Articolo 4 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 novembre 1986
Art. 4. 1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , concernente provvedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonche' per una completa applicazione del comma 11 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi e' ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed e' posta a carico del fondo per la protezione civile. Note all'art. 4, comma 1.
- I commi 10 e 11 dell'art 2 del D.L. n. 159/1984 (si veda anche la nota all'art. 3, comma 4) dispongono:
"10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981 . E' fatta salva la facolta' delle regioni di applicare le normative statali e regionali gia' in vigore.
11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o piu' unita' immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento.
Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante e' versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori".
- La legge n. 887/1984 (legge finanziaria per il 1985), all'art. 11, comma 14, dispone:
"Al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito in legge, con modificazioni, della legge 24 luglio 1984, n. 363 le parole "lire 900 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "lire 1.100 miliardi"".
L' art. 1 del D.L. n. 159/1984 , sopracitato, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al comma 3 dell'art. 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi.
2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l' art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 , e successive integrazioni" Note all' art. 6, comma 1
La legge n. 219/1981 (si veda la precedente nota all'art. 3, comma 22), reca, al titolo VIII, norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.
Entrata in vigore il 4 novembre 1986
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