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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 21/10/2025, davanti al GL EV IN, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. RINALDI GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Garassini Alessandro per la parte resistente nessuno è comparso
Il Giudice
Verificata la regolarità della notifica nei confronti del e del merito ne Controparte_1 dichiara la contumacia
A questo punto l'avv. Garassini discute oralmente la causa, insistendo come in atti e nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
EV IN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa EV
IN, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 449 / 2025
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che Parte_1 la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli Avv. ti Walter Miceli , Fabio Ganci e
LA IE ricorrente
contro
Controparte_2
resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2025, la sig.ra ha allegato di lavorare alle Parte_1 dipendenze del come supplente annuale Controparte_3 nell'a.s. 2024/2025 e di avere lavorato alle dipendenze dello stesso convenuto con una CP_1 serie di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di docente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, precisando di avere prestato le predette supplenze su organico di diritto.
In punto di fatto, la ricorrente ha specificatamente dedotto:
-di aver allegato e provato in concreto, con i contratti di lavoro depositati agli atti, tutte le circostanze fattuali sintomatiche della abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto).
- che tutti i contratti sopra descritti erano stati stipulati su posti vacanti e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto;
-che ai sensi dell'art. 40, comma 2, del vigente CCNL del comparto scuola, “[…] Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito […]”;
-che gli allegati contratti, invero, non indicavano il nominativo di alcun dipendente sostituito: da ciò si desumeva con certezza che tutto il servizio di insegnamento della ricorrente era stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente.
- che tutti i contratti sopra descritti sono stati stipulati in virtù di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
- che in tutti questi anni il datore di lavoro della ricorrente non era stato il singolo istituto scolastico di turno ma il , nel cui ambito quel rapporto di lavoro ha soddisfatto Controparte_1 un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altro che eccezionale o temporanea. -che, quindi, l'amministrazione resistente aveva abusato dello strumento del contratto a termine per soddisfare un fabbisogno di personale permanente e durevole nel tempo.
Dunque, in applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrente - evidenziato come fossero palesi le esigenze permanenti e durature di copertura dei posti vacanti e disponibili su organico di diritto rispetto alle supplenze assegnatele- ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel Controparte_1 ricorso. • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, Controparte_3 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
****
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle sentenze dalla n. 22552 (personale ata) e n. 22553
(docenti) alla n. 22558, tutte in data 7.11.2016, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. cpc, è complesso il quadro normativo nel quale si colloca la presente controversia.
Vale la pena riportare le estese motivazioni della sentenza n. 22533/2016 (confermata da ord. Cass.
n. 9861/2018):
"La L. 3 maggio 1999, n. 124; il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e la disciplina di reclutamento del personale scolastico, sino alla L. 13 luglio 2015, n. 107: la "specialità del sistema".
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito "condividendolo, l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, secondo cui la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un "corpus" normativo completo e speciale, sicchè, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale "lex posterior generalis non derogat priori speciali", non è possibile far discendere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.
La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle
Amministrazioni Pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70.
Va dunque rammentato che la L. n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del cosiddetto "doppio canale", in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50%(percento) dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50%(percento) attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale, nonchè l'aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all'assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297). Le operazioni di integrazione ed aggiornamento sono state disciplinate nel dettaglio con il D.M. 27 marzo 2000, n. 23.
La stessa legge, integrando l'art. 400 T.U., ha stabilito la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente "alla previsione del verificarsi nell'ambito della Regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento".
La legge ha, poi, modificato il regime delle supplenze, e le ha differenziate in tre tipologie (art. 4).
Le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su "organico di diritto", che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre di ogni anno e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perchè relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo. A quel punto, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, possono essere coperti mediante l'assegnazione delle supplenze.
Le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno di ogni anno, cioè, al termine dell'attività didattica. Esse coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma che si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico.
Le supplenze temporanee (comma 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il
31 dicembre, e sono destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i relativi contratti sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro- organizzazione di portata generale, da parte dell'Amministrazione scolastica. I commi da 6 a 8 del medesimo art. 4 stabiliscono, poi, i criteri da rispettare da parte delle norme regolamentari successive, ed impongono l'utilizzazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 T.U. per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee "fino al termine delle attività didattiche".
Un primo regolamento è stato adottato per il personale docente con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 che, oltre a disciplinare in dettaglio le modalità di individuazione degli aspiranti - all'assunzione e quelle di stipulazione del contratto, ha stabilito sia i termini finali delle supplenze (art. 1) sia i criteri di formazione delle graduatorie di circolo e di istituito (art. 5).
Il sistema non è mutato, nelle linee essenziali che qui interessano, con il D.M. 13 giugno 2007, n.
131, finalizzato ad adeguare la disciplina regolamentare alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, operata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605. Con tale legge "al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione" (art. 1, comma 605, lett. c) è stato deliberato un piano triennale per l'assunzione di personale docente e ATA nel periodo 2007-2009 e, contestualmente, è stata prevista la anzidetta trasformazione delle graduatorie, che ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie da effettuare nel biennio 2007-2008.
Successive modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie, ormai ad esaurimento, sono state poi apportate dalla L. n. 169 del 2008, dal D.L. n. 70 del 2011 convertito dalla L. n. 106 del 2011 e dal D.L. n. 104 del 2013, convertito dalla L. n. 128 del 2013, che hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2011-2013 (D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17) e per gli anni 2014-2016 (D.L. n. 104 del 2013, art. 15).
Infine, la disciplina è stata ulteriormente modificata, questa volta in modo significativo, dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 (vedi infra in questa sentenza) la quale, oltre a prevedere per l'anno scolastico
2015/2016 un piano straordinario di assunzioni suddiviso in tre fasi riguardante il solo personale docente (art. 1, commi 95 e ss.): a) ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, corna 105); b) ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale, tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
c) ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1, comma 113); d) ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). Il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cd. ATA) è ispirato ai medesimi principi sopra sintetizzati, applicati dal T.U. e dalle norme regolamentari ai diversi profili di inquadramento.
La L. n. 297 del 1994, agli artt. da 551 a 553, contiene la disciplina delle assunzioni dei responsabili amministrativi - transitati, con decorrenza 1 settembre 2000, nella figura di "direttore dei servizi generali e amministrativi" (DSGA) ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26 maggio 1999,
Comparto Scuola (vedi Cass. 11 ottobre 2011, n. 20883) - prevedendo che le stesse debbano avvenire secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, formate ed aggiornate sulla base degli esiti dei concorsi per titoli ed esami da indire con frequenza triennale. la L. n. 297 cit., art. 554 detta la disciplina delle assunzioni del personale con qualifiche inferiori
(escluse quelle per le quali è consentita l'assunzione "tramite le liste di collocamento previste dalla legge") e anche in tal caso prevede la formazione di graduatorie permanenti, nelle quali confluiscono i vincitori dei concorsi indetti su base provinciale, con frequenza annuale.
Per effetto del richiamo contenuto nella L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 11 si applicano al personale
ATA le medesime disposizioni che disciplinano il conferimento delle supplenze su cattedre e posti di insegnamento. Il relativo regolamento è stato adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (non applicabile ai responsabili amministrativi, di cui si è detto sopra al punto 28).
In sintesi, può dirsi che il sistema del cosiddetto "doppio canale" è sempre stato congegnato - per entrambe le categorie di personale di cui si tratta - in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poichè l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli.
Ebbene, l'analisi delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello dell'incompatibilità della disciplina speciale del settore della Scuola Pubblica con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D.Lgs. n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Il legislatore, infatti, con la L. n. 124 del 1999 ha tipizzato "ex ante" le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed ha altresì considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.
In ragione della specialità della regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme di reclutamento nell'ambito della Scuola pubblica, il D.L. n. 134 del 2009, art. 1 convertito dalla L. n. 167 del 2009, ha poi inserito il comma 14-bis nella L. n. 124 del 1999, art. 4 prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
605, lett. c), e successive modificazioni".
Successivamente, con il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, il legislatore ha aggiunto il comma 4- bis al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 prevedendo espressamente la inapplicabilità di tale ultimo decreto (n. 368 del 2001) al personale della scuola ed escludendo che potesse essere esteso a tale personale il limite fissato dall'art. 5, comma 4-bis.
E' certamente da escludere che detti interventi additivi, sicuramente non qualificabili come fonti di interpretazione autentica, abbiano efficacia retroattiva;
ma è nondimeno indiscutibile il riconoscimento al legislatore della potestà di emanare norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico (vedi, per tutte, mutatis mutandis: Cass. 4 marzo 2016, n. 4296).
Nella specie, infatti, dal D.L. n. 134 del 2009, art. 1 convertito dalla L. n. 167 del 2009, e dal D.L. n.
70 del 2011, art. 9, comma 18 - disposizioni conformi al precetto contenuto nell'art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), perchè non attengono alla Amministrazione della Giustizia - ben possono trarsi elementi che confortano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (arg. ex Cass. SSUU 27 agosto 2014, n.18353) in termini di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione di quanto sopra rilevato in ordine alla peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica. Inapplicabilità che era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori ai quali si è appena fatto richiamo, e dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA. E, d'altra parte, è proprio su questa premessa che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE), le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE (vedi infra in questa sentenza).
Dall'esame delle censure formulate in ricorso con riguardo alla questione della legittimità dei termini apposti ai contratti dedotti in giudizio ed alla compatibilità della L. n. 124 del 1999, art. 4 con l'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vanno fatte subito discendere le considerazioni ed i rilievi di cui appresso, formulati a conclusione, di una complessa e non breve stagione di interventi dei giudici nazionali, della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia UE. (…). Sul presupposto dell'inapplicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 al settore scolastico e della conseguente inapplicabilità al settore pubblico della scuola delle norme limitative dettate al fine di dare attuazione alla direttiva europea, i Tribunali ordinari di Roma e di Lamezia Terme con ordinanze del 2012 hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, commi 1 e 11, in relazione all'art. 117 Cost., comma 1, ed alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Come si è detto, la Corte Costituzionale, con la citata ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, la questione di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del 1999/70/CE. (…) La Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,
ed altri, investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzione italiana - come ai punti Per_1
42 e 43 che precedono - ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue dal fatto che tale normativa da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". (…) Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia UE sulla non conformità alla clausola 5, comma 1, della direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della stessa Corte Costituzionale e sempre riconosciuto anche dalle pronunzie di questa Corte di cassazione. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del Giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei riuniti giudizi di legittimità costituzionale alla luce dello "jus superveniens", costituito dalla L. n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'Accordo quadro: diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata delle sopravvenienze, nel caso di specie la Corte Costituzionale ha ritenuto la suddetta verifica inclusa nella propria potestà decisoria. La Corte ha quindi rammentato, nell'esercizio del proprio inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale, come sia indiscutibile che competa al giudice "comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta L. n. 107 del
2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo. Ha di contro ritenuto che, non essendo stato previsto per il personale ATA alcun piano straordinario di assunzione, dovesse trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
132. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla L. n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
la Corte ha anche sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio in conseguenza della indicata normativa nazionale sopravvenuta. (…) Dal dato per il quale la sentenza n. 187 del 2016 è una sentenza di accoglimento, discende che, in base all'art. 136 Cost. in combinato con la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 la L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza ragioni obiettive che lo giustifichino. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti "non ancora esauriti". La sentenza della Corte Costituzionale, per altro verso, non può risolvere i problemi concreti oggetto della fattispecie del presente giudizio: la stessa ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 riguardava non tanto la legge oggetto delle sollevate questioni di incostituzionalità, quanto piuttosto il sistema complessivo relativo all'assegnazione delle supplenze cd. annuali, sistema connotato dal fatto che per molto tempo (negli anni dal 2000 al 2007) non era stata organizzata alcuna procedura concorsuale, pur prevista dalla legislazione del 1999, come successivamente integrata e modificata.
Tanto precisato, nel quadro normativo originato dalla questione della "doppia pregiudizialità", ed all'esito del complesso itinerario svoltosi tra giudici del merito e Corte Costituzionale e tra questa e la Corte di Giustizia, la fattispecie oggetto del giudizio in esame deve essere risolta da questa Corte - nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia - con individuazione preliminare e generale, al fine di dare soluzione alle numerose controversie chiamate alla decisione, di canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non travolte dalla pronunzia di incostituzionalità, canoni idonei ad assicurare il continuurn di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto dell'Unione Europea. Naturalmente, la decisione della Corte Costituzionale, che nella sua interezza (il dispositivo rimanda esplicitamente alla motivazione) costituisce applicazione nel diritto interno della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Accordo quadro cit., si pone come momento necessario ed imprescindibile di ricostruzione, attraverso il parametro di cui all'art. 117 Cost., comma 1, del diritto nazionale, alla luce della fonte comunitaria costituita, per l'appunto, dalla direttiva alla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato Accordo quadro, non munito di forza immediatamente auto-applicativa, in base alla giurisprudenza costante della CGUE
(la Corte di Giustizia ha, in particolare, ritenuto la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro priva di efficacia diretta, vedi: sentenza 15 aprile 2008, in causa C-268/06, Impact, punti 71, 78 e 79; sentenza
23 aprile 2009, in causa C-378/380/07, punto 196). Va però precisato che il livello Per_2 dell'interpretazione - ricostruzione del "continuum" diritto interno - diritto dell'Unione, demandato al
Giudice nazionale e quindi a questa Corte di legittimità, si pone su un piano distinto e diverso da quello percorso dalla Corte Costituzionale, riconducibile, invece, a quello dell'interpretazione del diritto nazionale rispetto al diritto dell'UE alla luce delle coordinate di ordine costituzionale. La Corte di Giustizia ha, infatti, più volte affermato che sarebbe incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione, per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell'Unione (vedi: sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22; Factortame e altri, C-
213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonchè kerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
A.
contro
B ed altri C-112/2013 dell'11 settembre 2014).
Come sopra rilevato la dichiarazione di illegittimità costituzionale, "in parte qua" e con effetto "ex tunc", della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e quindi del diritto interno. E' sulle condizioni al ricorrere delle quali siffatto illecito può ritenersi rilevante che occorre svolgere riflessione, tanto con riguardo alla condizione del dispiegamento "nel tempo" dei rinnovi (punti da 64 a 66 che seguono) quanto in relazione alla condizione delle "ragioni" per le quali le supplenze vennero disposte (punti da 70 in poi per i docenti e da 93 in poi per il personale ATA). E va subito precisato, con riguardo al profilo delle ragioni delle supplenze, che il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principi affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, che è stato oggetto dell'intervento rammentato in premessa.
Sulla prima delle suddette condizioni - e innanzi tutto - in assenza di disposizioni di legge che espressamente stabilissero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa come proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113 che ha riformato l'art. 400 T.U..
D'altra parte, ad attestare la esistenza di una "ragionevolezza" del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 2): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Igs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU. 31 maggio 2016, n. 11374).
Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo. (…)
Il quadro desumibile dalle decisioni della Corte di Giustizia è sintetizzabile nel principio per il quale nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non preveda sanzioni specifiche come accade nel caso dell'Accordo quadro cit. - e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l'abuso e "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (vedi: sentenza cit. par. 77-79; sentenza 15 aprile 2008, C-268/06, Per_1
Impact; sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, ed altri). (…) Per_2
Con riguardo alle conseguenze della accertata illegittimità dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto, occorre subito rammentare che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma
5), "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione...".
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, cui si è uniformata la costante giurisprudenza di questa Corte ("ex multis": Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481), il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle Pubbliche
Amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale ("ex multis" Corte Cost., sentenze n.
7 del 2015; n. 211 e n. 134 del 2014; n. 137, n. 107, n. 72 e n. 7 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n.
299 del 2011; n. 267 del 2010; n. 189 del 2007).
L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, che è prevista dall'art. 97 Cost., comma 4, è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza ("ex multis" Corte Cost., sentenze n. 134 del 2014; n.
217 del 2012; n. 89 del 2003; n. 320 del 1997; n. 205 del 1996).
Nè sul carattere cogente di tali precetti può ritenersi che prevalga una pretesa esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell'impiego privato, visto che a tale ultima disciplina il principio del concorso è del tutto estraneo (Corte cost., sentenza n. 89 del 2003) e l'intero sistema di reclutamento del settore privato obbedisce a ben diversi principi.
Vanno per vero richiamate le considerazioni svolte in precedenza ed al proposito in merito alla portata del D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 1, convertito dalla L. n. 167 del 2009, nonchè del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, convertito dalla L. n. 106 del 2011.
Deve anche essere ricordato che, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo determinato è stato ritenuto, dalla CGUE, conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (tra le tante: CGUE sentenze 7 settembre 2006, e Per_3
, C-53/04; 7 settembre 2006, , C-180/04; 4 luglio 2006, e altri, C-212/04; Per_4 Per_5 Per_6 ordinanza 1 ottobre 2010, , C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, , C-362/13, C-363/13 e Per_7 Per_8
C-407/13-riunite). (…).
La L. n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza n. 187 del 2016 della Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perchè, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (comma 131) nella quale la
Corte di Giustizia aveva ravvisato l'illecito stesso. Ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver "previsto" procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto e al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti da 64 a 68 che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1. E' infatti solo la concreta
"utilizzazione" di quei procedimenti che, come appresso illustrato, può considerarsi idonea alla eliminazione in discorso.
Le due diverse tipologie dell'illecito, come sopra osservato, devono essere tenute separate, secondo l'impostazione della stessa Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 187 del 2016, muove proprio dalla premessa del carattere autonomo e distinto dell'ordinamento comunitario rispetto a quello interno.
E', pertanto, indubbio che - con riguardo alle posizioni coinvolte nella disciplina del nuovo regime - possa e debba attribuirsi rilievo alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, che hanno autorizzato il , per l'anno scolastico 2015/2016, ad attuare un piano CP_4 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399 al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all'anno 2012. (…)
L'art. 97, comma 4 Legge in esame stabilisce che si tratta di un concorso "riservato" ai soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della legge stessa: (a) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del n. 82 del 2012 e (b) nelle CP_4 graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), e successive modificazioni, disposizione di cui è stata affermata dalla Corte costituzionale la all'art. 97 Cost., u.c. ("ex multis" Corte Cost., sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del
2012; n. 89 del 2003; n. 320 del 1997; n. 205 del 1996, dianzi richiamate).
Ebbene, ad avviso del Collegio, il rilievo che deve essere attribuito alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, consegue al fatto che, in tal modo, l'ordinamento nazionale ha inteso adottare una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum della CGUE ma anche espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a sanare l'illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo.
Si tratta, allo stesso tempo, di una "sanzione" e, per il versante del beneficiario, di una "riparazione" in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla
Amministrazione.
In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura ben più satisfattiva di quella "per equivalente", che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del "diritto vivente" costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 15 marzo 2016, n. 5072 (vedi oltre), principi ai quali il Collegio ritiene di dare continuità.
Ad un tempo, quindi, dal punto di vista del diritto dell'Unione, l'immissione in ruolo scelta dal legislatore del 2015 rappresenta una delle misure alternative individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza , idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario del nostro Stato, che si è Per_1 compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato. Un'ulteriore - e di massimo rilievo - precisazione si impone per la situazione in cui versa il personale della scuola che abbia ottenuto l'immissione in ruolo avvalendosi del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento. Anche in questo caso l'immissione in ruolo rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poichè il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, l'uno
"oggettivamente represso" e l'altro "tendenzialmente riparato".
Nè l'equivalenza degli effetti può in sede di legittimità essere messa, di per sè, in discussione sul rilievo che anche il ritardo nel conseguimento dell'immissione in ruolo è risarcibile, occorrendo che l'originaria formulazione della domanda nel giudizio di merito sia prospettata in questi termini.
Deve, in proposito, rammentarsi che rimane impregiudicata, in applicazione dei principi affermati dalle SSUU nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016, la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, con la duplice precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore (non operando il beneficio della prova agevolata) e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli "..da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro" (come affermato nella predetta decisione delle SS.UU. n.
5072).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE ("ex plurimis" sentenze della CGUE
5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione ("ex plurimis" Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo
2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre
2011, n. 19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile
2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971,
n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L.
n. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione"
(sentenza par. 77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del Per_1
2015 attraverso il suindicato piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati.
E tale idoneità - relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto 1 previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
Deve, si ripete, essere considerata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" anche la stabilizzazione, "medio tempore" assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge n. 107 del 2015, stabilizzazioni nei fatti ampiamente realizzatesi per effetto delle immissioni avvenute negli anni passati e delle quali vi è ampio riscontro nella storia normativa degli ultimi dieci anni.
Al contrario la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 (16 luglio 2015) ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
109 - pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sè dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorità.
Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi - oltre che in quelle nelle quali l'interessato non ha
"mai" potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione - deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità con quanto previsto nell'Accordo quadro, allegato alla direttiva cit., nel significato attribuito nella sentenza , secondo i principi affermati da questa Corte Per_1 nella più volte citata sentenza delle SSUU n. 5072 del 2016, cui, come già osservato, il Collegio intende dare continuità.
Per il personale ATA la L. n. 107 del 2015, come sopra evidenziato (punto 52 di questa sentenza) non ha introdotto alcun piano straordinario di assunzione.
Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni svolte nei punti che precedono di questa sentenza, deve ritenersi che nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 11, il conseguimento del posto di ruolo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore, secondo i principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 (punto 87 di questa sentenza).
Ove l'inserimento in ruolo non sia stato ottenuto deve ribadirsi che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
11, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo quadro, allegato alla direttiva cit., nel significato attribuito nella sentenza , Per_1 secondo i principi di "finalizzata ma chiara agevolazione probatoria" affermati da questa Corte nella sentenza delle SSUU n. 5072 del 2016, cui, come già osservato, il Collegio intende dare continuità".
In definitiva la Suprema Corte ha stabilito che:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni del personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine delle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso dello strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine delle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza della eventuale illegittimità del termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
In applicazione dei predetti principi, che vanno ribaditi nella fattispecie in esame, è anzitutto pacifico che la ricorrente abbia prestato, per più di 36 mesi, servizi annuali su organico di diritto. Nello specifico, la ha svolto supplenze per coprire un posto vacante nell'organico di Parte_1 cd diritto per 5 anni consecutivi, come attestato dallo stato matricolare (doc. 1 allegato).
La ricorrente non risulta immessa in ruolo: il non si è costituito in giudizio e non ha CP_1 quindi nemmeno allegato che vi siano serie possibilità di una sua stabilizzazione.
In assenza di stabilizzazione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Appare congruo nel caso di specie determinare la misura del risarcimento in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dalla ricorrente, tenendo conto dell'osservanza dei principi di effettività ed equivalenza, e non essendovi specifiche deduzioni inerenti la verificazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli predeterminati ex lege.
Del resto, il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 dell'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti, da ciò traendosi conferma della fondatezza dell'odierna domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto valore della controversia e della bassa complessità della vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita:
-dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi;
-condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
d'una indennità onnicomprensiva pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-condanna il a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_3 spese del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Imperia, il 21/10/2025
Il Giudice
EV IN
VERBALE DI UDIENZA
Addì 21/10/2025, davanti al GL EV IN, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. RINALDI GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Garassini Alessandro per la parte resistente nessuno è comparso
Il Giudice
Verificata la regolarità della notifica nei confronti del e del merito ne Controparte_1 dichiara la contumacia
A questo punto l'avv. Garassini discute oralmente la causa, insistendo come in atti e nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
EV IN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa EV
IN, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 449 / 2025
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che Parte_1 la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli Avv. ti Walter Miceli , Fabio Ganci e
LA IE ricorrente
contro
Controparte_2
resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2025, la sig.ra ha allegato di lavorare alle Parte_1 dipendenze del come supplente annuale Controparte_3 nell'a.s. 2024/2025 e di avere lavorato alle dipendenze dello stesso convenuto con una CP_1 serie di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di docente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, precisando di avere prestato le predette supplenze su organico di diritto.
In punto di fatto, la ricorrente ha specificatamente dedotto:
-di aver allegato e provato in concreto, con i contratti di lavoro depositati agli atti, tutte le circostanze fattuali sintomatiche della abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nella stesso istituto).
- che tutti i contratti sopra descritti erano stati stipulati su posti vacanti e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto;
-che ai sensi dell'art. 40, comma 2, del vigente CCNL del comparto scuola, “[…] Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito […]”;
-che gli allegati contratti, invero, non indicavano il nominativo di alcun dipendente sostituito: da ciò si desumeva con certezza che tutto il servizio di insegnamento della ricorrente era stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente.
- che tutti i contratti sopra descritti sono stati stipulati in virtù di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
- che in tutti questi anni il datore di lavoro della ricorrente non era stato il singolo istituto scolastico di turno ma il , nel cui ambito quel rapporto di lavoro ha soddisfatto Controparte_1 un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altro che eccezionale o temporanea. -che, quindi, l'amministrazione resistente aveva abusato dello strumento del contratto a termine per soddisfare un fabbisogno di personale permanente e durevole nel tempo.
Dunque, in applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrente - evidenziato come fossero palesi le esigenze permanenti e durature di copertura dei posti vacanti e disponibili su organico di diritto rispetto alle supplenze assegnatele- ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel Controparte_1 ricorso. • Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, Controparte_3 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle sentenze dalla n. 22552 (personale ata) e n. 22553
(docenti) alla n. 22558, tutte in data 7.11.2016, che qui si richiamano per relationem ex art. 118 disp. att. cpc, è complesso il quadro normativo nel quale si colloca la presente controversia.
Vale la pena riportare le estese motivazioni della sentenza n. 22533/2016 (confermata da ord. Cass.
n. 9861/2018):
"La L. 3 maggio 1999, n. 124; il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e la disciplina di reclutamento del personale scolastico, sino alla L. 13 luglio 2015, n. 107: la "specialità del sistema".
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito "condividendolo, l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, secondo cui la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un "corpus" normativo completo e speciale, sicchè, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale "lex posterior generalis non derogat priori speciali", non è possibile far discendere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato.
La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle
Amministrazioni Pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70.
Va dunque rammentato che la L. n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del cosiddetto "doppio canale", in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50%(percento) dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50%(percento) attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale, nonchè l'aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all'assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297). Le operazioni di integrazione ed aggiornamento sono state disciplinate nel dettaglio con il D.M. 27 marzo 2000, n. 23.
La stessa legge, integrando l'art. 400 T.U., ha stabilito la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente "alla previsione del verificarsi nell'ambito della Regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento".
La legge ha, poi, modificato il regime delle supplenze, e le ha differenziate in tre tipologie (art. 4).
Le supplenze annuali (comma 1), cosiddette su "organico di diritto", che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre di ogni anno e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perchè relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo. A quel punto, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, possono essere coperti mediante l'assegnazione delle supplenze.
Le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno di ogni anno, cioè, al termine dell'attività didattica. Esse coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma che si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico.
Le supplenze temporanee (comma 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il
31 dicembre, e sono destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i relativi contratti sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro- organizzazione di portata generale, da parte dell'Amministrazione scolastica. I commi da 6 a 8 del medesimo art. 4 stabiliscono, poi, i criteri da rispettare da parte delle norme regolamentari successive, ed impongono l'utilizzazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 T.U. per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee "fino al termine delle attività didattiche".
Un primo regolamento è stato adottato per il personale docente con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 che, oltre a disciplinare in dettaglio le modalità di individuazione degli aspiranti - all'assunzione e quelle di stipulazione del contratto, ha stabilito sia i termini finali delle supplenze (art. 1) sia i criteri di formazione delle graduatorie di circolo e di istituito (art. 5).
Il sistema non è mutato, nelle linee essenziali che qui interessano, con il D.M. 13 giugno 2007, n.
131, finalizzato ad adeguare la disciplina regolamentare alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, operata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605. Con tale legge "al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione" (art. 1, comma 605, lett. c) è stato deliberato un piano triennale per l'assunzione di personale docente e ATA nel periodo 2007-2009 e, contestualmente, è stata prevista la anzidetta trasformazione delle graduatorie, che ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie da effettuare nel biennio 2007-2008.
Successive modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie, ormai ad esaurimento, sono state poi apportate dalla L. n. 169 del 2008, dal D.L. n. 70 del 2011 convertito dalla L. n. 106 del 2011 e dal D.L. n. 104 del 2013, convertito dalla L. n. 128 del 2013, che hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2011-2013 (D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17) e per gli anni 2014-2016 (D.L. n. 104 del 2013, art. 15).
Infine, la disciplina è stata ulteriormente modificata, questa volta in modo significativo, dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 (vedi infra in questa sentenza) la quale, oltre a prevedere per l'anno scolastico
2015/2016 un piano straordinario di assunzioni suddiviso in tre fasi riguardante il solo personale docente (art. 1, commi 95 e ss.): a) ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, corna 105); b) ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale, tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
c) ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1, comma 113); d) ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). Il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cd. ATA) è ispirato ai medesimi principi sopra sintetizzati, applicati dal T.U. e dalle norme regolamentari ai diversi profili di inquadramento.
La L. n. 297 del 1994, agli artt. da 551 a 553, contiene la disciplina delle assunzioni dei responsabili amministrativi - transitati, con decorrenza 1 settembre 2000, nella figura di "direttore dei servizi generali e amministrativi" (DSGA) ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26 maggio 1999,
Comparto Scuola (vedi Cass. 11 ottobre 2011, n. 20883) - prevedendo che le stesse debbano avvenire secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, formate ed aggiornate sulla base degli esiti dei concorsi per titoli ed esami da indire con frequenza triennale. la L. n. 297 cit., art. 554 detta la disciplina delle assunzioni del personale con qualifiche inferiori
(escluse quelle per le quali è consentita l'assunzione "tramite le liste di collocamento previste dalla legge") e anche in tal caso prevede la formazione di graduatorie permanenti, nelle quali confluiscono i vincitori dei concorsi indetti su base provinciale, con frequenza annuale.
Per effetto del richiamo contenuto nella L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 11 si applicano al personale
ATA le medesime disposizioni che disciplinano il conferimento delle supplenze su cattedre e posti di insegnamento. Il relativo regolamento è stato adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (non applicabile ai responsabili amministrativi, di cui si è detto sopra al punto 28).
In sintesi, può dirsi che il sistema del cosiddetto "doppio canale" è sempre stato congegnato - per entrambe le categorie di personale di cui si tratta - in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poichè l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello normativo, il definitivo accesso ai ruoli.
Ebbene, l'analisi delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello dell'incompatibilità della disciplina speciale del settore della Scuola Pubblica con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D.Lgs. n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Il legislatore, infatti, con la L. n. 124 del 1999 ha tipizzato "ex ante" le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed ha altresì considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica.
In ragione della specialità della regolamentazione dei rapporti di lavoro e delle forme di reclutamento nell'ambito della Scuola pubblica, il D.L. n. 134 del 2009, art. 1 convertito dalla L. n. 167 del 2009, ha poi inserito il comma 14-bis nella L. n. 124 del 1999, art. 4 prevedendo che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
605, lett. c), e successive modificazioni".
Successivamente, con il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, il legislatore ha aggiunto il comma 4- bis al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 prevedendo espressamente la inapplicabilità di tale ultimo decreto (n. 368 del 2001) al personale della scuola ed escludendo che potesse essere esteso a tale personale il limite fissato dall'art. 5, comma 4-bis.
E' certamente da escludere che detti interventi additivi, sicuramente non qualificabili come fonti di interpretazione autentica, abbiano efficacia retroattiva;
ma è nondimeno indiscutibile il riconoscimento al legislatore della potestà di emanare norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico (vedi, per tutte, mutatis mutandis: Cass. 4 marzo 2016, n. 4296).
Nella specie, infatti, dal D.L. n. 134 del 2009, art. 1 convertito dalla L. n. 167 del 2009, e dal D.L. n.
70 del 2011, art. 9, comma 18 - disposizioni conformi al precetto contenuto nell'art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), perchè non attengono alla Amministrazione della Giustizia - ben possono trarsi elementi che confortano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (arg. ex Cass. SSUU 27 agosto 2014, n.18353) in termini di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione di quanto sopra rilevato in ordine alla peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica. Inapplicabilità che era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori ai quali si è appena fatto richiamo, e dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA. E, d'altra parte, è proprio su questa premessa che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE), le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE (vedi infra in questa sentenza).
Dall'esame delle censure formulate in ricorso con riguardo alla questione della legittimità dei termini apposti ai contratti dedotti in giudizio ed alla compatibilità della L. n. 124 del 1999, art. 4 con l'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vanno fatte subito discendere le considerazioni ed i rilievi di cui appresso, formulati a conclusione, di una complessa e non breve stagione di interventi dei giudici nazionali, della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia UE. (…). Sul presupposto dell'inapplicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 al settore scolastico e della conseguente inapplicabilità al settore pubblico della scuola delle norme limitative dettate al fine di dare attuazione alla direttiva europea, i Tribunali ordinari di Roma e di Lamezia Terme con ordinanze del 2012 hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, commi 1 e 11, in relazione all'art. 117 Cost., comma 1, ed alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Come si è detto, la Corte Costituzionale, con la citata ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, la questione di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del 1999/70/CE. (…) La Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,
ed altri, investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzione italiana - come ai punti Per_1
42 e 43 che precedono - ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue dal fatto che tale normativa da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". (…) Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia UE sulla non conformità alla clausola 5, comma 1, della direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della stessa Corte Costituzionale e sempre riconosciuto anche dalle pronunzie di questa Corte di cassazione. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del Giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei riuniti giudizi di legittimità costituzionale alla luce dello "jus superveniens", costituito dalla L. n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'Accordo quadro: diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata delle sopravvenienze, nel caso di specie la Corte Costituzionale ha ritenuto la suddetta verifica inclusa nella propria potestà decisoria. La Corte ha quindi rammentato, nell'esercizio del proprio inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale, come sia indiscutibile che competa al giudice "comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta L. n. 107 del
2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo. Ha di contro ritenuto che, non essendo stato previsto per il personale ATA alcun piano straordinario di assunzione, dovesse trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
132. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla L. n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
la Corte ha anche sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio in conseguenza della indicata normativa nazionale sopravvenuta. (…) Dal dato per il quale la sentenza n. 187 del 2016 è una sentenza di accoglimento, discende che, in base all'art. 136 Cost. in combinato con la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 la L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza ragioni obiettive che lo giustifichino. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti "non ancora esauriti". La sentenza della Corte Costituzionale, per altro verso, non può risolvere i problemi concreti oggetto della fattispecie del presente giudizio: la stessa ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 riguardava non tanto la legge oggetto delle sollevate questioni di incostituzionalità, quanto piuttosto il sistema complessivo relativo all'assegnazione delle supplenze cd. annuali, sistema connotato dal fatto che per molto tempo (negli anni dal 2000 al 2007) non era stata organizzata alcuna procedura concorsuale, pur prevista dalla legislazione del 1999, come successivamente integrata e modificata.
Tanto precisato, nel quadro normativo originato dalla questione della "doppia pregiudizialità", ed all'esito del complesso itinerario svoltosi tra giudici del merito e Corte Costituzionale e tra questa e la Corte di Giustizia, la fattispecie oggetto del giudizio in esame deve essere risolta da questa Corte - nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofilachia - con individuazione preliminare e generale, al fine di dare soluzione alle numerose controversie chiamate alla decisione, di canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non travolte dalla pronunzia di incostituzionalità, canoni idonei ad assicurare il continuurn di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto dell'Unione Europea. Naturalmente, la decisione della Corte Costituzionale, che nella sua interezza (il dispositivo rimanda esplicitamente alla motivazione) costituisce applicazione nel diritto interno della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Accordo quadro cit., si pone come momento necessario ed imprescindibile di ricostruzione, attraverso il parametro di cui all'art. 117 Cost., comma 1, del diritto nazionale, alla luce della fonte comunitaria costituita, per l'appunto, dalla direttiva alla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato Accordo quadro, non munito di forza immediatamente auto-applicativa, in base alla giurisprudenza costante della CGUE
(la Corte di Giustizia ha, in particolare, ritenuto la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro priva di efficacia diretta, vedi: sentenza 15 aprile 2008, in causa C-268/06, Impact, punti 71, 78 e 79; sentenza
23 aprile 2009, in causa C-378/380/07, punto 196). Va però precisato che il livello Per_2 dell'interpretazione - ricostruzione del "continuum" diritto interno - diritto dell'Unione, demandato al
Giudice nazionale e quindi a questa Corte di legittimità, si pone su un piano distinto e diverso da quello percorso dalla Corte Costituzionale, riconducibile, invece, a quello dell'interpretazione del diritto nazionale rispetto al diritto dell'UE alla luce delle coordinate di ordine costituzionale. La Corte di Giustizia ha, infatti, più volte affermato che sarebbe incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione, per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell'Unione (vedi: sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22; Factortame e altri, C-
213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonchè kerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
A.
contro
B ed altri C-112/2013 dell'11 settembre 2014).
Come sopra rilevato la dichiarazione di illegittimità costituzionale, "in parte qua" e con effetto "ex tunc", della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e quindi del diritto interno. E' sulle condizioni al ricorrere delle quali siffatto illecito può ritenersi rilevante che occorre svolgere riflessione, tanto con riguardo alla condizione del dispiegamento "nel tempo" dei rinnovi (punti da 64 a 66 che seguono) quanto in relazione alla condizione delle "ragioni" per le quali le supplenze vennero disposte (punti da 70 in poi per i docenti e da 93 in poi per il personale ATA). E va subito precisato, con riguardo al profilo delle ragioni delle supplenze, che il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principi affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, che è stato oggetto dell'intervento rammentato in premessa.
Sulla prima delle suddette condizioni - e innanzi tutto - in assenza di disposizioni di legge che espressamente stabilissero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa come proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113 che ha riformato l'art. 400 T.U..
D'altra parte, ad attestare la esistenza di una "ragionevolezza" del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 2): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Igs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU. 31 maggio 2016, n. 11374).
Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo. (…)
Il quadro desumibile dalle decisioni della Corte di Giustizia è sintetizzabile nel principio per il quale nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non preveda sanzioni specifiche come accade nel caso dell'Accordo quadro cit. - e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l'abuso e "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (vedi: sentenza cit. par. 77-79; sentenza 15 aprile 2008, C-268/06, Per_1
Impact; sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, ed altri). (…) Per_2
Con riguardo alle conseguenze della accertata illegittimità dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto, occorre subito rammentare che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma
5), "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione...".
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, cui si è uniformata la costante giurisprudenza di questa Corte ("ex multis": Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481), il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle Pubbliche
Amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale ("ex multis" Corte Cost., sentenze n.
7 del 2015; n. 211 e n. 134 del 2014; n. 137, n. 107, n. 72 e n. 7 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n.
299 del 2011; n. 267 del 2010; n. 189 del 2007).
L'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale, che è prevista dall'art. 97 Cost., comma 4, è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza ("ex multis" Corte Cost., sentenze n. 134 del 2014; n.
217 del 2012; n. 89 del 2003; n. 320 del 1997; n. 205 del 1996).
Nè sul carattere cogente di tali precetti può ritenersi che prevalga una pretesa esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell'impiego privato, visto che a tale ultima disciplina il principio del concorso è del tutto estraneo (Corte cost., sentenza n. 89 del 2003) e l'intero sistema di reclutamento del settore privato obbedisce a ben diversi principi.
Vanno per vero richiamate le considerazioni svolte in precedenza ed al proposito in merito alla portata del D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 1, convertito dalla L. n. 167 del 2009, nonchè del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, convertito dalla L. n. 106 del 2011.
Deve anche essere ricordato che, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo determinato è stato ritenuto, dalla CGUE, conforme alla disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (tra le tante: CGUE sentenze 7 settembre 2006, e Per_3
, C-53/04; 7 settembre 2006, , C-180/04; 4 luglio 2006, e altri, C-212/04; Per_4 Per_5 Per_6 ordinanza 1 ottobre 2010, , C-3/10; sentenza 3 luglio 2014, , C-362/13, C-363/13 e Per_7 Per_8
C-407/13-riunite). (…).
La L. n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza n. 187 del 2016 della Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perchè, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (comma 131) nella quale la
Corte di Giustizia aveva ravvisato l'illecito stesso. Ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver "previsto" procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto e al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti da 64 a 68 che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1. E' infatti solo la concreta
"utilizzazione" di quei procedimenti che, come appresso illustrato, può considerarsi idonea alla eliminazione in discorso.
Le due diverse tipologie dell'illecito, come sopra osservato, devono essere tenute separate, secondo l'impostazione della stessa Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 187 del 2016, muove proprio dalla premessa del carattere autonomo e distinto dell'ordinamento comunitario rispetto a quello interno.
E', pertanto, indubbio che - con riguardo alle posizioni coinvolte nella disciplina del nuovo regime - possa e debba attribuirsi rilievo alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, che hanno autorizzato il , per l'anno scolastico 2015/2016, ad attuare un piano CP_4 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399 al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all'anno 2012. (…)
L'art. 97, comma 4 Legge in esame stabilisce che si tratta di un concorso "riservato" ai soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della legge stessa: (a) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del n. 82 del 2012 e (b) nelle CP_4 graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), e successive modificazioni, disposizione di cui è stata affermata dalla Corte costituzionale la all'art. 97 Cost., u.c. ("ex multis" Corte Cost., sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del
2012; n. 89 del 2003; n. 320 del 1997; n. 205 del 1996, dianzi richiamate).
Ebbene, ad avviso del Collegio, il rilievo che deve essere attribuito alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, consegue al fatto che, in tal modo, l'ordinamento nazionale ha inteso adottare una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum della CGUE ma anche espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a sanare l'illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo.
Si tratta, allo stesso tempo, di una "sanzione" e, per il versante del beneficiario, di una "riparazione" in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla
Amministrazione.
In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura ben più satisfattiva di quella "per equivalente", che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del "diritto vivente" costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza 15 marzo 2016, n. 5072 (vedi oltre), principi ai quali il Collegio ritiene di dare continuità.
Ad un tempo, quindi, dal punto di vista del diritto dell'Unione, l'immissione in ruolo scelta dal legislatore del 2015 rappresenta una delle misure alternative individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza , idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario del nostro Stato, che si è Per_1 compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato. Un'ulteriore - e di massimo rilievo - precisazione si impone per la situazione in cui versa il personale della scuola che abbia ottenuto l'immissione in ruolo avvalendosi del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento. Anche in questo caso l'immissione in ruolo rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poichè il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, l'uno
"oggettivamente represso" e l'altro "tendenzialmente riparato".
Nè l'equivalenza degli effetti può in sede di legittimità essere messa, di per sè, in discussione sul rilievo che anche il ritardo nel conseguimento dell'immissione in ruolo è risarcibile, occorrendo che l'originaria formulazione della domanda nel giudizio di merito sia prospettata in questi termini.
Deve, in proposito, rammentarsi che rimane impregiudicata, in applicazione dei principi affermati dalle SSUU nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016, la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, con la duplice precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore (non operando il beneficio della prova agevolata) e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli "..da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro" (come affermato nella predetta decisione delle SS.UU. n.
5072).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE ("ex plurimis" sentenze della CGUE
5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione ("ex plurimis" Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo
2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre
2011, n. 19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile
2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971,
n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L.
n. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione"
(sentenza par. 77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del Per_1
2015 attraverso il suindicato piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati.
E tale idoneità - relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto 1 previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
Deve, si ripete, essere considerata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" anche la stabilizzazione, "medio tempore" assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge n. 107 del 2015, stabilizzazioni nei fatti ampiamente realizzatesi per effetto delle immissioni avvenute negli anni passati e delle quali vi è ampio riscontro nella storia normativa degli ultimi dieci anni.
Al contrario la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 (16 luglio 2015) ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
109 - pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sè dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorità.
Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi - oltre che in quelle nelle quali l'interessato non ha
"mai" potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione - deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità con quanto previsto nell'Accordo quadro, allegato alla direttiva cit., nel significato attribuito nella sentenza , secondo i principi affermati da questa Corte Per_1 nella più volte citata sentenza delle SSUU n. 5072 del 2016, cui, come già osservato, il Collegio intende dare continuità.
Per il personale ATA la L. n. 107 del 2015, come sopra evidenziato (punto 52 di questa sentenza) non ha introdotto alcun piano straordinario di assunzione.
Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni svolte nei punti che precedono di questa sentenza, deve ritenersi che nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 11, il conseguimento del posto di ruolo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore, secondo i principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 (punto 87 di questa sentenza).
Ove l'inserimento in ruolo non sia stato ottenuto deve ribadirsi che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
11, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo quadro, allegato alla direttiva cit., nel significato attribuito nella sentenza , Per_1 secondo i principi di "finalizzata ma chiara agevolazione probatoria" affermati da questa Corte nella sentenza delle SSUU n. 5072 del 2016, cui, come già osservato, il Collegio intende dare continuità".
In definitiva la Suprema Corte ha stabilito che:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni del personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine delle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso dello strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine delle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza della eventuale illegittimità del termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
In applicazione dei predetti principi, che vanno ribaditi nella fattispecie in esame, è anzitutto pacifico che la ricorrente abbia prestato, per più di 36 mesi, servizi annuali su organico di diritto. Nello specifico, la ha svolto supplenze per coprire un posto vacante nell'organico di Parte_1 cd diritto per 5 anni consecutivi, come attestato dallo stato matricolare (doc. 1 allegato).
La ricorrente non risulta immessa in ruolo: il non si è costituito in giudizio e non ha CP_1 quindi nemmeno allegato che vi siano serie possibilità di una sua stabilizzazione.
In assenza di stabilizzazione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Appare congruo nel caso di specie determinare la misura del risarcimento in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dalla ricorrente, tenendo conto dell'osservanza dei principi di effettività ed equivalenza, e non essendovi specifiche deduzioni inerenti la verificazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli predeterminati ex lege.
Del resto, il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 dell'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti, da ciò traendosi conferma della fondatezza dell'odierna domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto valore della controversia e della bassa complessità della vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita:
-dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi;
-condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
d'una indennità onnicomprensiva pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-condanna il a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_3 spese del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Imperia, il 21/10/2025
Il Giudice
EV IN