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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/08/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/488
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025\488 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, -
92007200881
Ricorrente
Nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
Resistente non costituito
Avv. GAROFALO MASSIMO, , in proprio C.F._1
Conclusioni delle parti Il P.M. conclude come segue: “insiste in tutto quanto richiesto e dedotto nel proposto ricorso in opposizione, riportandosi integralmente ai motivi indicati e chiede l'annullamento del decreto di liquidazione dei compensi
Pagina 1 emesso dal Tribunale di Ragusa il 05.05.2025 a beneficio dell'avvocato Massimo Garofalo. Salvo ogni altro diritto”
L'avvocato Massimo Garofalo conclude come segue: “piaccia all'On Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Ragusa del 05.02.2025, a favore dell'avv. Massimo Garofalo, annullare lo stesso con spese compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 19.02.2025, il Procuratore della
Republica in sede chiedeva l'annullamento del decreto di liquidazione dei compensi emesso, in data 05.02.2025, in favore dell'avvocato Massimo
Garofalo per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 4464\2021 in favore di , parte civile costituita nel giudizio de quo, Controparte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Rilevava il ricorrente che, verificata la situazione reddituale del beneficiario, l'A.G. procedente, con decreto del 14.02.2025, aveva revocato il decreto di ammissione dell' al “gratuito patrocinio”, da tanto CP_2
conseguendone anche la revoca del decreto di liquidazione dei compensi, opposto nei termini di legge, oggi invocata.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva l'avvocato Massimo Garofalo, il quale concordava con l'eccezione sollevata dal P.M. e chiedeva, pertanto, disporsi la revoca del decreto opposto.
Non si costituivano il e Controparte_1 [...]
. CP_2
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, fondato su incontestate risultanze documentali, è meritevole di accoglimento.
In particolare, è cartolare che, con decreto del 05.02.2025, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, a conclusione della fase, liquidava in favore dell'avvocato Garofalo il compenso per l'assistenza prestata, nel
Pagina 2 proc.n. 4464\2021, in favore del nominato , parte processuale CP_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
E', parimenti, cartolare che, ricevuti, nelle more, gli esiti del controllo sulla veridicità di quanto autocertificato dal beneficiario in sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era emerso che questi aveva omesso di comunicare, mentre ancora il processo era in corso, delle variazioni di reddito rilevanti e, in particolare, degli emolumenti percepiti, nel 2023, dai componenti del suo nucleo familiare, che rendeva il reddito del nucleo familiare di cui faceva parte superiori ai limiti Controparte_2
fissati dal disposto degli artt. 76 e 92 D.P.R. n. 115\2002.
Sulla scorta di quanto sopra, il giudice procedente, con provvedimento del 14.02.2025 (per quanto consta, non impugnato), revocava il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del più volte nominato , invitando il P.M. a proporre opposizione al decreto di CP_2
liquidazione emesso nelle more (segnatamente il 05.02.202).
Ora, va ricordato che il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, una volta emesso, non può essere revocato in “autotutela” dalla AG emittente (si versa, invero, in ipotesi di procedimento giurisdizionale e non amministrativo) e che, una volta divenuto inoppugnabile costituisce titolo esecutivo non annullabile neppure se, nelle more, il provvedimenti di ammissione del beneficiario sia stato revocato.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, il P.M., parte legittimata, ha proposto opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 TUSG prima che questi divenisse definitivo e, cioè, entro trenta giorni dalla sua comunicazione all'Ufficio Requirente.
Ed allora, esaminando il merito della questione, va ritenuta la piena legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dell' al CP_2
patrocinio a spese dello Stato , conseguente alla violazione del disposto di cui
Pagina 3 all'art. 112, comma 1, lettere a) e d) del D.P.R. 115\2002 (Art. 112, Revoca del decreto di ammissione, Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione … a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito … d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92”).
Ebbene, da detto presupposto non può che derivarne la revoca del decreto di liquidazione dei compensi, reso dalla AG procedente in data
05.02.2025, tempestivamente impugnato dal P.M. in data 1.02.2025.
Per quanto afferisce al regime delle spese, a parte che il P.M. non ha formulato esplicita istanza, ritiene il decidente che, anche avuto riguardo alla condotta processuale delle parti (v. in particolare, le conclusioni dell'avvocato Garofalo, che ha riconosciuto la fondatezza della eccezione formulata dal ricorrente), sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di liquidazione dei compensi emesso, in data 05.02.2025,dal Giudice monocratico di Ragusa in favore dell'avvocato Massimo Garofalo per l'attività professionale da questi svolta nel procedimento n. 4464\2021 in favore di
[...]
. CP_2
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025.
Il presidente del Tribunale Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 4
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025\488 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, -
92007200881
Ricorrente
Nei confronti di
, Controparte_1 P.IVA_1
Resistente non costituito
Avv. GAROFALO MASSIMO, , in proprio C.F._1
Conclusioni delle parti Il P.M. conclude come segue: “insiste in tutto quanto richiesto e dedotto nel proposto ricorso in opposizione, riportandosi integralmente ai motivi indicati e chiede l'annullamento del decreto di liquidazione dei compensi
Pagina 1 emesso dal Tribunale di Ragusa il 05.05.2025 a beneficio dell'avvocato Massimo Garofalo. Salvo ogni altro diritto”
L'avvocato Massimo Garofalo conclude come segue: “piaccia all'On Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Ragusa del 05.02.2025, a favore dell'avv. Massimo Garofalo, annullare lo stesso con spese compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 19.02.2025, il Procuratore della
Republica in sede chiedeva l'annullamento del decreto di liquidazione dei compensi emesso, in data 05.02.2025, in favore dell'avvocato Massimo
Garofalo per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 4464\2021 in favore di , parte civile costituita nel giudizio de quo, Controparte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Rilevava il ricorrente che, verificata la situazione reddituale del beneficiario, l'A.G. procedente, con decreto del 14.02.2025, aveva revocato il decreto di ammissione dell' al “gratuito patrocinio”, da tanto CP_2
conseguendone anche la revoca del decreto di liquidazione dei compensi, opposto nei termini di legge, oggi invocata.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva l'avvocato Massimo Garofalo, il quale concordava con l'eccezione sollevata dal P.M. e chiedeva, pertanto, disporsi la revoca del decreto opposto.
Non si costituivano il e Controparte_1 [...]
. CP_2
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, fondato su incontestate risultanze documentali, è meritevole di accoglimento.
In particolare, è cartolare che, con decreto del 05.02.2025, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, a conclusione della fase, liquidava in favore dell'avvocato Garofalo il compenso per l'assistenza prestata, nel
Pagina 2 proc.n. 4464\2021, in favore del nominato , parte processuale CP_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
E', parimenti, cartolare che, ricevuti, nelle more, gli esiti del controllo sulla veridicità di quanto autocertificato dal beneficiario in sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era emerso che questi aveva omesso di comunicare, mentre ancora il processo era in corso, delle variazioni di reddito rilevanti e, in particolare, degli emolumenti percepiti, nel 2023, dai componenti del suo nucleo familiare, che rendeva il reddito del nucleo familiare di cui faceva parte superiori ai limiti Controparte_2
fissati dal disposto degli artt. 76 e 92 D.P.R. n. 115\2002.
Sulla scorta di quanto sopra, il giudice procedente, con provvedimento del 14.02.2025 (per quanto consta, non impugnato), revocava il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del più volte nominato , invitando il P.M. a proporre opposizione al decreto di CP_2
liquidazione emesso nelle more (segnatamente il 05.02.202).
Ora, va ricordato che il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, una volta emesso, non può essere revocato in “autotutela” dalla AG emittente (si versa, invero, in ipotesi di procedimento giurisdizionale e non amministrativo) e che, una volta divenuto inoppugnabile costituisce titolo esecutivo non annullabile neppure se, nelle more, il provvedimenti di ammissione del beneficiario sia stato revocato.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, il P.M., parte legittimata, ha proposto opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 TUSG prima che questi divenisse definitivo e, cioè, entro trenta giorni dalla sua comunicazione all'Ufficio Requirente.
Ed allora, esaminando il merito della questione, va ritenuta la piena legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dell' al CP_2
patrocinio a spese dello Stato , conseguente alla violazione del disposto di cui
Pagina 3 all'art. 112, comma 1, lettere a) e d) del D.P.R. 115\2002 (Art. 112, Revoca del decreto di ammissione, Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione … a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito … d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92”).
Ebbene, da detto presupposto non può che derivarne la revoca del decreto di liquidazione dei compensi, reso dalla AG procedente in data
05.02.2025, tempestivamente impugnato dal P.M. in data 1.02.2025.
Per quanto afferisce al regime delle spese, a parte che il P.M. non ha formulato esplicita istanza, ritiene il decidente che, anche avuto riguardo alla condotta processuale delle parti (v. in particolare, le conclusioni dell'avvocato Garofalo, che ha riconosciuto la fondatezza della eccezione formulata dal ricorrente), sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di liquidazione dei compensi emesso, in data 05.02.2025,dal Giudice monocratico di Ragusa in favore dell'avvocato Massimo Garofalo per l'attività professionale da questi svolta nel procedimento n. 4464\2021 in favore di
[...]
. CP_2
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025.
Il presidente del Tribunale Francesco Paolo Pitarresi
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