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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
864 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 864 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MILONE OLGA, con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.DE ROSSI ROBERTO, con elezione di Controparte_1 domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 8 settembre 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22/02/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dalla coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
3 settembre 2024, in San Severo (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
San Severo, Atto n 19, parte I, serie Ufficio 1), precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei comportamenti prevaricatori della moglie in netta violazione di ogni dovere discendente dal matrimonio.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 28.03.2025 si è costituita la resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e prevedersi l'assegnazione della casa coniugale ed un mantenimento nei suoi confronti.
Decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie, con ordinanza del 21.05.2025, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa, riservando a tale udienza la rimessione della causa al Collegio per la decisione, al contempo invitando le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni di cui alla predetta ordinanza.
Con istanza congiunta depositata il 1.07.2025, le parti hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza, dando atto di voler aderire alle condizioni di cui all'ordinanza emessa dal Giudice delegato e depositando patti della separazione sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 8.09.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti depositati il 1.07.2025, sottoscritti dalle parti, sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 3 settembre 2024, in San Severo;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
San Severo (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Severo, Atto n 19, parte
I, serie Ufficio 1);
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati il 1.07.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 864 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MILONE OLGA, con elezione di Parte_1 domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.DE ROSSI ROBERTO, con elezione di Controparte_1 domicilio presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 8 settembre 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22/02/2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dalla coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
3 settembre 2024, in San Severo (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
San Severo, Atto n 19, parte I, serie Ufficio 1), precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei comportamenti prevaricatori della moglie in netta violazione di ogni dovere discendente dal matrimonio.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 28.03.2025 si è costituita la resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e prevedersi l'assegnazione della casa coniugale ed un mantenimento nei suoi confronti.
Decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie, con ordinanza del 21.05.2025, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa, riservando a tale udienza la rimessione della causa al Collegio per la decisione, al contempo invitando le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni di cui alla predetta ordinanza.
Con istanza congiunta depositata il 1.07.2025, le parti hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza, dando atto di voler aderire alle condizioni di cui all'ordinanza emessa dal Giudice delegato e depositando patti della separazione sottoscritti dalle stesse.
All'udienza del 8.09.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti depositati il 1.07.2025, sottoscritti dalle parti, sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 3 settembre 2024, in San Severo;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
San Severo (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Severo, Atto n 19, parte
I, serie Ufficio 1);
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati il 1.07.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro