servizio sociale;
con i fratelli nei giorni dei rispettivi compleanni con le medesime modalità sopra indicate in caso di permanenza presso l'abitazione del padre;
nei periodi di frequentazione padre figlia qualora non fosse disponibile per gli accompagnamenti il servizio pubblico messo a disposizione dagli operatori dei servizi sociali, ovvero la baby sitter incaricata dai genitori, gli accompagnamenti della minore da e per l'abitazione paterna saranno a carico della madre;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso di sé, ponendo il 25% delle spese straordinarie per la figlia a carico del padre e il 75% a carico della madre, secondo quanto previsto nel Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale;
dispone che l'assegno unico sia riscosso al 100% dalla madre;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dal resistente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Orvieto per gli adempimenti indicati in dispositivo, e per fornire congruo sostegno alle parti ed alla minore.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 22 novembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. LETIZIA Controparte_1
NAPOLITANO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SAVINA CP_2
CAPRONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Sospendere in via d'urgenza la frequentazione settimanale e nei fine settimana così come disposta in separazione volendo rimodulare il regime di frequentazione prevedendo la frequentazione in un ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali, tenendo conto delle risorse economiche del sig. ed in ogni caso statuendo una riduzione dei giorni di frequentazione CP_2 ad un giorno a settimana dalle 16.30 alle 19.30 e fine settimana alternato nella sola giornata della domenica dalle 11.00 alle 17.00;
3. Disporre affido esclusivo della minore alla signora per le ragioni Per_1 Controparte_1 di fatto e di diritto ivi riportate ed argomentate nonché la residenza della minore presso la madre in Orvieto in Località La Svolta, 49;
4. Statuire l'obbligo dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
5. Disporre la frequentazione con il padre prevedendo che la minore starà con il padre: Per_1
- A fine settimana alternati nel comune di residenza della minore nella giornata della domenica dalle 11.00 alle 17.00 e la frequentazione avverrà in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi
sociali;
- Un giorno infrasettimanale nella settimana dalle 16.00 alle 19.00 in cui non è di spettanza il fine
settimana paterno in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali;
Per le festività natalizie e pasquali ognuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia a festività e ad anni alterni (primo anno:24 e 25 dicembre madre e 31 dicembre e 1° gennaio con il padre dalle 10.00 alle 18.00; l'epifania ad anni alterni dalle 10.00 alle 18.00 ed il primo anno con la madre;
Pasqua e SQ ad anni alterni dalle 10.00 alle 18.00 in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali;
Nel periodo estivo (da intendersi l'arco temporale dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo anno scolastico), il padre trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive e senza pernottamento presso il comune di residenza della minore in ambiente protetto ed alla Per_1 presenza dei servizi sociali dalle 10.00 alle 18.00;
6. Tenuto conto della situazione economica del signor quest'ultimo corrisponderà alla CP_2 madre per il mantenimento indiretto della figlia minore la minor somma mensile di € Per_1
150,00 (Euro centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla madre a decorrere dal mese di emissione della sentenza ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal Tribunale adito. Tale somma sarà sottoposta all'adeguamento automatico secondo gli indici del costo della vita determinati dall'Istat;
2
7. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 75% la madre e 25% il padre le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle straordinarie obbligatorie per le cui categorie di spesa si rimanda al protocollo d'intesa fra il consiglio dell'ordine degli avvocati di Terni e il Tribunale di Terni del 27.06.2018;
8. vittoria di spese”
Parte resistente:
“Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la residenza della madre in loc. La Svolta nr.49, Orvieto (TR).
- Disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre avvenga presso la casa di quest'ultimo in via Manzoni nr. 1, Porano (TR): per riguarda la frequentazione infrasettimanale, il lunedì e il martedì, dall'uscita di scuola (ore 16:15) alle 20,15; per quanto riguarda la frequentazione a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 20:15, il sabato e la domenica ore dalle 10,00 alle 20:15. Dal 1 settembre 2022 il fine settimana sarà con pernotto dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20:15. Si specifica che durante i periodi di vacanza concordati, in cui i tempi di cura saranno di esclusiva pertinenza dei singoli genitori, si sospendono le frequentazioni ordinarie che verranno poi regolarmente riprese. Le vacanze natalizie saranno così suddivise: il 24 dicembre sempre con la mamma, il 25 dicembre sempre con il papà e i rimanenti giorni di vacanza suddivisi in due periodi, con pernotto, di cui il primo periodo dal 26 dicembre nel pomeriggio al 31 dicembre ed il secondo periodo (coincidente con il
Capodanno) dal 31 dicembre fino al 6 gennaio ad anni alterni. Le festività pasquali, Per_1 trascorrerà i giorni di Pasqua e SQ (domenica e lunedì) ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto. A partire dall'anno della prima elementare della piccola, la Pasqua sarà identificata con i giorni indicati quali festività pasquali della scuola o, in mancanza, il fine settimana coincidente e la SQ. Le festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e religiose (1° novembre e 8 dicembre) ed i ponti ad esse collegati, con pernotto, verranno fruite dal genitore cui compete il fine settimana ricompreso nel ponte stesso ovvero in assenza di ponti ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il padre (senza Per_1 pernotto limitatamente al corrente anno, con pernotto negli anni successivi) 4 settimane, di cui 2 consecutive, così come 4 settimane, di cui 2 consecutive trascorrerà con la madre, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con la figlia, salvo diverso accordo da definirsi almeno 15 giorni prima della data di compleanno. Ciascun genitore possa trascorrere con la sola figlia il di lei compleanno ad anni alterni, salvo festeggiamenti congiunti ed il diritto dell'altro genitore di poter fare gli auguri personalmente alla piccola nell'anno che non è di sua spettanza;
- Si aderisce al mantenimento diretto della minore già in essere cfr. verbale di precisazione delle conclusioni del 20.9.2023;
-Insiste affinché sia previsto che la madre accompagni o riprenda la minore dagli incontri con il padre, aumentando le ore di permanenze ovvero inserendo un ulteriore giorno di frequentazione
(udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024);
3 - Accogliere la domanda di erogazione di assegno divorzile in favore del marito, determinandolo nella cifra di € 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita determinati dall'ISTAT.
-spese compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2022, ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma in data 20.09.2013, con esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 21.03.2016 e CP_2 Per_1 deducendo di aver vissuto ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il 17.06.2019 depositata presso la Procura della Repubblica di
Terni in data 25.07.2019 e presso il Comune di Roma in data 29.07.2019. La ricorrente ha precisato di avere un figlio da precedente unione, al pari del resistente padre di una figlia nata da precedente relazione. La ha esposto che l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso CP_1 della figlia con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e contributo di Per_1 mantenimento a carico del padre pari ad € 200 mensili. La ricorrente ha rappresentato che il CP_2 nel 2018, veniva colpito da un meningioma, a seguito del quale riportava gravi conseguenze, sia fisiche, sia psichiche, le quali incidevano sulla sua capacità di accudire la figlia ed esercitare le proprie responsabilità genitoriali. Ha esposto, inoltre, che il per scelte e cause CP_2 esclusivamente a lui imputabili, peggiorava la propria situazione economica, in particolare il resistente al momento della intervenuta disabilità poteva contare sia sulla pensione di invalidità pari a circa € 800, sia su contributi del Comune di Orvieto pari a circa € 1000 mensili, sia sul provento della locazione di un locale sito in Roma, nel quale aveva esercitato in passato attività di ristorazione, pari a circa € 1750 mensili. Nel 2019 il decideva di vendere tale locale CP_2 perdendo la disponibilità della locazione mensile e ricavando l'importo complessivo di circa €
220.000, somma destinata solo in parte all'acquisto dell'attuale casa di abitazione in Porano, e in parte invece destinata a ingenti spese superflue, con grave compromissione della situazione economica. La ricorrente ha, inoltre, esposto di aver sostenuto economicamente il resistente con un prestito di € 150.000 (come da documentazione depositata in atti) indicato anche nell'accordo di negoziazione assistita, precisando che il si era impegnato a intestare la nuda proprietà
CP_2 della casa acquista in Porano alla stessa (del valore di € 52.666) e a restituire l'ulteriore CP_1 importo dovuto di € 52,666, restituzione mai avvenuta. Tale situazione induceva la ricorrente a richiedere la nomina di amministratore di sostengo per il preso atto della grave
CP_2 compromissione della di lui capacità psichica, e del rifiuto di accettare la malattia anche a causa della scarsa consapevolezza della disabilità da cui era colpito. La ricorrente ha, inoltre, esposto che a causa delle condizioni di salute del il Tribunale di Roma, competente per la decisione
CP_2 sulla domanda di affidamento e mantenimento della figlia primogenita del ne aveva disposto
CP_2
l'affidamento escluso alla madre, evidenziando la grave compromissione di salute del resistente, attestata dagli accertamenti psichiatrici compiuti nel corso del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, e la difficoltà a relazionarsi con il resistente per le scelte relative alla minore e al di lei accudimento non potendo il resistente provvedere autonomamente, e non potendo lo stesso contare su risorse familiari, a causa dell'età della di lui madre e della mancata
4 disponibilità dei fratelli. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affido esclusivo della minore a sé, con modifica del regime di frequentazione padre figlia, da Per_1 disciplinare con l'ausilio degli operatori del servizio sociale al fine di garantire la piena sicurezza della minore, oltre a chiedere la riduzione del contributo di mantenimento della minore a carico del ad € 150 mensili;
stabilendo che le spese straordinarie venissero suddivise tra i genitori CP_2 nella misura del 75% a carico della medesima ricorrente e per il 25% a carico del padre;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, CP_2 sussistendone i presupposti, ma opponendosi alla richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo della figlia a sé, chiedendo che venisse confermato l'affidamento condiviso, Per_1 con collocazione presso la madre e regolamentazione dei rapporti padre figlia. Il ha CP_2 evidenziato di avere un forte rapporto affettivo con la figlia, non compromesso dalla intervenuta disabilità esponendo di aver dovuto compiere le operazioni economiche rappresentate dalla controparte a causa delle esposizioni debitorie maturate. Ha evidenziato di essere aiutato nella gestione della minore dalle badanti e da baby sitter, rappresentando tuttavia condotte ostative da parte della ricorrente che avrebbero indotte alcune di queste persone a ritirare la disponibilità ad essere presenti negli incontri padre figlia. Quanto ai rapporti con la figlia nata dalla precedente unione il resistente ha lamentato condotte ostruzionistiche della madre, con sostanziale compromissione della possibilità di piena frequentazione, limitata anche dalla scelta dello stesso resistente di trasferirsi in Porano in primo luogo per avere maggiore vicinanza alla figlia Per_1 ed anche per poter fruire di abitazione priva di barriere architettoniche. Quanto agli aspetti economici, il ha formulato domanda di assegno divorzile pari ad € 700 mensili a carico della CP_2
in considerazione delle proprie precarie condizioni di salute ed economiche e delle CP_1 rilevanti disponibilità della ricorrente derivanti non solo dall'attività di Bed & Breakfast svolta negli immobili di cui la stessa è proprietaria o comproprietaria con la madre in Roma ma anche dall'attività di insegnante di Yoga svolta “in nero”. Ha rappresentato, inoltre, che a causa delle scarse risorse economiche avrebbe difficoltà a far fronte alle spese quotidiane per la figlia Per_1
nei periodi di permanenza della figlia presse di sé, e che, soltanto in caso di accoglimento
[...] della domanda di all'assegno divorzile sarebbe in grado di corrispondere il contributo per il mantenimento della figlia, comunque da ridursi ad € 150 mensili, oltre al 25% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 06.06.2022 la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire reddito mensile di € 1.500 da locazione transitoria, di vivere in immobile in proprietà e di essere proprietaria di altro appartamento;
il resistente ha dichiarato di essere inabile al lavoro, di percepire pensione di invalidità oltre accompagnamento per € 816 mensili e di risiedere in immobile in usufrutto. All'udienza presidenziale, il Presidente ha disposto l'attivazione da parte dei Servizi Sociali di un servizio di assistenza domiciliare per garantire le frequentazioni padre figlia presso l'abitazione del disponendo, altresì, nelle more, la CP_2 modifica del regime di frequentazione padre figlia (si riporta il provvedimento adottato: “dispone che i Servizi Sociali del Comune di Orvieto anche in collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Porano, e con l'eventuale ausilio del competente servizio di Neuropsichiatria infantile attivino un servizio di assistenza domiciliare per due volte alla settimana per garantire le
5 frequentazioni padre figlia presso l'abitazione del padre in Porano…Dispone che il servizio di
Neuropsichiatria infantile compia accertamenti sulle capacità genitoriale delle parti. Ferma nelle more dell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare le frequentazioni tra padre e figlia, il lunedì e il martedì dall'uscita di scuola ovvero dalle 16,15 (dal momento della chiusura della scuola) alle 20,30 alla presenza di baby-sitter già individuata dalle parti presenti in persona da scegliere tra: , ovvero ulteriori Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5 baby sitter individuate in accordo tra le parti.”, con richiesta indirizzata ai servizi di far pervenire relazione, disponendo la comparizione dell'amministratore di sostegno del da convocare a CP_2 cura della parte resistente con notifica con pec all'indirizzo professionale).
Successivamente, con provvedimento presidenziale del 15.11.2022, acquisita la relazione del
Servizio Sociale, è stata disposta la parziale modifica delle frequentazioni padre figlia in essere e, quanto agli aspetti economici, che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso di ciascuno, ponendo il 25% delle spese straordinarie per la figlia a carico del padre e disponendo la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 25.01.2023 dinanzi al Giudice Istruttore la ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, cui la parte resistente non si è opposta.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c, ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in data 07.02.2022.
Con sentenza non definitiva del 22.2.2023 n. 153/2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nel corso del giudizio è stata disposto il deposito a cura del difensore del della perizia CP_2 psichiatrica redatta nell'ambito del giudizio per la nomina di amministratore di sostegno, espunte a cura dell'AdS, comparso in giudizio, le parti attinenti alla precedente famiglia del CP_2
(trattandosi di aspetti estranei al presente giudizio).
La compente Equipe della USL ha depositato, in data 18.3.2023, relazione sulle capacità Pt_1 genitoriali delle parti e sulla situazione della minore.
La decisione è stata rimessa al Collegio;
con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per assicurare il contraddittorio su documentazione depositata tardivamente dalla parte resistente e per verificare se nelle more fosse stato emesso provvedimento in merito alla causa di risarcimento danni intentata dal per allegata responsabilità medica (accertamento negativo essendo stata CP_2 verificata la pendenza del giudizio).
Acquisita tale documentazione alla successiva udienza la decisione è stata rimessa al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c.
Dato atto che con sentenza parziale n. 153/2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, occorre pronunciarsi in merito all'affidamento e mantenimento della figlia minore ed alla domanda di assegno divorzile formulata dal CP_2
Affidamento della figlia minore
6 Nella separazione è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. La ricorrente ha formulato domanda di affidamento esclusivo (e poi super esclusivo) della minore a sé lamentando la presenza di rilevanti limiti delle capacità genitoriale del resistente e l'incapacità di poter condividere, con il scelte relative alla prole. CP_2
Nel corso del processo è stata acquisita documentazione medica, in particolare la consulenza tecnica d'ufficio, redatta da psichiatra nell'ambito del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno per il resistente. Nella CTU si attesta la presenza di rilevanti disturbi psichiatrici in capo al resistente, in particolare nella consulenza si legge:
“1. presenti i seguenti sintomi psichici: CP_2
scarsa capacità di critica e giudizio;
ideazione di tipo persecutorio;
tendenza patologica alla perseverazione ed alla vischiosità dei ragionamenti;
incapacità a valutare realisticamente le proprie possibilità economiche;
tendenza all'aggressività verbale;
irritabilità e scarso self control;
mancanza di flessibilità; disinibizione (nel corso della visita ha annunciato che doveva andare in bagno. Ne è uscito, diverso tempo dopo, dicendo che non trovava lo e che Parte_2 aveva bisogno di aiuto per pulire); incapacità di organizzare e pianificare scelte strategiche di comportamento;
aspettative irrealistiche nei confronti del futuro (scarsissima coscienza della malattia); attesa di risultati miracolistici riguardo la sua “restetutio ad integrum” (è convinto che potrà riprendere a guidare l'auto –a guida facilitata – in modo da poter portare le figlie a spasso con lui).
2. Il signor è affetto da Sindrome Pre – Frontale e ne manifesta i seguenti sintomi: CP_2 compromissione (importante) della capacità di critica e di giudizio;
scarso autocontrollo;
irritabilità e aggressività; ideazione persecutoria;
depressione, ansia e disforia;
anosognosia; scarsa capacità di organizzare e pianificare;
scarsa capacità di effettuare scelte strategiche;
comportamento rigido, non flessibile;
incapacità a gestire il denaro;
incapacità nell'utilizzare i dati acquisiti;
difficoltà nel decidere in modo vantaggioso per sé stesso;
incapacità nel rispettare le norme sociali.
Le modalità con cui il sig. si rapporta con gli altri e con la realtà esterna, sono la CP_2 conseguenza dei numerosi e variegati sintomi sopra descritti, i quali, nel loro insieme, danno luogo ad un importante ed invalidante Disturbo di Personalità, di tipo organico (che si sostanzia nella sindrome Pre-Frontale)” e che, al momento, non sembra essere suscettibile di sostanziale miglioramento, quantomeno a breve termine.”
Nella CTU si segnala la scarsa capacità del di riconoscere lo stato di malattia, e l'elevata CP_2 oppositività manifestata anche nei confronti dell'amministratore di sostegno (mutato nel corso del presente giudizio).
Le rilevanti carenze del sono evidenziate anche nella relazione sulla valutazione delle CP_2 capacità genitoriali delle parti redatta dalla competente Equipe della Usl Umbria 2, del 18.3.2023.
Nella relazione si legge che il resistente tende a negare le proprie difficoltà; inoltre il si è CP_2 presentato ai colloqui “scarsamente adeguato nell'abbigliamento e nella cura della persona”. La casa del si presenta in “scarse condizioni igienico sanitarie” in “situazione di incuria” con CP_2 presenza di escrementi di animali domestici (un cane e un gatto). Ma soprattutto oltre a queste difficoltà di cura materiale, che potrebbero essere facilmente superabili, con adeguati sostegni
7 domiciliare, comunque nella specie non semplici da rendere in presenza della rilevata oppositività
e della scarsa aderenza al piano di realtà, del poco consapevole della malattia, nella CP_2 relazione vengono evidenziati tratti psicologici che compromettono in maniera rilevante le capacità genitoriali del In particolare si legge: “Durante i colloqui ha sempre tentato di CP_2 offrire un'immagine di sé rappresentandosi come efficiente ed autonomo in contrasto con la realtà dei fatti tanto da dichiarare di non aver bisogno dell'istituto delle amministrazioni di sostegno, in quanto in grado di gestire da solo le sue necessità personali ed economiche. In maniera contraddittoria si mostra pero' ambivalente e molto richiedente a tratti anche molto recriminato.
In particolare in alcuni ambiti della vita quotidiana quali: la cura della propria persona dell'ambiente domestico in cui vive e tutti gli aspetti organizzativi ed economici riguardanti la figlia. In questi rivendica appoggio incondizionato dai familiari e dai servizi territoriali coinvolti.
Lucido ed orientato nei tre domini ha scarsa consapevolezza delle sue limitazioni psicofisiche e negando la presenza di tali menomazioni nutre probabilmente in maniera compensatoria elevate aspettative di recupero e/o di restitutio ad integrum che al momento risulterebbero inverosimili e quasi ascrivibili alla presenza di pensiero magico….. Anche se non risultano presenti alterazioni della percezione come allucinazioni uditive e visive si evidenzia però l'esistenza di un pensiero che spesso si rileva poco aderente alla realtà con conseguenti comportamenti ed atteggiamenti incongrui. Da quanto sopra esposto l'esame di realtà appare spesso vacillante a causa di un ottimismo non adeguato rispetto alle sue limitazioni psico organiche. Ciò viene aggravato dalle sue ridotte capacità di tollerare le frustrazioni che scaturiscono dalla messa in atto di meccanismi di negazione di sottovalutazione delle problematicità presenti. Attualmente il flusso idetico è principalmente orientato verso la precaria situazione economica in cui vive che appare a tutt'oggi la sua unica preoccupazione più rilevante. La capacità di giudizio così come il grado di consapevolezza e la gestione dell'impulsività sono apparse scarsamente adeguati ed in maniera particolare nei confronti dei sue condizioni fisiche e sociali. Riesce con difficoltà ad assumersi le responsabilità tentando di attribuire agli altri gli oneri delle sue scelte spesso scarsamente pragmatiche. Il signor manifesta un atteggiamento tendente alla manipolazione non si è CP_2 assistito ad una riduzione dei meccanismi difensivi di negazione ha evidenziato un mancato riconoscimento delle proprie difficoltà personali e genitoriali con una discrepanza tra ciò che dichiara di voler fare ciò che effettivamente è in grado di fare. In sostanza si può ritenere che gli esiti patologici attualmente presenti e conseguenti alla sindrome psico organica abbiano accentuati tratti di personalità disfunzionali già preesistenti.”
Quanto al rapporto padre figlia sono emersi potenziali fattori di rischio poiché “il padre si pone come un fratello maggiore e compagni di giochi”; ha “difficoltà a contenere la figlia emotivamente” e a “stabilire con lei un'adeguata sintonia emotiva” e a “svolgere la funzione normativa”.
A fronte di tali valutazioni delle capacità genitoriali del sono invece emerse congrue CP_2 capacità genitoriale della madre, che ha dimostrato di accudire adeguatamente la bambina e di seguirne la crescita con attenzione e competenza.
è risultata infatti una bambina “molto solare vivace e gioiosa”, con esclusine di difficoltà Per_1 che in passato avevano portato al madre a rivolgersi al Servizio di Neuropsichiatria infantile, per particolari difficoltà (allo stato superate), accertamenti dai quali è emerso che la bambina ha congrue capacità.
8 Nelle conclusioni della relazione sulla valutazione delle capacità genitoriali della parti si legge che
“le capacità genitoriali della signora sono adeguate. La signora è risultata Controparte_1 capace di svolgere un'idonea funzione protettiva, regolativa e normativa. Si è mostrata in grado di riconoscere i bisogni psicologici della bambina e di stabilire con lei una relazione affettiva educativa flessibile mantenendo chiari i confini generazionali.
Dalla valutazione è emerso che le capacità genitoriali del signor sono risultate CP_2 carenti. Specificamente malgrado abbia mostrato un buon investimento affettivo nei confronti della figlia sono emerse difficoltà riguardo le funzioni regolative e normative. Inoltre è apparsa carente la capacità di aderire alla realtà a causa di meccanismi di negazione sia dei suoi problemi di salute che del riconoscimento delle esigenze e dei bisogni psicologici della bambina, nonché delle sue difficoltà economiche.
A livello della coppia genitoriale in relazione alla funzione diadica manca la capacità di un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco e di condivisione."
Dato atto di tali risultanze la domanda di affidamento super esclusivo della minore a sé, formulata dalla madre deve essere accolta.
Dai puntuali accertamenti compiuti è emersa l'incapacità del di svolgere pienamente la CP_2 funzione genitoriale e la totale incapacità di condividere tale funzione con la madre di sua figlia.
Il OL è rivendicativo, oppositivo, nega le sue difficoltà e pretende il sostegno da parte di tutti, senza sforzarsi di collaborare con le persone chiamate a rendere ausilio. Né può essere ravvisata la presenza di congrui sostegni emotivi e materiali nella famiglia di origine avendo il CP_2 rapporti non positivi sia con la madre, sia con uno dei fratelli, mentre l'altro fratello con il quale ha buoni rapporti è affetto da serie patologie che rendono impossibile un tale sostegno.
In questo quadro disporre l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la minore poiché gli atteggiamenti oppositivi e di scarsa adesione al piano di realtà che caratterizzano la condizione psichiatrica del renderebbero difficile attuare scelte condivise con la tempestività CP_2 fisiologicamente richiesta per la crescita di una minore. Può essere da esempio, alle prospettate difficoltà, la resistenza manifestata dal alla richiesta di mutamento di iscrizione scolastica CP_2 della figlia, il necessario consenso è stato prestato solo in udienza dopo reiterate richieste della ricorrente. A causa di queste condotte qualora venisse disposto l'affidamento condiviso le scelte relative alla vita della minore potrebbero essere rallentate, quando non ostacolate, dal CP_2
Il Collegio deve rilevare che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.leg.vo 154/2013,costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” come disposto dall'art. 337-quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” ex art.337-quater c.c.. La Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione
9 della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà (oggi responsabilità) genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Nella fattispecie in esame, all'esito del giudizio sono emerse rilevanti difficoltà di salute del resistente, tali da comprometterne le capacità genitoriali e la capacità di compiere una congrua valutazione delle necessità della figlia (per scarsa adesione alla realtà), oltre a compromettere la capacità di condividere le scelte per la figlia con la ricorrente (in conseguenza della rilevante oppositività manifestata in tutti gli accertamenti compiuti). Peraltro anche quanto alle modalità di affidamento della figlia nata, nel 2009, dalla precedente unione, non è stata contestata l'affermazione della ricorrente che ha segnalato l'emissione di provvedimento di affidamento esclusivo della minore alla di lei madre all'esito di CTU.
Al contrario la ricorrente ha provato di accudire adeguatamente la figlia (cfr. relazione sulle capacità genitoriali sopra riportata), oltre ad aver dimostrato di continuare a garantire, malgrado tutte le difficoltà sopra evidenziate, una congrua relazione padre figlia.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, attribuendo alla stessa tutte le scelte di maggiore rilevanza per la figlia nei termini dettagliati in dispositivo, disponendone il collocamento presso l'abitazione materna.
Con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti alla minore, inerenti alle scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre. Alla madre è rimessa altresì la scelta di determinare unilateralmente la scelta dell'eventuale mutamento della residenza abituale della minore e la richiesta dei documenti anche validi per l'espatrio per la figlia.
Per le frequentazioni padre figlia devono essere confermate quelle in essere, poiché alla luce della situazione descritta solo la presenza di personale qualificato può garantire congrua tutela della minore quando permane nell'abitazione del padre. Come già previsto nei provvedimenti vigenti deve essere disposto che per le festività (quando di solito non sono disponibili operatori del
Servizio Sanitario) le frequentazioni potranno avvenire alla presenza di una baby sitter scelta dai genitori con costi ripartiti secondo la ripartizione delle spese straordinarie come stabilita in dispositivo (75% a carico della madre e 25% a carico del padre) prevedendo recupero nel primo giorno successivo utile con presenza di operatore del servizio, qualora ciò non fosse possibile.
Deve essere confermato l'onere a carico della madre per gli accompagnamenti della minore, secondo quanto già in essere, precisando che nei periodi festivi, ovvero in caso di indisponibilità dei servizi sarà la madre a portare e riprendere la minore dalle frequentazioni con il padre.
Contributo al mantenimento della prole
10 Quanto alle modalità di mantenimento della minore l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, per questo è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente è proprietaria dei seguenti immobili pervenuti per successione: 100% di un immobile in Roma;
50% di ulteriori due immobili in Roma, ¼ di due garage in Roma, due immobili in
Orvieto (destinati ad abitazione), oltre ad essere titolare della nuda proprietà della casa di residenza del resistente. Percepisce redditi dalla locazione commerciale degli immobili in Roma (attività di
Bed & Breakfast) dichiarando i seguenti redditi:
reddito annuo 2019 € 24.249;
reddito annuo 2020 € 5.366 ;
reddito annuo 2021 € 21.079;
reddito annuo 2022 € 21.614; ha risparmi detenuti in un fondo per € 104.995; e per € 108.215 per polizza in caso di decesso.
L'allegato svolgimento di attività di istruttrice di Yoga non risulta provato. Deve provvedere pro Per_ quota al mantenimento del figlio di 17 anni nato da precedente unione.
Il resistente percepisce pensione di invalidità per complessive € 815,00, non ha risparmi, è usufruttuario della casa di abitazione. Non è provato che provveda al mantenimento della figlia nata nel 2009 da altra unione, che risulta convivere con la madre ed aver completamente Per_7 sospeso le frequentazioni con il padre. E' gravato da esposizione debitoria nei confronti della ricorrente (per circa € 50.000).
Alla luce di tali risultanze devono essere confermati i provvedimenti provvisori che prevedevano il mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ludico ricreative devono essere suddivise tra i genitori nella misura dell'75% a carico della madre e del 25% a carico del padre, richiamando per la individuazione delle spese straordinarie il Protocollo del Tribunale di Terni sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Terni. Deve essere precisato che in presenza di affidamento esclusivo con attribuzione alla madre anche delle scelte di maggiore rilevanza, non è richiesto il previo consenso del padre per l'effettuazione della spesa.
L'assegno unico in presenza di affidamento c.d. super esclusivo alla madre deve essere attribuito al 100% alla stessa.
Assegno divorzile
11 Il resistente ha formulato domanda di assegno divorzile al cui accoglimento la ricorrente si è opposta.
Secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia (sent.
n.11178/2019 del 15 marzo 2019) nella valutazione della domanda di assegno divorzile il giudice
“a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente,
o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge
n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Nel caso di specie confrontando la situazione reddituale e patrimoniale delle parti si evidenzia come sottratti dai redditi della ricorrente i costi derivanti dal mantenimento della figlia delle parti e del figlio nato dalla precedente unione, l'importo residuo non appare sufficiente a far ritenere presente lo squilibrio economico patrimoniale richiesto perché possa essere riconosciuto l'assegno divorzile. Inoltre, le rilevanti consistenze patrimoniali non possono essere considerate essendo provento ereditario e dunque non realizzate con il contributo del resistente.
La domanda di assegno divorzile non può, pertanto, essere accolta.
Spese di giudizio
La ragioni della decisione e la materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale n. 153/2023, così provvede:
affida la figlia minore alla madre con esercizio esclusivo della Per_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per la minore disponendo che la madre possa assumere anche in assenza del consenso paterno ogni decisione relativa alla figlia, comprese (elencazione meramente esemplificativa) quelle di maggior interesse e rilevanza, relative alle scelte scolastiche, mediche, sportive, ricreative, alla determinazione della residenza abituale della minore ed alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, con collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: due incontri settimanali alla presenza di operatori del Servizio Sociale
12 lunedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 19,30
(ovvero nei diversi giorni ed orari indicati dal Servizio Sociale) con accompagnamento da parte della madre presso la residenza paterna e rientro con accompagnamento da parte dell'educatrice; per i periodi di vacanza: ad anni alterni il giorno 24 dicembre o il 25 dicembre dall'ora di pranzo al pomeriggio fino alle
19,00, e ad anni alterni il 1 gennaio o il 6 gennaio dal pranzo al pomeriggio alle ore 19,00; il giorno di Pasqua ad anni alterni con il Lunedì dell'Angelo dall'ora di pranzo alle 19,00; sempre in presenza di baby sitter scelta da entrambi i genitori con costi a carico di entrambi nella misura del 75% a carico della madre e del 25% a carico del padre o in mancanza di baby sitter il primo giorno lavorativo in cui sia possibile la presenza di operatori del servizio sociale;
per le Vacanze estive: una settimana tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00. alla presenza baby sitter scelta da entrambi i genitori con costi a carico di entrambi nella misura sopra indicata o in mancanza di baby sitter nei giorni lavorativi in cui sia possibile la presenza di operatori del servizio sociale;
-per i compleanni genitori: la bambina trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con lo stesso, per il compleanno del padre alla presenza di baby sitter scelta da entrambi i genitori con costi a carico di entrambi nella misura sopra indicata o in mancanza di baby sitter il primo giorno lavorativo in cui sia possibile la presenza di operatori del servizio sociale;
con i fratelli nei giorni dei rispettivi compleanni con le medesime modalità sopra indicate in caso di permanenza presso l'abitazione del padre;
nei periodi di frequentazione padre figlia qualora non fosse disponibile per gli accompagnamenti il servizio pubblico messo a disposizione dagli operatori dei servizi sociali, ovvero la baby sitter incaricata dai genitori, gli accompagnamenti della minore da e per l'abitazione paterna saranno a carico della madre;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso di sé, ponendo il 25% delle spese straordinarie per la figlia a carico del padre e il 75% a carico della madre, secondo quanto previsto nel Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale;
dispone che l'assegno unico sia riscosso al 100% dalla madre;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dal resistente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Orvieto per gli adempimenti indicati in dispositivo, e per fornire congruo sostegno alle parti ed alla minore.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 22 novembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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