Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12523/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12523 del 2022, proposto da
VI LA UZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-della Comunicazione di rigetto prot. n. 499 del 23/8/2022 del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di rigetto dell’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE;
-della comunicazione del 7/6/2022 successivamente comunicata al Dott. UZ a mezzo mail con la quale il Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha comunicato ex art. 10 bis Legge 241/1990 di espressione del parere negativo relativamente all’istanza di riconoscimento della qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE”
nonche’ per la declaratoria
del diritto del ricorrente a vedere rivalutato e riconosciuto il proprio titolo come abilitante all’esercizio della funzione di insegnante nelle classi A28 (Matematica) in ragione del percorso professionalizzate specificamente conseguito nel campo della Matematica alla luce delle attestazioni conseguite in Spagna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 7145/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 la dott.ssa AR RB AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.VI LA UZ è dottore in scienze agrarie con laurea conseguita in Italia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; successivamente ha frequentato in Spagna un Master Universitario in formazione per Docenti delle Scuole di Istruzione di primo e secondo Grado, Formazione Professionale e insegnamento delle Lingue, preso l’Università Cardenal Herrera CEU Centro Universitario di Castellòn, con specializzazione in matematica.
Il Ministero spagnolo ha successivamente rilasciato una dichiarazione di equivalenza del Titolo conseguito ai sensi della Direttiva 36/2005/CE che lo ha dichiarato abilitato all’esercizio della professione docente negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado nel campo dell’Architettura e dell’Ingegneria e nello specifico dell’Agricoltura.
Il 03/06/2021 (n. di prot. 13221) il dott. UZ ha presentato al Ministero dell’Istruzione istanza ex D.Lgs. 206/2007 di riconoscimento del titolo estero in relazione alla classe di concorso italiana A028 denominata “Matematica e Scienze”
Con la nota prot. n. 499 del 23/8/2022, confermativa della precedente del 07/06/22, il Ministero dell’Istruzione ha ribadito di non poter accogliere la richiesta avanzata in quanto dalla “Acreditaciòn” rilasciata dal "Ministerio de Universidades" di Madrid in data 12 gennaio 2021 risulta che il UZ sia abilitato nel ramo della conoscenza di Ingegneria e architettura nel campo specifico di Agricoltura che non corrisponde all’insegnamento richiesto di “Matematica”.
Il Ministero si sarebbe limitato a prendere in considerazione la certificazione rilasciata dal Ministero spagnolo che afferisce alla classificazione del titolo conseguito in relazione all’organizzazione del sistema scolastico spagnolo mentre avrebbe immotivatamente omesso di prendere atto che il percorso professionalizzante seguito dall’odierno ricorrente si è espressamente riferito all’insegnamento della matematica come dimostrato dalle specifiche denominazioni delle attività seguite e certificate dall’Università spagnola.
In sostanza, il titolo conseguito all’estero dovrebbe essere valutato all’esito di un procedimento amministrativo incentrato sulla comparazione tra i programmi di insegnamento, le materie seguite, i CFU conseguiti all’estero ed i relativi percorsi italiani relativamente alla classe di concorso per la quale si domanda il riconoscimento ai sensi del D. Lgs. 206/2007 (A028 Matematica e Scienze nel caso di specie).
2. Per confutare la decisione del MIM, il UZ ha impugnato i provvedimenti in epigrafe prospettando difetto di motivazione e di istruttoria oltre che eccesso di potere per irragionevolezza e incoerenza in quanto:
-la laurea italiana in scienze agrarie consente l’accesso all’insegnamento relativamente alla classe di concorso A028 sicchè il Dott. UZ risulta stabilmente inserito dal 2020 nelle GPS di seconda fascia in tale classe di concorso;
-in Spagna il Dott. UZ ha effettivamente svolto un percorso professionalizzante espressamente conferente con la classe di concorso A028 in quanto formalmente e specificamente riferito alla specializzazione in Matematica;
- il MIM, prima ancora che l’attestazione rilasciata dal Ministero dell’Istruzione spagnolo, avrebbe dovuto valutare il titolo effettivamente conseguito e i documenti allegati dalla parte dai quali sarebbe emersa la formalizzazione di uno specifico percorso svolto relativamente alla specializzazione della matematica ;
2.1. Il ricorrente censura altresì la violazione degli artt. 16 e 17 – d.lg. 206/2007 e dell’art. 6 legge 241/1990 ossia della normativa sul riconoscimento del titolo estero alla luce delle sentenze del Cons. Stato 603/2021 e 1503/2022 per cui il procedimento amministrativo di riconoscimento deve concretarsi in un’analisi comparativa tra i titoli e le esperienze possedute dall’istante al fine di consentirne l’accesso al pubblico impiego e nel caso di specie l’accesso alla professione docente.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Con ordinanza n. 7145 del 22.11.2022, l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta.
5. Nessun’altra attività è stata posta in essere dalle parti.
All’udienza di smaltimento del 7 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
6. La questione portata all’attenzione del Collegio è sostanzialmente la possibilità della spendita del “master universitario in formazione per docenti delle scuole secondarie di I e II grado”, conseguito in Spagna, nell’ambito della classe A028 italiana per l’insegnamento della matematica.
Considerando che il ricorrente può già insegnare matematica in Italia, come da lui stesso affermato, l’unica ragione del ricorso è quella di avere il riconoscimento del titolo per un punteggio maggiore.
Orbene, il titolo conseguito non è un master in matematica ma un master che in Spagna avrebbe consentito di insegnare nelle scuole o comunque di spendere il relativo punteggio.
Dalla lettura della “accreditation” spagnola, risulta che il Ministero spagnolo ha effettuato una valutazione complessiva della laurea italiana e del Master riconoscendo al UZ la qualifica per potere insegnare in Spagna nel campo indicato dalla Accreditation, ma non ha attribuito al titolo del ricorrente un valore aggiuntivo: in sostanza, non gli ha riconosciuto un master in matematica, ma il diritto di poter insegnare nelle scuole superiori spagnole.
Il Collegio ribadisce pertanto quanto già affermato in sede cautelare ossia che la classe di concorso per cui parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all’estero non coincide con la materia che ha diritto a insegnare in Spagna, essendo quest’ultima riferita al campo specifico dell’”Agricoltura”, come precisato dall’Acreditacion rilasciato dal Ministero dell’Istruzione spagnolo.
La consolidata giurisprudenza di questa Sezione ha affermato quanto riportato nell’attestato rilasciato dal competente Ministero straniero ha valore dirimente in quanto è l’unico documento “avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita […] ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello Stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare” (cfr. ex multis sent., n. 12568/2018, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 7381/2019; sent. n. 8007/2019, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, con sent. n. 6535/2021; sent. n. 5141 del 2020; sent. n. 13053 del 2020; sent. n. 3724/2021, confermata in sede di appello cautelare con ordinanza n. 3378/2021).
A questo va aggiunto che il ricorso è incentrato sulla mancata valutazione, da parte del Ministero, del percorso di studi svolto in concreto e quindi sull’obbligo del Ministero di valutare il titolo effettivamente conseguito e i documenti allegati dalla parte dai quali sarebbe emersa la formalizzazione di uno specifico percorso svolto relativamente alla specializzazione della matematica.
Tuttavia, il ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio in ordine a quanto sopra, ossia non ha dimostrato di aver fornito al Ministero i documenti che quest’ultimo avrebbe dovuto valutare, e nemmeno li ha allegati in atti.
In sostanza, non ha dimostrato il paventato eccesso di potere nella valutazione discrezionale del Ministero in ordine ai contenuti sostanziali del titolo conseguito.
Posto che, come detto, il ricorrente già può insegnare matematica in Italia, l’unico scopo del ricorso non può che essere quello di aver riconosciuto il titolo spagnolo quale “master in matematica”.
Dagli elementi allegati risulta che il Ministero non poteva che prendere atto dei contenuti dell’Accreditation e che nessuna carenza valutativa può essergli ascritta.
7. Il ricorso va quindi respinto; le spese possono compensarsi in ragione della peculiarità del caso e dell’assenza di attività difensiva del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO AL, Presidente FF
AR RB AL, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RB AL | NO AL |
IL SEGRETARIO