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10 luglio 2010
10 luglio 2010
Art. 35. (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002) 1. All' articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».
Note all'art. 35.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 17, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , come modificato dalla presente legge:
«6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni, sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge.».
Note all'art. 35.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 17, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , come modificato dalla presente legge:
«6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni, sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge.».
Giurisprudenza • 5
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